Ordinanza cautelare 1 agosto 2022
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01149/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2022, proposto da
A.D.L. Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfio Livio Girgenti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
contro
Comune di Paderno Dugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Modolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'atto del Direttore del Settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente, protocollo 2022/0029920 del 10 maggio 2022, recante accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione n. 90/2018 e conseguente acquisizione al patrimonio comunale, notificato a mezzo PEC in data 10 maggio 2022, ivi compresi eventuali atti connessi e/o presupposti, allo stato non noti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa AU LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, mandato alla notifica il 22 giugno 2022 e depositato il giorno successivo, A.D.L. Costruzioni Srl ha impugnato l’atto del Direttore del Settore Governo e Opere per il Territorio e l’Ambiente del Comune di Paderno Dugnano, protocollo n. 2022/0029920 del 10 maggio 2022, recante accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione n. 40/2017 e conseguente acquisizione al patrimonio comunale, notificato a mezzo PEC in pari data.
1.1. In particolare, il provvedimento è relativo a opere abusive realizzate sull’area di proprietà della ricorrente, sita in Comune di Paderno Dugnano, lungo via Paisiello, identificata catastalmente al foglio 60, particella 60, classificata come “Zona Agricola” dal vigente Piano delle Regole e inclusa nel PLIS Parco Grugnotorto Villoresi.
1.2. Le opere venivano così descritte nell’ordinanza di demolizione n. 40/2017, non impugnata:
« 1. area recintata con cancello d’accesso e viale reso carrabile mediante l’apposizione di ghiaia per tutta l’estensione del mappale ;
2. sul terreno sono depositati circa n. 30 (trenta) Silos, numerose attrezzature da cantiere, blocchi di cemento appoggiati, n. 3 (tre) baracche da cantiere, un container, n. 4 (quattro) bagni da cantiere;
3. in loco sono ricoverati un auto-muletto ed un autocarro;
4. al suolo sono posti n. 2 (due) box in lamiera ;
5. è presente un deposito di rifiuti provenienti dall’attività di demolizione edilizia ».
Nell’ordinanza di demolizione – che non è qui oggetto di contestazione – le opere predette venivano qualificate come interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire e si ordinava la rimessione in pristino dell’area entro novanta giorni.
1.3. Nel successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione – atto impugnato con il ricorso in epigrafe – si dava atto che, come da relazione protocollo n. 52257 del 27/08/2019 del Servizio urbanistica ed edilizia, era stato condotto un sopralluogo in data 09/07/2019, nel quale si era verificato che le opere già rilevate e i mezzi da cantiere erano ancora depositati sul terreno e che la società non aveva dunque ottemperato all’ordine di rimessione in pristino.
Con il medesimo provvedimento, si forniva avviso alla società che, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’accertamento costituiva titolo per l’immissione nel possesso del bene su cui era stato realizzato l’abuso, bene che veniva specificamente individuato in coincidenza con il « sedime dell’area occupata dai silos collocati nella parte sud del mappale », catastalmente censito al fg. 60, mapp. 60. L’area veniva inoltre circoscritta da una linea tratteggiata su mappa catastale allegata al provvedimento stesso.
2. La società ricorrente ha presentato il ricorso in epigrafe, deducendo l’illegittimità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza sotto vari profili.
In particolare, (i) l’ordine di demolizione sarebbe stato parzialmente eseguito, con la rimozione di container, bagni di cantiere e due box in lamiera, fatto che comporterebbe la necessità di disporre la rimozione di un’area inferiore rispetto a quella di sedime.
Inoltre, (ii) l’area oggetto di acquisizione sarebbe stata determinata in maniera arbitraria e generica, senza un rigido calcolo della superficie materialmente occupata dalle opere abusive.
L’accertamento dell’inottemperanza sarebbe intervenuto a distanza di troppo tempo rispetto alla diffida.
Infine, (iii) l’area da acquisire sarebbe stata considerata come quella occupata dai silos abusivi, criterio che non coinciderebbe con quello dell’art. 31 t.u. ed.
3. Il Comune di Paderno Dugnano si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 923 del 27 luglio 2022, il Tar ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente « ritenuto assente il presupposto fumus boni iuris, giacché l’area occupata è quella in cui sono presenti opere non ancora demolite e che, pertanto, concreta l’effettivo oggetto dell’ordine di ripristino ».
5. In vista dell’udienza di trattazione di merito, le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive domande.
Infine, all’udienza straordinaria del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. I motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti volti a contestare la determinazione dell’area oggetto di acquisizione al patrimonio comunale.
7. La tesi della società ricorrente è nel senso di pretendere una considerazione atomistica delle opere abusive realizzate sulla porzione di lotto in contestazione, di talché solo l’area di sedime di ciascuna delle opere abusive avrebbe dovuto essere interessata dall’acquisizione.
La tesi non è condivisibile.
7.1. Si evidenzia in linea generale che, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo; pertanto, correttamente il Comune ha considerato in maniera unitaria e non frazionata i molteplici interventi eseguiti sulla porzione di lotto della ricorrente (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 22/12/2023, n. 11100): gli interventi già sopra descritti (apposizione di ghiaia per tutta l’estensione del mappale; deposito di 30 silos e attrezzature da cantiere, deposito di rifiuti da cantiere) hanno complessivamente trasformato la porzione di lotto in questione, peraltro mutandone abusivamente la destinazione d’uso.
Solo attraverso la considerazione complessiva degli stessi, infatti, è possibile comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l'effettiva portata dell'operazione di trasformazione edilizia del territorio (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 1033; id., 14 gennaio 2022, n. 70).
Le considerazioni sopra svolte circa la necessaria considerazione complessiva delle opere impediscono di dare rilievo all’affermato parziale ripristino; la non completa rimozione delle opere realizzate sine titulo , come avvenuto nella specie, determina la persistenza dell'abuso; in presenza di un illecito unitariamente considerato (cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 marzo 2020, n. 1848; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17 ottobre 2017, n. 1986; id., 04/11/2021, n. 2419).
7.2. Quanto all’area da acquisire, l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, dispone che « se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ».
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 11 ottobre 2023, n. 16), l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva).
Nel caso di specie, l’area da acquisire è coincidente con la sola area di sedime delle opere, identificata nella porzione di lotto oggetto di modifica del territorio e della destinazione d’uso secondo quanto già precisato, sicché l’effetto acquisitivo si è verificato immediatamente al decorso del termine di 90 giorni.
A nulla rileva quindi nella fattispecie il momento – successivo – in cui è avvenuto l’accertamento dell’inottemperanza.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
9. Le spese di lite devono essere eccezionalmente compensate tra le parti, in considerazione della risalenza della causa e peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV CC, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
AU LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU LI | OV CC |
IL SEGRETARIO