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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RGN 7580/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7580/2025 R.G. + 11960/2024 (atp)
TRA appresentato e difeso dall'Avv.to Sebastiano Schiavone come da procura in atti
Parte_1
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato domanda per l'assegno di invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno di invalidità civile. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., udita la discussione, la causa è stata decisa all'odierna udienza, con pronuncia del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità superiore al 74%). A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni rassegnate sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Irricevibile poiché generica è, innanzitutto, la doglianza relativa alla mancata valutazione dell'accorciamento dell'arto inferiore, rispetto al quale parte opponente si limita a dedurre che detta limitazione sarebbe stata documentata in atti nella fase di atp, omettendo tuttavia di indicare con esattezza quali sono i certificati medici che la attesterebbero.
Alcun rilievo può essere poi assegnato alle deduzioni relative alla insufficiente valutazione da parte del ctu delle patologie dell'apparato locomotore.
Ed invero, parte opponente lamenta che il consulente nominato avrebbe impropriamente applicato un codice in via analogica ma non indica quale sarebbe a suo giudizio il codice tabellare nel quale doversi correttamente inquadrare le proprie affezioni, limitandosi ad una mera elencazione dei codici astrattamente compatibili “(in
Tabelle dai codici 7001 al 8102 e dai codici 7202 al 7431)” cfr. ricorso pag. 7.
La medesima laconicità caratterizza le doglianze relative alla patologia del piede piatto e della nevrosi ansiosa, che pure sarebbero state sottostimate dal ctu, senza che parte opponente indichi ragioni valide a giustificare la dedotta gravità delle stesse, e quindi la richiesta di innalzamento della percentuale invalidante, poiché anche in tal caso vengono totalmente omessi i codici tabellari da utilizzare come riferimento.
Quanto poi alla classificazione del diabete, contrariamente a quanto argomentato in ricorso, la valutazione del ctu appare congruamente motivata, atteso che costui chiarisce che si tratta di patologia ben compensata farmacologicamente.
Più in generale, deve osservarsi che l'ausiliare del giudice ha considerato il periziando affetto da “artrosi polidistrettuale, spondiloartrosi, piede piatto con deformità articolari, diabete mellito tipo 2, nevrosi ansiosa”
(cfr. perizia).
Tuttavia, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, senza effettuare il calcolo riduzionistico e, prima ancora, come già rilevato, senza indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Pertanto, si rileva che tali contestazioni appaiono generiche e si risolvono in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo
Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
In conclusione, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide sostanzialmente con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7580/2025 R.G. + 11960/2024 (atp)
TRA appresentato e difeso dall'Avv.to Sebastiano Schiavone come da procura in atti
Parte_1
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato domanda per l'assegno di invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno di invalidità civile. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., udita la discussione, la causa è stata decisa all'odierna udienza, con pronuncia del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità superiore al 74%). A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni rassegnate sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Irricevibile poiché generica è, innanzitutto, la doglianza relativa alla mancata valutazione dell'accorciamento dell'arto inferiore, rispetto al quale parte opponente si limita a dedurre che detta limitazione sarebbe stata documentata in atti nella fase di atp, omettendo tuttavia di indicare con esattezza quali sono i certificati medici che la attesterebbero.
Alcun rilievo può essere poi assegnato alle deduzioni relative alla insufficiente valutazione da parte del ctu delle patologie dell'apparato locomotore.
Ed invero, parte opponente lamenta che il consulente nominato avrebbe impropriamente applicato un codice in via analogica ma non indica quale sarebbe a suo giudizio il codice tabellare nel quale doversi correttamente inquadrare le proprie affezioni, limitandosi ad una mera elencazione dei codici astrattamente compatibili “(in
Tabelle dai codici 7001 al 8102 e dai codici 7202 al 7431)” cfr. ricorso pag. 7.
La medesima laconicità caratterizza le doglianze relative alla patologia del piede piatto e della nevrosi ansiosa, che pure sarebbero state sottostimate dal ctu, senza che parte opponente indichi ragioni valide a giustificare la dedotta gravità delle stesse, e quindi la richiesta di innalzamento della percentuale invalidante, poiché anche in tal caso vengono totalmente omessi i codici tabellari da utilizzare come riferimento.
Quanto poi alla classificazione del diabete, contrariamente a quanto argomentato in ricorso, la valutazione del ctu appare congruamente motivata, atteso che costui chiarisce che si tratta di patologia ben compensata farmacologicamente.
Più in generale, deve osservarsi che l'ausiliare del giudice ha considerato il periziando affetto da “artrosi polidistrettuale, spondiloartrosi, piede piatto con deformità articolari, diabete mellito tipo 2, nevrosi ansiosa”
(cfr. perizia).
Tuttavia, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, senza effettuare il calcolo riduzionistico e, prima ancora, come già rilevato, senza indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Pertanto, si rileva che tali contestazioni appaiono generiche e si risolvono in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo
Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
In conclusione, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide sostanzialmente con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)