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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr. Bruno Conca Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del 14 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1481/2023 e promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Nazzareno LANNI (C.F. Parte_1 C.F._1
) giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c e tutti elettivamente domiciliati in C.F._2
Torino alla Via Clemente Stefano n. 22 presso e nello studio dell'Avv. Claudia Femia;
- parte appellante-
Contro
(P.I. , già con sede legale in Torino (TO), alla Via CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Aldo Barbaro n. 15, elettivamente domiciliata in Torino (TO), alla Via Aldo Barbaro n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Chiolo (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura allegata C.F._3 ex art. 83 comma 3 c.p.c;
-parte appellata-
Oggetto: Cessione del quinto - Appello avverso sentenza del Tribunale di Torino n. 3992/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
"L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e richiesta, reietta -con sentenza munita di clausola come e per legge- vorrà, per i motivi tutti esposti: pagina 1 di 10 IN RITO:
1°)- Dare atto dell'avvenuto deposito della produzione di primo grado, nonchè della sentenza appellata n. 3992/2023 resa dal Tribunale di Torino – prima Sezione Civile- in relazione al giudizio iscritto al n. 4228/2019 e pubblicata il 18.10.2023
e notificata ad istanza della il 02.11.2023 comunque rimandando all'indice del fascicolo di parte come CP_1 depositando;
2°)- Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado facendone richiesta alla Cancelleria Civile del Tribunale di Torino della causa iscritta al n°4228/2019 R.G.A.C. ivi compresa della sua parte elettronica.
NEL MERITO:
L'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, sempre in accoglimento del gravame de quo e dei motivi così come esplicitati, riformando la sentenza civile n. 3992/2023 emessa dal Tribunale di Torino in riferimento al giudizio iscritto al n. 4228/2019 RGAC, pubblicata in data 18/10/2023 e notificata il 02.11.2023 ed appellata, rigettata ogni avversa richiesta, deduzione, ed eccezione, nonché l'appello incidentale proposto, per essere infondato in fatto e in diritto, Voglia:
1°)- Accertare e dichiarare, previa dichiarazione, anche solo incidenter tantum e comunque in via principale, di nullità e non opponibilità assoluta di tutte le eventuali clausole contrattuali impeditive delle ragioni causali poste a base della domanda, per violazione del dato normativo, che l'odierno attore ha diritto al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta
a seguito dell'estinzione anticipata dei contratto di finanziamento innanzi specificamente richiamati e cioè della somma di €
4.592,80 od in quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa;
2°)- Accertare e dichiarare, alla luce dei principi tutti esposti, previa dichiarazione, anche solo incidenter tantum e comunque in via principale, di nullità e non opponibilità assoluta di tutte le eventuali clausole contrattuali impeditive delle ragioni caudali poste a base della domanda, la perpetrata usura posta in essere dalla convenuta per tutte le motivazioni innanzi esposte per la somma di € 11.184,43 in tale importo compreso quello già liquidato dal giudice di primo grado pari ad € 883,27 od in quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa;
3°)- in accoglimento della domanda di accertamento per l'inerente effetto, previa dichiarazione, anche solo incidenter tantum e comunque in via principale, di nullità e non opponibilità assoluta di tutte le eventuali clausole contrattuali impeditive delle ragioni causali poste a base della domanda, condannare la al rimborso integrale in favore dell'attore delle somme CP_1 illegittimamente trattenute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento innanzi specificamente richiamato, ed in particolare della somma di € 4.592,80 a titolo di oneri non goduti e dunque per commissioni bancarie, per commissioni di intermediazione e per oneri assicurativi, e di € 11.184,43 in tale importo compreso quello già liquidato dal giudice di primo grado pari ad € 883,27 oltre interessi come e per legge;
per usura completa, e dunque in totale € 15.777,23 od in quella minore
o maggiore che sarà accertata in corso di causa e comunque sempre entro i limiti dello scaglione che va da € 5.200,00 a €
26.000,00, oltre interessi come e per legge. pagina 2 di 10 4°)- Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del CP_1 presente grado oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge, con attribuzione dichiarandosi di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi"
Per parte appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito:
NEL MERITO
Rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna CP_1 alla restituzione di € 883,27, per violazione della soglia di usura sopravvenuta del tasso di interesse, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da al sig. CP_1 Parte_1
Con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cpa come per legge e successive occorrende."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La controversia origina da un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato il 31 gennaio 2008 tra il sig. e la Il contratto, identificato con il Parte_1 Controparte_2
n. 76433, prevedeva un importo erogato di euro 28.920,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili da euro 241,00 ciascuna.
Il rapporto si è estinto anticipatamente nel marzo 2012, dopo il pagamento di 48 rate, con un versamento finale di euro 14.342,84.
L'attore ha dedotto che, in occasione dell'estinzione, la società aveva trattenuto somme non dovute a titolo di commissioni bancarie, di intermediazione e premi assicurativi, e che il contratto risultava altresì affetto da usurarietà per superamento del tasso soglia.
Sulla base di una perizia contabile di parte, la domanda è stata articolata su due distinte ragioni di censura:
– la prima, volta alla restituzione di euro 4.592,80 per oneri non goduti (euro 452,66 per commissioni bancarie, euro 3.461,72 per intermediazione, euro 678,42 per assicurazione);
pagina 3 di 10 – la seconda, relativo a euro 12.067,70 per usura contrattuale, essendo stato calcolato un tasso effettivo globale del 17,323%, superiore al tasso soglia del 15,51% del primo trimestre 2008.
La società finanziaria ha contestato integralmente la domanda, sostenendo la piena trasparenza del contratto,
l'assenza di usura e la correttezza dei criteri di calcolo, richiamando le istruzioni della Banca d'Italia allora vigenti, che escludevano dal TEG i costi assicurativi certificati da polizza.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2019, preceduto da tentativo di mediazione rimasto infruttuoso per assenza della società convenuta, il conveniva in giudizio la davanti al Pt_1 Controparte_2
Tribunale di Torino.
Iscritta la causa a RG 4228/2019, la convenuta si costituiva con comparsa del 31 maggio 2019, chiedendo il rigetto della domanda. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, con ordinanza del 21 novembre 2019, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio contabile, nominando il dott.
Persona_1
Poiché il consulente segnalava motivi di incompatibilità, la nomina veniva revocata e l'incarico affidato al dott. che prestava giuramento l'11 febbraio 2020. Persona_2
A seguito della sospensione dell'attività giudiziaria per l'emergenza sanitaria, i termini per l'espletamento della perizia venivano prorogati fino al luglio 2020.
All'udienza del 10 settembre 2020, la parte attrice chiedeva un'integrazione della perizia, cui la convenuta si opponeva. Con ordinanza del 21 febbraio 2021, il giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'istruttoria subiva successivi rinvii e mutamenti nella composizione del giudice istruttore, sino all'udienza del 6 giugno 2023, in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. La decisione impugnata
Con sentenza n. 3992/2023, pubblicata il 18 ottobre 2023, il Tribunale di Torino condannava CP_1
a restituire euro 883,27 per violazione della soglia d'usura, rigettando per il resto la domanda.
Le spese venivano poste a carico della convenuta, liquidate in euro 662,00 oltre accessori.
Il giudice individuava la normativa applicabile nella legge n. 142/1992, poi trasfusa nell'art. 125 T.U.B., ritenendo inapplicabile la successiva legge n. 221/2012, entrata in vigore dopo l'estinzione del contratto.
pagina 4 di 10 Rilevava che il tasso effettivo globale al momento della stipula (14,998%) era inferiore al tasso soglia del
15,51%, ma che, a seguito dell'estinzione anticipata, il TEG dell'operazione risultava pari al 19,58%, superiore alla soglia vigente.
Accogliendo la seconda ipotesi di calcolo del consulente, riferita al momento dell'estinzione, il Tribunale condannava la società alla restituzione della minor somma di euro 883,27, ritenendo che il superamento della soglia in fase successiva configurasse un'ipotesi di usura da estinzione anticipata, non ab origine.
4. Le difese delle parti in appello
L'appellante ha articolato cinque motivi di gravame.
Con il primo, ha dedotto un errato inquadramento normativo;
con il secondo e terzo, l'ingiustificata esclusione del rimborso del premio assicurativo e degli altri oneri non goduti;
con il quarto, la violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale;
con il quinto, l'omessa considerazione dell'usura originaria.
La costituitasi in appello, ha resistito al gravame e proposto appello incidentale, chiedendo di CP_1 escludere ogni condanna, poiché l'usura sopravvenuta non è configurabile secondo la giurisprudenza delle
Sezioni Unite (sent. n. 24675/2017).
Le parti hanno poi depositato comparse conclusionali e memorie di replica, richiamando ciascuna i più recenti orientamenti di legittimità a sostegno delle rispettive tesi.
5. Tema del contendere
L'appello, dunque, investe due nuclei principali di controversia:
a) il diritto del consumatore alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con particolare riguardo ai premi assicurativi;
b) la configurabilità dell'usura contrattuale e la corretta individuazione del momento rilevante ai fini del confronto con il tasso soglia.
Non sono contestati né la data di stipulazione (31 gennaio 2008) né quella di estinzione (28 febbraio 2012), né il rimborso parziale già riconosciuto dalla società (euro 340,00).
È invece controverso se, alla luce della normativa vigente ratione temporis, l'art. 125 T.U.B. imponesse già allora la restituzione integrale dei costi non maturati e se i costi assicurativi dovessero essere computati nel
TEG ai fini dell'usura.
L'appellante sostiene che la norma, anche nella versione originaria, doveva interpretarsi in senso onnicomprensivo, secondo i principi di tutela del consumatore e della buona fede contrattuale;
l'appellata pagina 5 di 10 replica che l'assenza di una delibera del CICR rendeva operante la disciplina transitoria del D.M. 8 luglio
1992, che prevedeva solo una riduzione “equa”, non automatica, del costo del credito.
Rileva altresì la questione della trasparenza contrattuale, con riferimento alla mancata distinzione tra costi up- front e recurring, e quella della condanna alle spese della procedura di mediazione, richiesta dall'appellante per la prima volta nel presente grado.
6.1. Primo motivo di appello – Errato inquadramento normativo
Il primo motivo non merita accoglimento.
L'appellante deduce un erroneo inquadramento normativo da parte del Tribunale, sostenendo che la difesa non aveva mai invocato la legge n. 221 del 2012, ma unicamente la direttiva 87/102/CEE, recepita in Italia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142.
La censura è priva di fondamento. Il Tribunale ha correttamente individuato la disciplina applicabile ratione temporis nella legge n. 142/1992, poi trasfusa nell'art. 125 T.U.B., norma vigente al momento della stipulazione del contratto (2008) e dell'estinzione (2012).
Il riferimento alla legge n. 221/2012 non ha inciso sull'inquadramento normativo, ma si è limitato a chiarire che tale legge, entrata in vigore successivamente, non poteva trovare applicazione al caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che già l'art. 125 T.U.B., nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs.
n. 141/2010, riconosceva al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, anche in mancanza della delibera attuativa del CICR (Cass. ord. n.
25977/2023).
6.2. Secondo e terzo motivo – Rimborso degli oneri non goduti
I motivi, strettamente connessi, sono fondati.
L'appellante contesta l'esclusione del diritto al rimborso del premio assicurativo e degli altri oneri non goduti in caso di estinzione anticipata.
L'evoluzione giurisprudenziale, culminata con Cass. ord. n. 25977/2023, ha chiarito che, anche prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies T.U.B., il consumatore aveva diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi interessi e spese connesse, qualora il contratto venisse estinto anticipatamente.
Nel solco di tali orientamenti, questa stessa Corte (App. Torino, 5 giugno 2025, n. 485) ha ulteriormente precisato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include ogni voce di spesa posta a carico del pagina 6 di 10 consumatore, senza distinzione tra costi up-front e recurring, in linea con i principi espressi dalla Corte di
Giustizia UE (sentenza Lexitor, C-383/18).
In materia di prestiti contro cessione del quinto, la polizza assicurativa è obbligatoria ai sensi dell'art. 54
D.P.R. n. 180/1950. L'estinzione anticipata del finanziamento determina la cessazione del rischio assicurato secondo la regola simul stabunt simul cadent, e comporta il diritto del debitore alla restituzione della quota di premio non maturata.
Il Tribunale, nel negare tale diritto, ha applicato in modo improprio il principio di irretroattività della legge n. 221/2012, trascurando che già la formulazione originaria dell'art. 125 T.U.B. imponeva una riduzione equa e onnicomprensiva del costo del credito.
L'appello va dunque accolto su questo punto.
6.3. Quarto motivo – Violazione degli obblighi di trasparenza
Il motivo è fondato.
Nel contratto oggetto di causa figurava una semplice elencazione numerica delle spese non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, priva di indicazioni idonee a consentire al consumatore una valutazione consapevole del costo complessivo dell'operazione.
Secondo Cass. ord. n. 25977/2023, è nulla la clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, perché determina un significativo squilibrio contrattuale in violazione dell'art. 33 d.lgs. n.
206/2005.
La nullità discende altresì dall'art. 125 T.U.B., norma imperativa che impone la riduzione proporzionale del costo del credito.
La mancanza di trasparenza, in particolare sulla distinzione tra oneri up-front e recurring, conferma l'illegittimità delle clausole di esclusione e giustifica la loro declaratoria di nullità.
6.4. Quinto motivo – Usura perpetrata
Il motivo presenta due distinte articolazioni.
6.4.1. Inclusione dei costi assicurativi nel TEG
È fondata la censura relativa all'esclusione del costo assicurativo dal calcolo del TEG.
Il Tribunale ha ritenuto che la polizza fosse facoltativa;
al contrario, nei prestiti contro cessione del quinto essa è obbligatoria per legge e costituisce costo collegato all'erogazione del credito.
pagina 7 di 10 La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della verifica dell'usura devono essere computate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il finanziamento, quando il collegamento negoziale con il contratto di credito risulti oggettivo o presunto dalla contestualità.
In coerenza con tali principi, questa stessa Corte (App. Torino, 6 marzo 2025, n. 213) ha precisato che nei contratti di cessione del quinto il premio assicurativo, pur destinato a coprire un rischio del debitore, rientra tra i costi da considerare nel TEG, essendo condizione necessaria per l'erogazione del prestito.
Di conseguenza, includendo tali costi nel calcolo, il tasso effettivo globale del contratto risulta superiore al tasso soglia vigente, integrando un'ipotesi di usura originaria.
6.4.2. Usura sopravvenuta
Diversamente, non è fondata la doglianza nella parte in cui si invoca la configurabilità dell'usura sopravvenuta.
Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 24675/2017) hanno escluso che il superamento, in corso di rapporto, del tasso soglia determini nullità o inefficacia della clausola pattizia, riconoscendo rilievo esclusivo al momento della pattuizione.
Nel caso di specie, il superamento rilevato al momento dell'estinzione anticipata non configura usura sopravvenuta, ma evidenzia – alla luce della corretta inclusione dei costi assicurativi – una usurarietà originaria del contratto, che giustifica la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha limitato la condanna alla somma di € 883,27.
6.5. Appello incidentale
L'appello incidentale di è infondato. CP_1
La società contesta la condanna disposta dal Tribunale per € 883,27, assumendo che si tratti di usura sopravvenuta, non configurabile secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite.
L'assunto è errato: la condanna non si fonda su un fenomeno sopravvenuto, ma sull'accertamento – operato in questa sede – di usura originaria, derivante dall'inclusione dei costi assicurativi obbligatori nel TEG.
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale e la conferma, con ampliamento, della condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
6.6. Spese della procedura di mediazione
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata non è fondata.
pagina 8 di 10 La richiesta di condanna alle spese di mediazione non introduce domanda nuova, ma specifica la più ampia domanda di rifusione delle spese di lite. Le spese della mediazione obbligatoria rientrano tra le spese processuali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 28/2010 e sono soggette al principio di soccombenza (Cass. n.
32306/2023; Cass. n. 5389/2024).
Nel caso in esame, l'appellante ha attivato regolarmente la procedura di mediazione, sostenendone i relativi costi;
la società finanziaria non vi ha partecipato, determinandone l'esito negativo.
Tale condotta, contraria alla funzione deflattiva dell'istituto, giustifica la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di mediazione, comprensive degli esborsi per l'avvio del procedimento e del compenso professionale per l'assistenza legale, da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n.
147/2022.
6.7 Conclusioni e spese
Alla luce di quanto esposto, l'appello principale va parzialmente accolto nei termini dei §§ 6.2–6.4, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata;
l'appello incidentale va rigettato.
Ne deriva la condanna dell'appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma complessiva di €
5.476,07, al lordo di quanto già accertato e condannato in primo grado (€ 883,27), così per una somma capitale netta di € 4592,80. Gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrono dalla data della domanda giudiziale (13 febbraio 2019) sino al saldo, non ricorrendo i presupposti applicativi per la decorrenza dalla data dell'indebito, posto che non è stata formulata domanda di accertamento della mala fede dell'accipiens, né essendo evincibili elementi di fatto e di giudizio concludenti per inferirla.
Le spese del presente grado, ivi comprese quelle di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi del pertinente scaglione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, parametrato al decisum (dunque € 4592,80) e tenuto conto delle sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), oltre ad esborsi documentati, rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Alla luce dell'esito complessivo, si conferma la statuizione sulle spese del primo grado, che restano integralmente a carico di senza compensazione;
le spese di CTU di primo grado, come CP_1 liquidate, sono del pari definitivamente poste a carico della medesima, come evincibile dalla sentenza, pur in formale assenza di uno specifico capo della parte dispositiva, non essendo peraltro stata sollevata alcuna questione al riguardo.
Sussistono i presupposti per la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte vittoriosa, siccome dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagina 9 di 10 versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il medesimo gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 3992/2023, pubblicata il 18 ottobre 2023:
• dichiara tenuta e condanna a pagare in favore di la ulteriore somma di € CP_1 Parte_1
4.592,80, oltre a quanto già accertato e condannato in primo grado (€ 883,27), per un totale complessivo di € 5.476,07, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla notificazione della domanda giudiziale (13.02.2019) al saldo;
• condanna altresì la parte soccombente alla rifusione delle spese di mediazione, pari ad € 156,00, oltre iva di legge;
• conferma, nel resto, la sentenza appellata;
• rigetta l'appello incidentale di CP_1
• condanna a rimborsare a spese e competenze di lite del presente grado, CP_1 Parte_1 pari agli esborsi documentati (C.U. e marca), nonché € 1900,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
• dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr. Bruno Conca Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del 14 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1481/2023 e promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Nazzareno LANNI (C.F. Parte_1 C.F._1
) giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c e tutti elettivamente domiciliati in C.F._2
Torino alla Via Clemente Stefano n. 22 presso e nello studio dell'Avv. Claudia Femia;
- parte appellante-
Contro
(P.I. , già con sede legale in Torino (TO), alla Via CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Aldo Barbaro n. 15, elettivamente domiciliata in Torino (TO), alla Via Aldo Barbaro n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Chiolo (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura allegata C.F._3 ex art. 83 comma 3 c.p.c;
-parte appellata-
Oggetto: Cessione del quinto - Appello avverso sentenza del Tribunale di Torino n. 3992/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
"L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e richiesta, reietta -con sentenza munita di clausola come e per legge- vorrà, per i motivi tutti esposti: pagina 1 di 10 IN RITO:
1°)- Dare atto dell'avvenuto deposito della produzione di primo grado, nonchè della sentenza appellata n. 3992/2023 resa dal Tribunale di Torino – prima Sezione Civile- in relazione al giudizio iscritto al n. 4228/2019 e pubblicata il 18.10.2023
e notificata ad istanza della il 02.11.2023 comunque rimandando all'indice del fascicolo di parte come CP_1 depositando;
2°)- Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado facendone richiesta alla Cancelleria Civile del Tribunale di Torino della causa iscritta al n°4228/2019 R.G.A.C. ivi compresa della sua parte elettronica.
NEL MERITO:
L'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, sempre in accoglimento del gravame de quo e dei motivi così come esplicitati, riformando la sentenza civile n. 3992/2023 emessa dal Tribunale di Torino in riferimento al giudizio iscritto al n. 4228/2019 RGAC, pubblicata in data 18/10/2023 e notificata il 02.11.2023 ed appellata, rigettata ogni avversa richiesta, deduzione, ed eccezione, nonché l'appello incidentale proposto, per essere infondato in fatto e in diritto, Voglia:
1°)- Accertare e dichiarare, previa dichiarazione, anche solo incidenter tantum e comunque in via principale, di nullità e non opponibilità assoluta di tutte le eventuali clausole contrattuali impeditive delle ragioni causali poste a base della domanda, per violazione del dato normativo, che l'odierno attore ha diritto al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta
a seguito dell'estinzione anticipata dei contratto di finanziamento innanzi specificamente richiamati e cioè della somma di €
4.592,80 od in quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa;
2°)- Accertare e dichiarare, alla luce dei principi tutti esposti, previa dichiarazione, anche solo incidenter tantum e comunque in via principale, di nullità e non opponibilità assoluta di tutte le eventuali clausole contrattuali impeditive delle ragioni caudali poste a base della domanda, la perpetrata usura posta in essere dalla convenuta per tutte le motivazioni innanzi esposte per la somma di € 11.184,43 in tale importo compreso quello già liquidato dal giudice di primo grado pari ad € 883,27 od in quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa;
3°)- in accoglimento della domanda di accertamento per l'inerente effetto, previa dichiarazione, anche solo incidenter tantum e comunque in via principale, di nullità e non opponibilità assoluta di tutte le eventuali clausole contrattuali impeditive delle ragioni causali poste a base della domanda, condannare la al rimborso integrale in favore dell'attore delle somme CP_1 illegittimamente trattenute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento innanzi specificamente richiamato, ed in particolare della somma di € 4.592,80 a titolo di oneri non goduti e dunque per commissioni bancarie, per commissioni di intermediazione e per oneri assicurativi, e di € 11.184,43 in tale importo compreso quello già liquidato dal giudice di primo grado pari ad € 883,27 oltre interessi come e per legge;
per usura completa, e dunque in totale € 15.777,23 od in quella minore
o maggiore che sarà accertata in corso di causa e comunque sempre entro i limiti dello scaglione che va da € 5.200,00 a €
26.000,00, oltre interessi come e per legge. pagina 2 di 10 4°)- Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del CP_1 presente grado oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge, con attribuzione dichiarandosi di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi"
Per parte appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito:
NEL MERITO
Rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna CP_1 alla restituzione di € 883,27, per violazione della soglia di usura sopravvenuta del tasso di interesse, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da al sig. CP_1 Parte_1
Con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cpa come per legge e successive occorrende."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La controversia origina da un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato il 31 gennaio 2008 tra il sig. e la Il contratto, identificato con il Parte_1 Controparte_2
n. 76433, prevedeva un importo erogato di euro 28.920,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili da euro 241,00 ciascuna.
Il rapporto si è estinto anticipatamente nel marzo 2012, dopo il pagamento di 48 rate, con un versamento finale di euro 14.342,84.
L'attore ha dedotto che, in occasione dell'estinzione, la società aveva trattenuto somme non dovute a titolo di commissioni bancarie, di intermediazione e premi assicurativi, e che il contratto risultava altresì affetto da usurarietà per superamento del tasso soglia.
Sulla base di una perizia contabile di parte, la domanda è stata articolata su due distinte ragioni di censura:
– la prima, volta alla restituzione di euro 4.592,80 per oneri non goduti (euro 452,66 per commissioni bancarie, euro 3.461,72 per intermediazione, euro 678,42 per assicurazione);
pagina 3 di 10 – la seconda, relativo a euro 12.067,70 per usura contrattuale, essendo stato calcolato un tasso effettivo globale del 17,323%, superiore al tasso soglia del 15,51% del primo trimestre 2008.
La società finanziaria ha contestato integralmente la domanda, sostenendo la piena trasparenza del contratto,
l'assenza di usura e la correttezza dei criteri di calcolo, richiamando le istruzioni della Banca d'Italia allora vigenti, che escludevano dal TEG i costi assicurativi certificati da polizza.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2019, preceduto da tentativo di mediazione rimasto infruttuoso per assenza della società convenuta, il conveniva in giudizio la davanti al Pt_1 Controparte_2
Tribunale di Torino.
Iscritta la causa a RG 4228/2019, la convenuta si costituiva con comparsa del 31 maggio 2019, chiedendo il rigetto della domanda. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, con ordinanza del 21 novembre 2019, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio contabile, nominando il dott.
Persona_1
Poiché il consulente segnalava motivi di incompatibilità, la nomina veniva revocata e l'incarico affidato al dott. che prestava giuramento l'11 febbraio 2020. Persona_2
A seguito della sospensione dell'attività giudiziaria per l'emergenza sanitaria, i termini per l'espletamento della perizia venivano prorogati fino al luglio 2020.
All'udienza del 10 settembre 2020, la parte attrice chiedeva un'integrazione della perizia, cui la convenuta si opponeva. Con ordinanza del 21 febbraio 2021, il giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'istruttoria subiva successivi rinvii e mutamenti nella composizione del giudice istruttore, sino all'udienza del 6 giugno 2023, in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. La decisione impugnata
Con sentenza n. 3992/2023, pubblicata il 18 ottobre 2023, il Tribunale di Torino condannava CP_1
a restituire euro 883,27 per violazione della soglia d'usura, rigettando per il resto la domanda.
Le spese venivano poste a carico della convenuta, liquidate in euro 662,00 oltre accessori.
Il giudice individuava la normativa applicabile nella legge n. 142/1992, poi trasfusa nell'art. 125 T.U.B., ritenendo inapplicabile la successiva legge n. 221/2012, entrata in vigore dopo l'estinzione del contratto.
pagina 4 di 10 Rilevava che il tasso effettivo globale al momento della stipula (14,998%) era inferiore al tasso soglia del
15,51%, ma che, a seguito dell'estinzione anticipata, il TEG dell'operazione risultava pari al 19,58%, superiore alla soglia vigente.
Accogliendo la seconda ipotesi di calcolo del consulente, riferita al momento dell'estinzione, il Tribunale condannava la società alla restituzione della minor somma di euro 883,27, ritenendo che il superamento della soglia in fase successiva configurasse un'ipotesi di usura da estinzione anticipata, non ab origine.
4. Le difese delle parti in appello
L'appellante ha articolato cinque motivi di gravame.
Con il primo, ha dedotto un errato inquadramento normativo;
con il secondo e terzo, l'ingiustificata esclusione del rimborso del premio assicurativo e degli altri oneri non goduti;
con il quarto, la violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale;
con il quinto, l'omessa considerazione dell'usura originaria.
La costituitasi in appello, ha resistito al gravame e proposto appello incidentale, chiedendo di CP_1 escludere ogni condanna, poiché l'usura sopravvenuta non è configurabile secondo la giurisprudenza delle
Sezioni Unite (sent. n. 24675/2017).
Le parti hanno poi depositato comparse conclusionali e memorie di replica, richiamando ciascuna i più recenti orientamenti di legittimità a sostegno delle rispettive tesi.
5. Tema del contendere
L'appello, dunque, investe due nuclei principali di controversia:
a) il diritto del consumatore alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con particolare riguardo ai premi assicurativi;
b) la configurabilità dell'usura contrattuale e la corretta individuazione del momento rilevante ai fini del confronto con il tasso soglia.
Non sono contestati né la data di stipulazione (31 gennaio 2008) né quella di estinzione (28 febbraio 2012), né il rimborso parziale già riconosciuto dalla società (euro 340,00).
È invece controverso se, alla luce della normativa vigente ratione temporis, l'art. 125 T.U.B. imponesse già allora la restituzione integrale dei costi non maturati e se i costi assicurativi dovessero essere computati nel
TEG ai fini dell'usura.
L'appellante sostiene che la norma, anche nella versione originaria, doveva interpretarsi in senso onnicomprensivo, secondo i principi di tutela del consumatore e della buona fede contrattuale;
l'appellata pagina 5 di 10 replica che l'assenza di una delibera del CICR rendeva operante la disciplina transitoria del D.M. 8 luglio
1992, che prevedeva solo una riduzione “equa”, non automatica, del costo del credito.
Rileva altresì la questione della trasparenza contrattuale, con riferimento alla mancata distinzione tra costi up- front e recurring, e quella della condanna alle spese della procedura di mediazione, richiesta dall'appellante per la prima volta nel presente grado.
6.1. Primo motivo di appello – Errato inquadramento normativo
Il primo motivo non merita accoglimento.
L'appellante deduce un erroneo inquadramento normativo da parte del Tribunale, sostenendo che la difesa non aveva mai invocato la legge n. 221 del 2012, ma unicamente la direttiva 87/102/CEE, recepita in Italia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142.
La censura è priva di fondamento. Il Tribunale ha correttamente individuato la disciplina applicabile ratione temporis nella legge n. 142/1992, poi trasfusa nell'art. 125 T.U.B., norma vigente al momento della stipulazione del contratto (2008) e dell'estinzione (2012).
Il riferimento alla legge n. 221/2012 non ha inciso sull'inquadramento normativo, ma si è limitato a chiarire che tale legge, entrata in vigore successivamente, non poteva trovare applicazione al caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che già l'art. 125 T.U.B., nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs.
n. 141/2010, riconosceva al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, anche in mancanza della delibera attuativa del CICR (Cass. ord. n.
25977/2023).
6.2. Secondo e terzo motivo – Rimborso degli oneri non goduti
I motivi, strettamente connessi, sono fondati.
L'appellante contesta l'esclusione del diritto al rimborso del premio assicurativo e degli altri oneri non goduti in caso di estinzione anticipata.
L'evoluzione giurisprudenziale, culminata con Cass. ord. n. 25977/2023, ha chiarito che, anche prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies T.U.B., il consumatore aveva diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi interessi e spese connesse, qualora il contratto venisse estinto anticipatamente.
Nel solco di tali orientamenti, questa stessa Corte (App. Torino, 5 giugno 2025, n. 485) ha ulteriormente precisato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include ogni voce di spesa posta a carico del pagina 6 di 10 consumatore, senza distinzione tra costi up-front e recurring, in linea con i principi espressi dalla Corte di
Giustizia UE (sentenza Lexitor, C-383/18).
In materia di prestiti contro cessione del quinto, la polizza assicurativa è obbligatoria ai sensi dell'art. 54
D.P.R. n. 180/1950. L'estinzione anticipata del finanziamento determina la cessazione del rischio assicurato secondo la regola simul stabunt simul cadent, e comporta il diritto del debitore alla restituzione della quota di premio non maturata.
Il Tribunale, nel negare tale diritto, ha applicato in modo improprio il principio di irretroattività della legge n. 221/2012, trascurando che già la formulazione originaria dell'art. 125 T.U.B. imponeva una riduzione equa e onnicomprensiva del costo del credito.
L'appello va dunque accolto su questo punto.
6.3. Quarto motivo – Violazione degli obblighi di trasparenza
Il motivo è fondato.
Nel contratto oggetto di causa figurava una semplice elencazione numerica delle spese non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, priva di indicazioni idonee a consentire al consumatore una valutazione consapevole del costo complessivo dell'operazione.
Secondo Cass. ord. n. 25977/2023, è nulla la clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, perché determina un significativo squilibrio contrattuale in violazione dell'art. 33 d.lgs. n.
206/2005.
La nullità discende altresì dall'art. 125 T.U.B., norma imperativa che impone la riduzione proporzionale del costo del credito.
La mancanza di trasparenza, in particolare sulla distinzione tra oneri up-front e recurring, conferma l'illegittimità delle clausole di esclusione e giustifica la loro declaratoria di nullità.
6.4. Quinto motivo – Usura perpetrata
Il motivo presenta due distinte articolazioni.
6.4.1. Inclusione dei costi assicurativi nel TEG
È fondata la censura relativa all'esclusione del costo assicurativo dal calcolo del TEG.
Il Tribunale ha ritenuto che la polizza fosse facoltativa;
al contrario, nei prestiti contro cessione del quinto essa è obbligatoria per legge e costituisce costo collegato all'erogazione del credito.
pagina 7 di 10 La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della verifica dell'usura devono essere computate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il finanziamento, quando il collegamento negoziale con il contratto di credito risulti oggettivo o presunto dalla contestualità.
In coerenza con tali principi, questa stessa Corte (App. Torino, 6 marzo 2025, n. 213) ha precisato che nei contratti di cessione del quinto il premio assicurativo, pur destinato a coprire un rischio del debitore, rientra tra i costi da considerare nel TEG, essendo condizione necessaria per l'erogazione del prestito.
Di conseguenza, includendo tali costi nel calcolo, il tasso effettivo globale del contratto risulta superiore al tasso soglia vigente, integrando un'ipotesi di usura originaria.
6.4.2. Usura sopravvenuta
Diversamente, non è fondata la doglianza nella parte in cui si invoca la configurabilità dell'usura sopravvenuta.
Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 24675/2017) hanno escluso che il superamento, in corso di rapporto, del tasso soglia determini nullità o inefficacia della clausola pattizia, riconoscendo rilievo esclusivo al momento della pattuizione.
Nel caso di specie, il superamento rilevato al momento dell'estinzione anticipata non configura usura sopravvenuta, ma evidenzia – alla luce della corretta inclusione dei costi assicurativi – una usurarietà originaria del contratto, che giustifica la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha limitato la condanna alla somma di € 883,27.
6.5. Appello incidentale
L'appello incidentale di è infondato. CP_1
La società contesta la condanna disposta dal Tribunale per € 883,27, assumendo che si tratti di usura sopravvenuta, non configurabile secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite.
L'assunto è errato: la condanna non si fonda su un fenomeno sopravvenuto, ma sull'accertamento – operato in questa sede – di usura originaria, derivante dall'inclusione dei costi assicurativi obbligatori nel TEG.
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale e la conferma, con ampliamento, della condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
6.6. Spese della procedura di mediazione
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata non è fondata.
pagina 8 di 10 La richiesta di condanna alle spese di mediazione non introduce domanda nuova, ma specifica la più ampia domanda di rifusione delle spese di lite. Le spese della mediazione obbligatoria rientrano tra le spese processuali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 28/2010 e sono soggette al principio di soccombenza (Cass. n.
32306/2023; Cass. n. 5389/2024).
Nel caso in esame, l'appellante ha attivato regolarmente la procedura di mediazione, sostenendone i relativi costi;
la società finanziaria non vi ha partecipato, determinandone l'esito negativo.
Tale condotta, contraria alla funzione deflattiva dell'istituto, giustifica la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di mediazione, comprensive degli esborsi per l'avvio del procedimento e del compenso professionale per l'assistenza legale, da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n.
147/2022.
6.7 Conclusioni e spese
Alla luce di quanto esposto, l'appello principale va parzialmente accolto nei termini dei §§ 6.2–6.4, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata;
l'appello incidentale va rigettato.
Ne deriva la condanna dell'appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma complessiva di €
5.476,07, al lordo di quanto già accertato e condannato in primo grado (€ 883,27), così per una somma capitale netta di € 4592,80. Gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrono dalla data della domanda giudiziale (13 febbraio 2019) sino al saldo, non ricorrendo i presupposti applicativi per la decorrenza dalla data dell'indebito, posto che non è stata formulata domanda di accertamento della mala fede dell'accipiens, né essendo evincibili elementi di fatto e di giudizio concludenti per inferirla.
Le spese del presente grado, ivi comprese quelle di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi del pertinente scaglione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, parametrato al decisum (dunque € 4592,80) e tenuto conto delle sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), oltre ad esborsi documentati, rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Alla luce dell'esito complessivo, si conferma la statuizione sulle spese del primo grado, che restano integralmente a carico di senza compensazione;
le spese di CTU di primo grado, come CP_1 liquidate, sono del pari definitivamente poste a carico della medesima, come evincibile dalla sentenza, pur in formale assenza di uno specifico capo della parte dispositiva, non essendo peraltro stata sollevata alcuna questione al riguardo.
Sussistono i presupposti per la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte vittoriosa, siccome dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagina 9 di 10 versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il medesimo gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 3992/2023, pubblicata il 18 ottobre 2023:
• dichiara tenuta e condanna a pagare in favore di la ulteriore somma di € CP_1 Parte_1
4.592,80, oltre a quanto già accertato e condannato in primo grado (€ 883,27), per un totale complessivo di € 5.476,07, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla notificazione della domanda giudiziale (13.02.2019) al saldo;
• condanna altresì la parte soccombente alla rifusione delle spese di mediazione, pari ad € 156,00, oltre iva di legge;
• conferma, nel resto, la sentenza appellata;
• rigetta l'appello incidentale di CP_1
• condanna a rimborsare a spese e competenze di lite del presente grado, CP_1 Parte_1 pari agli esborsi documentati (C.U. e marca), nonché € 1900,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
• dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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