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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3493 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'avv. Consiglia D'Ambrosio, giusta procura in atti C.F._2
Appellanti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale CP_1 C.F._3
Tartaglione, giusta procura in atti
Appellata – Appellante incidentale
NONCHE'
Controparte_2
Appellato contumace
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Napoli Nord, il , con sede in Frattaminore alla via Di Vittorio 60, nonché Controparte_2
e deducendo: Parte_1 Parte_2
- di aver acquistato, in virtù di contratto di cessione in proprietà di alloggio di cui alla L.
560/93, la proprietà dell'appartamento facente parte del convenuto;
CP_2
- che il predetto fabbricato condominiale era composto da aree esterne ed interne e da quattro edifici distinti in scale A, B, C e D, ciascuno dei quali costituito da vari alloggi;
in particolare la scala C era composta da otto alloggi, tra i quali figuravano l'appartamento dell'istante e quello abitato dai coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- che, contrariamente alle disposizioni del regolamento condominiale in ordine ai beni di proprietà comune, nonché ai divieti all'art. 23 del capo IV del medesimo regolamento, i coniugi convenuti avevano realizzato una serie di opere idonee a compromettere il legittimo godimento dei beni di proprietà comune da parte di;
CP_1
- in particolare i convenuti, nell'anno 2010, in maniera del tutto arbitraria, avevano provveduto all'apertura di un varco avente una larghezza di circa tre metri e all'installazione di un cancello automatico nel muro di cinta condominiale;
nell'anno 2013, alla realizzazione di una tettoia a ridosso dei muri condominiali e alla predisposizione di una canna fumaria di camino per evacuazione tiraggi di fumi di combustione dotata di comignolo, tutte realizzate in spregio alla norme di legge vigenti in materia tecnico urbanistica;
al posizionamento di scatole a ridosso del finestrone posto nella scala condominiale, ostruendo così il passaggio di aria e luce;
- siffatta condotta illegittima, oltre a violare i divieti imposti a ciascun condomino dal regolamento condominiale, si poneva in contrasto anche con l'art. 1102 c.c.;
- che, nonostante la suddetta previsione codicistica e la disposizione dell'art. 32 del regolamento condominiale, l'amministratore del condominio non aveva posto alcuna attività volta ad accertare e/o risolvere la questione sollevata più volte dall'attrice;
- che l'arbitraria occupazione delle parti comuni del fabbricato e l'abusiva realizzazione delle dette opere costituivano una effettiva lesione del diritto dell'attrice a godere dei beni comuni condominiale;
- che l'attrice aveva più volte censurato la condotta dei convenuti sia in via bonaria, sia con formali diffide rimaste inevase;
- che il 28.11.2014 l'sitante, a fronte dei mancati riscontri, tentava la mediazione stragiudiziale conclusasi però con esito negativo per la volontà dei convenuti di non iniziare il tentativo di mediazione;
- che aveva instaurato presso la Camera di mediazione Civile e Commerciale di CP_3
Casoria un nuovo incontro di mediazione, il cui esito, ancora una volta, era stato negativo.
Alla luce di quanto esposto concludeva chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare la violazione e il conseguente inadempimento posto in essere dai convenuti dei divieti e doveri imposti dal regolamento condominiale vigente a ciascun condomino, nonché dell'art. 1102
c.c. in materia di uso del bene comune per le opere da costoro realizzate arbitrariamente presso il fabbricato , in danno del diritto dell'attrice a godere dei beni comuni CP_4 condominiali;
per l'effetto, chiedeva di dichiarare tenuti e condannare i coniugi al ripristino dello stato dei luoghi quo ante, ovvero alla rimozione delle illegittime opere, nonché della scatole poste a ridosso della scala ed ostruenti il passaggio di luce e aria, CP_4 nonché al risarcimento dei danni in favore di essa attrice da quantificare a mezzo di CTU. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituivano e . Parte_1 Parte_2
In relazione all'apertura del varco nel muro condominiale con installazione di un cancello automatico, deducevano che tale opera era legittima in quanto non risultava violato in alcun modo l'art. 1102 c.c. Aggiungevano, inoltre, che detta apertura, così come realizzata dai convenuti, aveva messo in comunicazione una zona di loro esclusiva proprietà con la strada pubblica;
pertanto, era evidente che essa costituiva di fatto un utilizzo più intenso del bene comune assolutamente legittimo e che non ledeva in alcun modo la sicurezza del
. CP_2
Relativamente alla tettoia realizzata a ridosso delle mura condominiali, evidenziavano che la stessa era stata realizzata in virtù di giusti titoli abilitativi e che la volontà di realizzare tale tettoia era stata portata a conoscenza dei condomini, come rinvenibile nel verbale assembleare del 23.06.2013.
In merito alla realizzazione della canna fumaria, invece, deducevano che anch'essa era stata realizzata a seguito del rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Eccepivano che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, il regolamento condominiale nulla sanciva in merito alle opere e alle conseguenti contestazioni.
Evidenziavano l'illegittimità della richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in quanto generica e priva del benché minimo elemento giustificativo. Concludevano affinché il tribunale dichiarasse che nessuna opera era stata realizzata arbitrariamente in danno del diritto dell'attrice a godere dei beni comuni condominiali, nonché in violazione delle più elementari norme di legge;
dichiarasse che alcun risarcimento era dovuto a dichiarasse la legittimità delle opere realizzate dai coniugi CP_1
– ; condannasse alle spese, diritti ed onorari del giudizio, Pt_1 Parte_2 CP_1 nonché al rimborso forfettario del 15%, oltre iva e cpa come per legge.
3. Si costituiva in giudizio il contestando in toto la domanda Controparte_2 attorea così come articolata, in quanto infondata in fatto e in diritto e concludeva in via principale: perché il tribunale dichiarasse la nullità della domanda ex art. 164 cpc;
la carenza di legittimazione passiva del convenuto;
con vittoria delle spese di lite;
in via CP_2 subordinata: dichiarasse l'esclusiva responsabilità dei coniugi nella causazione dei Pt_1 danni patiti dall'attrice e condannasse gli stessi al risarcimento dei danni tutti, come accertati in corso di causa;
condannasse i coniugi alle spese, diritti ed onorari del giudizio. Pt_1
4. Con sentenza depositata il 4.02.2021, il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “1.
Accoglie la domanda parzialmente, e per l'effetto condanna i convenuti e Parte_1
, al ripristino dello stato dei luoghi, e segnatamente 1) alla eliminazione Parte_2 del varco e all'installazione del cancello automatico realizzato nel muro di cinta del condominio “ , sito in Frattaminore, a loro cura e spese;
CP_2
2. Condanna i convenuti e alla rimozione della Parte_1 Parte_2 canna fumaria realizzata in appoggio al muro perimetrale dell'edificio; nonché alla rimozione delle scatole poste a ridosso del finestrone della scala condominiale.
3. Condanna il , con sede in Frattaminore (NA), alla via Di Vittorio nr. Controparte_2
60, in persona dell'amministratore p.t. rag. , a porre in essere ogni atto e/o Controparte_2 attività di sua competenza tendente alla esatta esecuzione e ripristino di quanto sopra;
4. Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori con l'atto di citazione;
5. Rigetta ogni altra domanda, formulata dalle parti;
6. Condanna e ed il Parte_1 Parte_2 [...]
, con sede in Frattaminore (NA), alla via Di Vittorio nr. Controparte_2
60, in persona dell'amministratore p.t. rag. al pagamento, in solido tra di Controparte_2 loro, in favore dell'attrice, , delle spese di giudizio che si liquidano nell'intero in CP_1
€ 286,19 per esborsi ed in € 5.802,00 in uno, con l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore, che si è dichiarato antistatario;
7. compensa tra le parti le dette somme nella misura del 50%.
8. Compensa tra le parti le spese di CTU nella misura di 1/3.”
In motivazione deduceva che:
- era inammissibile, per mutatio libelli, la domanda formulata dall'attrice in sede di primo termine ex art. 183, comma 6, cpc, volta all'accertamento della responsabilità del per non aver provveduto alla rimozione delle opere realizzate dai CP_2 convenuti e lamentati da parte attrice;
- andava riconosciuto valore probatorio privilegiato alla ctu;
- l'apertura del varco nel muro perimetrale da parte dei convenuti per l'installazione di un cancello automatico al fine di consentire l'accesso diretto dall'area giardino/cortile di proprietà esclusiva alla pubblica via era stata realizzata non avendo cura di preservare la stabilità e la sicurezza del muro condominiale;
- la canna fumaria realizzata dai convenuti in appoggio al muro perimetrale dell'edificio andava rimossa in quanto costruita in difformità del Regolamento Edilizio del Comune di Frattaminore art. 92 “Smaltimento fumi” e in quanto alterava il prospetto del fabbricato;
- la tettoia era legittima in quanto non aveva alterato il decoro architettonico dello stabile;
- i convenuti andavano condannati alla rimozione delle scatole poste a ridosso della scala condominiale ed ostruenti il passaggio di aria e luce;
- non vi era la prova dei danni lamentati da parte attrice;
- la citazione in giudizio del era legittima;
CP_2
- il era responsabile in quanto, a seguito della realizzazione del varco nel CP_2 muro e della conseguente installazione del cancello e delle altre opere da parte dei convenuti, non aveva espletato alcuna attività e non aveva adottato alcun atto e/o deliberazione per porre fine all'attività edificatoria posta in essere ai medesimi sulle cose comuni. CP_2
5. e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello impugnano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'apertura del varco nel muro condominiale fosse illegittimo, in quanto costruito non preservando la stabilità e la sicurezza del muro perimetrale condominiale. Rilevano che il consulente tecnico d'ufficio aveva descritto l'intervento come un'apertura eseguita con “semplice taglio della muratura” e che tale affermazione si poneva in netto contrasto con la presunta instabilità del muro.
Deducono che, successivamente al giudizio di primo grado, hanno commissionato una
“Relazione sulla valutazione della sicurezza inerenti a un muro di recinzione ricadente sul lotto di terreno sito in traversa via Firenze”, a firma dell'ing. , datata Controparte_5
8.03.2021, e che in tale elaborato il tecnico ha concluso che il muro garantisce gli standard di sicurezza strutturale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e non necessita di interventi di adeguamento o miglioramento in ordine allo stato sismico.
Sottolineano, altresì, che l'apertura del varco non lede in alcun modo il godimento degli altri condomini i quali, al contrario, ne hanno ampiamente beneficiato. A conferma di ciò richiamano la dichiarazione dell'amministratore di condominio depositata agli atti, dalla quale risulta che il varco è stato utilizzato nell'interesse comune per consentire l'accesso di mezzi meccanici destinati agli interventi all'impianto fognario.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti deducono, con riferimento alla canna fumaria, di aver presentato in data 20.11.2012, con prot. n. 16697, idonea SCIA in sanatoria
(SCIA n. 96/2012) a cui era seguita, in data 23.11.2012, prot. n. 16883, una richiesta comunale di pagamento della sanzione di € 258,00, regolarmente versata e comunicata all'ente.
Sostengono che tale provvedimento integrativo emesso dal implichi una CP_6 valutazione di conformità dell'opera rispetto a quanto prescritto dal vigente regolamento.
Inoltre, eccepiscono che dalla documentazione fotografica in atti emerge che la canna fumaria si attiene fedelmente anche ai dettami del regolamento comunale sia in ordine alle distanze che all'ubicazione.
Precisano, infine, che il consulente tecnico d'ufficio aveva suggerito la coibentazione della canna fumaria per evitare alterazioni termiche o la formazione di muffe e condense, ma che tali fenomeni non si sono mai verificati, nonostante l'impianto sia in funzione dal 2012.
Depositano, inoltre, la “Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'art” ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 recante prot. n. 43RS21 del 30.06.2021.
Hanno concluso chiedendo: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.305/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord Giudice Dott. Lombardo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1625/2016, depositata in cancelleria in data 04.02.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano ovvero: “che nessuna opera è stata realizzata arbitrariamente in danno del diritto dell'attrice a godere dei beni comuni condominiali....la legittimità delle opere realizzate dai coniugi ”; 3) Con vittoria di spese e Controparte_7 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 10.11.2021 si è costituita . CP_1
Sostiene l'infondatezza dell'appello principale e, a sua volta, propone appello incidentale contro la sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale ha respinto la richiesta di rimozione della tettoia.
A tal riguardo, precisa che la copertura in questione – più propriamente qualificabile come loggiato – comporta la creazione di una nuova volumetria e di una diversa sagoma dell'edificio, con conseguente aumento della superficie lorda di pavimento.
Evidenzia inoltre che, secondo la normativa vigente, sarebbe stato necessario effettuare un calcolo strutturale per verificare eventuali effetti sulla stabilità e sicurezza delle murature condominiali di appoggio, nonché procedere con la denuncia dei lavori ai fini dell'autorizzazione sismica.
Osserva infine che, come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, la struttura è stata realizzata in aderenza alle luci condominiali che servono l'androne della scala comune e il corridoio prospiciente le cantine, riducendo così il passaggio di aria e luce.
Conclude chiedendo: “-In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento del proposto appello incidentale riformare la sentenza nr. 305/2021, accertare quanto esposto condannando i convenuti, in solido tra loro, alla rimozione della tettoia a ridosso dei muri condominiali;
- Accertare e dichiarare l'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di legge giustificativi dell'invocata sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza
n.305/2021, ovvero del fumus e del periculum, rigettando, per l'effetto, l'avversa istanza in ogni sua parte;
- In ogni caso, dichiarare tenuti e condannare l'appellante principale, al pagamento, in favore degli appellati/appellanti incidentali delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione;
- Si chiede, altresì, di essere abilitati all'articolazione di tutti gli ulteriori mezzi istruttori ritenuti opportuni e necessari, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla controparte”.
7. Nonostante la ritualità della sua evocazione in giudizio, il Controparte_8
è rimasto contumace.
[...]
8. Con ordinanza del 1.02.2022 la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado, limitatamente ai capi 1 e 2 del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
SULLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PRINCIPALE
1.La eccepisce l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto e CP_1 Pt_1
hanno depositato, in sede di gravame, osservazioni alla CTU non sollevate in Parte_2 primo grado, sottraendo, dunque, tali osservazioni al contraddittorio delle parti.
Eccepisce anche la tardività della produzione di altri documenti (relazione sulla valutazione della sicurezza inerente il muro di recinzione;
dichiarazione di conformità dell'impatto alla regola dell'arte, ai sensi dell'art. 7 del DM 37/2008).
Entrambe le censure contenute nella eccezione sono infondate.
1.1.La circostanza che una parte non abbia sollevato osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio entro il termine concesso dal giudice ai sensi dell'art, 195 cpc non impedisce alla stessa parte di sollevare osservazioni alla consulenza d'ufficio in sede di appello, ove, però, non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (v. Cass. SSUU 5624/2022; 26525/2024; 32965/2024).
1.2.Nella specie, dunque, sono ammissibili le contestazioni sollevate da e Pt_1
avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, dato che con le Parte_2 stesse sono state dedotte contestazioni al merito delle valutazioni operate dal CTU e non sono state lamentati vizi di nullità
1.3. La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello
(v. Cass. 1614/2022; 20347/2017).
1.4. Nella specie, la produzione, in sede di appello, di relazioni redatte da tecnici incaricati dagli appellanti costituiscono mere allegazioni di parte, di contenuto tecnico-valutativo; come tale, dunque, ammissibile in questo giudizio.
SUL PRIMO MOTIVO DELL'APPELLO PRINCIPALE
2. e , con il primo motivo di appello, censurano la sentenza di primo Pt_1 Parte_2 grado nella parte in cui ha accertato l'illegittimità della realizzazione del varco nel muro perimetrale e della conseguente realizzazione di un cancello di chiusura.
Deducono che:
-non corrisponde al vero che la realizzazione del varco abbia comportato un pregiudizio alla stabilità del muro perimetrale condominiale;
-il tribunale è giunto a tale conclusione aderendo agli esiti della CTU, il quale non ha preso in considerazione – come poi anche il tribunale - le osservazioni del consulente di parte, né il contenuto della delibera della Regione Campania n. 117 del 7 marzo 2017, alla luce della quale non era necessario il deposito del progetto strutturale, non essendo stata alterata la struttura delle fondazioni del muro;
-dalla relazione redatta dall'ing. – prodotta in sede di appello - emerge che alcun CP_5 pericolo per la stabilità del muro deriva dalla realizzazione dell'apertura;
-il varco in questione è risultato essere di utilità anche per gli altri condomini, che lo hanno utilizzato per l'accesso dei mezzi meccanici giunti per gli interventi alla conduttore fognarie.
ha eccepito che: CP_1
-gli appellanti hanno realizzato i lavori senza autorizzazione dell'assemblea condominiale;
-dalla CTU emerge che gli appellanti non hanno realizzato i pilastri di bordo, per cui può derivare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del muro;
-alcun tecnico incaricato dagli appellanti ha prodotto accertamenti ai sensi del d.m.
14.1.2008, nè è stata prodotta la dichiarazione di conformità dell'impianto, come richiesto dal dm. n. 37/2008.
Il motivo di appello va accolto.
2.1. L'art. 1102 c.c. prevede che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tale fine, il condomino può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessaire per il miglior godimento della cosa.
2.2. In relazione alla apertura di un varco in un bene condominiale, la giurisprudenza della
Corte di cassazione ha precisato che “il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso ( anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini ( e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva ), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi -
e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale” (v. Cass. 16097/2003;
3265/2005); che “l'apertura nell'androne condominiale di un nuovo ingresso a favore dell'immobile di un condomino è legittima, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., in quanto, pur realizzando un utilizzo più intenso del bene comune da parte di quel condomino, non esclude il diritto degli altri di farne parimenti uso e non altera la destinazione del bene stesso”
(v. Cass. 24295/2014); che “i lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un varco) posto all'interno di un singolo appartamento, al fine di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare, qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., a condizione che i lavori non compromettano la sicurezza
o altre essenziali caratteristiche del muro posto a servizio dell'edificio” (v. Cass.
35851/2021).
2.3. In merito alla distribuzione dell'onere della prova in caos di realizzazione, da parte di un condomino, di opere sui beni comuni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., che impedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo” (v. Cass. 5809/2022); e che “in tema di condominio negli edifici, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui all'art.
1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del che abbia apportato modifiche CP_2 alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi
a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova” (Cass. 35213/2021).
2.4. In primo grado, l'attrice ha lamentato che la controparte, nel realizzare il varco CP_1 nel muro di cinta condominiale, ha violato l'art. 1102 c.c., nonché il regolamento condominiale, che impedirebbe tali lavori.
2.5. In alcun articolo del regolamento condominiale, prodotto dalla è previsto un CP_1 divieto di utilizzo più intenso delle cose comune, né un divieto di realizzare lavori, da parte di un condomino, che riguardi i beni comuni.
La fa riferimento ai divieti: “dettagliatamente elencati agli artt. 2 e 3 del Capo II, CP_1 nonché ai divieti imposti all'art. 23 del Capo IV del medesimo regolamento”.
L'art. 23 del regolamento di condominio prodotto regola le ispezioni;
negli artt. 2 e 3 vengono elencati i beni condominiali.
2.6. In primo grado la non ha lamentato che il varco sia stato realizzato senza alcuna CP_1 autorizzazione assembleare. Tale eccezione è stata però sollevata in appello.
Essa è del tutto infondata, atteso che il condomino che intenda realizzare opere sulla cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. non necessita di alcuna autorizzazione degli altri condomini.
2.7. La in primo grado, non ha neanche allegato, in citazione, che il varco nel muro CP_1 condominiale sia stato realizzato senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Tale censura è stata però sollevata in questo grado di giudizio. In vero, l'eventuale assenza di titoli amministrativi abilitativi non ha alcuna rilevanza nell'abito dei rapporti tra condomini. L'unico accertamento rilevante è quello relativo alla esistenza di un uso del muro di cinta comune che abbia privato gli altri condomini del medesimo uso e che abbia compromesso la destinazione e la stabilità del muro. Pertanto, le norme amministrative possono avere una rilevanza ove le stesse siano state dettate in tema di sicurezza e la loro violazione sia segno che i lavori abbiano compromesso la sicurezza e la stabilità del bene comune. Quindi, non è rilavante l'esistenza o meno di un titolo abilitativo amministrativo, quanto la eventuale violazione sostanziale di norme dettate a fini di sicurezza.
La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, chiarito che in tema di condominio negli edifici, qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all'art. 1102 c.c., faccia uso della cosa comune, la mera mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative non può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi tale carenza esclusivamente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, salvo che si deduca e dimostri che, in concreto, l'inosservanza di una norma ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia tradotta nel pregiudizio degli interessi perseguiti dalla normativa in materia condominiale (v. Cass. 4439/2020; 8040/1990).
2.8. Il CTU, in primo grado, ha così dedotto in ordine al varco nel muro di cinta: “Nel caso esaminato l'apertura del varco nel muro di cinta è stata eseguita con un semplice taglio della muratura, senza realizzare degli specifici pilastri di bordo adeguatamente fondati, che può creare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del muro stesso. Il D.M. 14/01/08 “Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC) al punto 8.3 “Valutazione della Sicurezza” definisce i criteri per una valutazione della sicurezza di un immobile esistente. Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza da parte di un tecnico abilitato quando ricorra una delle seguenti situazioni:
1. riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado
e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
2. provati gravi errori di progetto o di costruzione;
3. cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;
4. interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza”.
2.9. Gli appellanti sostengono che dalla relazione, datata 8.3.2021, a firma dell'ing. , CP_5 emerge che, all'esito delle verifiche strutturali, il muro di recinzione non ha subito pregiudizi alla stabilità.
Premesso che gli appellanti si sono costituiti in giudizio telematicamente, tra i documenti elencati nell'atto di citazione in appello, quale oggetto di produzione, al numero 3 vi è
“relazione ing. del giorno 08.03.2021”. Tra i documenti prodotti Controparte_5 telematicamente, però, non vi è alcuna relazione a firma dell'ing. . CP_5
2.10. In primo grado il consulente degli appellanti, a fronte della relazione depositata dal
CTU, ha osservato che “l'apertura del varco di esigue dimensioni (mt.
2.52 di ampiezza e mt.
2.17 di altezza) senza alterazione ed interruzione della struttura di fondazione del muro di spessore cm. 50 non può essere considerata una opera atta a modificare sostanzialmente la tenuta statica del muro stesso e pertanto non può essere contemplata nelle opere obbligate al deposito del progetto strutturale.
Occorre precisare, a sostegno, che con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.
117 del 07.03.2017, di modifica alla Legge Regione Campania n. 9 del 07.01.1983, ha individuato nuove tipologie e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto, uniformandosi a quanto già disciplinato in molte altre regioni (Umbria, L.R. 05/2010
– Emilia Romagna L.R. n. 19/2008 – Toscana, DPGR n. 36/R del 2009 – Lazio, L.R. n.
02./2012 – Puglia, D.G.R. n. 1309 del 2010 – Calabria, D.G.R. n. 12 del 2013 – Basilicata,
D.G.R. n. 21 del 2015)”.
2.11. A fronte della affermazione del CTU che il varco rendeva instabile il muro di cinta, in quanto non erano stati realizzati i pilastri di bordo, gli appellanti hanno opposto la valutazione del loro consulente secondo cui, data l'esigua dimensione dell'apertura, non può profilarsi un rischio per la tenuta statica del muro e che non era necessaria alcuna autorizzazione sismica.
2.12. Va ricordato che, come detto, è onere del soggetto che assuma l'esistenza della violazione dell'art. 1102 c.c. dare prova dei presupposti – quindi, nella specie, della instabilità del muro di cinta a seguito della apertura del varco;
il che ha realizzato CP_2
i lavori può limitarsi ad affermare di non avere violato i limiti disegnati dall'art. 1102 c.c.
2.13. Nel caso di specie, dunque, non spettava a e dare prova che la Pt_1 Parte_2 realizzazione del cancello non aveva comportato un pregiudizio alla stabilità del muro, ma spettava alla dare prova che le opere avessero compromesso la statica del bene CP_1 comune.
L'affermazione del CTU – che la statica era compromessa in ragione della mancata realizzazione dei pilastri – non è sufficiente a dare una piena prova che la statica del muro sia stata compromessa. L'affermazione non è stata corroborata da alcun dato empirico: per altro, la formula utilizzata dal CTU (“Può creare pregiudizio”) lascia intendere che il consulente abbia profilato la possibilità di un pregiudizio alla statica del muro come mera ipotesi.
Inoltre, il CTU, nei chiarimenti prodotti a seguito di richiesta del tribunale, non ha dato alcuna risposta alle osservazioni formulate dal consulente degli appellanti: si è limitato, infatti, a riportare, nella risposta alle osservazioni, pedissequamente quanto già scritto nella bozza.
Le conclusioni del CTU non sono, dunque, sufficienti a supportare l'accertamento che la statica del muro sia stata compromessa, alla luce – si ripete - del rilievo, avanzato dal consulente di parte degli appellanti, che l'apertura del varco non era di grandi dimensioni.
2.14. In assenza di una sufficiente prova che l'apertura del varco abbia compromesso la statica del muro di cinta condominiale, la domanda con la quale la in primo grado, CP_1 ha chiesto la rimozione del cancello e la chiusura del varco deve essere rigettata.
SUL SECONDO MOTIVO DELL'APPELLO PRINCIPALE
3. e , con il secondo motivo di gravame, contestano l'erroneità della Pt_1 Parte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illecita la realizzazione della canna fumaria in appoggio al muro condominiale e ne ha ordinato la rimozione.
Deducono che:
-benché la canna fumaria sia stata realizzata in assenza di titolo autorizzativo, in seguito è stata chiesta, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 380/2001, in data 20.11.2021, in sanatoria, CP_9 cui è seguita, in data 23.11.2012 prot. n. 16883, richiesta di pagamento della sanzione di euro 258,00;
-il versamento è stato immediatamente eseguito in data 24.11.2012 e trasmesso all'ente in data 27.11.2012, prot. n. 17035;
- nessun provvedimento successivo è state emesso dal responsabile;
-il provvedimento emesso dal comune sottende una valutazione positiva circa la conformità della canna fumaria alle prescrizioni del regolamento;
- il CTIU aveva già accertato che la canna fumaria non ostruisce il passaggio di aria e luce all'appartamento dell'attrice;
- la canna fumaria risulta essere stata realizzata in una nicchia;
pertanto, la realizzazione della stessa non può avere perpetrato una violazione del decoro architettonico dell'edificio;
-quanto alla necessità di coibentazione della canna fumaria, come affermato dal CTU, la dichiarazione di conformità può essere richiesta in qualsiasi momento;
-il CTU ha affermato che la mancanza di coibentazione adeguata può creare problemi di ponti termici alla muratura perimetrale condominiale. L'affermazione adombra solo una possibilità, ma non è stato operato alcun accertamento;
- la CTU ha previsto potenziali formazione di muffe e di condensa: benché la canna fumaria sia stata realizzata nel 2012, non vi è traccia di muffe e condensa;
-a sostengo di quanto affermato, è stata prodotta la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, ai sensi dell'art. 7 del DM 37/2007, recante prot. n. 43RS21 del
30.6.2021.
deduce che: CP_1
-la canna fumaria è stata realizzata senza autorizzazione amministrativa e senza che l'assemblea condominiale abbia autorizzato i lavori;
-la canna fumaria è stata realizzata in difformità dell'art. 92 del regolamento edilizio del comune di Frattaminore, in quanto priva del cappotto esterno ed andava posizionata a partire dall'altezza di colmo a maggiore altezza, perché in presenza di vento non possa creare danni ai condomini e alla per il propagarsi dei fumi, soprattutto sui balconi;
CP_1
-il CTU ha accertato che la assenza di coibentazione può creare problemi di ponti termici alla muratura perimetrale condominiale e all'appartamento sovrastante.
Il motivo va accolto.
3.1. Preliminarmente, va osservato che la in primo grado, ha lamentato che la CP_1 realizzazione della canna fumaria abbia violato l'art. 1102 c.c., cioè lamentava che la realizzazione del manufatto abbia leso i diritti dei condomini sulla cosa comune, indentificata nel muro perimetrale cui la canna fumaria è appoggiata.
Non aveva lamentato né l'assenza di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, né
l'assenza di autorizzazione amministrative, né la violazione della normativa comunale in materia di smaltimento dei fumi.
3.2. Dato che la realizzazione di una canna fumaria appoggiata al muro perimetrale integra un uso piò intenso di cosa comune, non era necessario che gli appellanti ottenessero alcuna autorizzazione dell'assemblea.
L'esistenza o meno di un titolo amministrativo autorizzativo è circostanza irrilevante, atteso che, come detto, nel presente giudizio deve solo essere accertato se la realizzazione della canna fumaria abbia o meno limitato i diritti degli altri condomini al paritario uso del muro di cinta o se siano rimasti pregiudicati la stabilità del bene comune o il decoro architettonico.
3.3. Quanto alla violazione della normativa regolamentare in materia di smaltimento dei fumi, si tratta di censura del tutto nuova rispetto alla causa petendi allegata in primo grado,
e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc. Va osservato che la allega una CP_1 circostanza nuova, non dedotta in primo grado a fondamento della censura sollevata;
per cui non si tratta di nuova allegazione difensiva, ma di allegazione di fatti nuovi.
Per altro, della violazione della normativa sullo smaltimento dei fumi possono dolersi i condomini uti singuli, ove il deficitario smaltimento dei fumi leda il loro diritto alla serena fruizione delle proprietà esclusive, e non quali condomini.
Pertanto, la censura che i fumi possono invadere le proprietà dei singoli (ed i balconi) non ha rilevanza nel presente giudizio, atteso che a) l'oggetto del giudizio è l'accertamento della eventuale lesione del diritto all'uso della cosa comune e b) la causa petendi della doglianza in questione è diversa.
3.4. La giurisprudenza di legittimità, in merito alla realizzazione di canne fumarie appoggiate a muri condominiali, ha affermato che “l'appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l'apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico” (v. Cas. 6341/2000) Si verifica lesione del decoro architettonico non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma anche quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito (v. Cass. 6341/2000;
18928/2020).
3.5. Il CTU – alle cui conclusioni ha aderito la difesa della – così ha dedotto in ordine CP_1 alla realizzazione della canna fumaria (v. pg. 29 della relazione):
“Dai sopralluoghi eseguiti, più che alla convenuta sig.ra , il cui alloggio è situato CP_1 nel prospettante lato sx della scala “C” condominiale, la mancanza di un'adeguata coibentazione della stessa canna fumaria a servizio dell'alloggio dei convenuti, - Pt_1
, può creare problematiche di ponti termici alla muratura perimetrale condominiale Parte_2 ed all'alieno appartamento immediatamente sovrastante, avendo un impatto nei seguenti aspetti:
1. Aspetti igienico-sanitari: possibile formazione di muffe dovuta a condensazione superficiale;
2. Aspetti strutturali: variazioni di temperatura all'interno delle strutture possono determinare tensioni e fenomeni di condensa superficiale con formazione di muffe e condensazione interstiziale con riduzione delle prestazioni e della durabilità dei materiali;
3. Aspetti di comfort: riduzione del comfort termico interno dovuto a disomogeneità di temperatura delle superfici circostanti rispetto all'aria;
4. Aspetti energetici: aumento dei consumi energetici dovuti a un aumento delle perdite di trasmissione che possono arrivare al 20-30% delle dispersioni totali dell'edificio.
Infine, dall'ispezione eseguita sul balcone prospiciente l'alloggio dell'attrice, sig.ra CP_1
la canna fumaria non ne ostruisce il passaggio di aria e luce”.
[...]
Nei chiarimenti forniti a seguito di richiesta del tribunale e datai 28.10.2018, il CTU così ha dedotto in ordine al decoro architettonico (v. pg. 10):
“Come già riportato il Codice Civile non definisce il concetto di “decoro architettonico”, ma si limita soltanto a dire che le innovazioni di cui all'art. 1120 Cod. Civ. non possono alterarlo.
Appare quindi chiaro come la valutazione dell'alterazione del decoro architettonico sia avulsa dalla normativa essendo una valutazione da effettuare specificatamente caso per caso. Nel caso quindi della canna fumaria così realizzata che nella sua sporgenza e contrasto di materiale utilizzato potrebbe creare un'alterazione sensibile del decoro architettonico, specie se fosse stata realizzata su una facciata principale, antistante uno spazio condominiale o addirittura fronte strada, solo per farne degli esempi: nella specifica situazione essendo invece stata realizzata in una parte a nicchia retrostante il complesso condominiale e mascherata ai più nella vista, rispetto al resto dell'edificio, non va ad alterare il decoro architettonico”.
3.6. Preliminarmente va osservato che gli eventuali pregiudizi che la realizzazione della canna fumaria potrebbe provocare agli appartamenti sovrastanti (immissioni; muffe;
condensa) non hanno rilievo in questo giudizio, il quale – come già detto - ha ad oggetto l'accertamento della violazione del diritto dei condomini ad un pari utilizzo del bene condominiale.
3.7. Il CTU deduce che la presenza della canna fumaria, priva della necessaria coibentazione, potrebbe provocare ponti termici alla muratura perimetrale, nonché muffe.
Va rilevato che il CTU profila solo come ipotesi la possibilità che la canna fumaria, priva della adeguata coibentazione, possa provocare ponti termici e muffe;
dalla consulenza, però, non emerge alcuna prova che si siano creati ponti termici e muffe. Anzi, a fronte della affermazione degli appellanti che alcun danno è derivato al muro comune a distanza di vari anni dalla realizzazione della canna fumaria, la nulla ha osservato. CP_1
Per altro, come emergente dalla documentazione prodotta dagli appellanti, è stata depositata la dichiarazione di conformità della canna fumaria alla regola dell'arte (art. 7, decreto n. 37/2008), datata 30.06.2021.
3.8. Va ribadito che è onere del che lamenti la violazione dell'art. 1102 c.c. dare CP_2 sufficiente prova della compromissione dell'uso del bene condominiale, o della compromissione della statica e della sicurezza dello stesso, o del decoro architettonico.
Nella specie, dalla CTU non emerge una prova ragionevolmente certa che la presenza della canna fumaria possa essere motivo di pregiudizio per la stabilità del muro condominiale.
3.9. Quanto al decoro architettonico, il CTU - come visto – ha escluso che lo stesso possa essere stato leso dalla realizzazione della canna fumaria, atteso che questa è stata posizionata nel retro dell'edificio, in una nicchia, il che la nasconde alla vista.
Questa Corte – a cui è rimessa la valutazione di merito in ordine alla eventuale lesione del decoro architettonico - condivide le conclusioni del CTU e ritiene, dunque, che, nella specie, non vi sia stata alcuna lesione del decoro architettonico.
3.10. In conclusione, la domanda della di rimozione della canna fumaria deve essere CP_1 rigettata.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
4. ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in CP_1 cui ha statuito che “relativamente, invece, alla realizzazione della tettoia, ancorché il CTU chiarisca che la stessa, per conformazione e tipologia, possa al più qualificarsi un loggiato, deve ritenersi che per ubicazione e caratteristiche “poiché ad ogni buon fine l'opera edilizia
è stata realizzata all'interno di un'area privata, per le sue dimensioni non ha alterato il decoro architettonico dello stabile” (cfr. CTU pag. 33) e, consequenzialmente, va ritenuta la sua legittimità”.
Deduce che:
-dato che la tettoia integra un loggiato, per legge doveva essere realizzato un calcolo strutturale e doveva essere fatta denuncia dei lavori;
-il manufatto è staro realizzato a ridosso delle aperture condominiali, a servizio dell'androne della scala comune e del corridoio prospicienti le cantinole condominiali, ostruendo il passaggio di aria e luce.
In riforma della sentenza di primo grado, dunque, la chiede la rimozione della tettoia. CP_1
Il motivo di doglianza è infondato.
4.1. Il CTU, a pg. 30 della relazione, così ha dedotto in ordine alla tettoia:
“Per caratteristica intrinseca, la realizzazione del loggiato così costruito all'interno dello spazio di suolo di esclusiva proprietà dei convenuti, sig.ri e Parte_1 Parte_2
, oltre ad alterare la destinazione della cosa comune perché è stato ancorato ed
[...] innestato alla muratura perimetrale, per una errata scelta tecnica degli stessi committenti, è stato anche realizzato a ridosso delle aperture/luci condominiali, a servizio dell'androne della scala comune e del corridoio prospicienti le cantinole condominiali, ostruendone il passaggio di aria e luce.
Poiché ad ogni buon fine l'opera edilizia è realizzata all'interno di un'ara privata, per le sue dimensioni non risulta alterato il decoro architettonico dello stabile”.
4.2. Il semplice innesto della tettoia nel muro perimetrale non comporta né la modifica della destinazione del muro, né il pregiudizio alla stabilità dello stesso – fino a prova contraria.
4.3. La lamenta che non siano stati depositati i calcoli strutturali e la denuncia di inizio CP_1 lavori.
A prescindere dalla genericità della contestazione, il mancato deposito di detti documenti non comporta la prova che il muro, a causa dell'innesto della tettoia, abbia subito, in concreto, un pregiudizio alla sua statica.
Per altro, neanche dalla CTU emerge alcun elemento che possa far ritenere provato il pregiudizio alla stabilità del muro perimetrale;
anzi, nelle conclusioni il CTU scrive: “Dalle risultanze dei lavori peritali, globalmente, non è risultato accertato alcun pregiudizio del diritto specifico della condomina, attrice nel presente giudizio, sig.ra nel CP_1 godimento delle cose comuni, interessate dagli interventi edilizi posti in essere dai convenuti sig.ri e . Parte_1 Parte_2
Più che altro specifiche problematiche potrebbero ledere taluni altri condomini o lo stesso
Condominio in toto per mancanza di applicazione dello specifico Regolamento
Condominiale, nonché che per l'esito dei sopralluoghi sono state rilevate diverse ed altre difformità di natura urbanistica ed edilizia” (v. pg. 36).
4.4. Come accertato anche dal CTU, la presenza della tettoia non pregiudica in alcun modo il decoro architettonico dell'edificio condominiale.
4.5. La contestazione relativa alla violazione delle distanze della tettoia dalle aperture condominiali integra una doglianza diversa e nuova rispetto a quelle sollevate in primo grado. Infatti, censurare la violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto la tettoia limita il diritto al pari uso del muro condominiale o in quanto la stessa pregiudica la sicurezza ed il decoro dell'edificio è cosa ben diversa dal lamentare che la tettoia sia stata realizzata troppo a ridosso delle aperture condominiali e che ciò provochi limitazioni di aria e luce. In questo secondo caso, la lamenta la violazione delle distanze legali. CP_1
4.6. Il motivo di censura in esame va dunque rigettato e, per conseguenza, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda della di CP_1 rimozione della tettoia. SULLE SPESE
5.Atteso che la sentenza di primo grado è stata in parte riformata, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
6.Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
7. L'art. 92, secondo comma, cpc prevede che le spese possano essere compensate, in tutto o in parte, in caso – tra l'altro - di reciproca soccombenza.
7.1. Si ha soccombenza reciproca anche nel caso in cui vengano accolti solo alcuni dei capi di domanda autonomi avanzati dall'attore (v. Cass. SSUU 32061/2022).
Va precisato che in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte (v. Cass. 13212/2023).
7.2. Nella specie, è stata accolta, in primo grado, solo una domanda avanzata dalla CP_1 quella relativa alla rimozione degli scatoloni, non fatta oggetto di alcun gravame. Le altre domande sono state tutti rigettate.
Pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
8. Questa Corte deve provvedere anche ad una nuova regolazione delle spese tra la e il condominio . CP_1 CP_2
8.1. L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (v.
Cass. 20860/2018; 10803/20).
Il principio di diritto sopra richiamato è certamente esatto, potendosi configurare un nesso di dipendenza anche con riguardo alle obbligazioni solidali, laddove la posizione rivestita da uno dei debitori sia connessa o subordinata a quella dell'altro, nel caso, in particolare, in cui la responsabilità dell'uno presuppone quella dell'altro. In tale ipotesi il relativo giudizio dà luogo ad un fenomeno di litisconsorzio necessario, dovendo la decisione sulle relative responsabilità essere presa in modo unitario (v. in motivazione, Cass. 21207/2025).
8.2. L'effetto espansivo di cui all'art. 336 cpc, dunque, travolge anche le statuizioni in materia di spesa che riguardano soggetti che non abbiano impugnato la sentenza di primo grado, ove la posizione di questi sia intimamente dipendente da quella del soggetto impugnante e risultato vittorioso in sede di appello.
8.3. Nella specie, il , in primo grado, è stato condannato “a porre in essere ogni CP_2 atto e/o attività di sua competenza tendente alla esatta esecuzione e ripristino di quanto sopra”, vale a dire alla condanna di e alla eliminazione del cancello e Pt_1 Parte_2 della canna fumaria.
La condanna del , dunque, è dipesa dall'accertamento, in capo a e CP_2 Pt_1
, della violazione dell'art. 1102 c.c. in relazione alla realizzazione del varco nel Parte_2 muro e della canna fumaria.
Atteso che questa Corte ha riconosciuto che gli appellanti non hanno violato l'art. 1102 c.c. nei casi indicati e che, dunque, non si devono attivare per alcuna rimozione, ne consegue che neanche il condominio deve attivarsi per collaborare alla esecuzione della condanna inflitta in primo grado a e . Pt_1 Parte_2
8.4. Atteso dunque che il rigetto delle domande di rimozione del cancello e della canna fumaria hanno indotto questa Corte a compensare le spese tra gli appellanti e la CP_1 anche le spese relative ai rapporti tra il condominio e la devono essere compensate. CP_1 DOPPIO DEL CONTRIBUTO
9. Poiché l'appello incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello proposto da e , riforma, in parte, Parte_1 Parte_2 la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 305, pubblicata il 4.02.2021 e, per l'effetto, rigetta la domanda, avanzata da , di eliminazione del varco aperto nel muro di cinta CP_1 condominiale, del cancello e della canna fumaria realizzati da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
b) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra , Parte_1 Parte_2
, e il condominio .
[...] CP_1 CP_2
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante incidentale , dell'ulteriore importo CP_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3493 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'avv. Consiglia D'Ambrosio, giusta procura in atti C.F._2
Appellanti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale CP_1 C.F._3
Tartaglione, giusta procura in atti
Appellata – Appellante incidentale
NONCHE'
Controparte_2
Appellato contumace
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Napoli Nord, il , con sede in Frattaminore alla via Di Vittorio 60, nonché Controparte_2
e deducendo: Parte_1 Parte_2
- di aver acquistato, in virtù di contratto di cessione in proprietà di alloggio di cui alla L.
560/93, la proprietà dell'appartamento facente parte del convenuto;
CP_2
- che il predetto fabbricato condominiale era composto da aree esterne ed interne e da quattro edifici distinti in scale A, B, C e D, ciascuno dei quali costituito da vari alloggi;
in particolare la scala C era composta da otto alloggi, tra i quali figuravano l'appartamento dell'istante e quello abitato dai coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- che, contrariamente alle disposizioni del regolamento condominiale in ordine ai beni di proprietà comune, nonché ai divieti all'art. 23 del capo IV del medesimo regolamento, i coniugi convenuti avevano realizzato una serie di opere idonee a compromettere il legittimo godimento dei beni di proprietà comune da parte di;
CP_1
- in particolare i convenuti, nell'anno 2010, in maniera del tutto arbitraria, avevano provveduto all'apertura di un varco avente una larghezza di circa tre metri e all'installazione di un cancello automatico nel muro di cinta condominiale;
nell'anno 2013, alla realizzazione di una tettoia a ridosso dei muri condominiali e alla predisposizione di una canna fumaria di camino per evacuazione tiraggi di fumi di combustione dotata di comignolo, tutte realizzate in spregio alla norme di legge vigenti in materia tecnico urbanistica;
al posizionamento di scatole a ridosso del finestrone posto nella scala condominiale, ostruendo così il passaggio di aria e luce;
- siffatta condotta illegittima, oltre a violare i divieti imposti a ciascun condomino dal regolamento condominiale, si poneva in contrasto anche con l'art. 1102 c.c.;
- che, nonostante la suddetta previsione codicistica e la disposizione dell'art. 32 del regolamento condominiale, l'amministratore del condominio non aveva posto alcuna attività volta ad accertare e/o risolvere la questione sollevata più volte dall'attrice;
- che l'arbitraria occupazione delle parti comuni del fabbricato e l'abusiva realizzazione delle dette opere costituivano una effettiva lesione del diritto dell'attrice a godere dei beni comuni condominiale;
- che l'attrice aveva più volte censurato la condotta dei convenuti sia in via bonaria, sia con formali diffide rimaste inevase;
- che il 28.11.2014 l'sitante, a fronte dei mancati riscontri, tentava la mediazione stragiudiziale conclusasi però con esito negativo per la volontà dei convenuti di non iniziare il tentativo di mediazione;
- che aveva instaurato presso la Camera di mediazione Civile e Commerciale di CP_3
Casoria un nuovo incontro di mediazione, il cui esito, ancora una volta, era stato negativo.
Alla luce di quanto esposto concludeva chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare la violazione e il conseguente inadempimento posto in essere dai convenuti dei divieti e doveri imposti dal regolamento condominiale vigente a ciascun condomino, nonché dell'art. 1102
c.c. in materia di uso del bene comune per le opere da costoro realizzate arbitrariamente presso il fabbricato , in danno del diritto dell'attrice a godere dei beni comuni CP_4 condominiali;
per l'effetto, chiedeva di dichiarare tenuti e condannare i coniugi al ripristino dello stato dei luoghi quo ante, ovvero alla rimozione delle illegittime opere, nonché della scatole poste a ridosso della scala ed ostruenti il passaggio di luce e aria, CP_4 nonché al risarcimento dei danni in favore di essa attrice da quantificare a mezzo di CTU. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituivano e . Parte_1 Parte_2
In relazione all'apertura del varco nel muro condominiale con installazione di un cancello automatico, deducevano che tale opera era legittima in quanto non risultava violato in alcun modo l'art. 1102 c.c. Aggiungevano, inoltre, che detta apertura, così come realizzata dai convenuti, aveva messo in comunicazione una zona di loro esclusiva proprietà con la strada pubblica;
pertanto, era evidente che essa costituiva di fatto un utilizzo più intenso del bene comune assolutamente legittimo e che non ledeva in alcun modo la sicurezza del
. CP_2
Relativamente alla tettoia realizzata a ridosso delle mura condominiali, evidenziavano che la stessa era stata realizzata in virtù di giusti titoli abilitativi e che la volontà di realizzare tale tettoia era stata portata a conoscenza dei condomini, come rinvenibile nel verbale assembleare del 23.06.2013.
In merito alla realizzazione della canna fumaria, invece, deducevano che anch'essa era stata realizzata a seguito del rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Eccepivano che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, il regolamento condominiale nulla sanciva in merito alle opere e alle conseguenti contestazioni.
Evidenziavano l'illegittimità della richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in quanto generica e priva del benché minimo elemento giustificativo. Concludevano affinché il tribunale dichiarasse che nessuna opera era stata realizzata arbitrariamente in danno del diritto dell'attrice a godere dei beni comuni condominiali, nonché in violazione delle più elementari norme di legge;
dichiarasse che alcun risarcimento era dovuto a dichiarasse la legittimità delle opere realizzate dai coniugi CP_1
– ; condannasse alle spese, diritti ed onorari del giudizio, Pt_1 Parte_2 CP_1 nonché al rimborso forfettario del 15%, oltre iva e cpa come per legge.
3. Si costituiva in giudizio il contestando in toto la domanda Controparte_2 attorea così come articolata, in quanto infondata in fatto e in diritto e concludeva in via principale: perché il tribunale dichiarasse la nullità della domanda ex art. 164 cpc;
la carenza di legittimazione passiva del convenuto;
con vittoria delle spese di lite;
in via CP_2 subordinata: dichiarasse l'esclusiva responsabilità dei coniugi nella causazione dei Pt_1 danni patiti dall'attrice e condannasse gli stessi al risarcimento dei danni tutti, come accertati in corso di causa;
condannasse i coniugi alle spese, diritti ed onorari del giudizio. Pt_1
4. Con sentenza depositata il 4.02.2021, il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “1.
Accoglie la domanda parzialmente, e per l'effetto condanna i convenuti e Parte_1
, al ripristino dello stato dei luoghi, e segnatamente 1) alla eliminazione Parte_2 del varco e all'installazione del cancello automatico realizzato nel muro di cinta del condominio “ , sito in Frattaminore, a loro cura e spese;
CP_2
2. Condanna i convenuti e alla rimozione della Parte_1 Parte_2 canna fumaria realizzata in appoggio al muro perimetrale dell'edificio; nonché alla rimozione delle scatole poste a ridosso del finestrone della scala condominiale.
3. Condanna il , con sede in Frattaminore (NA), alla via Di Vittorio nr. Controparte_2
60, in persona dell'amministratore p.t. rag. , a porre in essere ogni atto e/o Controparte_2 attività di sua competenza tendente alla esatta esecuzione e ripristino di quanto sopra;
4. Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori con l'atto di citazione;
5. Rigetta ogni altra domanda, formulata dalle parti;
6. Condanna e ed il Parte_1 Parte_2 [...]
, con sede in Frattaminore (NA), alla via Di Vittorio nr. Controparte_2
60, in persona dell'amministratore p.t. rag. al pagamento, in solido tra di Controparte_2 loro, in favore dell'attrice, , delle spese di giudizio che si liquidano nell'intero in CP_1
€ 286,19 per esborsi ed in € 5.802,00 in uno, con l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore, che si è dichiarato antistatario;
7. compensa tra le parti le dette somme nella misura del 50%.
8. Compensa tra le parti le spese di CTU nella misura di 1/3.”
In motivazione deduceva che:
- era inammissibile, per mutatio libelli, la domanda formulata dall'attrice in sede di primo termine ex art. 183, comma 6, cpc, volta all'accertamento della responsabilità del per non aver provveduto alla rimozione delle opere realizzate dai CP_2 convenuti e lamentati da parte attrice;
- andava riconosciuto valore probatorio privilegiato alla ctu;
- l'apertura del varco nel muro perimetrale da parte dei convenuti per l'installazione di un cancello automatico al fine di consentire l'accesso diretto dall'area giardino/cortile di proprietà esclusiva alla pubblica via era stata realizzata non avendo cura di preservare la stabilità e la sicurezza del muro condominiale;
- la canna fumaria realizzata dai convenuti in appoggio al muro perimetrale dell'edificio andava rimossa in quanto costruita in difformità del Regolamento Edilizio del Comune di Frattaminore art. 92 “Smaltimento fumi” e in quanto alterava il prospetto del fabbricato;
- la tettoia era legittima in quanto non aveva alterato il decoro architettonico dello stabile;
- i convenuti andavano condannati alla rimozione delle scatole poste a ridosso della scala condominiale ed ostruenti il passaggio di aria e luce;
- non vi era la prova dei danni lamentati da parte attrice;
- la citazione in giudizio del era legittima;
CP_2
- il era responsabile in quanto, a seguito della realizzazione del varco nel CP_2 muro e della conseguente installazione del cancello e delle altre opere da parte dei convenuti, non aveva espletato alcuna attività e non aveva adottato alcun atto e/o deliberazione per porre fine all'attività edificatoria posta in essere ai medesimi sulle cose comuni. CP_2
5. e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello impugnano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'apertura del varco nel muro condominiale fosse illegittimo, in quanto costruito non preservando la stabilità e la sicurezza del muro perimetrale condominiale. Rilevano che il consulente tecnico d'ufficio aveva descritto l'intervento come un'apertura eseguita con “semplice taglio della muratura” e che tale affermazione si poneva in netto contrasto con la presunta instabilità del muro.
Deducono che, successivamente al giudizio di primo grado, hanno commissionato una
“Relazione sulla valutazione della sicurezza inerenti a un muro di recinzione ricadente sul lotto di terreno sito in traversa via Firenze”, a firma dell'ing. , datata Controparte_5
8.03.2021, e che in tale elaborato il tecnico ha concluso che il muro garantisce gli standard di sicurezza strutturale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e non necessita di interventi di adeguamento o miglioramento in ordine allo stato sismico.
Sottolineano, altresì, che l'apertura del varco non lede in alcun modo il godimento degli altri condomini i quali, al contrario, ne hanno ampiamente beneficiato. A conferma di ciò richiamano la dichiarazione dell'amministratore di condominio depositata agli atti, dalla quale risulta che il varco è stato utilizzato nell'interesse comune per consentire l'accesso di mezzi meccanici destinati agli interventi all'impianto fognario.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti deducono, con riferimento alla canna fumaria, di aver presentato in data 20.11.2012, con prot. n. 16697, idonea SCIA in sanatoria
(SCIA n. 96/2012) a cui era seguita, in data 23.11.2012, prot. n. 16883, una richiesta comunale di pagamento della sanzione di € 258,00, regolarmente versata e comunicata all'ente.
Sostengono che tale provvedimento integrativo emesso dal implichi una CP_6 valutazione di conformità dell'opera rispetto a quanto prescritto dal vigente regolamento.
Inoltre, eccepiscono che dalla documentazione fotografica in atti emerge che la canna fumaria si attiene fedelmente anche ai dettami del regolamento comunale sia in ordine alle distanze che all'ubicazione.
Precisano, infine, che il consulente tecnico d'ufficio aveva suggerito la coibentazione della canna fumaria per evitare alterazioni termiche o la formazione di muffe e condense, ma che tali fenomeni non si sono mai verificati, nonostante l'impianto sia in funzione dal 2012.
Depositano, inoltre, la “Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'art” ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 recante prot. n. 43RS21 del 30.06.2021.
Hanno concluso chiedendo: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.305/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord Giudice Dott. Lombardo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1625/2016, depositata in cancelleria in data 04.02.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano ovvero: “che nessuna opera è stata realizzata arbitrariamente in danno del diritto dell'attrice a godere dei beni comuni condominiali....la legittimità delle opere realizzate dai coniugi ”; 3) Con vittoria di spese e Controparte_7 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 10.11.2021 si è costituita . CP_1
Sostiene l'infondatezza dell'appello principale e, a sua volta, propone appello incidentale contro la sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale ha respinto la richiesta di rimozione della tettoia.
A tal riguardo, precisa che la copertura in questione – più propriamente qualificabile come loggiato – comporta la creazione di una nuova volumetria e di una diversa sagoma dell'edificio, con conseguente aumento della superficie lorda di pavimento.
Evidenzia inoltre che, secondo la normativa vigente, sarebbe stato necessario effettuare un calcolo strutturale per verificare eventuali effetti sulla stabilità e sicurezza delle murature condominiali di appoggio, nonché procedere con la denuncia dei lavori ai fini dell'autorizzazione sismica.
Osserva infine che, come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, la struttura è stata realizzata in aderenza alle luci condominiali che servono l'androne della scala comune e il corridoio prospiciente le cantine, riducendo così il passaggio di aria e luce.
Conclude chiedendo: “-In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento del proposto appello incidentale riformare la sentenza nr. 305/2021, accertare quanto esposto condannando i convenuti, in solido tra loro, alla rimozione della tettoia a ridosso dei muri condominiali;
- Accertare e dichiarare l'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di legge giustificativi dell'invocata sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza
n.305/2021, ovvero del fumus e del periculum, rigettando, per l'effetto, l'avversa istanza in ogni sua parte;
- In ogni caso, dichiarare tenuti e condannare l'appellante principale, al pagamento, in favore degli appellati/appellanti incidentali delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione;
- Si chiede, altresì, di essere abilitati all'articolazione di tutti gli ulteriori mezzi istruttori ritenuti opportuni e necessari, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla controparte”.
7. Nonostante la ritualità della sua evocazione in giudizio, il Controparte_8
è rimasto contumace.
[...]
8. Con ordinanza del 1.02.2022 la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado, limitatamente ai capi 1 e 2 del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
SULLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PRINCIPALE
1.La eccepisce l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto e CP_1 Pt_1
hanno depositato, in sede di gravame, osservazioni alla CTU non sollevate in Parte_2 primo grado, sottraendo, dunque, tali osservazioni al contraddittorio delle parti.
Eccepisce anche la tardività della produzione di altri documenti (relazione sulla valutazione della sicurezza inerente il muro di recinzione;
dichiarazione di conformità dell'impatto alla regola dell'arte, ai sensi dell'art. 7 del DM 37/2008).
Entrambe le censure contenute nella eccezione sono infondate.
1.1.La circostanza che una parte non abbia sollevato osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio entro il termine concesso dal giudice ai sensi dell'art, 195 cpc non impedisce alla stessa parte di sollevare osservazioni alla consulenza d'ufficio in sede di appello, ove, però, non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (v. Cass. SSUU 5624/2022; 26525/2024; 32965/2024).
1.2.Nella specie, dunque, sono ammissibili le contestazioni sollevate da e Pt_1
avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, dato che con le Parte_2 stesse sono state dedotte contestazioni al merito delle valutazioni operate dal CTU e non sono state lamentati vizi di nullità
1.3. La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello
(v. Cass. 1614/2022; 20347/2017).
1.4. Nella specie, la produzione, in sede di appello, di relazioni redatte da tecnici incaricati dagli appellanti costituiscono mere allegazioni di parte, di contenuto tecnico-valutativo; come tale, dunque, ammissibile in questo giudizio.
SUL PRIMO MOTIVO DELL'APPELLO PRINCIPALE
2. e , con il primo motivo di appello, censurano la sentenza di primo Pt_1 Parte_2 grado nella parte in cui ha accertato l'illegittimità della realizzazione del varco nel muro perimetrale e della conseguente realizzazione di un cancello di chiusura.
Deducono che:
-non corrisponde al vero che la realizzazione del varco abbia comportato un pregiudizio alla stabilità del muro perimetrale condominiale;
-il tribunale è giunto a tale conclusione aderendo agli esiti della CTU, il quale non ha preso in considerazione – come poi anche il tribunale - le osservazioni del consulente di parte, né il contenuto della delibera della Regione Campania n. 117 del 7 marzo 2017, alla luce della quale non era necessario il deposito del progetto strutturale, non essendo stata alterata la struttura delle fondazioni del muro;
-dalla relazione redatta dall'ing. – prodotta in sede di appello - emerge che alcun CP_5 pericolo per la stabilità del muro deriva dalla realizzazione dell'apertura;
-il varco in questione è risultato essere di utilità anche per gli altri condomini, che lo hanno utilizzato per l'accesso dei mezzi meccanici giunti per gli interventi alla conduttore fognarie.
ha eccepito che: CP_1
-gli appellanti hanno realizzato i lavori senza autorizzazione dell'assemblea condominiale;
-dalla CTU emerge che gli appellanti non hanno realizzato i pilastri di bordo, per cui può derivare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del muro;
-alcun tecnico incaricato dagli appellanti ha prodotto accertamenti ai sensi del d.m.
14.1.2008, nè è stata prodotta la dichiarazione di conformità dell'impianto, come richiesto dal dm. n. 37/2008.
Il motivo di appello va accolto.
2.1. L'art. 1102 c.c. prevede che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tale fine, il condomino può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessaire per il miglior godimento della cosa.
2.2. In relazione alla apertura di un varco in un bene condominiale, la giurisprudenza della
Corte di cassazione ha precisato che “il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso ( anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini ( e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva ), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi -
e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale” (v. Cass. 16097/2003;
3265/2005); che “l'apertura nell'androne condominiale di un nuovo ingresso a favore dell'immobile di un condomino è legittima, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., in quanto, pur realizzando un utilizzo più intenso del bene comune da parte di quel condomino, non esclude il diritto degli altri di farne parimenti uso e non altera la destinazione del bene stesso”
(v. Cass. 24295/2014); che “i lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un varco) posto all'interno di un singolo appartamento, al fine di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare, qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., a condizione che i lavori non compromettano la sicurezza
o altre essenziali caratteristiche del muro posto a servizio dell'edificio” (v. Cass.
35851/2021).
2.3. In merito alla distribuzione dell'onere della prova in caos di realizzazione, da parte di un condomino, di opere sui beni comuni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., che impedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo” (v. Cass. 5809/2022); e che “in tema di condominio negli edifici, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui all'art.
1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del che abbia apportato modifiche CP_2 alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi
a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova” (Cass. 35213/2021).
2.4. In primo grado, l'attrice ha lamentato che la controparte, nel realizzare il varco CP_1 nel muro di cinta condominiale, ha violato l'art. 1102 c.c., nonché il regolamento condominiale, che impedirebbe tali lavori.
2.5. In alcun articolo del regolamento condominiale, prodotto dalla è previsto un CP_1 divieto di utilizzo più intenso delle cose comune, né un divieto di realizzare lavori, da parte di un condomino, che riguardi i beni comuni.
La fa riferimento ai divieti: “dettagliatamente elencati agli artt. 2 e 3 del Capo II, CP_1 nonché ai divieti imposti all'art. 23 del Capo IV del medesimo regolamento”.
L'art. 23 del regolamento di condominio prodotto regola le ispezioni;
negli artt. 2 e 3 vengono elencati i beni condominiali.
2.6. In primo grado la non ha lamentato che il varco sia stato realizzato senza alcuna CP_1 autorizzazione assembleare. Tale eccezione è stata però sollevata in appello.
Essa è del tutto infondata, atteso che il condomino che intenda realizzare opere sulla cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. non necessita di alcuna autorizzazione degli altri condomini.
2.7. La in primo grado, non ha neanche allegato, in citazione, che il varco nel muro CP_1 condominiale sia stato realizzato senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Tale censura è stata però sollevata in questo grado di giudizio. In vero, l'eventuale assenza di titoli amministrativi abilitativi non ha alcuna rilevanza nell'abito dei rapporti tra condomini. L'unico accertamento rilevante è quello relativo alla esistenza di un uso del muro di cinta comune che abbia privato gli altri condomini del medesimo uso e che abbia compromesso la destinazione e la stabilità del muro. Pertanto, le norme amministrative possono avere una rilevanza ove le stesse siano state dettate in tema di sicurezza e la loro violazione sia segno che i lavori abbiano compromesso la sicurezza e la stabilità del bene comune. Quindi, non è rilavante l'esistenza o meno di un titolo abilitativo amministrativo, quanto la eventuale violazione sostanziale di norme dettate a fini di sicurezza.
La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, chiarito che in tema di condominio negli edifici, qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all'art. 1102 c.c., faccia uso della cosa comune, la mera mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative non può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi tale carenza esclusivamente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, salvo che si deduca e dimostri che, in concreto, l'inosservanza di una norma ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia tradotta nel pregiudizio degli interessi perseguiti dalla normativa in materia condominiale (v. Cass. 4439/2020; 8040/1990).
2.8. Il CTU, in primo grado, ha così dedotto in ordine al varco nel muro di cinta: “Nel caso esaminato l'apertura del varco nel muro di cinta è stata eseguita con un semplice taglio della muratura, senza realizzare degli specifici pilastri di bordo adeguatamente fondati, che può creare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del muro stesso. Il D.M. 14/01/08 “Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC) al punto 8.3 “Valutazione della Sicurezza” definisce i criteri per una valutazione della sicurezza di un immobile esistente. Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza da parte di un tecnico abilitato quando ricorra una delle seguenti situazioni:
1. riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado
e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
2. provati gravi errori di progetto o di costruzione;
3. cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;
4. interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza”.
2.9. Gli appellanti sostengono che dalla relazione, datata 8.3.2021, a firma dell'ing. , CP_5 emerge che, all'esito delle verifiche strutturali, il muro di recinzione non ha subito pregiudizi alla stabilità.
Premesso che gli appellanti si sono costituiti in giudizio telematicamente, tra i documenti elencati nell'atto di citazione in appello, quale oggetto di produzione, al numero 3 vi è
“relazione ing. del giorno 08.03.2021”. Tra i documenti prodotti Controparte_5 telematicamente, però, non vi è alcuna relazione a firma dell'ing. . CP_5
2.10. In primo grado il consulente degli appellanti, a fronte della relazione depositata dal
CTU, ha osservato che “l'apertura del varco di esigue dimensioni (mt.
2.52 di ampiezza e mt.
2.17 di altezza) senza alterazione ed interruzione della struttura di fondazione del muro di spessore cm. 50 non può essere considerata una opera atta a modificare sostanzialmente la tenuta statica del muro stesso e pertanto non può essere contemplata nelle opere obbligate al deposito del progetto strutturale.
Occorre precisare, a sostegno, che con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.
117 del 07.03.2017, di modifica alla Legge Regione Campania n. 9 del 07.01.1983, ha individuato nuove tipologie e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto, uniformandosi a quanto già disciplinato in molte altre regioni (Umbria, L.R. 05/2010
– Emilia Romagna L.R. n. 19/2008 – Toscana, DPGR n. 36/R del 2009 – Lazio, L.R. n.
02./2012 – Puglia, D.G.R. n. 1309 del 2010 – Calabria, D.G.R. n. 12 del 2013 – Basilicata,
D.G.R. n. 21 del 2015)”.
2.11. A fronte della affermazione del CTU che il varco rendeva instabile il muro di cinta, in quanto non erano stati realizzati i pilastri di bordo, gli appellanti hanno opposto la valutazione del loro consulente secondo cui, data l'esigua dimensione dell'apertura, non può profilarsi un rischio per la tenuta statica del muro e che non era necessaria alcuna autorizzazione sismica.
2.12. Va ricordato che, come detto, è onere del soggetto che assuma l'esistenza della violazione dell'art. 1102 c.c. dare prova dei presupposti – quindi, nella specie, della instabilità del muro di cinta a seguito della apertura del varco;
il che ha realizzato CP_2
i lavori può limitarsi ad affermare di non avere violato i limiti disegnati dall'art. 1102 c.c.
2.13. Nel caso di specie, dunque, non spettava a e dare prova che la Pt_1 Parte_2 realizzazione del cancello non aveva comportato un pregiudizio alla stabilità del muro, ma spettava alla dare prova che le opere avessero compromesso la statica del bene CP_1 comune.
L'affermazione del CTU – che la statica era compromessa in ragione della mancata realizzazione dei pilastri – non è sufficiente a dare una piena prova che la statica del muro sia stata compromessa. L'affermazione non è stata corroborata da alcun dato empirico: per altro, la formula utilizzata dal CTU (“Può creare pregiudizio”) lascia intendere che il consulente abbia profilato la possibilità di un pregiudizio alla statica del muro come mera ipotesi.
Inoltre, il CTU, nei chiarimenti prodotti a seguito di richiesta del tribunale, non ha dato alcuna risposta alle osservazioni formulate dal consulente degli appellanti: si è limitato, infatti, a riportare, nella risposta alle osservazioni, pedissequamente quanto già scritto nella bozza.
Le conclusioni del CTU non sono, dunque, sufficienti a supportare l'accertamento che la statica del muro sia stata compromessa, alla luce – si ripete - del rilievo, avanzato dal consulente di parte degli appellanti, che l'apertura del varco non era di grandi dimensioni.
2.14. In assenza di una sufficiente prova che l'apertura del varco abbia compromesso la statica del muro di cinta condominiale, la domanda con la quale la in primo grado, CP_1 ha chiesto la rimozione del cancello e la chiusura del varco deve essere rigettata.
SUL SECONDO MOTIVO DELL'APPELLO PRINCIPALE
3. e , con il secondo motivo di gravame, contestano l'erroneità della Pt_1 Parte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illecita la realizzazione della canna fumaria in appoggio al muro condominiale e ne ha ordinato la rimozione.
Deducono che:
-benché la canna fumaria sia stata realizzata in assenza di titolo autorizzativo, in seguito è stata chiesta, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 380/2001, in data 20.11.2021, in sanatoria, CP_9 cui è seguita, in data 23.11.2012 prot. n. 16883, richiesta di pagamento della sanzione di euro 258,00;
-il versamento è stato immediatamente eseguito in data 24.11.2012 e trasmesso all'ente in data 27.11.2012, prot. n. 17035;
- nessun provvedimento successivo è state emesso dal responsabile;
-il provvedimento emesso dal comune sottende una valutazione positiva circa la conformità della canna fumaria alle prescrizioni del regolamento;
- il CTIU aveva già accertato che la canna fumaria non ostruisce il passaggio di aria e luce all'appartamento dell'attrice;
- la canna fumaria risulta essere stata realizzata in una nicchia;
pertanto, la realizzazione della stessa non può avere perpetrato una violazione del decoro architettonico dell'edificio;
-quanto alla necessità di coibentazione della canna fumaria, come affermato dal CTU, la dichiarazione di conformità può essere richiesta in qualsiasi momento;
-il CTU ha affermato che la mancanza di coibentazione adeguata può creare problemi di ponti termici alla muratura perimetrale condominiale. L'affermazione adombra solo una possibilità, ma non è stato operato alcun accertamento;
- la CTU ha previsto potenziali formazione di muffe e di condensa: benché la canna fumaria sia stata realizzata nel 2012, non vi è traccia di muffe e condensa;
-a sostengo di quanto affermato, è stata prodotta la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, ai sensi dell'art. 7 del DM 37/2007, recante prot. n. 43RS21 del
30.6.2021.
deduce che: CP_1
-la canna fumaria è stata realizzata senza autorizzazione amministrativa e senza che l'assemblea condominiale abbia autorizzato i lavori;
-la canna fumaria è stata realizzata in difformità dell'art. 92 del regolamento edilizio del comune di Frattaminore, in quanto priva del cappotto esterno ed andava posizionata a partire dall'altezza di colmo a maggiore altezza, perché in presenza di vento non possa creare danni ai condomini e alla per il propagarsi dei fumi, soprattutto sui balconi;
CP_1
-il CTU ha accertato che la assenza di coibentazione può creare problemi di ponti termici alla muratura perimetrale condominiale e all'appartamento sovrastante.
Il motivo va accolto.
3.1. Preliminarmente, va osservato che la in primo grado, ha lamentato che la CP_1 realizzazione della canna fumaria abbia violato l'art. 1102 c.c., cioè lamentava che la realizzazione del manufatto abbia leso i diritti dei condomini sulla cosa comune, indentificata nel muro perimetrale cui la canna fumaria è appoggiata.
Non aveva lamentato né l'assenza di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, né
l'assenza di autorizzazione amministrative, né la violazione della normativa comunale in materia di smaltimento dei fumi.
3.2. Dato che la realizzazione di una canna fumaria appoggiata al muro perimetrale integra un uso piò intenso di cosa comune, non era necessario che gli appellanti ottenessero alcuna autorizzazione dell'assemblea.
L'esistenza o meno di un titolo amministrativo autorizzativo è circostanza irrilevante, atteso che, come detto, nel presente giudizio deve solo essere accertato se la realizzazione della canna fumaria abbia o meno limitato i diritti degli altri condomini al paritario uso del muro di cinta o se siano rimasti pregiudicati la stabilità del bene comune o il decoro architettonico.
3.3. Quanto alla violazione della normativa regolamentare in materia di smaltimento dei fumi, si tratta di censura del tutto nuova rispetto alla causa petendi allegata in primo grado,
e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc. Va osservato che la allega una CP_1 circostanza nuova, non dedotta in primo grado a fondamento della censura sollevata;
per cui non si tratta di nuova allegazione difensiva, ma di allegazione di fatti nuovi.
Per altro, della violazione della normativa sullo smaltimento dei fumi possono dolersi i condomini uti singuli, ove il deficitario smaltimento dei fumi leda il loro diritto alla serena fruizione delle proprietà esclusive, e non quali condomini.
Pertanto, la censura che i fumi possono invadere le proprietà dei singoli (ed i balconi) non ha rilevanza nel presente giudizio, atteso che a) l'oggetto del giudizio è l'accertamento della eventuale lesione del diritto all'uso della cosa comune e b) la causa petendi della doglianza in questione è diversa.
3.4. La giurisprudenza di legittimità, in merito alla realizzazione di canne fumarie appoggiate a muri condominiali, ha affermato che “l'appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l'apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico” (v. Cas. 6341/2000) Si verifica lesione del decoro architettonico non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma anche quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito (v. Cass. 6341/2000;
18928/2020).
3.5. Il CTU – alle cui conclusioni ha aderito la difesa della – così ha dedotto in ordine CP_1 alla realizzazione della canna fumaria (v. pg. 29 della relazione):
“Dai sopralluoghi eseguiti, più che alla convenuta sig.ra , il cui alloggio è situato CP_1 nel prospettante lato sx della scala “C” condominiale, la mancanza di un'adeguata coibentazione della stessa canna fumaria a servizio dell'alloggio dei convenuti, - Pt_1
, può creare problematiche di ponti termici alla muratura perimetrale condominiale Parte_2 ed all'alieno appartamento immediatamente sovrastante, avendo un impatto nei seguenti aspetti:
1. Aspetti igienico-sanitari: possibile formazione di muffe dovuta a condensazione superficiale;
2. Aspetti strutturali: variazioni di temperatura all'interno delle strutture possono determinare tensioni e fenomeni di condensa superficiale con formazione di muffe e condensazione interstiziale con riduzione delle prestazioni e della durabilità dei materiali;
3. Aspetti di comfort: riduzione del comfort termico interno dovuto a disomogeneità di temperatura delle superfici circostanti rispetto all'aria;
4. Aspetti energetici: aumento dei consumi energetici dovuti a un aumento delle perdite di trasmissione che possono arrivare al 20-30% delle dispersioni totali dell'edificio.
Infine, dall'ispezione eseguita sul balcone prospiciente l'alloggio dell'attrice, sig.ra CP_1
la canna fumaria non ne ostruisce il passaggio di aria e luce”.
[...]
Nei chiarimenti forniti a seguito di richiesta del tribunale e datai 28.10.2018, il CTU così ha dedotto in ordine al decoro architettonico (v. pg. 10):
“Come già riportato il Codice Civile non definisce il concetto di “decoro architettonico”, ma si limita soltanto a dire che le innovazioni di cui all'art. 1120 Cod. Civ. non possono alterarlo.
Appare quindi chiaro come la valutazione dell'alterazione del decoro architettonico sia avulsa dalla normativa essendo una valutazione da effettuare specificatamente caso per caso. Nel caso quindi della canna fumaria così realizzata che nella sua sporgenza e contrasto di materiale utilizzato potrebbe creare un'alterazione sensibile del decoro architettonico, specie se fosse stata realizzata su una facciata principale, antistante uno spazio condominiale o addirittura fronte strada, solo per farne degli esempi: nella specifica situazione essendo invece stata realizzata in una parte a nicchia retrostante il complesso condominiale e mascherata ai più nella vista, rispetto al resto dell'edificio, non va ad alterare il decoro architettonico”.
3.6. Preliminarmente va osservato che gli eventuali pregiudizi che la realizzazione della canna fumaria potrebbe provocare agli appartamenti sovrastanti (immissioni; muffe;
condensa) non hanno rilievo in questo giudizio, il quale – come già detto - ha ad oggetto l'accertamento della violazione del diritto dei condomini ad un pari utilizzo del bene condominiale.
3.7. Il CTU deduce che la presenza della canna fumaria, priva della necessaria coibentazione, potrebbe provocare ponti termici alla muratura perimetrale, nonché muffe.
Va rilevato che il CTU profila solo come ipotesi la possibilità che la canna fumaria, priva della adeguata coibentazione, possa provocare ponti termici e muffe;
dalla consulenza, però, non emerge alcuna prova che si siano creati ponti termici e muffe. Anzi, a fronte della affermazione degli appellanti che alcun danno è derivato al muro comune a distanza di vari anni dalla realizzazione della canna fumaria, la nulla ha osservato. CP_1
Per altro, come emergente dalla documentazione prodotta dagli appellanti, è stata depositata la dichiarazione di conformità della canna fumaria alla regola dell'arte (art. 7, decreto n. 37/2008), datata 30.06.2021.
3.8. Va ribadito che è onere del che lamenti la violazione dell'art. 1102 c.c. dare CP_2 sufficiente prova della compromissione dell'uso del bene condominiale, o della compromissione della statica e della sicurezza dello stesso, o del decoro architettonico.
Nella specie, dalla CTU non emerge una prova ragionevolmente certa che la presenza della canna fumaria possa essere motivo di pregiudizio per la stabilità del muro condominiale.
3.9. Quanto al decoro architettonico, il CTU - come visto – ha escluso che lo stesso possa essere stato leso dalla realizzazione della canna fumaria, atteso che questa è stata posizionata nel retro dell'edificio, in una nicchia, il che la nasconde alla vista.
Questa Corte – a cui è rimessa la valutazione di merito in ordine alla eventuale lesione del decoro architettonico - condivide le conclusioni del CTU e ritiene, dunque, che, nella specie, non vi sia stata alcuna lesione del decoro architettonico.
3.10. In conclusione, la domanda della di rimozione della canna fumaria deve essere CP_1 rigettata.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
4. ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in CP_1 cui ha statuito che “relativamente, invece, alla realizzazione della tettoia, ancorché il CTU chiarisca che la stessa, per conformazione e tipologia, possa al più qualificarsi un loggiato, deve ritenersi che per ubicazione e caratteristiche “poiché ad ogni buon fine l'opera edilizia
è stata realizzata all'interno di un'area privata, per le sue dimensioni non ha alterato il decoro architettonico dello stabile” (cfr. CTU pag. 33) e, consequenzialmente, va ritenuta la sua legittimità”.
Deduce che:
-dato che la tettoia integra un loggiato, per legge doveva essere realizzato un calcolo strutturale e doveva essere fatta denuncia dei lavori;
-il manufatto è staro realizzato a ridosso delle aperture condominiali, a servizio dell'androne della scala comune e del corridoio prospicienti le cantinole condominiali, ostruendo il passaggio di aria e luce.
In riforma della sentenza di primo grado, dunque, la chiede la rimozione della tettoia. CP_1
Il motivo di doglianza è infondato.
4.1. Il CTU, a pg. 30 della relazione, così ha dedotto in ordine alla tettoia:
“Per caratteristica intrinseca, la realizzazione del loggiato così costruito all'interno dello spazio di suolo di esclusiva proprietà dei convenuti, sig.ri e Parte_1 Parte_2
, oltre ad alterare la destinazione della cosa comune perché è stato ancorato ed
[...] innestato alla muratura perimetrale, per una errata scelta tecnica degli stessi committenti, è stato anche realizzato a ridosso delle aperture/luci condominiali, a servizio dell'androne della scala comune e del corridoio prospicienti le cantinole condominiali, ostruendone il passaggio di aria e luce.
Poiché ad ogni buon fine l'opera edilizia è realizzata all'interno di un'ara privata, per le sue dimensioni non risulta alterato il decoro architettonico dello stabile”.
4.2. Il semplice innesto della tettoia nel muro perimetrale non comporta né la modifica della destinazione del muro, né il pregiudizio alla stabilità dello stesso – fino a prova contraria.
4.3. La lamenta che non siano stati depositati i calcoli strutturali e la denuncia di inizio CP_1 lavori.
A prescindere dalla genericità della contestazione, il mancato deposito di detti documenti non comporta la prova che il muro, a causa dell'innesto della tettoia, abbia subito, in concreto, un pregiudizio alla sua statica.
Per altro, neanche dalla CTU emerge alcun elemento che possa far ritenere provato il pregiudizio alla stabilità del muro perimetrale;
anzi, nelle conclusioni il CTU scrive: “Dalle risultanze dei lavori peritali, globalmente, non è risultato accertato alcun pregiudizio del diritto specifico della condomina, attrice nel presente giudizio, sig.ra nel CP_1 godimento delle cose comuni, interessate dagli interventi edilizi posti in essere dai convenuti sig.ri e . Parte_1 Parte_2
Più che altro specifiche problematiche potrebbero ledere taluni altri condomini o lo stesso
Condominio in toto per mancanza di applicazione dello specifico Regolamento
Condominiale, nonché che per l'esito dei sopralluoghi sono state rilevate diverse ed altre difformità di natura urbanistica ed edilizia” (v. pg. 36).
4.4. Come accertato anche dal CTU, la presenza della tettoia non pregiudica in alcun modo il decoro architettonico dell'edificio condominiale.
4.5. La contestazione relativa alla violazione delle distanze della tettoia dalle aperture condominiali integra una doglianza diversa e nuova rispetto a quelle sollevate in primo grado. Infatti, censurare la violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto la tettoia limita il diritto al pari uso del muro condominiale o in quanto la stessa pregiudica la sicurezza ed il decoro dell'edificio è cosa ben diversa dal lamentare che la tettoia sia stata realizzata troppo a ridosso delle aperture condominiali e che ciò provochi limitazioni di aria e luce. In questo secondo caso, la lamenta la violazione delle distanze legali. CP_1
4.6. Il motivo di censura in esame va dunque rigettato e, per conseguenza, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda della di CP_1 rimozione della tettoia. SULLE SPESE
5.Atteso che la sentenza di primo grado è stata in parte riformata, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
6.Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
7. L'art. 92, secondo comma, cpc prevede che le spese possano essere compensate, in tutto o in parte, in caso – tra l'altro - di reciproca soccombenza.
7.1. Si ha soccombenza reciproca anche nel caso in cui vengano accolti solo alcuni dei capi di domanda autonomi avanzati dall'attore (v. Cass. SSUU 32061/2022).
Va precisato che in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte (v. Cass. 13212/2023).
7.2. Nella specie, è stata accolta, in primo grado, solo una domanda avanzata dalla CP_1 quella relativa alla rimozione degli scatoloni, non fatta oggetto di alcun gravame. Le altre domande sono state tutti rigettate.
Pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
8. Questa Corte deve provvedere anche ad una nuova regolazione delle spese tra la e il condominio . CP_1 CP_2
8.1. L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (v.
Cass. 20860/2018; 10803/20).
Il principio di diritto sopra richiamato è certamente esatto, potendosi configurare un nesso di dipendenza anche con riguardo alle obbligazioni solidali, laddove la posizione rivestita da uno dei debitori sia connessa o subordinata a quella dell'altro, nel caso, in particolare, in cui la responsabilità dell'uno presuppone quella dell'altro. In tale ipotesi il relativo giudizio dà luogo ad un fenomeno di litisconsorzio necessario, dovendo la decisione sulle relative responsabilità essere presa in modo unitario (v. in motivazione, Cass. 21207/2025).
8.2. L'effetto espansivo di cui all'art. 336 cpc, dunque, travolge anche le statuizioni in materia di spesa che riguardano soggetti che non abbiano impugnato la sentenza di primo grado, ove la posizione di questi sia intimamente dipendente da quella del soggetto impugnante e risultato vittorioso in sede di appello.
8.3. Nella specie, il , in primo grado, è stato condannato “a porre in essere ogni CP_2 atto e/o attività di sua competenza tendente alla esatta esecuzione e ripristino di quanto sopra”, vale a dire alla condanna di e alla eliminazione del cancello e Pt_1 Parte_2 della canna fumaria.
La condanna del , dunque, è dipesa dall'accertamento, in capo a e CP_2 Pt_1
, della violazione dell'art. 1102 c.c. in relazione alla realizzazione del varco nel Parte_2 muro e della canna fumaria.
Atteso che questa Corte ha riconosciuto che gli appellanti non hanno violato l'art. 1102 c.c. nei casi indicati e che, dunque, non si devono attivare per alcuna rimozione, ne consegue che neanche il condominio deve attivarsi per collaborare alla esecuzione della condanna inflitta in primo grado a e . Pt_1 Parte_2
8.4. Atteso dunque che il rigetto delle domande di rimozione del cancello e della canna fumaria hanno indotto questa Corte a compensare le spese tra gli appellanti e la CP_1 anche le spese relative ai rapporti tra il condominio e la devono essere compensate. CP_1 DOPPIO DEL CONTRIBUTO
9. Poiché l'appello incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello proposto da e , riforma, in parte, Parte_1 Parte_2 la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 305, pubblicata il 4.02.2021 e, per l'effetto, rigetta la domanda, avanzata da , di eliminazione del varco aperto nel muro di cinta CP_1 condominiale, del cancello e della canna fumaria realizzati da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
b) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra , Parte_1 Parte_2
, e il condominio .
[...] CP_1 CP_2
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante incidentale , dell'ulteriore importo CP_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini