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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. AN Scaramuzza Giudice est., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1981/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 13/10/2025
e promossa promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via Garibaldi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Lucia Bonanno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Messina, via Luciano Manara n. 137, presso lo studio dell'Avv. M. Cecilia Magazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili).
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/10/2025 le parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione della presenza in udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 14.05.2024, Parte_1 premetteva di aver contratto matrimonio a Messina in data 02.09.2011 con
[...]
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso CP_1 il Comune di Messina (atto n. 533, parte 2, serie A, anno 2011), e che dal matrimonio erano nati due figli: , in data 14.04.2014, e , in data Persona_1 Persona_2
08.03.2016.
Rappresentava che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che, decorso il termine previsto per la proponibilità dell'azione, fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note congiunte del 30.11.2024, le parti chiedevano di mutare il rito da contenzioso in consensuale e che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 29 novembre 2024, sì come modificato con note del 3 febbraio 2025.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto la causa matura per la decisione, avendo le parti insistito nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 352/2025, pubbl. il 26/02/2025, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 29 novembre 2024 e modificato con note del 3 febbraio 2025, e con ordinanza contestuale veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Infine, all'udienza del 13/10/2025, svolta nelle forme della trattazione per iscritto, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza del Tribunale di Messina in atti e che dalla sentenza non definitiva di separazione, ormai irrevocabile, è decorso il periodo previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio.
Le parti, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/10/2025, hanno dichiarato di volere concludere il giudizio alle stesse condizioni omologate in fase di separazione.
Ritiene il Collegio che detti accordi possano essere recepiti, non apparendo gli stessi contrari a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 14.05.2024, disattesa ogni contraria CP_1 domanda, eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina in data 02.09.2011 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina (atto n. 533, parte 2, serie A, anno 2011), alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 29 novembre 2024 e modificato con note del 3 febbraio 2025;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3) spese compensate.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì 14 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott. AN Scaramuzza ) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. AN Scaramuzza Giudice est., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1981/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 13/10/2025
e promossa promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via Garibaldi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Lucia Bonanno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Messina, via Luciano Manara n. 137, presso lo studio dell'Avv. M. Cecilia Magazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili).
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/10/2025 le parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione della presenza in udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 14.05.2024, Parte_1 premetteva di aver contratto matrimonio a Messina in data 02.09.2011 con
[...]
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso CP_1 il Comune di Messina (atto n. 533, parte 2, serie A, anno 2011), e che dal matrimonio erano nati due figli: , in data 14.04.2014, e , in data Persona_1 Persona_2
08.03.2016.
Rappresentava che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che, decorso il termine previsto per la proponibilità dell'azione, fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note congiunte del 30.11.2024, le parti chiedevano di mutare il rito da contenzioso in consensuale e che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 29 novembre 2024, sì come modificato con note del 3 febbraio 2025.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto la causa matura per la decisione, avendo le parti insistito nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 352/2025, pubbl. il 26/02/2025, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 29 novembre 2024 e modificato con note del 3 febbraio 2025, e con ordinanza contestuale veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Infine, all'udienza del 13/10/2025, svolta nelle forme della trattazione per iscritto, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza del Tribunale di Messina in atti e che dalla sentenza non definitiva di separazione, ormai irrevocabile, è decorso il periodo previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio.
Le parti, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/10/2025, hanno dichiarato di volere concludere il giudizio alle stesse condizioni omologate in fase di separazione.
Ritiene il Collegio che detti accordi possano essere recepiti, non apparendo gli stessi contrari a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 14.05.2024, disattesa ogni contraria CP_1 domanda, eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina in data 02.09.2011 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina (atto n. 533, parte 2, serie A, anno 2011), alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 29 novembre 2024 e modificato con note del 3 febbraio 2025;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3) spese compensate.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì 14 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott. AN Scaramuzza ) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.