Ordinanza cautelare 18 gennaio 2022
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2021, proposto da DA D'AV e IO D’AV, già rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Gileno, Paolo Nicola Muratore, ed ora, dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e
contro
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Mercogliano, ed ora dall'avvocato Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento datato 08.09.2021 prot. n. 52028, comunicato a mezzo posta al Sig. D’AV IO il 16.09.2021 e al Sig. D’AV DA il successivo 17.09.2021, a firma del Dirigente del 4° Settore - Urbanistica e Servizi del Comune di Vasto dott. Stefano Monteferrante, recante «Diffida non rinnovabile, finalizzata alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Piazza della Guardia Costiera, fog. 40, partt. N. 691, 4159 e 4757», con cui gli odierni ricorrenti sono stati diffidati «a demolire le strutture riportate in premessa e a ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento», sotto pena, in caso di inottemperanza, di emissione di apposita ordinanza di demolizione;
della relazione di sopralluogo datata 4.6.2021, del Settore Urbanistica e Servizi del Comune di Vasto, richiamata nel predetto provvedimento;
del verbale di sopralluogo del 21.12.2019, redatto dal personale del locale Comando di Polizia municipale, richiamato sempre nel predetto provvedimento di diffida, ma ugualmente non allegato al medesimo e nemmeno comunicato e/o notificato in precedenza;
della nota datata 8.2.2020 prot. n. 8247, con cui il predetto verbale di sopralluogo è stato trasmesso al Dirigente del Settore Urbanistica, menzionata anch’essa nel provvedimento di diffida;
di ogni altro atto antecedente e/o successivo e/o presupposto e/o connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti, ancorché non conosciuto dal medesimo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vasto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AB OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame i ricorrenti hanno impugnato gli atti meglio dettagliati in epigrafe, segnatamente il provvedimento con cui il Comune di Vasto ha loro intimato la demolizione di varie opere abusivamente realizzate (dettagliatamente riportate nell’atto n. 52028 dell’8 settembre 2021, doc. 1 allegato al ricorso) in area demaniale, con conseguente obbligo al ripristino dello stato dei luoghi. Tale area era occupata per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma itinerante e a posteggio fisso.
L’atto comunale era indirizzato ad IO D’AV (già titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico fino alla voltura n. 440 del 2014) quale committente delle opere e a DA D’AV, quale attuale titolare dell’autorizzazione.
Con il ricorso sono proposti motivi di diritto così rubricati.
Primo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 l. N. 241/1990. – illegittima omissione di qualsiasi garanzia partecipativa. – violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento e di ogni altra norma e principio in tema di procedimento amministrativo.
Secondo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 dpr n. 380/2001 – inopinata e arbitraria disapplicazione di preesistenti e validi atti deliberativi e titoli concessori e autorizzativi - carenza di potere – difetto di istruttoria e di motivazione - illogicità e contraddittorietà .
Terzo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.p.r. n. 380/2001 sotto altro e diverso profilo – violazione e falsa applicazione, altresì, dell’art. 6 stesso tue – insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto – travisamento ed erronea individuazione della norma e della fattispecie – difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione.
Quarto. Violazione e falsa applicazione ancora dell’6-bis d.p.r. n. 380/2001 – inapplicabilità, comunque, della sanzione demolitoria - violazione e falsa applicazione, altresì, dell’art. 37 tue – eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione della misura comminata – carenza dei presupposti – difetto di istruttoria e di motivazione.
Quinto. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 97 cost. – eccesso di potere per carenza di motivazione circa l’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione dell’opera de qua – omesso bilanciamento con l’interesse privato alla loro conservazione.
Sesto. Violazione e falsa applicazione sempre dell’art. 35 tue –carenza e, comunque, sviamento di potere – violazione della l. 241/1990 ed omissione delle garanzie partecipative – difetto di istruttoria e di motivazione – incompetenza assoluta.
Il Comune di Vasto si è costituito per resistere.
Con ordinanza cautelare n. 10 del 18 gennaio 2022 è stata accolta la domanda di sospensiva.
Con memoria depositata il 9 dicembre 2022, gli avvocati dei ricorrenti hanno domandato a questo T.A.R. “ di voler definire il presente giudizio con una sentenza che attesti la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione d'essere della lite ”. Ciò in quanto il ricorrente DA D’AV era stato destinatario di nuova concessione, “ atto pienamente satisfattivo dei propri interessi ”. Nella memoria si afferma che “ il ricorrente ha immediatamente provveduto a sgomberare l'area precedentemente occupata ed a riconsegnarla libera e sgombra da persone e cose all'Amministrazione comunale, come documentano le foto depositate ” (rinviando al deposito del 1° dicembre 2022).
Il 9 gennaio 2023 DA D’AV, previa revoca dei precedenti difensori, si costituiva con nuovo avvocato, il quale nella memoria di costituzione affermava che “ Il procuratore di nuova nomina necessita di termine a difesa per la valutazione della posizione processuale più idonea da assumere a tutela degli interessi del cliente, nei limiti del thema decidendum già fissato e dello stato del processo, poiché l’assistito ha comunicato di non essere affatto pienamente soddisfatto dagli accordi sottoscritti con il Comune di Vasto e che intende revocare ogni diversa dichiarazione versata in atti dai precedenti procuratori ”.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2023 la causa è stata rinviata a data da destinarsi.
Con memoria depositata il 16 febbraio 2026, il difensore del ricorrente DA D’AV, ha comunicato che “ essendo ancora in corso valutazione circa la proposizione di motivi aggiunti inerenti il contenzioso, in nome e per conto del ricorrente D’AV DA, si chiede la cancellazione della causa da ruolo e/o l’assegnazione ad altra udienza al fine di valutare l’attività difensiva preannunciata ”.
All’udienza straordinaria del 17 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al ricorrente IO D’AV, giusta ridetta memoria depositata il 9 dicembre 2022.
Quanto al ricorrente DA D’AV, va rigettata l’istanza di rinvio perché, ai sensi dell’art. 73 c. 1 bis c.p.a., non sono ravvisabili nella specie i “ casi eccezionali ” ivi richiamati. Deve, inoltre, ribadirsi la preminente esigenza legata alla sollecita definizione dei contenziosi pendenti e alla corretta programmazione delle udienze sottese al programma di smaltimento dell'arretrato (cfr. tra le molte, T.A.R. per il Lazio, sez. I ter, 13 ottobre 2025, n. 17603; T.A.R. per il Veneto, sez. I, 24 giugno 2025, n. 1065).
Nella specie sono trascorsi, poi, oltre tre anni dalla precedente istanza di rinvio, un tempo oltremodo congruo per ogni valutazione e approfondimento della posizione processuale del ricorrente, da parte del difensore.
Ciò premesso, come rilevato in udienza ex art. 73 cpa, il ricorso va dichiarato improcedibile nei confronti del ricorrente DA D’AV per le seguenti ragioni.
Non è configurabile alcun interesse alla definizione del gravame avverso un atto che è stato completamente eseguito nelle more del giudizio, come attestato incontestatamente dalle foto depositate il 1° dicembre 2022, come affermato dai precedenti difensori nella memoria depositata il 9 dicembre 2022 e come indirettamente confermato dalla nuova convenzione per la concessione di suolo pubblico, sottoscritta dal ricorrente e dal Comune il 6 luglio 2022 (deposito del 1° dicembre 2022), in cui si cita anche la delibera n. 107/2022 (pag. 3 della convenzione) che ha individuato la nuova area concessa al ricorrente. Atti, questi ultimi, che non risultano essere stati impugnati.
In conclusione, per le ragioni esposte, relativamente ad IO D’AV, va dichiarata cessata la materia del contendere e disposta la compensazione delle spese di lite, considerate le circostanze di causa. In relazione al ricorrente DA D’AV va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e disposta la compensazione delle spese di lite, considerate le circostanze di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorrente IO D’AV; dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse relativamente al ricorrente DA D’AV.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IA NG, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
AB OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB OR | NN IA NG |
IL SEGRETARIO