Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/05/2026, n. 8739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8739 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Claroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
del decreto della Questura di Roma del 28.11.2022 di revoca della licenza di porto di fucile per l’esercizio venatorio n. -OMISSIS-, notificato in data 1.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. RC EN e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con l’impugnato decreto la Questura di Roma ha revocato la licenza di porto di fucile per l’esercizio venatorio rilasciata in data 9.7.2022 al ricorrente.
A fondamento della disposta revoca l’amministrazione ha evidenziato che:
- in data -OMISSIS- il ricorrente “ è stato segnalato per il reato di cui all'art.703 c.p., poiché sparava una cartuccia dal proprio balcone in pieno centro abitato, ragione per cui personale di locale Commissariato, intervenuto sul posto, procedeva al ritiro cautelativo delle armi, munizioni e titoli di cui risulta detentore ”
- il ricorrente nelle osservazioni presentate in sede procedimentale ha sostenuto che “ dopo aver estratto il piombo dalla cartuccia, dato l'inceppamento del fucile, il colpo veniva sparato a salve, ovverosia inidoneo a ledere l'incolumità delle persone e che tale operazione, occorsa sul balcone della propria abitazione ” e che la condotta sarebbe stata “scevra di pericolosità poiché distante da altre abitazioni e in una zona 'a bassa densità abitativa ”;
- “ la gravità dei fatti sopra descritti, oltre al fatto che quanto riportato nelle memorie contrasta con quanto accertato in sede di intervento, induce a ritenere che il -OMISSIS- non offra più le necessarie garanzie per la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e, pertanto, determina la necessità di prevenire ulteriori fatti illeciti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 26.1.2023 e depositato in pari data) il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale decreto, in quanto:
- l’amministrazione avrebbe già riconosciuto esistenti i requisiti soggettivi necessari ai fini del mantenimento dei titoli di polizia appena tre mesi prima;
- non sarebbe applicabile l’art. 703 c.p., poiché al momento del fatto il ricorrente sarebbe stato titolare di porto d’armi;
- inoltre, il reato avrebbe comunque natura contravvenzionale, le indagini sarebbero ancora in corso ed il ricorrente sarebbe stato incensurato;
- l’amministrazione non avrebbe specificato quali dei requisiti necessari per il mantenimento del titolo (in base al combinato disposto degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S.) sarebbe stato assente nel caso di specie e comunque tali requisiti sarebbero pienamente sussistenti;
- la vicenda in discussione avrebbe dimostrato la capacità del ricorrente di maneggiare l’arma, perché se questo non avesse fatto esplodere il colpo (previo svuotamento della cartuccia dalla carica esplosiva) il fucile sarebbe rimasto inceppato e tanto avrebbe costituito futuro pericolo per il ricorrente e per altri;
- il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione, non recando l’indicazione delle concrete ragioni e dell’iter logico – giuridico posto a fondamento dello stesso;
- la discrezionalità spettante alla Questura per quanto ampia richiederebbe la specificazione degli elementi fattuali e del peso specifico degli stessi ai fini della revoca; tale specificazione sarebbe del tutto mancata nel caso di specie;
- non sarebbe stato neppure specificato in cosa consisterebbe la pericolosità futura del ricorrente.
3. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma senza svolgere difese e limitandosi al deposito di documentazione.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 13.3.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
In base alla giurisprudenza consolidata “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.
Nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”, considerato che la peculiarità dell’istituto “deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato” e tenuto anche conto che “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi” (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sezione III, 7 dicembre 2023, n. 10618). La Sezione ha altresì stabilito che, “ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018)”, sussistendo soltanto “in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività” (Consiglio di Stato, sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585). In altre parole, “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (Consiglio di tato, sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 2 marzo 2026, n. 1632) .
Ciò posto, applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso di specie, questo Collegio ritiene che la valutazione di sussistenza di pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente, posta a fondamento dell’impugnato provvedimento, sia stata puntuale ed ancorata alla specifica suddetta condotta posta in essere dal ricorrente in data -OMISSIS-, non risultando la necessità della commissione di reati o comunque di pronunce del giudice penale ai fini dell’adozione di un provvedimento del tipo di quello impugnato.
L’episodio sopra narrato fa sì che il giudizio dell’amministrazione di sussistenza del rischio di abuso delle armi non presenti profili di irragionevolezza o illogicità.
La ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente in ordine a tale episodio (per cercare di sminuire la portata dello stesso) non può essere ritenuta attendibile, poiché è fondata su quanto riferito dalla stessa parte ricorrente ed è comunque rimasta priva di ogni ulteriore riscontro probatorio.
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla lettura dell’annotazione di servizio del 19.10.2022 e del verbale di sommarie informazioni (depositati dall’amministrazione in data 28.1.2026) risulta che: il ricorrente ha posto in essere la condotta sopra descritta nelle immediate vicinanze di altre persone, essendovi un’attività commerciale confinante con l’abitazione del ricorrente (il che vale a smentire in radice che questo abbia posto in essere tale condotta in località remota e lontana da altre persone); tant’è vero che il ricorrente subito dopo l’esplosione del colpo è stato visto nell’atto di recuperare una cartuccia dalla tettoia del negozio confinante; l’esplosione udita dai dipendenti della vicina attività commerciale ha altresì destato la preoccupazione degli stessi.
Neppure può ravvisarsi alcuna contraddittorietà nell’azione amministrativa, in quanto la valutazione espressa alla data del 9.7.2022 di rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio venatorio in favore del ricorrente è risultata superata da quanto avvenuto in data -OMISSIS-, né tantomeno l’assenza di precedenti penali può servire a temperare la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente ai fini dell’adozione del provvedimento di cui si discute.
Infine, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra citata, neanche era necessario da parte dell’amministrazione un autentico giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente un giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto sulla scorta della condotta dallo stesso posta in essere in data -OMISSIS-, con conseguente rischio di ulteriori abusi (non senza tenere conto dell’elevato numero di armi detenute dal ricorrente ed oggetto di ritiro cautelare, ben 7, oltre a più di 300 cartucce).
6. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie e della costituzione solo formale dell’amministrazione (la quale non ha depositato alcuna memoria per svolgere difese).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA LO, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
RC EN, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RC EN | IA BA LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.