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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/08/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario
CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1802 dell'anno
2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4 aprile 2022 e vertente
TRA
(cf. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pascale, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Avezzano, via Borgo Angizia, 75, come da procura in atti:
APPELLANTE
E
P.IVA ) in persona del L.R. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Paris ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via S. Francesco, 260, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale - Appello
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva dinanzi al giudice di pace di Avezzano il dottore commercialista per sentirlo condannare al pagamento in favore Parte_1
di essa attrice della somma di euro 3.000,00, a titolo di restituzione di anticipo versato per prestazioni professionali mai eseguite da esso convenuto, e dell'ulteriore somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguito alla mancata esecuzione delle dette prestazioni. Con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, contestando le avverse deduzioni e richieste, formulando eccezioni in rito (nullità dell'atto di citazione e mancato esperimento di procedura conciliativa – la prima rigettata e la seconda sanata con il successivo esperimento della procedura di mediazione, con esito negativo) e nel merito, deducendo a riguardo l'inverosimiglianza della ricostruzione in fatto dell'attrice, l'effettiva esecuzione delle prestazioni dovute da parte del professionista, il mancato pagamento integrale delle stesse.
Concludeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze.
Concessi i termini di cui all'art. 320, c.p.c., il giudice ammetteva le richieste di prova orale dell'attore. La prova orale veniva espletata a mezzo dell'escussione di due testi, sui capitoli formulati. Esaurita l'istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni e il giudice emetteva l'impugnata sentenza, n.429 del 15.10.2018, con la quale, accogliendo la sola domanda pag. 2/7 restitutoria, condannava il convenuto al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 3.000,00, oltre interessi al saggio legale;
rigettava la domanda risarcitoria;
condannava il convenuto alla rifusione integrale delle spese di lite.
Proponeva appello il articolato sui seguenti motivi: nullità della Parte_1
prova testimoniale espletata;
erronea valutazione dei fatti e delle risultanze di causa da parte del primo giudice, con particolare riguardo alla mancata contestazione dell'avvenuto versamento dell'anticipo di euro 3.000 e al preteso inadempimento del violazione di legge in ordine alla condanna alla Parte_1
integrale refusione delle spese di lite a carico del convenuto, alla luce della soccombenza parziale dello stesso, in conseguenza del parziale accoglimento della domanda;
concludeva pertanto, in via principale, per l'integrale accoglimento dell'appello, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea di restituzione della somma di euro 3.000 e la conferma della stessa in parte qua, relativamente al capo che aveva disposto il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore, odierno appellato, con vittoria delle spese del doppio grado;
in via subordinata, per la riforma del solo capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, con compensazione delle stesse. Sempre con vittoria di spese relative al grado d'appello.
Si costituiva ritualmente l'appellato, deducendo l'assoluta infondatezza dei motivi di gravame, per tutte le ragioni addotte nella relativa comparsa, e concludeva per l'integrale rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
L'appello è fondato e va accolto.
pag. 3/7 In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale e di conseguente nullità della stessa con riferimento alla violazione dei limiti di ammissibilità di cui agli artt. 2721 e
2726, c.c. e alla correlata assenza delle condizioni di cui all'art. 2724, c.c.
Si osserva a riguardo che, dall'esame dei verbali di udienza del giudizio di primo grado, risulta che parte convenuta, odierna appellante, contestava, all'udienza del 12.3.2018, opponendosi alla richiesta di istruttoria per testi dell'attrice, l'ammissibilità della prova sotto il profilo dell'irrilevanza di tutti i capitoli articolati e della testimonianza del teste , nonché con riguardo Tes_1
all'incompatibilità del teste – in quanto titolare di un interesse Tes_2
diretto nella causa -.
Non risultano formulate, a riguardo, diverse e ulteriori censure né alla detta udienza né a quelle successive.
Statuisce la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. III, sent. 13.3.2012, n.3959) che
“I limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c., riguardo all'ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio;
in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello, neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità.”
Ne consegue che l'eccezione de qua non può trovare spazio in questa sede e deve ritenersi inammissibile.
pag. 4/7 Peraltro, l'incompatibilità del teste questa sì eccepita Tes_2
tempestivamente in primo grado, non emerge con chiarezza dagli atti, non risultando provato, pur se verosimile, che egli fosse l'amministratore di fatto della società odierna appellata.
Per converso, fondato risulta il secondo motivo di gravame, dovendo ritenersi che il primo giudice abbia erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria e i fatti di causa.
Sostiene, infatti, il giudice di pace, che la corresponsione dell'anticipo da parte della società al costituisca fatto incontestato. Non rinviene, Parte_1
pertanto, la prova della stessa nella testimonianza di che Testimone_3
pure afferma tale circostanza, bensì, nella mancata contestazione ad opera del convenuto, odierno appellante, della relativa allegazione effettuata dalla controparte.
In merito si osserva che, in realtà, come osservato dall'appellante, la circostanza risulta recisamente contestata già in sede di comparsa di costituzione, laddove il afferma di non aver ricevuto alcun Parte_1
compenso dalla società di cui sarebbe creditore della CP_1
complessiva somma di euro 5.130,00, come da fattura emessa, da cui risulta l'importo dovuto per tutte le prestazioni professionali svolte, senza deduzione o, comunque, indicazione di alcun acconto.
Del resto, se la circostanza fosse stata da ritenersi provata in quanto non contestata, non vi sarebbe stata necessità alcuna di ammettere prova per testi in ordine alla stessa, come invece avvenuto.
Quanto alla detta prova testimoniale, deve osservarsi come le dichiarazioni del risultino scarsamente attendibili, non solo e non tanto perché la Tes_2
sua posizione di mero collboratore commerciale risulta quantomeno ambigua,
pag. 5/7 egli aver addirittura conferito personalmente Parte_2 Parte_3
l'incarico professionale al Parte_1
Numerosi e ulteriori, invero, sono i profili di dubbio in ordine alla complessiva credibilità del teste.
In primo luogo egli affermava, come già scritto, di aver personalmente conferito l'incarico professionale, successivamente modificando versione in conseguenza del rilievo per cui la sottoscrizione in calce al contratto era stata apposta dalla l.r.p.t. della società sostenendo di aver Controparte_2
semplicemente presenziato alla consegna della lettera d'incarico.
In secondo luogo affermava di aver consegnato al la somma di euro Parte_1
3.000 complessivi a titolo di anticipo, con due distinti versamenti alla presenza del fratello della , quest'ultimo, tuttavia, confutava Tes_1 Persona_1
recisamente tale affermazione, riferendo che la circostanza del pagamento dell'anticipo gli era stata riferita dal medesimo e che egli non era Tes_2
stato presente nelle dette occasioni.
Tali contraddizioni, unitamente all'assenza di qualsivoglia documento che attesti il pagamento di un cospicuo anticipo, sostanzialmente pari ad oltre la metà del complessivo compenso, rende assolutamente inverosimili le affermazioni del teste.
Sulla base di quanto sinora osservato, dunque, la circostanza del versamento dell'acconto di cui l'attrice, odierna appellata, ha richiesto la restituzione, non è stata provata, per cui risulta infondata, pur risultando incontestata la sussistenza del rapporto contrattuale, la domanda di restituzione accolta in prime cure.
pag. 6/7 Sulla base di ciò risulta del tutto inconferente accertare se il abbia o Parte_1
meno adempiuto al suo incarico, in tutto o in parte, non risultando prova del versamento in suo favore di alcun compenso.
Inoltre, si osserva, il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda risarcitoria, proposta pure dall'odierna appellata, di cui l'appellante chiede conferma, risulta evidentemente coperto da giudicato, non risultando impugnato in via incidentale dall'appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea;
2) CONDANNA alla rifusione in favore del Controparte_1 [...]
delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio Parte_1
che si liquidano in euro 1.205,00 per compensi, oltre accessori come per legge, in relazione al primo grado, e in euro 174,00 per esborsi e
2.430,00 per compensi, oltre accessori come per legge, in relazione al presente grado di giudizio.
Così deciso in Avezzano il 10.8.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
pag. 7/7
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario
CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1802 dell'anno
2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4 aprile 2022 e vertente
TRA
(cf. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pascale, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Avezzano, via Borgo Angizia, 75, come da procura in atti:
APPELLANTE
E
P.IVA ) in persona del L.R. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Paris ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via S. Francesco, 260, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale - Appello
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva dinanzi al giudice di pace di Avezzano il dottore commercialista per sentirlo condannare al pagamento in favore Parte_1
di essa attrice della somma di euro 3.000,00, a titolo di restituzione di anticipo versato per prestazioni professionali mai eseguite da esso convenuto, e dell'ulteriore somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguito alla mancata esecuzione delle dette prestazioni. Con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, contestando le avverse deduzioni e richieste, formulando eccezioni in rito (nullità dell'atto di citazione e mancato esperimento di procedura conciliativa – la prima rigettata e la seconda sanata con il successivo esperimento della procedura di mediazione, con esito negativo) e nel merito, deducendo a riguardo l'inverosimiglianza della ricostruzione in fatto dell'attrice, l'effettiva esecuzione delle prestazioni dovute da parte del professionista, il mancato pagamento integrale delle stesse.
Concludeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze.
Concessi i termini di cui all'art. 320, c.p.c., il giudice ammetteva le richieste di prova orale dell'attore. La prova orale veniva espletata a mezzo dell'escussione di due testi, sui capitoli formulati. Esaurita l'istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni e il giudice emetteva l'impugnata sentenza, n.429 del 15.10.2018, con la quale, accogliendo la sola domanda pag. 2/7 restitutoria, condannava il convenuto al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 3.000,00, oltre interessi al saggio legale;
rigettava la domanda risarcitoria;
condannava il convenuto alla rifusione integrale delle spese di lite.
Proponeva appello il articolato sui seguenti motivi: nullità della Parte_1
prova testimoniale espletata;
erronea valutazione dei fatti e delle risultanze di causa da parte del primo giudice, con particolare riguardo alla mancata contestazione dell'avvenuto versamento dell'anticipo di euro 3.000 e al preteso inadempimento del violazione di legge in ordine alla condanna alla Parte_1
integrale refusione delle spese di lite a carico del convenuto, alla luce della soccombenza parziale dello stesso, in conseguenza del parziale accoglimento della domanda;
concludeva pertanto, in via principale, per l'integrale accoglimento dell'appello, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea di restituzione della somma di euro 3.000 e la conferma della stessa in parte qua, relativamente al capo che aveva disposto il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore, odierno appellato, con vittoria delle spese del doppio grado;
in via subordinata, per la riforma del solo capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, con compensazione delle stesse. Sempre con vittoria di spese relative al grado d'appello.
Si costituiva ritualmente l'appellato, deducendo l'assoluta infondatezza dei motivi di gravame, per tutte le ragioni addotte nella relativa comparsa, e concludeva per l'integrale rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
L'appello è fondato e va accolto.
pag. 3/7 In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale e di conseguente nullità della stessa con riferimento alla violazione dei limiti di ammissibilità di cui agli artt. 2721 e
2726, c.c. e alla correlata assenza delle condizioni di cui all'art. 2724, c.c.
Si osserva a riguardo che, dall'esame dei verbali di udienza del giudizio di primo grado, risulta che parte convenuta, odierna appellante, contestava, all'udienza del 12.3.2018, opponendosi alla richiesta di istruttoria per testi dell'attrice, l'ammissibilità della prova sotto il profilo dell'irrilevanza di tutti i capitoli articolati e della testimonianza del teste , nonché con riguardo Tes_1
all'incompatibilità del teste – in quanto titolare di un interesse Tes_2
diretto nella causa -.
Non risultano formulate, a riguardo, diverse e ulteriori censure né alla detta udienza né a quelle successive.
Statuisce la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. III, sent. 13.3.2012, n.3959) che
“I limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c., riguardo all'ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio;
in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello, neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità.”
Ne consegue che l'eccezione de qua non può trovare spazio in questa sede e deve ritenersi inammissibile.
pag. 4/7 Peraltro, l'incompatibilità del teste questa sì eccepita Tes_2
tempestivamente in primo grado, non emerge con chiarezza dagli atti, non risultando provato, pur se verosimile, che egli fosse l'amministratore di fatto della società odierna appellata.
Per converso, fondato risulta il secondo motivo di gravame, dovendo ritenersi che il primo giudice abbia erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria e i fatti di causa.
Sostiene, infatti, il giudice di pace, che la corresponsione dell'anticipo da parte della società al costituisca fatto incontestato. Non rinviene, Parte_1
pertanto, la prova della stessa nella testimonianza di che Testimone_3
pure afferma tale circostanza, bensì, nella mancata contestazione ad opera del convenuto, odierno appellante, della relativa allegazione effettuata dalla controparte.
In merito si osserva che, in realtà, come osservato dall'appellante, la circostanza risulta recisamente contestata già in sede di comparsa di costituzione, laddove il afferma di non aver ricevuto alcun Parte_1
compenso dalla società di cui sarebbe creditore della CP_1
complessiva somma di euro 5.130,00, come da fattura emessa, da cui risulta l'importo dovuto per tutte le prestazioni professionali svolte, senza deduzione o, comunque, indicazione di alcun acconto.
Del resto, se la circostanza fosse stata da ritenersi provata in quanto non contestata, non vi sarebbe stata necessità alcuna di ammettere prova per testi in ordine alla stessa, come invece avvenuto.
Quanto alla detta prova testimoniale, deve osservarsi come le dichiarazioni del risultino scarsamente attendibili, non solo e non tanto perché la Tes_2
sua posizione di mero collboratore commerciale risulta quantomeno ambigua,
pag. 5/7 egli aver addirittura conferito personalmente Parte_2 Parte_3
l'incarico professionale al Parte_1
Numerosi e ulteriori, invero, sono i profili di dubbio in ordine alla complessiva credibilità del teste.
In primo luogo egli affermava, come già scritto, di aver personalmente conferito l'incarico professionale, successivamente modificando versione in conseguenza del rilievo per cui la sottoscrizione in calce al contratto era stata apposta dalla l.r.p.t. della società sostenendo di aver Controparte_2
semplicemente presenziato alla consegna della lettera d'incarico.
In secondo luogo affermava di aver consegnato al la somma di euro Parte_1
3.000 complessivi a titolo di anticipo, con due distinti versamenti alla presenza del fratello della , quest'ultimo, tuttavia, confutava Tes_1 Persona_1
recisamente tale affermazione, riferendo che la circostanza del pagamento dell'anticipo gli era stata riferita dal medesimo e che egli non era Tes_2
stato presente nelle dette occasioni.
Tali contraddizioni, unitamente all'assenza di qualsivoglia documento che attesti il pagamento di un cospicuo anticipo, sostanzialmente pari ad oltre la metà del complessivo compenso, rende assolutamente inverosimili le affermazioni del teste.
Sulla base di quanto sinora osservato, dunque, la circostanza del versamento dell'acconto di cui l'attrice, odierna appellata, ha richiesto la restituzione, non è stata provata, per cui risulta infondata, pur risultando incontestata la sussistenza del rapporto contrattuale, la domanda di restituzione accolta in prime cure.
pag. 6/7 Sulla base di ciò risulta del tutto inconferente accertare se il abbia o Parte_1
meno adempiuto al suo incarico, in tutto o in parte, non risultando prova del versamento in suo favore di alcun compenso.
Inoltre, si osserva, il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda risarcitoria, proposta pure dall'odierna appellata, di cui l'appellante chiede conferma, risulta evidentemente coperto da giudicato, non risultando impugnato in via incidentale dall'appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea;
2) CONDANNA alla rifusione in favore del Controparte_1 [...]
delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio Parte_1
che si liquidano in euro 1.205,00 per compensi, oltre accessori come per legge, in relazione al primo grado, e in euro 174,00 per esborsi e
2.430,00 per compensi, oltre accessori come per legge, in relazione al presente grado di giudizio.
Così deciso in Avezzano il 10.8.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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