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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1321/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LORENZO SABRINA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3257/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441692 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto dinanzi all'adita Corte, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. n. 112401441692, emesso dal Comune di Roma – Dipartimento Risorse
Economiche – Direzione Entrate Tributarie, il 28.10.2024 e notificato a mezzo del servizio postale il
7.11.2024, con il quale Roma Capitale ha intimato al ricorrente il pagamento: - di Euro 1.632,43 (oltre
125,18 Euro a titolo di interessi e sanzioni per Euro 991,95), a titolo di tassa dei rifiuti (Ta.Ri.) e di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, per l'anno 2018,
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
A sostegno del ricorso eccepiva l'infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto su cui poggia l'avviso in parola per i motivi illustrati nel corpo del ricorso.
Con memoria illustrativa rappresentava che il Comune di Roma ha provveduto in data 01.08.2023 all'annullamento dell'atto impugnato, riconoscendo in toto le ragioni del contribuente. Chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna del Comune alle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto chiesto dal ricorrente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, deve evidenziarsi che, avendo il ricorrente ottemperato tempestivamente a comunicare al Comune la variazione della situazione con riferimento alla cessata disponibilità dell'immobile de quo che, a seguito della separazione consensuale dal coniuge, è stato assegnato a quest'ultima che, con il proprio codice utente, provvede a pagare il tributo, l'Ufficio ha emesso illegittimamente l'atto impugnato.
Per tale motivo, le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, debbono essere poste a carico dell'Ufficio che aveva tutti gli elementi per poter procedere allo sgravio tempestivamente, evitando che il ricorrente proponesse il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, essendo cessata fra le parti la materia del contendere.
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 923,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LORENZO SABRINA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3257/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441692 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto dinanzi all'adita Corte, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. n. 112401441692, emesso dal Comune di Roma – Dipartimento Risorse
Economiche – Direzione Entrate Tributarie, il 28.10.2024 e notificato a mezzo del servizio postale il
7.11.2024, con il quale Roma Capitale ha intimato al ricorrente il pagamento: - di Euro 1.632,43 (oltre
125,18 Euro a titolo di interessi e sanzioni per Euro 991,95), a titolo di tassa dei rifiuti (Ta.Ri.) e di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, per l'anno 2018,
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
A sostegno del ricorso eccepiva l'infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto su cui poggia l'avviso in parola per i motivi illustrati nel corpo del ricorso.
Con memoria illustrativa rappresentava che il Comune di Roma ha provveduto in data 01.08.2023 all'annullamento dell'atto impugnato, riconoscendo in toto le ragioni del contribuente. Chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna del Comune alle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto chiesto dal ricorrente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, deve evidenziarsi che, avendo il ricorrente ottemperato tempestivamente a comunicare al Comune la variazione della situazione con riferimento alla cessata disponibilità dell'immobile de quo che, a seguito della separazione consensuale dal coniuge, è stato assegnato a quest'ultima che, con il proprio codice utente, provvede a pagare il tributo, l'Ufficio ha emesso illegittimamente l'atto impugnato.
Per tale motivo, le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, debbono essere poste a carico dell'Ufficio che aveva tutti gli elementi per poter procedere allo sgravio tempestivamente, evitando che il ricorrente proponesse il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, essendo cessata fra le parti la materia del contendere.
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 923,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.