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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/08/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4/2020 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 4/2020 R.G.C., alla quale sono state riunite quelle contraddistinte dai nn. 5/20 R.G.C, 6/20 R.G.C, 7/20 R.G.C e
8/20 R.G.C, all'udienza del 17/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , rappresentati e difesi dall'avv. I. Pierdominici ed
[...] Parte_5 elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo pec come da Email_1 procure allegate ai rispettivi ricorsi;
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V. CP_1
Salvati, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma rep.80974 del 21-7- Per_1
2015 ed elettivamente domiciliato in Macerata, via Dante n. 8, presso l'Ufficio legale della Direzione
Provinciale dell' ; CP_1
CONVENUTO
Oggetto: Prestazione: assegno nucleo familiare.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati i primi tre in data 03/01/2020 e gli ultimi due in data 4-1-2020, i ricorrenti in epigrafe chiedevano innanzi all'odierno Tribunale il riconoscimento del diritto di percepire dall' l'Assegno per il Nucleo familiare ed esponevano: gli stessi erano stati dipendenti CP_1 sino al 16-12-2016 della essendo stata la stessa dichiarata fallita in data Parte_6
1 09/11/2016 ed avendo la curatela del fallimento proceduto al licenziamento collettivo previo accordo sindacale.
in particolare precisava: per i mesi da luglio a dicembre 2016 non aveva percepito Parte_1 retribuzioni;
il Giudice Delegato al fallimento aveva ammesso al passivo il credito del ricorrente pari ad € 37.139,09, con esclusione dal conteggio della componente ANF;
il aveva presentato la Pt_1 domanda di pagamento diretto dell'ANF all' – Agenzia di Tolentino in via telematica in data CP_1
27/05/2017; il 24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/91, l' CP_1 di Tolentino aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere un'integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data 26/10/2018 l'Ente aveva respinto la domanda con provvedimento contenente la seguente motivazione: “314 – non ha presentato la documentazione richiesta”. esponeva: per i mesi da giugno a dicembre 2016 non aveva percepito retribuzioni;
Parte_2 il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito del ricorrente pari ad € 58.024,64 con esclusione dal conteggio della componente ANF;
il ricorrente aveva presentato la domanda di pagamento diretto all'Agenzia dell' di Tolentino in via telematica in data 26/05/2017; in data CP_1
24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, l' di Tolentino CP_1 aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere un'integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del
Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data
16/11/2018 l'Ente aveva respinto la domanda con provvedimento contenente la seguente motivazione: “314 – non ha presentato la documentazione richiesta”. esponeva: per i mesi da luglio a dicembre 2016 non aveva percepito retribuzioni;
Parte_3 il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito della ricorrente pari ad € 36.674,04 con esclusione dal conteggio della componente ANF;
la ricorrente aveva presentato la domanda di pagamento diretto all'Agenzia di Tolentino in via telematica in data 24/07/2017; in data CP_1
24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, di Tolentino CP_1 aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del
Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data
2 16/11/2018 l'Ente aveva respinto la domanda con provvedimento contenente la seguente motivazione: “201 – documentazione non completa”.
esponeva: per i mesi da agosto a dicembre 2016 non aveva percepito retribuzioni;
Parte_4 il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito della ricorrente pari ad € 27.241,69 con esclusione dal conteggio della componente ANF;
la ricorrente aveva presentato domanda di pagamento diretto all'Agenzia di Tolentino in via telematica in data 25/08/2017; in data CP_1
24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, l' di Tolentino CP_1 aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere un'integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del
Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data
16/11/2018 l'Ente aveva respinto la domanda con provvedimento contenente la seguente motivazione: “201 – documentazione non completa”.
esponeva: per i mesi da agosto a dicembre 2016 non aveva percepito retribuzioni;
il Parte_5
Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito del ricorrente pari ad € 21.033,73 con esclusione dal conteggio della componente ANF;
per quanto concernente l'ANF, la domanda di pagamento diretto veniva presentata all'Agenzia di Tolentino in via telematica in data CP_1
24/07/2017; in data 24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991,
l' di Tolentino aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere CP_1 un'integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data 16/11/2018 la domanda era stata rigettata con provvedimento contenente la seguente motivazione: “201 – documentazione non completa”.
Proseguivano i ricorrenti: la procedura telematica per le domande di pagamento diretto CP_1 dell'ANF non elencava le suddette due dichiarazioni tra i documenti necessari a corredo della domanda telematica, essendo gli allegati di cui sopra riferiti al rapporto di lavoro in corso;
il diritto all'ANF era previsto dal T.U. n. 797/55 e poi ridisciplinato dall'art. 2 D.L. n. 69/88; la Circolare CP_1
n. 45/19, al punto 1, prevedeva: “… In base alle disposizioni del citato decreto-legge n. 69/1988,
l'assegno per il nucleo familiare sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato (gli assegni familiari rimangono in vigore limitatamente a specifiche categorie di lavoratori), e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore. Riguardo agli aspetti non disciplinati direttamente restano in vigore
3 le norme contenute nel citato T.U. sugli assegni familiari, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988. In particolare, relativamente ai presupposti oggettivi e alla titolarità dell'obbligo alla corresponsione della prestazione, trovano applicazione – tra le altre disposizioni – gli articoli 1 e 37 del T.U. L'articolo 1, primo comma, stabilisce l'obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni familiari, che spettano a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”; l'articolo 37, comma 1, così come modificato dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dispone che “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo conguaglio da parte dell'Istituto delle somme versate. Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l' Infine, per i lavoratori dipendenti CP_1 trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali espressamente sancito dall'articolo 2116 del codice civile, che al comma 1 stabilisce che “le prestazioni indicate nell'articolo 2114 [tra le quali sono compresi anche gli assegni per il nucleo familiare] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza […]”. Ne deriva che il diritto all'assegno al nucleo familiare sorge per il lavoratore ogni qual volta si verifichino i presupposti previsti dalla legge, indipendentemente dalle iniziative dell'imprenditore al riguardo, in quanto non si tratta di rapporti che si svolgono tra lavoratori e datori di lavoro, ma di diritti e obblighi che lavoratori e datori di lavoro hanno nei confronti degli Istituti di assistenza e di previdenza…”; i ricorrenti avevano chiesto il pagamento diretto da parte dell' sussistendone le condizioni di legge, ossia stante il fallimento CP_1 del datore di lavoro, fatto che comportava una deroga al principio generale secondo cui “… l'art. 37 del D.P.R. 797/1955, così come modificato dall'art. 8 della legge 1038/1961, pone l'obbligo al datore di lavoro di anticipare per conto dell' la prestazione familiare, si chiarisce che l'obbligazione CP_1 sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, sempreché l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l' ovvero non sia cessata o fallita …”; secondo il principio di diritto gli CP_1 assegni familiari erano dovuti al lavoratore dall' il quale provvedeva a pagarli tramite il datore CP_1 di lavoro in qualità di adiectus solutionis causa; il datore doveva pagare l'ANF anche all'ex dipendente, permanendo tale diritto in capo al lavoratore fino al termine prescrizionale di cinque anni;
qualora fosse stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ricevere tale prestazione dal datore,
l' avrebbe provveduto al pagamento;
ciò, tuttavia, esigeva l'ulteriore documentazione suddetta CP_1
e richiesta in sede amministrativa ai ricorrenti;
a tal riguardo questi ultimi evidenziavano come i
4 documenti richiesti, in quanto atti atipici, non potessero essere pretesi dal Curatore e in particolare non ad iniziativa dei creditori, soprattutto ove si fosse trattato di rilascio di dichiarazione di volontà da parte del Curatore;
ove si fosse trattato invece di dichiarazione di scienza avrebbero dovuto essere considerati ammissibili altresì atti equipollenti, comunque non richiesti dall' al datore di lavoro CP_1 fallito;
quanto alla dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti ANF, la stessa doveva essere letta quale dichiarazione di scienza del
Curatore attestante l'impegno da parte del lavoratore a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti
ANF, ciò al fine di evitare che il lavoratore percepisse due volte la stessa prestazione, rendendo allo stesso tempo più snella la trattazione della pratica da parte dell'Ente; tuttavia le richieste dell' CP_1 trovavano già validi equipollenti: era un fatto certo che l'assegno per il nucleo familiare per i mesi richiesti rispettivamente da ciascun ricorrente non fosse stato erogato né compensato dalla datrice di lavoro (in sede di denunce mensili), perché la datrice non aveva versato i Parte_6 contributi, tanto che (stato passivo cron. 30) l'Equitalia per l' aveva insinuato un credito per € CP_1
9.690.468,44 in privilegio ed € 1.876.491,69 in chirografo per contributi omessi dal 2009 al 2016; inoltre non erano state pagate le retribuzioni, tanto che il relativo credito era stato ammesso al passivo a domanda di ciascun ricorrente;
solo il lavoratore, e non il Curatore, avrebbe potuto assumere l'impegno di non esigere dalla procedura concorsuale somme a titolo di ANF di cui chiedeva il pagamento diretto all'Ente; dall'allegato stato passivo e dalle relative istanze di ammissione emergeva che i ricorrenti avevano rinunciato a chiedere l'ammissione al passivo dei loro crediti per
ANF; dunque sussistevano i presupposti per il pagamento della prestazione in loro favore.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo rispettivamente: : “Piaccia al Parte_1
Tribunale di Macerata contrariis reiectis in accoglimento di questo ricorso accertare … per i titoli e CP_ le cause di cui in premessa il diritto di parte ricorrente a percepire direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da luglio 2016 a novembre 2016 compreso per l'importo complessivo di CP_ euro 335,30 o il diverso di giustizia con condanna dell' al conseguente pagamento”; CP_2
: “… accertare … per i titoli e le causa di cui in premessa il diritto di parte ricorrente a
[...]
CP_ percepire direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da giugno 2016 a novembre
2016 compreso per l'importo complessivo di euro 595,64 o il diverso di giustizia con condanna CP_ dell' al conseguente pagamento”; : “… accertare … per i titoli e le causa di Parte_3
CP_ cui in premessa il diritto di parte ricorrente a percepire direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da luglio 2016 a novembre 2016 compreso per l'importo complessivo di euro CP_ 455,45 o il diverso di giustizia con condanna dell' al conseguente pagamento”; : Parte_4
“… accertare … per i titoli e le causa di cui in premessa il diritto di parte ricorrente a percepire CP_ direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da agosto 2016 a novembre 2016
5 CP_ compreso per l'importo complessivo di euro 247,18 o il diverso di giustizia con condanna dell' al conseguente pagamento”; : “… accertare … per i titoli e le causa di cui in Parte_5
CP_ premessa il diritto di parte ricorrente a percepire direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da agosto 2016 a novembre 2016 compreso per l'importo complessivo di euro CP_ 386,61 o il diverso di giustizia con condanna dell' al conseguente pagamento”; tutti con vittoria delle spese di lite.
Si costitutiva in giudizio con distinte comparse l' , come sopra rappresentato, il quale eccepiva, CP_1 nei confronti di tutti i ricorrenti, l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex art. 47, co. 3, D.P.R. n. 639/70 (come modificato dall'art. 4 D.L. 19/09/92 conv. in L. n. 438/92), essendo spirato il termine complessivo di un anno e trecento giorni tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quella di proposizione del ricorso giudiziale;
l' , richiamata la consolidata giurisprudenza sul tema, rilevava che, costituendo l'ANF CP_3 prestazione temporanea, il dies a quo per il decorso del termine decadenziale di un anno, di cui al co.
3 dell'art. 47 cit., doveva essere individuato dalla scadenza del periodo di 300 giorni decorrenti dalla data della domanda amministrativa di pagamento diretto dell'ANF; i ricorrenti avrebbero dunque dovuto proporre l'azione giudiziaria rispettivamente: avendo proposto la domanda Parte_1
amministrativa il 27/05/2017, in data 23/03/2019; avendo proposto la domanda Controparte_2
amministrativa il 26/05/2017, in data 22/03/2019; avendo proposto l'istanza Parte_3
amministrativa il 24/07/2017, in data 21/05/2019; , avendo proposto l'istanza Parte_4
amministrativa il 25/08/2017, in data 21/06/2019; avendo proposto l'istanza Parte_5
amministrativa il 24/07/2017, in data 21/05/2019; i ricorrenti avevano invece depositato il rispettivo ricorso introduttivo del giudizio i primi tre il 03/01/2020 e gli ultimi due il 04/01/2020, incorrendo quindi nella decadenza dall'azione.
Trattandosi di decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la stessa doveva operare ex lege, a prescindere dalla condotta delle parti;
di tal che non avrebbe potuto rilevare l'emissione tardiva di un provvedimento dell' . CP_1
Richiamando la giurisprudenza in materia, parte convenuta rilevava come il termine decorreva anche nel caso di omissione da parte dell'Ente delle indicazioni di cui al medesimo art. 47, co. 5, nonché nell'ipotesi in cui il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso fossero intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto;
neppure doveva ritenersi idonea ad incidere sul decorso dei termini l'eventuale erronea indicazione degli stessi da parte dell'Ente nel provvedimento amministrativo;
il perfezionarsi della decadenza determinava, da un lato, l'improponibilità dell'azione giudiziaria volta ad ottenere la prestazione, dall'altro, l'irrilevanza di ogni considerazione circa la situazione soggettiva
6 del titolare;
infine, decorso il termine doveva altresì ritenersi preclusa la possibilità di proporre una nuova istanza.
Ciò premesso, l' concludeva chiedendo nei confronti di tutti i ricorrenti: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47, comma
3, DPR n. 639/1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, DL n. 384/1992 (convertito dalla legge n.
438/1992);
- in via principale, rigettare la domanda della ricorrente per carenza di prova della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta;
“in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva esistente tra il procedimento n. 4/20 R.G.C
(pendente dinanzi a questo giudicante) e quello n. 7/20 R.G.C (già assegnato ad altro giudice dell'Ufficio), con provvedimento presidenziale ex art. 274 c.p.c. del 28-5-2020, entrambi erano trattati dinanzi alla sottoscritta, divenuta assegnataria anche del secondo;
all'udienza del 16-7-2020, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva esistente tra il procedimento n. 5/20 R.G.C
e quello n. 7/20 R.G.C, detti provvedimenti venivano riuniti;
infine, all'udienza del 20-10-2020, per le medesime ragioni di connessione, le cause n. 5/20, 6/20 e 8/20 R.G.C erano riunite a quella n. 4/20
R.G.C .
Quindi, all'udienza del 28-9-2021, tenutasi mediante deposito di note scritte, come le precedenti, era fissata per la discussione l'udienza del 19-7-2022; all'esito dell'istanza di trattazione orale da parte dei ricorrenti, la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le domande proposte dai ricorrenti devono essere dichiarate inammissibili per intervenuta decadenza dai termini per la proposizione dell'azione giudiziaria.
L'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della Gestione di cui all'art. 24
L. n. 88/89 e pertanto ai fini dell'azione in sede giudiziaria si applica il termine decadenziale annuale di cui all'art. 47, co. 3, D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 D.L. n. 384/1992, convertito in
L. n. 438/1992.
Infatti, la norma citata stabilisce:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
7 “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
“Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
La Suprema Corte di Cassazione, in tema di decadenza dai termini dell'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ha più volte affermato: “… 5.1. …, l'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d. l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni
o di un anno). Tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27/06/2017 n. 15969).
“5.2. Né la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (cfr. Cass.
23/08/2018 n. 21039).
“5.3. L'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384 convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, ratione temporis applicabile, ed anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità
8 giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni Controparte_4
o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria".
“5.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla legge n. 1989 del 1988, art.
24, richiamato nel d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3;”
“5.5. La decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 - dalla presentazione delle CP_ domande amministrative all …” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 23399/24; nel medesimo senso anche
Cass. Sez. Lav. n. 23484/2024 e n. 12276/2022).
Anche nel caso di specie il termine di decadenza dall'azione giudiziaria diretta all'ottenimento dell'ANF deve essere individuato sommando il termine annuale di cui all'art. 47, co. 3, D.P.R. n. 639 del 1970 a quello di 300 giorni di durata massima del procedimento amministrativo, quest'ultimo computato a partire dalla data della domanda amministrativa di riconoscimento della prestazione.
I ricorrenti hanno proposto la domanda amministrativa nelle seguenti date: in data Parte_1
27/05/2017, il 26/05/2017, in data 24/07/2017, Parte_2 Parte_3 Parte_4 in data 25/08/2017, in data 24/07/2017; ne consegue che gli stessi avrebbero dovuto Parte_5 proporre le azioni giudiziarie rispettivamente: il 22/03/2019, il 21/03/2019, il 19/05/2019, il
9 20/06/2019, il 19/05/2019; tuttavia i ricorsi di cui ai procedimenti riuniti sono stati depositati dai primi tre ricorrenti il 03/01/2020 e dagli ultimi due il 04/01/2020: ne deriva l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza dal termine per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Si tratta di un termine di decadenza inderogabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e pertanto non suscettibile di spostamento in avanti mediante condotte delle parti private.
Infatti la giurisprudenza ha rilevato che la norma di cui all'art. 47 cit. costituisce “norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica” (Cass. Sez. Lav. n. 23399/2024 e n. 17792 del 26-8-2020) e “deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (Cass. Sez. Lav. n. 23399/2024; n. 12276/2022 e n. 15969/2017), poiché, come sopra riportato, “Nè la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata”
(tra le numerose in tal senso Cass. Sez. Lav. ord. n. 23399/2024).
Stanti le ragioni esposte, le domande proposte dai ricorrenti devono essere dichiarate inammissibili per intervenuta decadenza dai rispettivi termini.
La specifica novità della controversia costituisce congruo motivo per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorsi depositati il 3 ed il 4-1-
[...] CP_1
2020, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle domande proposte dai ricorrenti;
2) compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 17-12-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 4/2020 R.G.C., alla quale sono state riunite quelle contraddistinte dai nn. 5/20 R.G.C, 6/20 R.G.C, 7/20 R.G.C e
8/20 R.G.C, all'udienza del 17/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , rappresentati e difesi dall'avv. I. Pierdominici ed
[...] Parte_5 elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo pec come da Email_1 procure allegate ai rispettivi ricorsi;
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V. CP_1
Salvati, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma rep.80974 del 21-7- Per_1
2015 ed elettivamente domiciliato in Macerata, via Dante n. 8, presso l'Ufficio legale della Direzione
Provinciale dell' ; CP_1
CONVENUTO
Oggetto: Prestazione: assegno nucleo familiare.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati i primi tre in data 03/01/2020 e gli ultimi due in data 4-1-2020, i ricorrenti in epigrafe chiedevano innanzi all'odierno Tribunale il riconoscimento del diritto di percepire dall' l'Assegno per il Nucleo familiare ed esponevano: gli stessi erano stati dipendenti CP_1 sino al 16-12-2016 della essendo stata la stessa dichiarata fallita in data Parte_6
1 09/11/2016 ed avendo la curatela del fallimento proceduto al licenziamento collettivo previo accordo sindacale.
in particolare precisava: per i mesi da luglio a dicembre 2016 non aveva percepito Parte_1 retribuzioni;
il Giudice Delegato al fallimento aveva ammesso al passivo il credito del ricorrente pari ad € 37.139,09, con esclusione dal conteggio della componente ANF;
il aveva presentato la Pt_1 domanda di pagamento diretto dell'ANF all' – Agenzia di Tolentino in via telematica in data CP_1
27/05/2017; il 24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/91, l' CP_1 di Tolentino aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere un'integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data 26/10/2018 l'Ente aveva respinto la domanda con provvedimento contenente la seguente motivazione: “314 – non ha presentato la documentazione richiesta”. esponeva: per i mesi da giugno a dicembre 2016 non aveva percepito retribuzioni;
Parte_2 il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito del ricorrente pari ad € 58.024,64 con esclusione dal conteggio della componente ANF;
il ricorrente aveva presentato la domanda di pagamento diretto all'Agenzia dell' di Tolentino in via telematica in data 26/05/2017; in data CP_1
24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, l' di Tolentino CP_1 aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere un'integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del
Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data
16/11/2018 l'Ente aveva respinto la domanda con provvedimento contenente la seguente motivazione: “314 – non ha presentato la documentazione richiesta”. esponeva: per i mesi da luglio a dicembre 2016 non aveva percepito retribuzioni;
Parte_3 il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito della ricorrente pari ad € 36.674,04 con esclusione dal conteggio della componente ANF;
la ricorrente aveva presentato la domanda di pagamento diretto all'Agenzia di Tolentino in via telematica in data 24/07/2017; in data CP_1
24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, di Tolentino CP_1 aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del
Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data
2 16/11/2018 l'Ente aveva respinto la domanda con provvedimento contenente la seguente motivazione: “201 – documentazione non completa”.
esponeva: per i mesi da agosto a dicembre 2016 non aveva percepito retribuzioni;
Parte_4 il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito della ricorrente pari ad € 27.241,69 con esclusione dal conteggio della componente ANF;
la ricorrente aveva presentato domanda di pagamento diretto all'Agenzia di Tolentino in via telematica in data 25/08/2017; in data CP_1
24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, l' di Tolentino CP_1 aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere un'integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del
Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data
16/11/2018 l'Ente aveva respinto la domanda con provvedimento contenente la seguente motivazione: “201 – documentazione non completa”.
esponeva: per i mesi da agosto a dicembre 2016 non aveva percepito retribuzioni;
il Parte_5
Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito del ricorrente pari ad € 21.033,73 con esclusione dal conteggio della componente ANF;
per quanto concernente l'ANF, la domanda di pagamento diretto veniva presentata all'Agenzia di Tolentino in via telematica in data CP_1
24/07/2017; in data 24/04/2018, ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90 e dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991,
l' di Tolentino aveva inviato una e-mail al Patronato INCA di Macerata al fine di richiedere CP_1 un'integrazione documentale mediante: “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione” e “dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti anf”; in data 16/11/2018 la domanda era stata rigettata con provvedimento contenente la seguente motivazione: “201 – documentazione non completa”.
Proseguivano i ricorrenti: la procedura telematica per le domande di pagamento diretto CP_1 dell'ANF non elencava le suddette due dichiarazioni tra i documenti necessari a corredo della domanda telematica, essendo gli allegati di cui sopra riferiti al rapporto di lavoro in corso;
il diritto all'ANF era previsto dal T.U. n. 797/55 e poi ridisciplinato dall'art. 2 D.L. n. 69/88; la Circolare CP_1
n. 45/19, al punto 1, prevedeva: “… In base alle disposizioni del citato decreto-legge n. 69/1988,
l'assegno per il nucleo familiare sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato (gli assegni familiari rimangono in vigore limitatamente a specifiche categorie di lavoratori), e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore. Riguardo agli aspetti non disciplinati direttamente restano in vigore
3 le norme contenute nel citato T.U. sugli assegni familiari, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988. In particolare, relativamente ai presupposti oggettivi e alla titolarità dell'obbligo alla corresponsione della prestazione, trovano applicazione – tra le altre disposizioni – gli articoli 1 e 37 del T.U. L'articolo 1, primo comma, stabilisce l'obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni familiari, che spettano a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”; l'articolo 37, comma 1, così come modificato dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dispone che “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo conguaglio da parte dell'Istituto delle somme versate. Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l' Infine, per i lavoratori dipendenti CP_1 trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali espressamente sancito dall'articolo 2116 del codice civile, che al comma 1 stabilisce che “le prestazioni indicate nell'articolo 2114 [tra le quali sono compresi anche gli assegni per il nucleo familiare] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza […]”. Ne deriva che il diritto all'assegno al nucleo familiare sorge per il lavoratore ogni qual volta si verifichino i presupposti previsti dalla legge, indipendentemente dalle iniziative dell'imprenditore al riguardo, in quanto non si tratta di rapporti che si svolgono tra lavoratori e datori di lavoro, ma di diritti e obblighi che lavoratori e datori di lavoro hanno nei confronti degli Istituti di assistenza e di previdenza…”; i ricorrenti avevano chiesto il pagamento diretto da parte dell' sussistendone le condizioni di legge, ossia stante il fallimento CP_1 del datore di lavoro, fatto che comportava una deroga al principio generale secondo cui “… l'art. 37 del D.P.R. 797/1955, così come modificato dall'art. 8 della legge 1038/1961, pone l'obbligo al datore di lavoro di anticipare per conto dell' la prestazione familiare, si chiarisce che l'obbligazione CP_1 sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, sempreché l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l' ovvero non sia cessata o fallita …”; secondo il principio di diritto gli CP_1 assegni familiari erano dovuti al lavoratore dall' il quale provvedeva a pagarli tramite il datore CP_1 di lavoro in qualità di adiectus solutionis causa; il datore doveva pagare l'ANF anche all'ex dipendente, permanendo tale diritto in capo al lavoratore fino al termine prescrizionale di cinque anni;
qualora fosse stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ricevere tale prestazione dal datore,
l' avrebbe provveduto al pagamento;
ciò, tuttavia, esigeva l'ulteriore documentazione suddetta CP_1
e richiesta in sede amministrativa ai ricorrenti;
a tal riguardo questi ultimi evidenziavano come i
4 documenti richiesti, in quanto atti atipici, non potessero essere pretesi dal Curatore e in particolare non ad iniziativa dei creditori, soprattutto ove si fosse trattato di rilascio di dichiarazione di volontà da parte del Curatore;
ove si fosse trattato invece di dichiarazione di scienza avrebbero dovuto essere considerati ammissibili altresì atti equipollenti, comunque non richiesti dall' al datore di lavoro CP_1 fallito;
quanto alla dichiarazione di responsabilità del Curatore attestante l'impegno a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti ANF, la stessa doveva essere letta quale dichiarazione di scienza del
Curatore attestante l'impegno da parte del lavoratore a non insinuare nei passivi fallimentari i crediti
ANF, ciò al fine di evitare che il lavoratore percepisse due volte la stessa prestazione, rendendo allo stesso tempo più snella la trattazione della pratica da parte dell'Ente; tuttavia le richieste dell' CP_1 trovavano già validi equipollenti: era un fatto certo che l'assegno per il nucleo familiare per i mesi richiesti rispettivamente da ciascun ricorrente non fosse stato erogato né compensato dalla datrice di lavoro (in sede di denunce mensili), perché la datrice non aveva versato i Parte_6 contributi, tanto che (stato passivo cron. 30) l'Equitalia per l' aveva insinuato un credito per € CP_1
9.690.468,44 in privilegio ed € 1.876.491,69 in chirografo per contributi omessi dal 2009 al 2016; inoltre non erano state pagate le retribuzioni, tanto che il relativo credito era stato ammesso al passivo a domanda di ciascun ricorrente;
solo il lavoratore, e non il Curatore, avrebbe potuto assumere l'impegno di non esigere dalla procedura concorsuale somme a titolo di ANF di cui chiedeva il pagamento diretto all'Ente; dall'allegato stato passivo e dalle relative istanze di ammissione emergeva che i ricorrenti avevano rinunciato a chiedere l'ammissione al passivo dei loro crediti per
ANF; dunque sussistevano i presupposti per il pagamento della prestazione in loro favore.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo rispettivamente: : “Piaccia al Parte_1
Tribunale di Macerata contrariis reiectis in accoglimento di questo ricorso accertare … per i titoli e CP_ le cause di cui in premessa il diritto di parte ricorrente a percepire direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da luglio 2016 a novembre 2016 compreso per l'importo complessivo di CP_ euro 335,30 o il diverso di giustizia con condanna dell' al conseguente pagamento”; CP_2
: “… accertare … per i titoli e le causa di cui in premessa il diritto di parte ricorrente a
[...]
CP_ percepire direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da giugno 2016 a novembre
2016 compreso per l'importo complessivo di euro 595,64 o il diverso di giustizia con condanna CP_ dell' al conseguente pagamento”; : “… accertare … per i titoli e le causa di Parte_3
CP_ cui in premessa il diritto di parte ricorrente a percepire direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da luglio 2016 a novembre 2016 compreso per l'importo complessivo di euro CP_ 455,45 o il diverso di giustizia con condanna dell' al conseguente pagamento”; : Parte_4
“… accertare … per i titoli e le causa di cui in premessa il diritto di parte ricorrente a percepire CP_ direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da agosto 2016 a novembre 2016
5 CP_ compreso per l'importo complessivo di euro 247,18 o il diverso di giustizia con condanna dell' al conseguente pagamento”; : “… accertare … per i titoli e le causa di cui in Parte_5
CP_ premessa il diritto di parte ricorrente a percepire direttamente da Assegno per il Nucleo familiare dei mesi da agosto 2016 a novembre 2016 compreso per l'importo complessivo di euro CP_ 386,61 o il diverso di giustizia con condanna dell' al conseguente pagamento”; tutti con vittoria delle spese di lite.
Si costitutiva in giudizio con distinte comparse l' , come sopra rappresentato, il quale eccepiva, CP_1 nei confronti di tutti i ricorrenti, l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex art. 47, co. 3, D.P.R. n. 639/70 (come modificato dall'art. 4 D.L. 19/09/92 conv. in L. n. 438/92), essendo spirato il termine complessivo di un anno e trecento giorni tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quella di proposizione del ricorso giudiziale;
l' , richiamata la consolidata giurisprudenza sul tema, rilevava che, costituendo l'ANF CP_3 prestazione temporanea, il dies a quo per il decorso del termine decadenziale di un anno, di cui al co.
3 dell'art. 47 cit., doveva essere individuato dalla scadenza del periodo di 300 giorni decorrenti dalla data della domanda amministrativa di pagamento diretto dell'ANF; i ricorrenti avrebbero dunque dovuto proporre l'azione giudiziaria rispettivamente: avendo proposto la domanda Parte_1
amministrativa il 27/05/2017, in data 23/03/2019; avendo proposto la domanda Controparte_2
amministrativa il 26/05/2017, in data 22/03/2019; avendo proposto l'istanza Parte_3
amministrativa il 24/07/2017, in data 21/05/2019; , avendo proposto l'istanza Parte_4
amministrativa il 25/08/2017, in data 21/06/2019; avendo proposto l'istanza Parte_5
amministrativa il 24/07/2017, in data 21/05/2019; i ricorrenti avevano invece depositato il rispettivo ricorso introduttivo del giudizio i primi tre il 03/01/2020 e gli ultimi due il 04/01/2020, incorrendo quindi nella decadenza dall'azione.
Trattandosi di decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la stessa doveva operare ex lege, a prescindere dalla condotta delle parti;
di tal che non avrebbe potuto rilevare l'emissione tardiva di un provvedimento dell' . CP_1
Richiamando la giurisprudenza in materia, parte convenuta rilevava come il termine decorreva anche nel caso di omissione da parte dell'Ente delle indicazioni di cui al medesimo art. 47, co. 5, nonché nell'ipotesi in cui il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso fossero intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto;
neppure doveva ritenersi idonea ad incidere sul decorso dei termini l'eventuale erronea indicazione degli stessi da parte dell'Ente nel provvedimento amministrativo;
il perfezionarsi della decadenza determinava, da un lato, l'improponibilità dell'azione giudiziaria volta ad ottenere la prestazione, dall'altro, l'irrilevanza di ogni considerazione circa la situazione soggettiva
6 del titolare;
infine, decorso il termine doveva altresì ritenersi preclusa la possibilità di proporre una nuova istanza.
Ciò premesso, l' concludeva chiedendo nei confronti di tutti i ricorrenti: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47, comma
3, DPR n. 639/1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, DL n. 384/1992 (convertito dalla legge n.
438/1992);
- in via principale, rigettare la domanda della ricorrente per carenza di prova della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta;
“in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva esistente tra il procedimento n. 4/20 R.G.C
(pendente dinanzi a questo giudicante) e quello n. 7/20 R.G.C (già assegnato ad altro giudice dell'Ufficio), con provvedimento presidenziale ex art. 274 c.p.c. del 28-5-2020, entrambi erano trattati dinanzi alla sottoscritta, divenuta assegnataria anche del secondo;
all'udienza del 16-7-2020, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva esistente tra il procedimento n. 5/20 R.G.C
e quello n. 7/20 R.G.C, detti provvedimenti venivano riuniti;
infine, all'udienza del 20-10-2020, per le medesime ragioni di connessione, le cause n. 5/20, 6/20 e 8/20 R.G.C erano riunite a quella n. 4/20
R.G.C .
Quindi, all'udienza del 28-9-2021, tenutasi mediante deposito di note scritte, come le precedenti, era fissata per la discussione l'udienza del 19-7-2022; all'esito dell'istanza di trattazione orale da parte dei ricorrenti, la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le domande proposte dai ricorrenti devono essere dichiarate inammissibili per intervenuta decadenza dai termini per la proposizione dell'azione giudiziaria.
L'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della Gestione di cui all'art. 24
L. n. 88/89 e pertanto ai fini dell'azione in sede giudiziaria si applica il termine decadenziale annuale di cui all'art. 47, co. 3, D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 D.L. n. 384/1992, convertito in
L. n. 438/1992.
Infatti, la norma citata stabilisce:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
7 “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
“Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
La Suprema Corte di Cassazione, in tema di decadenza dai termini dell'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ha più volte affermato: “… 5.1. …, l'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d. l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni
o di un anno). Tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27/06/2017 n. 15969).
“5.2. Né la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (cfr. Cass.
23/08/2018 n. 21039).
“5.3. L'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384 convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, ratione temporis applicabile, ed anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità
8 giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni Controparte_4
o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria".
“5.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla legge n. 1989 del 1988, art.
24, richiamato nel d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3;”
“5.5. La decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 - dalla presentazione delle CP_ domande amministrative all …” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 23399/24; nel medesimo senso anche
Cass. Sez. Lav. n. 23484/2024 e n. 12276/2022).
Anche nel caso di specie il termine di decadenza dall'azione giudiziaria diretta all'ottenimento dell'ANF deve essere individuato sommando il termine annuale di cui all'art. 47, co. 3, D.P.R. n. 639 del 1970 a quello di 300 giorni di durata massima del procedimento amministrativo, quest'ultimo computato a partire dalla data della domanda amministrativa di riconoscimento della prestazione.
I ricorrenti hanno proposto la domanda amministrativa nelle seguenti date: in data Parte_1
27/05/2017, il 26/05/2017, in data 24/07/2017, Parte_2 Parte_3 Parte_4 in data 25/08/2017, in data 24/07/2017; ne consegue che gli stessi avrebbero dovuto Parte_5 proporre le azioni giudiziarie rispettivamente: il 22/03/2019, il 21/03/2019, il 19/05/2019, il
9 20/06/2019, il 19/05/2019; tuttavia i ricorsi di cui ai procedimenti riuniti sono stati depositati dai primi tre ricorrenti il 03/01/2020 e dagli ultimi due il 04/01/2020: ne deriva l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza dal termine per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Si tratta di un termine di decadenza inderogabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e pertanto non suscettibile di spostamento in avanti mediante condotte delle parti private.
Infatti la giurisprudenza ha rilevato che la norma di cui all'art. 47 cit. costituisce “norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica” (Cass. Sez. Lav. n. 23399/2024 e n. 17792 del 26-8-2020) e “deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (Cass. Sez. Lav. n. 23399/2024; n. 12276/2022 e n. 15969/2017), poiché, come sopra riportato, “Nè la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata”
(tra le numerose in tal senso Cass. Sez. Lav. ord. n. 23399/2024).
Stanti le ragioni esposte, le domande proposte dai ricorrenti devono essere dichiarate inammissibili per intervenuta decadenza dai rispettivi termini.
La specifica novità della controversia costituisce congruo motivo per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorsi depositati il 3 ed il 4-1-
[...] CP_1
2020, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle domande proposte dai ricorrenti;
2) compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 17-12-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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