Articolo 3 della Legge 19 aprile 2024, n. 59
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 maggio 2024
Art. 3. Conferimento del premio 1. Il premio e' conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito: a) gelateria; b) pasticceria; c) cucina; d) vitivinicoltura; e) olivicoltura; f) arte casearia. 2. L'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1 puo' essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Entrata in vigore il 21 maggio 2024