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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2313 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Messina, C.F. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Messina, via del Vespro n. 57, nello studio degli avv.ti NI, Pier Paolo
e MA EL che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura in atti, i quali hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al processo ai seguenti indirizzi pec: Email_1
Email_2 Email_3
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], ivi residente Controparte_1
in Via Aria, s.n. - Vill. C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dall'avv. Parisi Giovanni, C.F. , e dall'avv. CodiceFiscale_3
Pace Diego, C.F.: , ed elettivamente domiciliata, ai CodiceFiscale_4
1 soli fini di questo giudizio, presso e nello Studio dell'avv. Parisi Giovanni, sito in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, Fax: 090 – 2403871, email:
PARTE RESISTENTE Email_4
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.06.2025, chiedeva la pronuncia Parte_1
con sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con nel Comune di Controparte_1
Messina il 16.09.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 894 part. 2 serie A anno 1993, in regime di comunione dei beni. Riferiva che dal matrimonio erano nati due figli: in data Per_1
1.12.1994 e in data 22.09.2000 entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti e che, divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologazione del 12 febbraio 2022, dal quale erano decorsi ampiamente i termini per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero separati. Evidenziava che nell'accordo di separazione omologato le parti avevano stabilito che “La casa coniugale sita nel comune di
Messina, Via Comunale Santo pal. 20, int. 13 vill. Santo, di proprietà non esclusiva del sig. , ma in comunione con la moglie, resta nella Pt_1
disponibilità della sig.ra , che la abiterà insieme ai Controparte_1
figli, fino a quando gli stessi non decideranno di trasferire la propria residenza altrove", ma la non aveva inteso lasciare detta CP_1
casa neppure dopo che i figli se ne erano allontanati. Osservava, inoltre, che la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_2
2 ai tempi della separazione dei coniugi, aveva trovato un'occupazione, avendo nel settembre 2024 preso servizio presso l'istituto scolastico “Pietro
Paleocapa” di Bergamo. Chiedeva, pertanto, che fosse revocato l'assegno per il mantenimento della figlia e che fosse ordinato alla Per_2
di rilasciare l'immobile precedentemente adibito a casa CP_1
coniugale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04/07.07.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.10.2025, la resistente si opponeva all'accoglimento delle Controparte_1
domande formulate dal ricorrente, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto. Deduceva che l'immobile indicato dal ricorrente come casa coniugale, di cui chiedeva la liberazione, era stato oggetto di rilevanti lavori di ristrutturazione sostenuti anche dalla deducente per oltre quarantamila euro, sulla base di un accordo tra le parti volto alla successiva donazione ai figli. Evidenziava che, con tale accordo, formalizzato in scrittura privata del 9 giugno 2021, ella si era impegnata a trasferire la sua parte di 1/9 della casa in questione sita in via Comunale Santo Palazzina
20, interno 13, villaggio Santo, ai figli NI e , per la quota del Per_2
50% cadauno, mentre il si era impegnato ad acquisire a sue Pt_1
spese, dalla sorella e dalla madre, le loro quote in comproprietà ed a trasferirle unitamente alla sua quota di 1/9 ai figli NI e , in Per_2
ragione del 50% ciascuno. Lamentava che, tuttavia, il trasferimento delle quote di proprietà ai figli NI e non era avvenuto, in quanto il Per_2
non aveva adempiuto i propri obblighi e si era sempre rifiutato di Pt_1
perfezionare la donazione.
3 Evidenziava, inoltre, che, in sede di separazione consensuale omologata, era stato stabilito che la somma di euro 3.600,00 giacente su un libretto postale cointestato fosse ripartita in parti uguali, mentre, a seguito di verifica, il saldo risultava ridotto a euro 149,46 per prelievi effettuati dal ricorrente, senza restituzione nonostante la messa in mora. Affermava, pertanto, che la richiesta di rilascio dell'immobile era priva di giustificazione, stante la mancata esecuzione degli accordi, e l'assenza dei presupposti di legge per le ulteriori domande proposte. Chiedeva, di conseguenza, che, respinte le istanze avversarie, fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni già stabilite in sede di separazione, con vittoria di spese.
All'udienza del 20.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del provvedimento
4 di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto del 12.02.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il
16.09.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 894 part. 2 serie A anno 1993.
Vanno, quindi, accolte le ulteriori domande avanzate dal ricorrente, il quale ha chiesto la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, evidenziando che i figli erano ormai autonomi e non vivevano più con la madre in detta casa, e la revoca dell'assegno posto a favore della resistente per il mantenimento della figlia maggiorenne , Per_2
sottolineando che quest'ultima aveva reperito occupazione presso un
5 istituto scolastico nel nord Italia. La resistente ha negato la fondatezza delle suddette domande, pur non contestato specificatamente i fatti posti dalla controparte a loro fondamento, ma lamentando che il ricorrente non aveva adempiuto un accordo sottoscritto a margine dell'accordo di separazione, in base al quale la proprietà della casa coniugale avrebbe dovuto essere trasferita ai figli.
Quanto all'assegnazione della casa familiare di proprietà comune (la ricorrente ha affermato di essere comproprietaria della quota di 1/9), l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi,
a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione. L'attribuzione del godimento della casa coniugale, inoltre, non può essere condizionata neppure dalla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico, non potendo avere
6 esclusivamente una finalità di riequilibrio economico ed una funzione assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. civ.
01.08.2013 n. 18440).
Nella fattispecie in esame, già in sede di separazione le parti avevano dato atto che il figlio era economicamente autonomo, mentre Per_1
avevano previsto un mantenimento solo per la figlia , che ancora Per_2
non era autonoma. Sennonché, il ha evidenziato che anche la Pt_1
figlia aveva acquisito l'autonomia economica e nel mese di Per_2
settembre 2024 aveva preso servizio presso l'istituto scolastico “Pietro
Paleocapa” di Bergamo, circostanza quest'ultima che non è stata mai negata dalla resistente.
Invero, il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide necessariamente con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro, non potendosi configurare profili di responsabilità nella condotta del figlio che rifiuti una collocazione lavorativa non adeguata alla propria specifica preparazione (Cass. civ. 07.05.1998 n. 4616). Inoltre,
l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento della età della prole (Cass. civ. 05.08.1997 n. 7195). e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la
7 portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. Non può dubitarsi, pertanto, che nella fattispecie in esame la figlia abbia Per_2
ormai conseguito l'autonomia economica avendo da tempo completato l'attività formativa ed avendo intrapreso attività lavorativa in un luogo, peraltro, assai lontano da quello nel quale era cresciuta, elemento anch'esso di notevole valore sintomatico, poiché alla raggiunta autonomia sul piano esistenziale non può non corrispondere anche un'autonomia su quello economico.
Di conseguenza, sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto non vi è più la necessità di tutelare l'interesse della prole, avendo entrambi i figli raggiunto l'indipendenza economica. D'altronde, le argomentazioni poste dalla resistente a base del suo rifiuto di rilasciare l'immobile non sono pertinenti, in quanto non incidono in alcun modo sui presupposti normativamente previsti per assegnare il godimento della casa coniugale ad uno dei due ex coniugi, mentre per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle scritture menzionate nella comparsa di costituzione (accordo di separazione ed altra scrittura sottoscritta “a margine” della separazione), la parte dovrà eventualmente esperire le necessarie azioni in sede contenziosa, non potendo in questa sede essere esaminate domande che esulano dall'ambito
8 di quelle previste nell'art. 473 bis c.p.c., in assenza di una connessione
“forte” ai sensi dell'art. 40 c.p.c.. Invero, nella suddetta disposizione si fa riferimento ai procedimenti relativi “alle famiglie”, ma tale previsione non può essere intesa nel senso che sono soggetti alle norme per il procedimento in materia di “persone, minorenni e famiglie” tutte le domande aventi ad oggetto situazioni giuridiche che traggono origine da rapporti di natura familiare, poiché una simile interpretazione finirebbe per privare i procedimenti soggetti al suddetto rito di qualsiasi specificità che possa giustificare l'adozione di un rito speciale, mentre va intesa nel senso che sono soggetti a dette norme tutte le domande aventi ad oggetto la disciplina di un rapporto di tipo familiare. In particolare, l'accordo con il quale i coniugi, nell'ambito della procedura di separazione consensuale, pongono fine alla convivenza regolando i loro rapporti intersoggettivi e nei confronti della prole può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre quelle integranti il suo contenuto tipico e consistenti nel consenso a vivere separati ed in tutte le altre clausole eventualmente necessarie al fine dell'instaurazione del nuovo regime di vita (in ordine all'assegno di mantenimento, all'affidamento e mantenimento della prole, al diritto di visita ai figli, all'assegnazione della casa familiare, ecc.). Esso può invero riguardare anche negozi che, pur trovando sede ed occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in questa, in quanto non sono direttamente collegati ai diritti ed agli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio: tali negozi, pertanto, non si configurano come convenzioni di famiglia, quali figure giuridiche distinte dai contratti e caratterizzate da un sostanziale parallelismo di interessi e volontà (v. in tal senso Cass. 1978 n.
4277), ma costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale. Come la Suprema Corte ha frequentemente affermato (v. tra le altre, Cass. 1984 n.
3940), è diritto di ciascuno dei coniugi condizionare il proprio consenso
9 alla separazione personale ad un soddisfacente assetto globale dei propri interessi economici, sempre che con tale composizione non si realizzi una lesione di diritti inderogabili, ma le domande dirette all'adempimento degli obblighi assunti dai coniugi in occasione dell'accordo di separazione consensuale, sulla base di pattuizioni costituenti il contenuto “eventuale” di detto accordo, devono essere proposte con uno dei riti ordinari previsti in via generale per le cause contenziose (rito ordinario di cognizione in senso stretto o sito semplificato) e non con il rito speciale previsto per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, tanto che, come è noto, per questa parte, gli accordi di separazione sono insuscettibili di formare oggetto del procedimento di revisione (Cass. Civ. 22.11.2007 n.
24321), avendo natura sostanzialmente transattiva, quali espressione della discrezionale ed autonoma determinazione dei coniugi, al fine di definire il giudizio di separazione.
Per le medesime ragioni sopra esposte, va accolta anche la domanda di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia . Per_2
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, va assimilata a quella del figlio minore, con la conseguenza che l'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli non cessa, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché i genitori (o il genitore interessato) non diano prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990). In definitiva, la richiesta di un genitore diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne richiede il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente
10 del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento), ed il requisito della non autosufficienza economica (o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla). Nel caso in esame è, nondimeno, sufficiente osservare che la figlia è ormai Per_2
economicamente indipendente, sicché è certamente cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 114,39 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18.06.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 16.09.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 894 part. 2 serie A anno 1993 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) revoca l'assegnazione a della casa Controparte_1
coniugale sita nel comune di Messina, Via Comunale Santo pal. 20, int. 13 vill. Santo;
11 3) revoca l'assegno posto a carico di a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
Per_2
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi € 114,39 per spese non imponibili ed in complessivi €
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
5) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2313 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Messina, C.F. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Messina, via del Vespro n. 57, nello studio degli avv.ti NI, Pier Paolo
e MA EL che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura in atti, i quali hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al processo ai seguenti indirizzi pec: Email_1
Email_2 Email_3
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], ivi residente Controparte_1
in Via Aria, s.n. - Vill. C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dall'avv. Parisi Giovanni, C.F. , e dall'avv. CodiceFiscale_3
Pace Diego, C.F.: , ed elettivamente domiciliata, ai CodiceFiscale_4
1 soli fini di questo giudizio, presso e nello Studio dell'avv. Parisi Giovanni, sito in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, Fax: 090 – 2403871, email:
PARTE RESISTENTE Email_4
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.06.2025, chiedeva la pronuncia Parte_1
con sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con nel Comune di Controparte_1
Messina il 16.09.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 894 part. 2 serie A anno 1993, in regime di comunione dei beni. Riferiva che dal matrimonio erano nati due figli: in data Per_1
1.12.1994 e in data 22.09.2000 entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti e che, divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologazione del 12 febbraio 2022, dal quale erano decorsi ampiamente i termini per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero separati. Evidenziava che nell'accordo di separazione omologato le parti avevano stabilito che “La casa coniugale sita nel comune di
Messina, Via Comunale Santo pal. 20, int. 13 vill. Santo, di proprietà non esclusiva del sig. , ma in comunione con la moglie, resta nella Pt_1
disponibilità della sig.ra , che la abiterà insieme ai Controparte_1
figli, fino a quando gli stessi non decideranno di trasferire la propria residenza altrove", ma la non aveva inteso lasciare detta CP_1
casa neppure dopo che i figli se ne erano allontanati. Osservava, inoltre, che la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_2
2 ai tempi della separazione dei coniugi, aveva trovato un'occupazione, avendo nel settembre 2024 preso servizio presso l'istituto scolastico “Pietro
Paleocapa” di Bergamo. Chiedeva, pertanto, che fosse revocato l'assegno per il mantenimento della figlia e che fosse ordinato alla Per_2
di rilasciare l'immobile precedentemente adibito a casa CP_1
coniugale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04/07.07.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.10.2025, la resistente si opponeva all'accoglimento delle Controparte_1
domande formulate dal ricorrente, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto. Deduceva che l'immobile indicato dal ricorrente come casa coniugale, di cui chiedeva la liberazione, era stato oggetto di rilevanti lavori di ristrutturazione sostenuti anche dalla deducente per oltre quarantamila euro, sulla base di un accordo tra le parti volto alla successiva donazione ai figli. Evidenziava che, con tale accordo, formalizzato in scrittura privata del 9 giugno 2021, ella si era impegnata a trasferire la sua parte di 1/9 della casa in questione sita in via Comunale Santo Palazzina
20, interno 13, villaggio Santo, ai figli NI e , per la quota del Per_2
50% cadauno, mentre il si era impegnato ad acquisire a sue Pt_1
spese, dalla sorella e dalla madre, le loro quote in comproprietà ed a trasferirle unitamente alla sua quota di 1/9 ai figli NI e , in Per_2
ragione del 50% ciascuno. Lamentava che, tuttavia, il trasferimento delle quote di proprietà ai figli NI e non era avvenuto, in quanto il Per_2
non aveva adempiuto i propri obblighi e si era sempre rifiutato di Pt_1
perfezionare la donazione.
3 Evidenziava, inoltre, che, in sede di separazione consensuale omologata, era stato stabilito che la somma di euro 3.600,00 giacente su un libretto postale cointestato fosse ripartita in parti uguali, mentre, a seguito di verifica, il saldo risultava ridotto a euro 149,46 per prelievi effettuati dal ricorrente, senza restituzione nonostante la messa in mora. Affermava, pertanto, che la richiesta di rilascio dell'immobile era priva di giustificazione, stante la mancata esecuzione degli accordi, e l'assenza dei presupposti di legge per le ulteriori domande proposte. Chiedeva, di conseguenza, che, respinte le istanze avversarie, fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni già stabilite in sede di separazione, con vittoria di spese.
All'udienza del 20.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del provvedimento
4 di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto del 12.02.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il
16.09.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 894 part. 2 serie A anno 1993.
Vanno, quindi, accolte le ulteriori domande avanzate dal ricorrente, il quale ha chiesto la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, evidenziando che i figli erano ormai autonomi e non vivevano più con la madre in detta casa, e la revoca dell'assegno posto a favore della resistente per il mantenimento della figlia maggiorenne , Per_2
sottolineando che quest'ultima aveva reperito occupazione presso un
5 istituto scolastico nel nord Italia. La resistente ha negato la fondatezza delle suddette domande, pur non contestato specificatamente i fatti posti dalla controparte a loro fondamento, ma lamentando che il ricorrente non aveva adempiuto un accordo sottoscritto a margine dell'accordo di separazione, in base al quale la proprietà della casa coniugale avrebbe dovuto essere trasferita ai figli.
Quanto all'assegnazione della casa familiare di proprietà comune (la ricorrente ha affermato di essere comproprietaria della quota di 1/9), l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi,
a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione. L'attribuzione del godimento della casa coniugale, inoltre, non può essere condizionata neppure dalla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico, non potendo avere
6 esclusivamente una finalità di riequilibrio economico ed una funzione assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. civ.
01.08.2013 n. 18440).
Nella fattispecie in esame, già in sede di separazione le parti avevano dato atto che il figlio era economicamente autonomo, mentre Per_1
avevano previsto un mantenimento solo per la figlia , che ancora Per_2
non era autonoma. Sennonché, il ha evidenziato che anche la Pt_1
figlia aveva acquisito l'autonomia economica e nel mese di Per_2
settembre 2024 aveva preso servizio presso l'istituto scolastico “Pietro
Paleocapa” di Bergamo, circostanza quest'ultima che non è stata mai negata dalla resistente.
Invero, il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide necessariamente con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro, non potendosi configurare profili di responsabilità nella condotta del figlio che rifiuti una collocazione lavorativa non adeguata alla propria specifica preparazione (Cass. civ. 07.05.1998 n. 4616). Inoltre,
l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento della età della prole (Cass. civ. 05.08.1997 n. 7195). e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la
7 portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. Non può dubitarsi, pertanto, che nella fattispecie in esame la figlia abbia Per_2
ormai conseguito l'autonomia economica avendo da tempo completato l'attività formativa ed avendo intrapreso attività lavorativa in un luogo, peraltro, assai lontano da quello nel quale era cresciuta, elemento anch'esso di notevole valore sintomatico, poiché alla raggiunta autonomia sul piano esistenziale non può non corrispondere anche un'autonomia su quello economico.
Di conseguenza, sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto non vi è più la necessità di tutelare l'interesse della prole, avendo entrambi i figli raggiunto l'indipendenza economica. D'altronde, le argomentazioni poste dalla resistente a base del suo rifiuto di rilasciare l'immobile non sono pertinenti, in quanto non incidono in alcun modo sui presupposti normativamente previsti per assegnare il godimento della casa coniugale ad uno dei due ex coniugi, mentre per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle scritture menzionate nella comparsa di costituzione (accordo di separazione ed altra scrittura sottoscritta “a margine” della separazione), la parte dovrà eventualmente esperire le necessarie azioni in sede contenziosa, non potendo in questa sede essere esaminate domande che esulano dall'ambito
8 di quelle previste nell'art. 473 bis c.p.c., in assenza di una connessione
“forte” ai sensi dell'art. 40 c.p.c.. Invero, nella suddetta disposizione si fa riferimento ai procedimenti relativi “alle famiglie”, ma tale previsione non può essere intesa nel senso che sono soggetti alle norme per il procedimento in materia di “persone, minorenni e famiglie” tutte le domande aventi ad oggetto situazioni giuridiche che traggono origine da rapporti di natura familiare, poiché una simile interpretazione finirebbe per privare i procedimenti soggetti al suddetto rito di qualsiasi specificità che possa giustificare l'adozione di un rito speciale, mentre va intesa nel senso che sono soggetti a dette norme tutte le domande aventi ad oggetto la disciplina di un rapporto di tipo familiare. In particolare, l'accordo con il quale i coniugi, nell'ambito della procedura di separazione consensuale, pongono fine alla convivenza regolando i loro rapporti intersoggettivi e nei confronti della prole può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre quelle integranti il suo contenuto tipico e consistenti nel consenso a vivere separati ed in tutte le altre clausole eventualmente necessarie al fine dell'instaurazione del nuovo regime di vita (in ordine all'assegno di mantenimento, all'affidamento e mantenimento della prole, al diritto di visita ai figli, all'assegnazione della casa familiare, ecc.). Esso può invero riguardare anche negozi che, pur trovando sede ed occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in questa, in quanto non sono direttamente collegati ai diritti ed agli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio: tali negozi, pertanto, non si configurano come convenzioni di famiglia, quali figure giuridiche distinte dai contratti e caratterizzate da un sostanziale parallelismo di interessi e volontà (v. in tal senso Cass. 1978 n.
4277), ma costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale. Come la Suprema Corte ha frequentemente affermato (v. tra le altre, Cass. 1984 n.
3940), è diritto di ciascuno dei coniugi condizionare il proprio consenso
9 alla separazione personale ad un soddisfacente assetto globale dei propri interessi economici, sempre che con tale composizione non si realizzi una lesione di diritti inderogabili, ma le domande dirette all'adempimento degli obblighi assunti dai coniugi in occasione dell'accordo di separazione consensuale, sulla base di pattuizioni costituenti il contenuto “eventuale” di detto accordo, devono essere proposte con uno dei riti ordinari previsti in via generale per le cause contenziose (rito ordinario di cognizione in senso stretto o sito semplificato) e non con il rito speciale previsto per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, tanto che, come è noto, per questa parte, gli accordi di separazione sono insuscettibili di formare oggetto del procedimento di revisione (Cass. Civ. 22.11.2007 n.
24321), avendo natura sostanzialmente transattiva, quali espressione della discrezionale ed autonoma determinazione dei coniugi, al fine di definire il giudizio di separazione.
Per le medesime ragioni sopra esposte, va accolta anche la domanda di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia . Per_2
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, va assimilata a quella del figlio minore, con la conseguenza che l'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli non cessa, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché i genitori (o il genitore interessato) non diano prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990). In definitiva, la richiesta di un genitore diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne richiede il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente
10 del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento), ed il requisito della non autosufficienza economica (o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla). Nel caso in esame è, nondimeno, sufficiente osservare che la figlia è ormai Per_2
economicamente indipendente, sicché è certamente cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 114,39 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18.06.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 16.09.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 894 part. 2 serie A anno 1993 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) revoca l'assegnazione a della casa Controparte_1
coniugale sita nel comune di Messina, Via Comunale Santo pal. 20, int. 13 vill. Santo;
11 3) revoca l'assegno posto a carico di a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
Per_2
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi € 114,39 per spese non imponibili ed in complessivi €
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
5) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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