Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026REG.PROV.COLL.
N. 01136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lampedusa e Linosa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti:
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. TO Lo PR e udito per le parti l’avvocato dell’appellante come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) L'appellante aveva impugnato dinanzi al TAR Sicilia la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Lampedusa e Linosa con cui gli era stata ingiunta la demolizione di un manufatto realizzato al secondo piano di un fabbricato preesistente, sito in -OMISSIS-, eseguito senza titolo abilitativo.
2) Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, rilevando che "stante la mancanza di atti comprovanti la presentazione dell'istanza di sanatoria il ricorso, non risultando ulteriori censure, è manifestamente infondato".
3) Avverso tale pronuncia l'appellante propone appello articolando due motivi: l'inefficacia dell'ordine di demolizione per pendenza di istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 e la nullità dell'ordinanza per sequestro penale preventivo dell'immobile.
4) L'appello è infondato.
A) L'appellante sostiene che la presentazione di istanza di sanatoria comporterebbe l'inefficacia dell'ordine di demolizione.
La censura è infondata sotto duplice profilo.
In primo luogo, dall'esame degli atti risulta che l'appellante si è limitato a dedurre genericamente di avere interesse alla presentazione di un'istanza di sanatoria, senza fornire alcuna prova della sua effettiva presentazione.
Il TAR ha correttamente rilevato tale carenza probatoria.
In secondo luogo, anche qualora fosse stata presentata un'istanza di sanatoria, ciò non avrebbe comportato l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la presentazione di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma ne sospende l'efficacia nelle more della definizione del procedimento, nel senso che, in pendenza di esame della richiesta di sanatoria, esso non può essere eseguito.
Ove poi la sanatoria sia conseguita, il provvedimento sanzionatorio perde evidentemente efficacia; se invece la sanatoria venga in tutto o in parte negata , il provvedimento sanzionatorio riprende efficacia non occorrendo un nuovo ordine di demolizione.
B) Sul secondo motivo.
L'appellante deduce la nullità dell'ordinanza in ragione del sequestro penale preventivo dell'immobile, invocando l'art. 21 septies della legge 241/1990 per impossibilità giuridica dell'oggetto del comando.
Anche questa censura è infondata.
La giurisprudenza di questo Consiglio ha ripetutamente chiarito che il sequestro penale dell'immobile non incide sulla validità dell'ordinanza di demolizione, ma determina esclusivamente la sospensione del termine per l'ottemperanza.
Il sequestro penale dell'immobile abusivo disposto dall'autorità giudiziaria, infatti, non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione adottata dall'amministrazione comunale, non potendo predicarsi la nullità di tale provvedimento per impossibilità giuridica dell'oggetto. Il contemperamento tra l'interesse pubblico alla tutela del territorio e il diritto di difesa dell'indagato nel procedimento penale si realizza ritenendo che il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorra finché l'immobile rimane sotto sequestro.
Il sequestro penale, dunque, non determina l'impossibilità giuridica dell'oggetto del provvedimento, poiché il destinatario dell'ordine ha l'onere di richiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro del manufatto secondo la procedura prevista dall'art. 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al fine di ottenere l'autorizzazione a provvedere direttamente alla demolizione.
La sottoposizione a vincolo reale del manufatto incide, esclusivamente, sul piano dell'eseguibilità del provvedimento, impedendo l'attuazione del precetto fintanto che perdura il sequestro, con conseguente posticipazione della decorrenza del termine per la rimessa in pristino, ma non sulla validità dell'atto.
In conclusione la sentenza di primo grado ha correttamente valutato la fattispecie, ritenendo manifestamente infondato il ricorso per mancanza di atti comprovanti la presentazione dell'istanza di sanatoria e per l'assenza di ulteriori censure fondate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione comunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità , nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
TO Lo PR, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Lo PR | RT AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.