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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice dott.ssa Marisa
Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: nata a [...] - BR) il Parte_1
29.09.1954, C.P.F. 21230005668
e
, nata a [...] - BR) il Parte_2
27.10.1989, C.P.F. , assistite e difese dall'avv. Emiliano Nitti (C.F. P.IVA_1
), unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta (C.F. C.F._1
), nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina C.F._2
Sant'Anna (C.F. ), e queste ultime agiscono d'intesa ex D.Lgs. C.F._3
96/2011, tutte elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, Via del Vecchio
Politecnico n. 7, giuste procure alle liti in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
Pag. 1 di 4 con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere entrambe discendenti dirette di , nato il [...] Persona_1
a Castellana Grotte (BA).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 26.04.2023 le ricorrenti hanno dedotto che _1 fosse loro avo e che egli non avesse mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La
[...] parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
Emigrato in Brasile, ha contratto matrimonio con il Persona_1 Persona_2
12.10.1907 e dalla loro unione è nato il [...]). In data 25.12.1953 Persona_3 quest'ultimo ha contratto matrimonio con e dalla loro unione è nata Persona_4
l'odierna ricorrente, il 29.09.1954). ha sposato Parte_1 Pt_3 [...] il 30.04.1979 e dalla loro unione è nata l'odierna ricorrente, CP_3 Parte_2 il 27.10.1989, la quale si è unita in matrimonio con il
[...] Controparte_4
25.01.2019.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata
l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le
Pag. 2 di 4 controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano, è nato a [...] Persona_1
(BA), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Castellana
Grotte (BA) ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 25/02/2009, n.44661.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n.
91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Pag. 3 di 4 Risulta infatti che l'avo non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e dunque non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025
Il Giudice dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice dott.ssa Marisa
Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: nata a [...] - BR) il Parte_1
29.09.1954, C.P.F. 21230005668
e
, nata a [...] - BR) il Parte_2
27.10.1989, C.P.F. , assistite e difese dall'avv. Emiliano Nitti (C.F. P.IVA_1
), unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta (C.F. C.F._1
), nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina C.F._2
Sant'Anna (C.F. ), e queste ultime agiscono d'intesa ex D.Lgs. C.F._3
96/2011, tutte elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, Via del Vecchio
Politecnico n. 7, giuste procure alle liti in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
Pag. 1 di 4 con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere entrambe discendenti dirette di , nato il [...] Persona_1
a Castellana Grotte (BA).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 26.04.2023 le ricorrenti hanno dedotto che _1 fosse loro avo e che egli non avesse mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La
[...] parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
Emigrato in Brasile, ha contratto matrimonio con il Persona_1 Persona_2
12.10.1907 e dalla loro unione è nato il [...]). In data 25.12.1953 Persona_3 quest'ultimo ha contratto matrimonio con e dalla loro unione è nata Persona_4
l'odierna ricorrente, il 29.09.1954). ha sposato Parte_1 Pt_3 [...] il 30.04.1979 e dalla loro unione è nata l'odierna ricorrente, CP_3 Parte_2 il 27.10.1989, la quale si è unita in matrimonio con il
[...] Controparte_4
25.01.2019.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata
l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le
Pag. 2 di 4 controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano, è nato a [...] Persona_1
(BA), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Castellana
Grotte (BA) ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 25/02/2009, n.44661.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n.
91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Pag. 3 di 4 Risulta infatti che l'avo non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e dunque non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025
Il Giudice dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.