Art. 3. Conferimento del premio 1. Il premio e' conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito: a) gelateria; b) pasticceria; c) cucina; d) vitivinicoltura; e) olivicoltura; f) arte casearia. 2. L'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1 puo' essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
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21 maggio 2024
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