Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2244 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Emerico Ama- C.F._1 ri, n. 8 presso lo studio dell'Avv. Daniele Raffa del Foro di Palermo e dell'Abogado Giuseppe Amodeo dell' (n. Controparte_1
Colegiado C136568) scritto nella sezione speciale avvocati comunitari presso il Foro di Palermo (Tess. n. 168/22 iscr. Albo n.9214) che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
E
, nata a [...], in data [...] (C.F. Controparte_2
) ed ivi deceduta in data 22/09/2022; C.F._2
– parte attrice non costituita dopo l'interruzione –
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A. ), nella qualità di Controparte_3 P.IVA_1 impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Ga- ranzia per le Vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante
“pro tempore”, elettivamente domiciliato a Palermo, Via Catania n. 5 nello studio dell'Avv. Enrico Gentile;
– parte convenuta –
E
, nata a [...], in data [...] (C.F. CP_4 [...]
) residente in [...]; C.F._3
– parte convenuta contumace–
OGGETTO: Lesione personale - risarcimento danni da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale Controparte_2 la nella qualità di impresa designata per la liquida- Controparte_3 zione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada
(d'ora innanzi denominata soltanto ed per ot- CP_5 CP_4 tenere la condanna, in solido, dei predetti convenuti al risarcimento del dan- no non patrimoniale e patrimoniale patito da - quantificato Parte_1 in € 688.426,00 - e patrimoniale subito da proprietaria del Controparte_2 motociclo Aprilia Atlantic tg. CK21212 oltre FRAM - quantificato in €
2.000,00 - o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa, oltre in- teressi e rivalutazione.
Hanno esposto, infatti, che in data 1 giugno 2019, alle ore 11.50 circa,
con indosso il casco protettivo, a bordo del motociclo Apri- Parte_1 lia Atlantic tg. CK21212, di proprietà della moglie, , mentre Controparte_2 percorreva la via La Ferla, giunto alla intersezione con la via G.le Albricci, aveva arrestato la marcia e, ispezionato l'incrocio, in assenza di altri veicoli in movimento, aveva eseguito la manovra di svolta a sinistra.
Gli attori hanno allegato che, quando già era pervenuto Parte_1 oltre la metà dello incrocio, era stato violentemente urtato dalla autovettura
AN MU tg. CS783LJ condotta dalla proprietaria, , che CP_4 priva di copertura assicurativa e di revisione, procedendo a velocità sostenu- ta per la via G.le Albricci, giunta all'intersezione con la via La Ferla, aveva colpito violentemente il motociclo ed il suo conducente finendo la propria corsa dapprima sul marciapiede e successivamente sulla Audi Q7 tg.
DB579BV che si trovava ivi in sosta che, per la violenza dell'urto subito, era stata catapultata nella corsia opposta, danneggiando la Ford C- tg.
DM338YZ e la Panda tg. DJ699PM che si trovavano in sosta in senso oppo-
2 sto.
Il motociclo attoreo, a causa della collisione, era rimasto incastrato tra la predetta e le auto suindicate anch'esse in sosta nella corsia opposta, CP_6 mentre il conducente era stato sbalzato in aria ed era rimasto esamine sul marciapiede.
Sul luogo erano presenti alcuni testimoni che avevano chiamato il 118
(scheda n. 19059099/1) i cui operatori avevano provveduto a trasportare l'attore al Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla ove era stata evi- denziata prognosi riservata per politrauma della strada “Rianimazione codice rosso tre”.
Gli attori hanno rilevato che, a seguito di un lungo iter clinico, erano resi- duati in capo a danni non patrimoniali da postumi invali- Parte_1 danti (valutati dal medico legale di parte Dr. in seno alla Persona_1 relazione del 5 ottobre 2020, nel 75% di danno biologico permanente;
- dan- no biologico temporaneo assoluto gg. 330 calcolato sino ad aprile 2020) oltre a danni patrimoniali per spese odontoiatriche per polifratture degli incisivi superiori (danno emergente e cure successive future).
ha, invece, domandato il ristoro del valore commerciale Controparte_2 del motociclo Aprilia Atlantic oltre FRAM.
Ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire integralmen- te alla condotta della convenuta gli attori hanno concluso CP_4 chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare la inequivoca ed assoluta re- sponsabilità della convenuta nella causazione dell'evento di CP_4 danno per cui è causa. NEL MERITO: condannare la stessa , in CP_4 solido con la n.q. di impresa designata dal Controparte_7
F.G.V.S. per il territorio della Sicilia, a risarcire al sig. tutti i Parte_1 danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro de quo, che si quantificano complessivi Euro 688.426,00 (seicentottantottomi- laquattrocentoventisei/00) o in quelle somme che saranno ritenute congrue all'esito della richiesta C.T.U. medica mentre la somma di Euro 2.000,00 quale
3 ristoro del motociclo Aprilia Atlantic tg. CK21212 oltre FRAM in favore di
[...]
calcolata la intercorsa svalutazione monetaria e gli interessi di CP_2 legge dalla data del fatto (1 giugno 2019) sino al concreto soddisfo. (…) Con vittoria alle spese distratte, competenze ed onorari del presente giudizio, an- che per le disposizioni previste dagli articoli 96 e 642, comma 1 c.p.c.»
Nella contumacia di , si è costituita in giudizio CP_4 CP_3
n.q. ed ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni in quanto CP_8 aveva assunto, nella fase stragiudiziale un atteggiamento ostruzioni-
[...] stico, subordinando la sua disponibilità a sottoporsi a visita, ad un preventi- vo riconoscimento da pare della Società, di un concorso di colpa della con- ducente del veicolo privo di garanzia assicurativa in misura pari al 50% (cfr. mail del 5 novembre inviata ad allegata alla comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta).
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo che il sinistro era da imputare alla condotta di guida gravemente imprudente di che aveva violato, oltre alle generiche norme di prudenza, anche la Pt_1 specifica disposizione del codice della strada di cui all'art. 145, per come confermato nella descrizione del sinistro effettuata dai Vigili Urbani di Pa- lermo, i quali all'esito dei rilievi eseguiti, avevano contestato all'attore tale violazione e così ricostruendo la dinamica: «In riferimento agli elementi in no- stro possesso la vicenda infortunistica può così riassumersi: Parte_1 alla guida del motociclo Aprilia Atlantic tg CK21212, percorreva la via Genera- le Francesco La Ferla con direzione di marcia da via Diaz verso via Albricci. Ivi giunto, non ottemperava a quanto disposto dalla segnaletica verticale di DARE
PRECEDENZA posta alla intersezione e proseguendo la marcia in direzione di
c.le Chiazzese, ne impegnava l'area. Cocì facendo, entrava in collisione con
l'autovettura AN MU tg CS783LJ, condotta da che percor- CP_4 reva la via Gen. Alberigo Albricci con direzione di marcia da via Pecori Giraldi verso via Messina Marine...».
4 In via subordinata, la n.q. ha invocato un concorso colposo del- CP_3 la non superiore al 30% del totale. CP_4
In ogni caso la Compagnia ha contestato anche il quantum della pretesa ed ha concluso affinché il Tribunale «Dichiari, preliminarmente, la improponi- bilità della domanda proposta per la violazione della norma di cui all'ar. 148 del codice delle assicurazioni 2) Ritenga e dichiari che il sinistro si è verificato per colpa quantomeno concorrente del sig. , colpa da determinarsi in Pt_1 misura non inferiore al 70%; 3) Rigetti, quindi, per quanto di ragione, le do- mande proposte dagli attori con il favore delle spese del giudizio».
Quindi, dopo l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta
[...]
non comparsa e l'espletamento della C.T.U. medico legale, la CP_9 causa è stata assunta in decisione all'udienza del 28/05/2024 svolta in mo- dalità c.d. cartolare.
Con provvedimento del 9/10/2024, il G.I. ha dichiarato l'interruzione del processo osservando che, nelle more della celebrazione dell'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni, con comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 24/01/2024, si era costituito in giudizio per il solo Pt_1 altro procuratore, il quale aveva dato atto dell'intervenuto decesso
[...]
(in data 05/06/2023) del precedente procuratore costituito dei sigg.ri Pt_1
e .
[...] Controparte_2
Con ricorso in riassunzione del 19/11/2024, si è costituito in giudizio
[...] ed ha rappresentato che la attrice era decedu- CP_10 Parte_2 ta in data 22/09/2022 e che nessuno dei congiunti aveva accettato l'eredità, come accertato dagli atti di rinuncia all'eredità formalizzati presso il Tribuna- le di Palermo di cui agli R.G. 3613/2023 e 3963/2023, allegati al ricorso (nn.
3 e 4).
Quindi all'udienza del 20/01/2025, la causa è stata posta nuovamente in decisione sulle conclusioni delle parti di cui epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, deve, in primo luogo, darsi atto della proponibilità in rito
5 della domanda, avendo l'attrice provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla n.q. e alla AP ed avendo intrapreso il giudi- CP_3 zio decorso il termine di moratoria di legge (vedi e-mail e pec del
03/06/2019, 10/06/2019, 16/09/2019, 30/09/2019, 31/10/2019,
06/11/2019 di cui agli allegati nn.9,12, 14, 16, 20 e 21 dell'atto di citazio- ne).
Nel merito, la domanda dell'attrice è parzialmente fondata e per quanto di ragione va accolta.
Come è noto, l'art. 2054, primo comma, c.c., prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tut- to il possibile per evitare il danno.
La norma di cui all'articolo citato stabilisce, quindi, una presunzione di responsabilità, che può essere vinta dal conducente soltanto fornendo la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che cia- scuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Nella specie, in ordine alle modalità del sinistro nella relazione redatta da- gli agenti intervenuti sui luoghi si rileva che “percorreva via Parte_1
Generale Francesco La Ferla, con direzione di marcia da via A. Diaz verso via
Albricci. Ivi giunto, non ottemperava a quanto disposto dalla segnaletica verti- cale di DARE PRECEDENZA posta all'intersezione e proseguendo la marcia in direzione c.le Chiazzese, ne impegnava l'area. Così facendo entrava in colli- sione con l'autovettura AN MU tg CS783LJ, condotta da CP_4 che percorreva la via Gen. Alberigo Albricci con direzione di marcia da via Pe- cori Giraldi verso via Messina Marine, omettendo di adeguare la velocità”.
Entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro sono stati sanzionati e, in partico- lare, per quanto qui interessa, il per avere omesso di dare la prece- Pt_1 denza al veicolo proveniente da via Albricci, violando così l'art. 145, comma
6 4, C.d.S. e la convenuta contumace per aver violato l'art 141, comma 3,
C.d.S. ossia per avere omesso di adeguare la velocità del mezzo condotto in prossimità dell'intersezione.
Le norme sulla circolazione stradale impongono, infatti, severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determi- nate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili ed ancora che il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntual- mente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita (vedi
Cass. pen. n.36186/2019, n. 44323/2016, n. 32202/2010).
D'altro canto, nella specie, la conducente dell'autovettura, , CP_4 trovandosi in prossimità di una intersezione, avrebbe dovuto regolare la ve- locità del veicolo;
ciò le avrebbe permesso di accorgersi del motociclo e di ar- restare il veicolo in tempo per evitare il sinistro.
Nessuna rilevanza ha la circostanza che la convenuta sia stata sanzionata per avere circolato senza copertura assicurativa e senza revisione dell'autovettura o avvenuto passaggio di proprietà e relativa trascrizione dell'atto di compravendita.
Invero, secondo la giurisprudenza l'inosservanza di una norma di circola- zione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsa- bilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologica- mente alla trasgressione medesima (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2019 n.
14885; Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390).
Affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo;
in caso con- trario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevan- za giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in
7 relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass.
Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830).
È necessario, quindi, valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso
(Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366).
Nella specie, l'aver circolato senza copertura assicurativa e senza revisio- ne, non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l'even- to dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida, ad esempio, è una generale prescrizione imposta dalla legge per assi- curare la sicurezza della circolazione, ma nulla specifica in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio.
Nella specie, reputa il Tribunale che la condotta dell'attore costituisca il fattore originario di rischio (perché commissiva delle infrazioni più gravi) e che sia necessario graduare le responsabilità nella verificazione del sinistro attribuendo una percentuale dell'60% al motociclista e del 40% alla conve- nuta contumace . CP_4
Ne consegue che all'attore dovranno essere risarciti i danni sofferti in con- seguenza del fatto, ai sensi dell'art.2054, terzo comma, c.c., nella percentua- le del 40%.
Al risarcimento dei suddetti danni sono tenuti, in solido, la convenuta contumace, stante il mancato superamento della presunzione di correspon- sabilità stabilita dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., nonché la CP_3
n.q., ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 283, primo comma, lettera b), D.lgs. 209/2005.
Invero, la scopertura assicurativa del veicolo risulta, oltre che dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Palermo, anche dalla lettera di riscontro della AP (v. rispettivamente allegati n.2 della comparsa di risposta e n. 15 dell'atto di citazione).
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate da
8 parte attrice e, più in particolare, dei danni permanenti residui.
Ebbene, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio, Dott. Persona_2 ha accertato che “Dalla documentazione clinica esaminata e dalla visita clini- ca dell'attore si evidenzia che i danni fisici subiti dallo stesso sono consistiti in: Postumi neurologici, ortopedici, odontoiatrici, estetici: postumi di trauma cranico commotivo, con emorragia subaracnoidea temporo-parietale sinistra e stadio di coma prolungato con esito in emiplegia brachio-crurale destra;
po- stumi di frattura del polso sinistro e di lussazione coxo-femorale destra;
esiti di trauma buccale con frattura degli incisivi superiori;
esiti cicatriziali estetici al collo (tracheotomia) ed al volto (ferite lacero-contuse multiple)” e che tali danni
“riportati signor in occasione del sinistro occorsogli il Parte_1
1/6/2019, sono da attribuire all'evento traumatico subito riferito ed a questo eziologicamente riconducibili” (vedi pagg.
8-9 della relazione di C.T.U. ).
Il Perito ha, quindi, quantificato il periodo di inabilità temporanea assoluta in gg. 175 ed il periodo di inabilità temporanea parziale, in gg. 200 al 50%.
Ha riconosciuto una percentuale di invalidità permanente pari al 62% sul- la base dei postumi residuati.
Dette conclusioni – su cui le parti non hanno mosso rilievi – sono da con- dividere perché fondate su un corretto e motivato percorso logico e medico.
Passando alla liquidazione del danno, necessariamente equitativa (in con- siderazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cassazione, SS.UU., n. 26972/08), quale pre- giudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale – il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia.
Stante l'inapplicabilità della recentissima Tabella Unica Nazionale adottata con DPR n. 12 del 13/01/2025, perché applicabile ai soli fatti verificatisi successivamente al 04/03/2025, vanno adottati i parametri ed i valori indi- cati nelle tabelle edite dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di
9 Milano, cui i Giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazio- nale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità
(Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez.
3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari in questione tengono, peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11/11/2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non pa- trimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei ri- flessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costi- tuita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in pre- senza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un se- parato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esi- stenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplica- zioni risarcitorie (in quanto “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dal- la Carta costituzionale si caratterizza per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere e del danno mora- le/interiorizzazione intimistica della sofferenza” - Cass. n. 901/18; n.
20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzio- ne d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e
10 d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanen- te, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di tal ché soltanto “ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata (anche in via presuntiva) l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”
(Cass. n. 10816/19; 901/18).
Al fine, poi, di assicurare l'integralità del risarcimento, ponendone la quantificazione al riparo da qualsiasi automatismo, delle peculiari e specifi- che modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso con- creto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della pre- stazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In applicazione di tali principi, esclusa qualsiasi ulteriore personalizzazio- ne in assenza di allegazioni circa le straordinarie, più intense ripercussioni dei postumi sul pian dinamico – relazionale, e riconosciuto invece, in rela- zione alle modalità stesse dell'accadimento, delle tempistiche della degenza ospedaliera, delle limitazioni funzionali derivatene e dell'entità degli esiti in- validanti anatomo- funzionali ed estetici, il ristoro del danno morale nella misura prevista dalle citate tabelle nell'edizione aggiornata nell'anno 2024, vanno equitativamente liquidati: la somma di € 115,00 per ogni giorni di in- validità temporanea assoluta, per un totale di € 31.625,00, di cui €
20.125,00 per inabilità temporanea assoluta, ed € 11.500,00 per invalidità temporanea parziale al 50% e tenuto conto dell'età della parte lesa (74 anni) al tempo del sinistro, del grado di invalidità permanente (62%) e del punto per danno biologico va liquidata la somma pari ad € 504.223,00.
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attua- le, ad € 535.848,00, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ri-
11 storo esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Spetta quindi all'attore il 40% dei suddetti importi per un totale di €
214.339,20.
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno non patrimonia- le, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo inter- corso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta - vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestiva- mente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compen- sativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in-
12 teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: su- gli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Operati i conteggi spetta pertanto a l'importo di euro Parte_1
234.766,21 per danno non patrimoniale e di euro 267,99 per danno patri- moniale, entrambi già decurtati del 60%.
Sulle somme come prima liquidate per danno patrimoniale e non patrimo- niale – al cui pagamento in favore della parte attrice vanno condannati in so- lido la convenuta contumace e la – sono poi CP_4 CP_5 dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In seno alla comparsa conclusionale, ha chiesto altresì la Parte_1 condanna dei convenuti al pagamento della “somma di Euro 2.000,00 quale ristoro del motociclo Aprilia Atlantic tg. CK21212 oltre FRAM in favore di
[...]
calcolata la intercorsa svalutazione monetaria e gli interessi di CP_2 legge dalla data del fatto (1 giugno 2019) sino al concreto soddisfo”.
Tale domanda di condanna è tuttavia inammissibile essendo il motociclo di proprietà della SI.ra . Controparte_2
Difatti, a seguito dell'interruzione dichiarata per morte dell'Avv. Amodeo, solo l'attore ha provveduto alla riassunzione del giudizio ex Parte_1 art. 302 cod. proc. civ. in quanto la SI.ra è deceduta in Controparte_2 data 22/09/2022 e nessuno dei chiamati ha accettato l'eredita, come allega- to da parte attrice.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien-
13 tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie si configura astratta- mente una figura di reato, si indica nei soggetti convenuti la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa doman- da, eccezione e difesa, nella contumacia della convenuta , così CP_4 provvede: in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Pt_1 nei confronti di e n.q.
[...] CP_4 Controparte_7 di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
condanna e la n.q. di im- CP_4 Controparte_7 presa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido, al pagamento in favore di della somma di euro 234.766,21 Parte_1 per danno non patrimoniale e di euro 267,99 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni al mezzo di proprietà di
[...]
formulata da CP_2 Parte_1 condanna e la n.q. di im- CP_4 Controparte_7 presa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido, al pagamento in favore di delle spese di lite dallo stesso so- Parte_1 stenute che liquida in € 14.103,00, oltre C.U. marca, spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore an- tistatario;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dei convenuti in solido;
indica in condanna e la n.q. CP_4 Controparte_7 di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la
14 parte obbligata in solido al risarcimento del danno derivante da fatto costi- tuente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Così deciso in Palermo in data 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
15