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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/07/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 24 aprile
2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3498/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Modestino Acone, dall'Avv.to Daniela Petitto e dall'Avv.to Pasquale Acone, elett.te domiciliato in Avellino alla via
Dante n.16, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa come in atti ed elett.te domiciliata in Avellino alla via degli Imbimbo n. 10, giusta mandato in atti;
Controparte_2
(contumace)
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta l'operato della resistente Amministrazione, che, giusta Delibera n.341 dello
04.03.2022, ha conferito l'incarico di Direzione della UOC “Controllo di Gestione” ai sensi dell'art.71 CCNL 17/12/2020 alla dott.ssa all'esito della procedura concorsuale indetta dalla Controparte_2
Cont Cont con Delibera n.36 del 13.01.2022 e n.43 del 17.01.2022. si è
1 costituita. è rimasta contumace (notifica via Pec del Controparte_2
24.11.2022).
La domanda va accolta nei limiti indicati.
Con Delibere n. 36 del 13.01.2022 e n.43 del 17.01.2022 CP
ha indetto una selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di Direzione della U.O.C. Controllo di
Gestione ai sensi dell'art.71 del CCNL 17.12.2020.
Nella prospettazione del ricorrente, la dott.ssa Controparte_2
avrebbe erroneamente dichiarato nella domanda di partecipazione di prestare servizio dal 30/08/2002 al 26/01/2021 presso l' CP
e, a far data dal 27/01/2021, presso la Giunta Regionale della
Campania, in qualità di Dirigente Analista Contabile dell'
[...]
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità CP
di servizio di oltre 19 anni;
in realtà, essa sarebbe stata CP_2
destinataria anche di incarichi a tempo determinato.
L'Avviso di selezione Prot. 1498 del 20.01.2022 è aperto ai “
Dirigenti a tempo indeterminato della appartenenti al CP ruolo PTA che hanno maturato un'esperienza professionale dirigenziale non inferiore a 5 anni di servizio oppure con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità”.
Nell'Allegato all'Avviso di selezione avente ad oggetto i criteri generali di valutazione dei titoli viene stabilito che i titoli di carriera sono valutabili nel massimo di 35 punti così suddivisi: Servizio dirigenziale della disciplina: punti 1 per anno;
servizio dirigenziale quale contratti atipici di lavoro: punti 0,25 per anno.
Cont ha riconosciuto alla in relazione ai 19 anni e 5 mesi di CP_2
servizio dichiarati, 19,425 punti, sulla base di calcolo di #1# punto per anno, mentre al ricorrente sono stati attributi 17,830 punti per 17 anni e 10 mesi.
Pag. 2 di 10 Dall'esame del curriculum vitae della e dai contratti di CP_2
Cont lavoro prodotti da emerge che tra le parti sono intercorsi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art.15 septies d.lgs 229/1999 almeno per i seguenti periodi: dallo 01.09.2002 al
31.08.2005, e di poi, al 31.08.2007; dallo 01.09.2007 a 31.08.2012.
Cont Con Delibera n. 44673 dello 05.09.2022 ha conferito alla l'incarico a tempo determinato di Dirigente Amministrativo CP_2
Responsabile del Servizio Affari Finanziari per il periodo dallo
01.09.2002 al 31.08.2005, incarico prorogato sino al 31.08.2007, giusta Delibera Prot.25537 del 24.06.2007.
Cont Con Delibera n.31307 del 31.08.2007 ha conferito alla CP_2
già Dirigente Analista a tempo indeterminato (a far data dallo
01.09.2007 giusta Delibera n.31303/2007), l'incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa presso la UOC “Contabilità
Generale e dei Costi” dallo 01.09.2007 al 31.08.2012.
Pertanto, l'Amministrazione ha errato nel valutare l'intero servizio prestato dalla come a tempo indeterminato, in quanto CP_2
almeno il periodo dallo 01.09.2002 al 31.08.2012 questa ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Non può mettersi in dubbio che i contratti a tempo determinato rientrino nel genus dei contratti atipici, collegandosi la tipicità del lavoro subordinato all'ordinario schema del rapporto a tempo indeterminato.
Parte ricorrente contesta, poi, la modalità di svolgimento della prova orale.
Sul punto il Consiglio di Stato, proprio con riferimento ad un concorso Cont pubblico indetto dalla con Sentenza 1622 del 2014 ha statuito che: “ La prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai
Pag. 3 di 10 candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Non v'è dubbio, invero, che…ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti…Che poi, nella specie, la garanzia in parola sia stata limitata ai concorrenti già escussi per evitare che gli altri potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite, stante l'esiguità dei quesiti formulati dalla commissione, è argomentazione che non regge a fronte delle predette regole. D'altro canto, le materie d'esame erano così vaste (diritto amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione delle aziende sanitarie, responsabilità dei pubblici dipendenti e tutela della privacy, oltre ad elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese) che ben consentivano l'articolazione di un numero conveniente di quesiti tale da consentire di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica”.
Del medesimo tenore Tar Pescara con Sentenza n. 496/2013: “I candidati hanno un interesse qualificato, in quanto diretto e differenziato, ad assistere alle procedure di esame degli altri, proprio per rendersi conto della correttezza o meno dell'operato della commissione, al fine di poter eventualmente tutelare le proprie ragioni
(cfr. argomentando a contrario, Latina Lazio sentenza 16 CP_3 giugno 2003 n. 624)… il numero di domande deve essere tale da assicurare l'efficacia del metodo di estrazione a sorte previsto dal legislatore, l'immagine di imparzialità e buon andamento, nonché garantire che gli ultimi esaminandi non si possano giovare della loro permanenza in aula, a discapito dei primi” (cfr. altresì Tar Cagliari
Sentenza n.227/2019).
Le modalità di svolgimento della prova orale sono quelle indicate nel verbale n. 2 della Commissione redatto in data 03.3.2022, il giorno
Pag. 4 di 10 delle audizioni. La Commissione stabiliva che i candidati fossero sistemati in una stanza attigua a quella ove sarebbe stata tenuta la prova orale, alla quale quindi non potevano assistere.
Tanto, quale conseguenza del fatto che le prove sarebbero state eguali per tutti, scelte casualmente fra tre inserite in plichi chiusi.
Il teste (udienza dello 01.12.2023) ha Testimone_1 dichiarato: “Sono dipendente ed ho partecipato al CP
concorso per Direttore di Struttura complessa Controllo di Gestione, non ho intrapreso azioni per contestare l'esito del concorso. Quando siamo arrivati, c'è stato detto che potevamo aspettare lo svolgimento delle prove in una stanza differente da quella in cui si tenevano le prove stesse. Io non avevo intenzione di assistere alle prove degli altri candidati e non ho provato ad entrare nella stanza ove le prove si tenevano. Presumo che se ci avessi provato mi sarebbe stato possibile;
in questa stanza entrava ed usciva una persona che in questa stanza lavorava, non so dire se ci abbia sorvegliato. Insieme a me c'era la dott. L'accesso del pubblico estraneo al concorso ritengo CP_2
fosse possibile nella aula dove si svolgevano le prove: la prova si svolgeva in una stanza sita nella Direzione generale, in un corridoio al quale si accedeva da una porta che ha un citofono;
c'era un usciere addetto alla apertura della porta. Non so quali fossero le disposizioni date all'usciere, il quale mi conosceva: io ho bussato e mi hanno aperto, e siccome mi conoscevano mi hanno fatto entrare, io penso di aver detto che ero lì per partecipare al concorso;
immagino che l'usciere dovesse chiedere a chi entrasse la ragione. Penso che quando una persona estranea all'ufficio si presenta alla porta di cui ho detto l'usciere debba chiedere l'identità e il motivo dell'accesso. Quando sono andato io non mi è stato impedito e non so se a qualcuna altro è stato impedito di accedere al corridoio ed alla area in questione. Non ho idea del fatto che ci fosse un divieto all'eccesso nella area in
Pag. 5 di 10 generale e nella stanza della prova in particolare, divieto anche solo di fatto.
Le altre stanze nel corridoio erano comunque adibite ad altre attività.
Quando ho fatto la prova orale, e mentre svolgevo la prova sono entrate delle persone, che erano dipendenti della Direzione i quali rappresentarono al Presidente della Commissione una urgenza per fatti altri;
quando sono entrato nella stanza ove ho svolto la prova orale davanti all'ingresso della stanza non c'era nessuno;
quando arrivò il mio turno io venni chiamato da una persona, credo la segretaria della commissione, la quale venne nella stanza ove io mi trovavo e mi disse di accedere in quella delle prove”
Ciò detto, anche ad ammettere, cosa che comunque non può affermarsi con certezza, che l'accesso alla sala restava possibile, sicuramente tale accesso era precluso ai canditati, né sono state previste forme di verbalizzazione o altro che permettessero di tener conto dell'andamento di ogni singola prova, e consentissero ai candidati stessi il controllo, anche ex post, sul corretto operare della commissione e sull'assenza di parzialità.
Pertanto, a parere del Tribunale, la modalità individuata dalla
Commissione Asl per lo svolgimento delle prove orali ha violato le regole in tema di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la contestazione riferita alla composizione della Commissione di valutazione.
Il ricorrente lamenta che la Commissione esaminatrice non sia stata composta da “esperti nelle materie di concorso” a mente dell'art.35
D.lgs 165/2001.
Invoca, pertanto, il paragrafo 4 dell'Avviso di selezione che dispone:
“Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dell'area funzioni locali PTA (…) la valutazione sarà effettuata da una Commissione
Pag. 6 di 10 presieduta dal Direttore Amministrativo, da due Direttori di Struttura
Complessa del medesimo profilo e area di quello da conferire”.
La Commissione è stata composta dalla dott.ssa Persona_1
Direttore Amministrativo;
dall'ing. , Parte_2 Persona_2
Direttore UOC Tecnico Patrimoniale, e dall'avv. Mariarosaria Di
Trolio.
Come risulta dall'avviso di conferimento dell'incarico (prot. n. 1498 del 20.01.2022), il posto messo a concorso riguarda la dirigenza PTA, ossia la Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa a cui appartiene sia l'Area di Coordinamento Amministrativa Tecnico-
Economica sia l'Area di Coordinamento Tecnico-Giuridica.
Coerentemente, dunque, potevano far parte della Commissione esaminatrice sia membri attinenti all'area tecnica come l'Ing.
[...]
, Direttore UOC Tecnico-patrimoniale- Area di Per_2
Coordinamento Amministrativa Tecnico-Economica, sia l'avv.
Mariarosaria Di Trolio, Direttore UOC Assistenza giuridico-legale-
Area Tecnico-Giuridica. Parte_3
“E' onere del ricorrente dimostrare quale efficienza causale l'asserita illegittima composizione della commissione avrebbe determinato, in concreto, sul voto a lui attribuito e che la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può sempre comportare l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento “ex tunc” del concorso può verificarsi soltanto se ricorrono vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata;
mentre, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico “vulnus” sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, sarà onere della parte ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato, i modi e le ragioni per cui, nello specifico
Pag. 7 di 10 caso concreto, quell'errata e illegittima composizione della commissione avrebbe inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso” (così Tar Lazio, Sez. I quater, 2.4.21, n. 3966).
Il ricorrente non ha provato analiticamente i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, l'errata ed illegittima composizione della Commissione avrebbe inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso.
Va, infine, respinto anche l'ultimo motivo di contestazione, con cui il ricorrente contesta la circostanza che la prova orale sia stata priva di domande motivazionali, in violazione della lettera b) paragrafo 4 dell'Avviso per il conferimento dell'incarico di Direzione e, più in generale, dell'art.12 DPR 487/1994.
L'art. 12, D.P.R. n. 487/1994 non sancisce, in alcun modo, che l'esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte, per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio. Tra l'altro, la necessità che il candidato sia comunque preparato a sostenere il colloquio su tutte le materie e aree tematiche oggetto della prova orale rimane assicurata dall'estrazione a sorte, ossia dalla casualità della scelta dei quesiti che obbliga i candidati ad una preparazione su tutte le materie del colloquio che ha comunque carattere interdisciplinare ed accerta la preparazione professionale del candidato ai fini del servizio da destinare (in tal senso T.A.R Lazio n.11435/2020).
Sulla base di quanto motivato, la domanda va, quindi, parzialmente
Cont accolta, nella parte in cui per il tramite della Commissione preposta alla attuazione della procedura concorsuale indetta con
Delibere n. 36 del 13.01.2022 e n.43 del 17.01.2022 ha erroneamente valutato i titoli attribuibili alla candidata nei termini Controparte_2
Pag. 8 di 10 di cui alla parte motivazionale che precede, ed alle concrete modalità di svolgimento della prova colloquio orale, ancora nei termini di cui alla parte motivazionale che precede.
Va pertanto fatto ordine alla resistente , per il tramite CP dell'Organo preposto, di riformulare la graduatoria finale relativa alla procedura concorsuale per cui è causa, previa rideterminazione del punteggio attributo alla dott. e previo nuovo Controparte_2
espletamento del colloquio orale, con preventivo azzeramento dei punteggi a tale titolo già attribuiti, sempre sulla base di quanto in parte motiva esplicitato.
L'espletamento della prova orale dovrà riguardare unicamente le parti in causa, tra le quali opera i suoi effetti la presente pronuncia, con esclusione quindi di altri candidati.
va condannata al pagamento delle spese di lite a favore CP
di , spese che in base ai criteri di cui al DM Parte_1
147/2022. vanno liquidate nella somma di €#5.388#
(cinquemilatrecentottanotto) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Nulla sulle spese nel rapporto con la parte contumace, estranea alle vicende della gestione della procedura
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr.3498/2022 R.G. Lavoro, e proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP CP_2
così decide:
[...]
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
alla riformulazione della graduatoria finale relativa alla CP
procedura concorsuale per cui è causa, previa rideterminazione del punteggio attributo alla dott. e previo nuovo Controparte_2
espletamento della prova orale dei canditati e Controparte_2
, con preventivo azzeramento dei punteggi a tale Parte_1
Pag. 9 di 10 titolo già attribuiti, sempre sulla base di quanto in parte motiva esplicitato;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP
, che in base ai criteri di cui al DM 147/2022. Parte_1
liquida nella somma di €#5.388# (cinquemilatrecentottanotto) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 18 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 24 aprile
2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3498/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Modestino Acone, dall'Avv.to Daniela Petitto e dall'Avv.to Pasquale Acone, elett.te domiciliato in Avellino alla via
Dante n.16, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa come in atti ed elett.te domiciliata in Avellino alla via degli Imbimbo n. 10, giusta mandato in atti;
Controparte_2
(contumace)
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta l'operato della resistente Amministrazione, che, giusta Delibera n.341 dello
04.03.2022, ha conferito l'incarico di Direzione della UOC “Controllo di Gestione” ai sensi dell'art.71 CCNL 17/12/2020 alla dott.ssa all'esito della procedura concorsuale indetta dalla Controparte_2
Cont Cont con Delibera n.36 del 13.01.2022 e n.43 del 17.01.2022. si è
1 costituita. è rimasta contumace (notifica via Pec del Controparte_2
24.11.2022).
La domanda va accolta nei limiti indicati.
Con Delibere n. 36 del 13.01.2022 e n.43 del 17.01.2022 CP
ha indetto una selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di Direzione della U.O.C. Controllo di
Gestione ai sensi dell'art.71 del CCNL 17.12.2020.
Nella prospettazione del ricorrente, la dott.ssa Controparte_2
avrebbe erroneamente dichiarato nella domanda di partecipazione di prestare servizio dal 30/08/2002 al 26/01/2021 presso l' CP
e, a far data dal 27/01/2021, presso la Giunta Regionale della
Campania, in qualità di Dirigente Analista Contabile dell'
[...]
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità CP
di servizio di oltre 19 anni;
in realtà, essa sarebbe stata CP_2
destinataria anche di incarichi a tempo determinato.
L'Avviso di selezione Prot. 1498 del 20.01.2022 è aperto ai “
Dirigenti a tempo indeterminato della appartenenti al CP ruolo PTA che hanno maturato un'esperienza professionale dirigenziale non inferiore a 5 anni di servizio oppure con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità”.
Nell'Allegato all'Avviso di selezione avente ad oggetto i criteri generali di valutazione dei titoli viene stabilito che i titoli di carriera sono valutabili nel massimo di 35 punti così suddivisi: Servizio dirigenziale della disciplina: punti 1 per anno;
servizio dirigenziale quale contratti atipici di lavoro: punti 0,25 per anno.
Cont ha riconosciuto alla in relazione ai 19 anni e 5 mesi di CP_2
servizio dichiarati, 19,425 punti, sulla base di calcolo di #1# punto per anno, mentre al ricorrente sono stati attributi 17,830 punti per 17 anni e 10 mesi.
Pag. 2 di 10 Dall'esame del curriculum vitae della e dai contratti di CP_2
Cont lavoro prodotti da emerge che tra le parti sono intercorsi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art.15 septies d.lgs 229/1999 almeno per i seguenti periodi: dallo 01.09.2002 al
31.08.2005, e di poi, al 31.08.2007; dallo 01.09.2007 a 31.08.2012.
Cont Con Delibera n. 44673 dello 05.09.2022 ha conferito alla l'incarico a tempo determinato di Dirigente Amministrativo CP_2
Responsabile del Servizio Affari Finanziari per il periodo dallo
01.09.2002 al 31.08.2005, incarico prorogato sino al 31.08.2007, giusta Delibera Prot.25537 del 24.06.2007.
Cont Con Delibera n.31307 del 31.08.2007 ha conferito alla CP_2
già Dirigente Analista a tempo indeterminato (a far data dallo
01.09.2007 giusta Delibera n.31303/2007), l'incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa presso la UOC “Contabilità
Generale e dei Costi” dallo 01.09.2007 al 31.08.2012.
Pertanto, l'Amministrazione ha errato nel valutare l'intero servizio prestato dalla come a tempo indeterminato, in quanto CP_2
almeno il periodo dallo 01.09.2002 al 31.08.2012 questa ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Non può mettersi in dubbio che i contratti a tempo determinato rientrino nel genus dei contratti atipici, collegandosi la tipicità del lavoro subordinato all'ordinario schema del rapporto a tempo indeterminato.
Parte ricorrente contesta, poi, la modalità di svolgimento della prova orale.
Sul punto il Consiglio di Stato, proprio con riferimento ad un concorso Cont pubblico indetto dalla con Sentenza 1622 del 2014 ha statuito che: “ La prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai
Pag. 3 di 10 candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Non v'è dubbio, invero, che…ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti…Che poi, nella specie, la garanzia in parola sia stata limitata ai concorrenti già escussi per evitare che gli altri potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite, stante l'esiguità dei quesiti formulati dalla commissione, è argomentazione che non regge a fronte delle predette regole. D'altro canto, le materie d'esame erano così vaste (diritto amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione delle aziende sanitarie, responsabilità dei pubblici dipendenti e tutela della privacy, oltre ad elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese) che ben consentivano l'articolazione di un numero conveniente di quesiti tale da consentire di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica”.
Del medesimo tenore Tar Pescara con Sentenza n. 496/2013: “I candidati hanno un interesse qualificato, in quanto diretto e differenziato, ad assistere alle procedure di esame degli altri, proprio per rendersi conto della correttezza o meno dell'operato della commissione, al fine di poter eventualmente tutelare le proprie ragioni
(cfr. argomentando a contrario, Latina Lazio sentenza 16 CP_3 giugno 2003 n. 624)… il numero di domande deve essere tale da assicurare l'efficacia del metodo di estrazione a sorte previsto dal legislatore, l'immagine di imparzialità e buon andamento, nonché garantire che gli ultimi esaminandi non si possano giovare della loro permanenza in aula, a discapito dei primi” (cfr. altresì Tar Cagliari
Sentenza n.227/2019).
Le modalità di svolgimento della prova orale sono quelle indicate nel verbale n. 2 della Commissione redatto in data 03.3.2022, il giorno
Pag. 4 di 10 delle audizioni. La Commissione stabiliva che i candidati fossero sistemati in una stanza attigua a quella ove sarebbe stata tenuta la prova orale, alla quale quindi non potevano assistere.
Tanto, quale conseguenza del fatto che le prove sarebbero state eguali per tutti, scelte casualmente fra tre inserite in plichi chiusi.
Il teste (udienza dello 01.12.2023) ha Testimone_1 dichiarato: “Sono dipendente ed ho partecipato al CP
concorso per Direttore di Struttura complessa Controllo di Gestione, non ho intrapreso azioni per contestare l'esito del concorso. Quando siamo arrivati, c'è stato detto che potevamo aspettare lo svolgimento delle prove in una stanza differente da quella in cui si tenevano le prove stesse. Io non avevo intenzione di assistere alle prove degli altri candidati e non ho provato ad entrare nella stanza ove le prove si tenevano. Presumo che se ci avessi provato mi sarebbe stato possibile;
in questa stanza entrava ed usciva una persona che in questa stanza lavorava, non so dire se ci abbia sorvegliato. Insieme a me c'era la dott. L'accesso del pubblico estraneo al concorso ritengo CP_2
fosse possibile nella aula dove si svolgevano le prove: la prova si svolgeva in una stanza sita nella Direzione generale, in un corridoio al quale si accedeva da una porta che ha un citofono;
c'era un usciere addetto alla apertura della porta. Non so quali fossero le disposizioni date all'usciere, il quale mi conosceva: io ho bussato e mi hanno aperto, e siccome mi conoscevano mi hanno fatto entrare, io penso di aver detto che ero lì per partecipare al concorso;
immagino che l'usciere dovesse chiedere a chi entrasse la ragione. Penso che quando una persona estranea all'ufficio si presenta alla porta di cui ho detto l'usciere debba chiedere l'identità e il motivo dell'accesso. Quando sono andato io non mi è stato impedito e non so se a qualcuna altro è stato impedito di accedere al corridoio ed alla area in questione. Non ho idea del fatto che ci fosse un divieto all'eccesso nella area in
Pag. 5 di 10 generale e nella stanza della prova in particolare, divieto anche solo di fatto.
Le altre stanze nel corridoio erano comunque adibite ad altre attività.
Quando ho fatto la prova orale, e mentre svolgevo la prova sono entrate delle persone, che erano dipendenti della Direzione i quali rappresentarono al Presidente della Commissione una urgenza per fatti altri;
quando sono entrato nella stanza ove ho svolto la prova orale davanti all'ingresso della stanza non c'era nessuno;
quando arrivò il mio turno io venni chiamato da una persona, credo la segretaria della commissione, la quale venne nella stanza ove io mi trovavo e mi disse di accedere in quella delle prove”
Ciò detto, anche ad ammettere, cosa che comunque non può affermarsi con certezza, che l'accesso alla sala restava possibile, sicuramente tale accesso era precluso ai canditati, né sono state previste forme di verbalizzazione o altro che permettessero di tener conto dell'andamento di ogni singola prova, e consentissero ai candidati stessi il controllo, anche ex post, sul corretto operare della commissione e sull'assenza di parzialità.
Pertanto, a parere del Tribunale, la modalità individuata dalla
Commissione Asl per lo svolgimento delle prove orali ha violato le regole in tema di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la contestazione riferita alla composizione della Commissione di valutazione.
Il ricorrente lamenta che la Commissione esaminatrice non sia stata composta da “esperti nelle materie di concorso” a mente dell'art.35
D.lgs 165/2001.
Invoca, pertanto, il paragrafo 4 dell'Avviso di selezione che dispone:
“Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dell'area funzioni locali PTA (…) la valutazione sarà effettuata da una Commissione
Pag. 6 di 10 presieduta dal Direttore Amministrativo, da due Direttori di Struttura
Complessa del medesimo profilo e area di quello da conferire”.
La Commissione è stata composta dalla dott.ssa Persona_1
Direttore Amministrativo;
dall'ing. , Parte_2 Persona_2
Direttore UOC Tecnico Patrimoniale, e dall'avv. Mariarosaria Di
Trolio.
Come risulta dall'avviso di conferimento dell'incarico (prot. n. 1498 del 20.01.2022), il posto messo a concorso riguarda la dirigenza PTA, ossia la Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa a cui appartiene sia l'Area di Coordinamento Amministrativa Tecnico-
Economica sia l'Area di Coordinamento Tecnico-Giuridica.
Coerentemente, dunque, potevano far parte della Commissione esaminatrice sia membri attinenti all'area tecnica come l'Ing.
[...]
, Direttore UOC Tecnico-patrimoniale- Area di Per_2
Coordinamento Amministrativa Tecnico-Economica, sia l'avv.
Mariarosaria Di Trolio, Direttore UOC Assistenza giuridico-legale-
Area Tecnico-Giuridica. Parte_3
“E' onere del ricorrente dimostrare quale efficienza causale l'asserita illegittima composizione della commissione avrebbe determinato, in concreto, sul voto a lui attribuito e che la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può sempre comportare l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento “ex tunc” del concorso può verificarsi soltanto se ricorrono vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata;
mentre, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico “vulnus” sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, sarà onere della parte ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato, i modi e le ragioni per cui, nello specifico
Pag. 7 di 10 caso concreto, quell'errata e illegittima composizione della commissione avrebbe inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso” (così Tar Lazio, Sez. I quater, 2.4.21, n. 3966).
Il ricorrente non ha provato analiticamente i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, l'errata ed illegittima composizione della Commissione avrebbe inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso.
Va, infine, respinto anche l'ultimo motivo di contestazione, con cui il ricorrente contesta la circostanza che la prova orale sia stata priva di domande motivazionali, in violazione della lettera b) paragrafo 4 dell'Avviso per il conferimento dell'incarico di Direzione e, più in generale, dell'art.12 DPR 487/1994.
L'art. 12, D.P.R. n. 487/1994 non sancisce, in alcun modo, che l'esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte, per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio. Tra l'altro, la necessità che il candidato sia comunque preparato a sostenere il colloquio su tutte le materie e aree tematiche oggetto della prova orale rimane assicurata dall'estrazione a sorte, ossia dalla casualità della scelta dei quesiti che obbliga i candidati ad una preparazione su tutte le materie del colloquio che ha comunque carattere interdisciplinare ed accerta la preparazione professionale del candidato ai fini del servizio da destinare (in tal senso T.A.R Lazio n.11435/2020).
Sulla base di quanto motivato, la domanda va, quindi, parzialmente
Cont accolta, nella parte in cui per il tramite della Commissione preposta alla attuazione della procedura concorsuale indetta con
Delibere n. 36 del 13.01.2022 e n.43 del 17.01.2022 ha erroneamente valutato i titoli attribuibili alla candidata nei termini Controparte_2
Pag. 8 di 10 di cui alla parte motivazionale che precede, ed alle concrete modalità di svolgimento della prova colloquio orale, ancora nei termini di cui alla parte motivazionale che precede.
Va pertanto fatto ordine alla resistente , per il tramite CP dell'Organo preposto, di riformulare la graduatoria finale relativa alla procedura concorsuale per cui è causa, previa rideterminazione del punteggio attributo alla dott. e previo nuovo Controparte_2
espletamento del colloquio orale, con preventivo azzeramento dei punteggi a tale titolo già attribuiti, sempre sulla base di quanto in parte motiva esplicitato.
L'espletamento della prova orale dovrà riguardare unicamente le parti in causa, tra le quali opera i suoi effetti la presente pronuncia, con esclusione quindi di altri candidati.
va condannata al pagamento delle spese di lite a favore CP
di , spese che in base ai criteri di cui al DM Parte_1
147/2022. vanno liquidate nella somma di €#5.388#
(cinquemilatrecentottanotto) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Nulla sulle spese nel rapporto con la parte contumace, estranea alle vicende della gestione della procedura
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr.3498/2022 R.G. Lavoro, e proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP CP_2
così decide:
[...]
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
alla riformulazione della graduatoria finale relativa alla CP
procedura concorsuale per cui è causa, previa rideterminazione del punteggio attributo alla dott. e previo nuovo Controparte_2
espletamento della prova orale dei canditati e Controparte_2
, con preventivo azzeramento dei punteggi a tale Parte_1
Pag. 9 di 10 titolo già attribuiti, sempre sulla base di quanto in parte motiva esplicitato;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP
, che in base ai criteri di cui al DM 147/2022. Parte_1
liquida nella somma di €#5.388# (cinquemilatrecentottanotto) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 18 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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