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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/10/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.08.2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5452/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. nata a [...]ù) Parte_1 C.F._1 il 30.08.1975, residente in [...], Frazione Palazzolo M.se, Via Coti Zelati
N. 78;
e tra
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Perù) il 09.12.1972, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Mattia Nicolò Fava del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Corso XXII Marzo n. 4, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_3
, con l'obbligo del reciproco rispetto. Parte_2
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore.
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione e divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e avendo la ricorrente reperito nelle more un'occupazione, la signora verserà al signor Parte_1 Parte_2 la somma di euro 200,00 mensile per il mantenimento del figlio minorenne
[...] Per_1 oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
4. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso la residenza paterna. La madre terrà il minore con sé il figlio minore un weekend sì ed uno no, inoltre si recherà a dormire dalla Per_1 madre una notte durante la settimana in cui non passerà il weekend con la stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda le festività ed il periodo estivo, stante
l'avvicinarsi della maggiore età di , i coniugi hanno deciso di stabilire di volta in volta Per_1 con chi dei due il ragazzo passerà tali festività, anche nel rispetto dei suoi desideri.
Lo stesso vale anche per il periodo estivo.
5. I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del , affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del Controparte_1
D.P.R.396/2000.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 19.12.2024 (sent. n. 4/25 – pubbl. in data
02.01.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (nato il [...]), Persona_3
(nato il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro Persona_2 di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 03.08.2024, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a ME (MB) in data 17 dicembre 2016 (atto n. 27, Parte I, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ME (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ME (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025 Il Giudice est.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.08.2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5452/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. nata a [...]ù) Parte_1 C.F._1 il 30.08.1975, residente in [...], Frazione Palazzolo M.se, Via Coti Zelati
N. 78;
e tra
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Perù) il 09.12.1972, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Mattia Nicolò Fava del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Corso XXII Marzo n. 4, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_3
, con l'obbligo del reciproco rispetto. Parte_2
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore.
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione e divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e avendo la ricorrente reperito nelle more un'occupazione, la signora verserà al signor Parte_1 Parte_2 la somma di euro 200,00 mensile per il mantenimento del figlio minorenne
[...] Per_1 oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
4. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso la residenza paterna. La madre terrà il minore con sé il figlio minore un weekend sì ed uno no, inoltre si recherà a dormire dalla Per_1 madre una notte durante la settimana in cui non passerà il weekend con la stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda le festività ed il periodo estivo, stante
l'avvicinarsi della maggiore età di , i coniugi hanno deciso di stabilire di volta in volta Per_1 con chi dei due il ragazzo passerà tali festività, anche nel rispetto dei suoi desideri.
Lo stesso vale anche per il periodo estivo.
5. I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del , affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del Controparte_1
D.P.R.396/2000.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 19.12.2024 (sent. n. 4/25 – pubbl. in data
02.01.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (nato il [...]), Persona_3
(nato il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro Persona_2 di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 03.08.2024, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a ME (MB) in data 17 dicembre 2016 (atto n. 27, Parte I, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ME (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ME (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025 Il Giudice est.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi