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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
NO ST NC EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5020/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bova Marina - Piazza Municipio 89035 Bova Marina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAM. n. 0195851 I.C.I. 2005
- ING. DI PAGAM. n. 0195851 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1 , impugna e chiede l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 0195851 del 12/06/2025, notificatagli il 25.6.2025 da SOGET S.p.a. su ruolo iscritto dal Comune di Bova Marina, in relazione all'ICI relativa agli anni 2005 e 2006.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce la prescrizione del credito.
Si costituiva SOGET S.p.a. che argomentava in ordine alla regolarità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa, producendo i documenti relativi alle notifiche contestate.
Il Comune di Bova Marina, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
SOGET S.p.a. ha documentato la rituale notifica in data 31.07.2014 dell'ingiunzione fiscale n. 0331853, prodromica all'atto oggi impugnato, argomentando in ordine all'incidenza sul termine di prescrizione della sospensione pandemica.
Orbene, rilevato come neppure con la citata sospensione la notifica dell'atto impugnato sarebbe tempestiva,
è noto come il regime di sospensione pandemica sia stato attivato a decorrere dal marzo 2020, allorquando, cioè, i termini di prescrizione erano già maturati (al 31.07.2019).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna le parti convenute in solido a rifondere a quella ricorrente le competenze di lite che liquida in € 200,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore dei difensore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
NO ST NC EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5020/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bova Marina - Piazza Municipio 89035 Bova Marina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAM. n. 0195851 I.C.I. 2005
- ING. DI PAGAM. n. 0195851 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1 , impugna e chiede l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 0195851 del 12/06/2025, notificatagli il 25.6.2025 da SOGET S.p.a. su ruolo iscritto dal Comune di Bova Marina, in relazione all'ICI relativa agli anni 2005 e 2006.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce la prescrizione del credito.
Si costituiva SOGET S.p.a. che argomentava in ordine alla regolarità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa, producendo i documenti relativi alle notifiche contestate.
Il Comune di Bova Marina, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
SOGET S.p.a. ha documentato la rituale notifica in data 31.07.2014 dell'ingiunzione fiscale n. 0331853, prodromica all'atto oggi impugnato, argomentando in ordine all'incidenza sul termine di prescrizione della sospensione pandemica.
Orbene, rilevato come neppure con la citata sospensione la notifica dell'atto impugnato sarebbe tempestiva,
è noto come il regime di sospensione pandemica sia stato attivato a decorrere dal marzo 2020, allorquando, cioè, i termini di prescrizione erano già maturati (al 31.07.2019).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna le parti convenute in solido a rifondere a quella ricorrente le competenze di lite che liquida in € 200,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore dei difensore antistatario.