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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 103/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE IS Presidente
- LA Nocera Componente
- AN NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 103/2024
R.G. – cui risulta riunito il fascicolo R.G. 187/2024 - e pendente tra rappresentata e difesa da Avv. Claudia De Parte_1
Palma,
-parte attrice-
e rappresentato e difeso da Avv. Giacomo Controparte_1
Metta,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 7 R.G. 103/2024.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere madre del minore (04.10.2012) nato Persona_1 fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dichiarato che la convivenza tra i genitori è cessata e che lei si è trasferita con il minore da a CP_2
Casamassima.
Ha lamentato un atteggiamento ostruzionistico da parte del padre nella gestione del bambino.
Ha dichiarato di essere medico veterinario al pari del convenuto.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé; un calendario di incontri padre/figlio; un contributo paterno pari ad € 400,00 mensili oltre 50% per spese straordinarie e 100% A.U.U.. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data
15.12.2023).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha allegato che sin dalla cessazione della convivenza risalente al 2015 il minore è stato collocato in maniera paritaria presso i due genitori senza oneri di contribuzione ma con partecipazione di entrambi al 50% delle spese.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento paritario;
la ripartizione al 50% delle spese per il minore e dell'AUU. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione depositata il 21.03.2024).
I.3.- In data 22.04.2024 è stato riunito il fascicolo avente
R.G. 187/2024 pendente tra le stesse parti a posizioni processuali invertite.
I.4.- Il pubblico ministero è intervenuto in giudizio.
I.5.- All'udienza di prima comparizione del 26.04.2024 il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori urgenti disponendo per il prosieguo del giudizio1.
I.6.- Con ordinanza del 17.01.2025 la Corte di Appello di
Bari ha rigetto il reclamo proposto dalla confermando Pt_1 1 il giudice delegato ha: affidato il minore congiuntamente ad entrambi i genitori Pt_2 c amento paritario;
spese straordinarie e A.U.U al 50%.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 7 R.G. 103/2024.
i provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati dal giudice delegato.
I.7.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione del minore.
I.8.- Con ordinanza del 26.05.2025 il giudice delegato ha rimesso al Collegio la decisione in ordine alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori formulata in corso di causa da parte della . Pt_1
I.9.- Con ordinanza del 26.05.2025 il giudice delegato ha rimesso al Collegio la decisione in ordine alla richiesta formulata in corso di causa da parte della per Pt_1 dirimere un conflitto in ordine alla scelta dell'odontoiatra del minore.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- I provvedimenti riguardanti il minore Persona_1
(04.10.2012) possono essere adottati come segue.
III.1.- Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori.
Non sono emersi, infatti, elementi tali da giustificare l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello che il legislatore prevede come ordinario.
III.2.- Il minore deve continuare ad essere collocato in maniera paritaria tra i genitori, ferma restando la residenza anche a fini anagrafici presso la madre.
Deve darsi atto che i genitori, prima dell'introduzione del presente giudizio, hanno sperimentato per lungo tempo e proficuamente una soluzione paritaria nella gestione del minore anche con riferimento alla permanenza diurna e notturna presso ciascuno di loro.
Tale assetto è stato confermato già con i provvedimenti provvisori (peraltro avvalorati dalla Corte di Appello) e merita vieppiù di essere ribadito anche a seguito dell'audizione del figlio della coppia il quale, oltre a confermare la modalità di gestione degli incontri, ha rappresentato la propria volontà di mantenere lo status quo allo scopo di poter continuare a coltivare rapporti paritari con entrambi i genitori. Egli ha tuttavia manifestato un unico disagio pratico derivante dalla necessità di dover preparare
Il Giudice estensore Emanuele NT
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due zaini nei giorni infrasettimanali in cui il padre lo preleva da scuola.
Tale volontà del minore non si mostra in contrasto con il suo interesse ed è, da un lato, conforme ad una modalità che i genitori stessi hanno inizialmente concordato e, dall'altro, maggiormente in grado di dare concreta realizzazione al diritto alla bigenitorialità. Sicché l'attuale opposizione materna al collocamento paritario non può trovare giustificazione poiché si fonda su una diversa volontà personale anziché su circostanze oggettive che mettano a rischio gli interessi del minore.
Pertanto, deve essere confermato il calendario di incontri già provvisoriamente disposto e, quindi, il padre potrà e dovrà tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
a) il martedì e il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola (ovvero dalle 13:00 e, comunque, prima di pranzo) sino al giorno successivo allorquando il padre riaccompagnerà a scuola il bambino (ovvero dalla madre alle ore 9:00) nonché, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì sino al
Lunedì mattina;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12
e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01
e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del
Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi
- eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno del figlio saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
Occorre tuttavia precisare che il disagio manifestato dal minore in ordine al trasporto del materiale di studio può essere agevolmente neutralizzato imponendo al padre, subito dopo il prelievo del bambino da scuola, di accompagnare quest'ultimo presso il domicilio materno per recuperare il materiale di volta in volta occorrente, così evitando che il minore trasporti con sé due zaini.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 4 di 7 R.G. 103/2024.
III.3.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono.
III.3.1.- In ragione del collocamento paritario non deve essere prevista alcuna perequazione per il tramite di contribuzioni al mantenimento tra le parti.
Infatti, alla equa ripartizione dei tempi di permanenza si aggiunge una situazione economico-reddituale sostanzialmente equivalente in capo ai genitori che svolgono la medesima attività di medico veterinario e sono titolari di beni mobili e immobili si quantità e qualità similari, come peraltro confermato anche dalla Corte di Appello in sede di reclamo.
III.3.2.- Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
III.3.3.- L'assegno unico e universale per il figlio sarà ripartito al 50% tra i genitori.
IV.- Le domande proposte dalla con il ricorso sub- Pt_1 procedimentale R.G. 103-2/2024 non sono meritevoli di accoglimento poiché assorbite dalle decisioni definitive di cui al precedente §-3.
V.- La domanda proposta dalla con il ricorso sub- Pt_1 procedimentale R.G. 103-3/2024 deve essere decisa nel senso di confermare la dott.ssa quale professionista che Per_2 dovrà curare il trattamento ortodontico del minore con apparecchiatura mobile e funzionale.
La soluzione in tal senso del conflitto trova motivazione nel fatto che la dott.ssa , su accordo di entrambi i Per_2 genitori, ha già avviato sin dal 2023 il trattamento sanitario in favore del minore sicché, non essendo stati forniti elementi per apprezzare un diverso livello di professionalità tra i medici interessati, deve essere preferita la scelta che garantisce al minore maggiore continuità nelle cure.
Di contro, la circostanza che la dott.ssa sia Per_2 legata da rapporto di amicizia con il convenuto e quella per cui questi l'abbia indicata quale testimone, restano del tutto
Il Giudice estensore Emanuele NT
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irrilevanti ai fini dell'apprezzamento dell'interesse del minore rispetto alle cure ortodontiche.
VI.- Spese e compensi di giudizio, comprensivi delle fasi sub-procedimentali, seguono la soccombenza a carico dell'attrice che è tenuta alla integrale rifusione.
La liquidazione dei compensi viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (così individuato in base all'effettivo valore della causa) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 103/2024 introdotto con ricorso del
15.12.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_3
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che il figlio minore (04.10.2012) Persona_1 resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
2) DISPONE che il minore sia collocato paritariamente presso entrambi i genitori, ferma restando la residenza anagrafica presso la madre;
3) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio restano regolamentati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
4) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 6 di 7 R.G. 103/2024.
6) DISPONE che la prosecuzione del trattamento ortodontico funzionale in favore del minore sia curata dalla dott.ssa
; Persona_3
7) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si Controparte_1 liquidano in 3.553,90 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e
I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT PE IS
Il Giudice estensore Emanuele NT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE IS Presidente
- LA Nocera Componente
- AN NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 103/2024
R.G. – cui risulta riunito il fascicolo R.G. 187/2024 - e pendente tra rappresentata e difesa da Avv. Claudia De Parte_1
Palma,
-parte attrice-
e rappresentato e difeso da Avv. Giacomo Controparte_1
Metta,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 7 R.G. 103/2024.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere madre del minore (04.10.2012) nato Persona_1 fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dichiarato che la convivenza tra i genitori è cessata e che lei si è trasferita con il minore da a CP_2
Casamassima.
Ha lamentato un atteggiamento ostruzionistico da parte del padre nella gestione del bambino.
Ha dichiarato di essere medico veterinario al pari del convenuto.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé; un calendario di incontri padre/figlio; un contributo paterno pari ad € 400,00 mensili oltre 50% per spese straordinarie e 100% A.U.U.. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data
15.12.2023).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha allegato che sin dalla cessazione della convivenza risalente al 2015 il minore è stato collocato in maniera paritaria presso i due genitori senza oneri di contribuzione ma con partecipazione di entrambi al 50% delle spese.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento paritario;
la ripartizione al 50% delle spese per il minore e dell'AUU. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione depositata il 21.03.2024).
I.3.- In data 22.04.2024 è stato riunito il fascicolo avente
R.G. 187/2024 pendente tra le stesse parti a posizioni processuali invertite.
I.4.- Il pubblico ministero è intervenuto in giudizio.
I.5.- All'udienza di prima comparizione del 26.04.2024 il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori urgenti disponendo per il prosieguo del giudizio1.
I.6.- Con ordinanza del 17.01.2025 la Corte di Appello di
Bari ha rigetto il reclamo proposto dalla confermando Pt_1 1 il giudice delegato ha: affidato il minore congiuntamente ad entrambi i genitori Pt_2 c amento paritario;
spese straordinarie e A.U.U al 50%.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 7 R.G. 103/2024.
i provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati dal giudice delegato.
I.7.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione del minore.
I.8.- Con ordinanza del 26.05.2025 il giudice delegato ha rimesso al Collegio la decisione in ordine alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori formulata in corso di causa da parte della . Pt_1
I.9.- Con ordinanza del 26.05.2025 il giudice delegato ha rimesso al Collegio la decisione in ordine alla richiesta formulata in corso di causa da parte della per Pt_1 dirimere un conflitto in ordine alla scelta dell'odontoiatra del minore.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- I provvedimenti riguardanti il minore Persona_1
(04.10.2012) possono essere adottati come segue.
III.1.- Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori.
Non sono emersi, infatti, elementi tali da giustificare l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello che il legislatore prevede come ordinario.
III.2.- Il minore deve continuare ad essere collocato in maniera paritaria tra i genitori, ferma restando la residenza anche a fini anagrafici presso la madre.
Deve darsi atto che i genitori, prima dell'introduzione del presente giudizio, hanno sperimentato per lungo tempo e proficuamente una soluzione paritaria nella gestione del minore anche con riferimento alla permanenza diurna e notturna presso ciascuno di loro.
Tale assetto è stato confermato già con i provvedimenti provvisori (peraltro avvalorati dalla Corte di Appello) e merita vieppiù di essere ribadito anche a seguito dell'audizione del figlio della coppia il quale, oltre a confermare la modalità di gestione degli incontri, ha rappresentato la propria volontà di mantenere lo status quo allo scopo di poter continuare a coltivare rapporti paritari con entrambi i genitori. Egli ha tuttavia manifestato un unico disagio pratico derivante dalla necessità di dover preparare
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 3 di 7 R.G. 103/2024.
due zaini nei giorni infrasettimanali in cui il padre lo preleva da scuola.
Tale volontà del minore non si mostra in contrasto con il suo interesse ed è, da un lato, conforme ad una modalità che i genitori stessi hanno inizialmente concordato e, dall'altro, maggiormente in grado di dare concreta realizzazione al diritto alla bigenitorialità. Sicché l'attuale opposizione materna al collocamento paritario non può trovare giustificazione poiché si fonda su una diversa volontà personale anziché su circostanze oggettive che mettano a rischio gli interessi del minore.
Pertanto, deve essere confermato il calendario di incontri già provvisoriamente disposto e, quindi, il padre potrà e dovrà tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
a) il martedì e il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola (ovvero dalle 13:00 e, comunque, prima di pranzo) sino al giorno successivo allorquando il padre riaccompagnerà a scuola il bambino (ovvero dalla madre alle ore 9:00) nonché, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì sino al
Lunedì mattina;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12
e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01
e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del
Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi
- eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno del figlio saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
Occorre tuttavia precisare che il disagio manifestato dal minore in ordine al trasporto del materiale di studio può essere agevolmente neutralizzato imponendo al padre, subito dopo il prelievo del bambino da scuola, di accompagnare quest'ultimo presso il domicilio materno per recuperare il materiale di volta in volta occorrente, così evitando che il minore trasporti con sé due zaini.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 4 di 7 R.G. 103/2024.
III.3.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono.
III.3.1.- In ragione del collocamento paritario non deve essere prevista alcuna perequazione per il tramite di contribuzioni al mantenimento tra le parti.
Infatti, alla equa ripartizione dei tempi di permanenza si aggiunge una situazione economico-reddituale sostanzialmente equivalente in capo ai genitori che svolgono la medesima attività di medico veterinario e sono titolari di beni mobili e immobili si quantità e qualità similari, come peraltro confermato anche dalla Corte di Appello in sede di reclamo.
III.3.2.- Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
III.3.3.- L'assegno unico e universale per il figlio sarà ripartito al 50% tra i genitori.
IV.- Le domande proposte dalla con il ricorso sub- Pt_1 procedimentale R.G. 103-2/2024 non sono meritevoli di accoglimento poiché assorbite dalle decisioni definitive di cui al precedente §-3.
V.- La domanda proposta dalla con il ricorso sub- Pt_1 procedimentale R.G. 103-3/2024 deve essere decisa nel senso di confermare la dott.ssa quale professionista che Per_2 dovrà curare il trattamento ortodontico del minore con apparecchiatura mobile e funzionale.
La soluzione in tal senso del conflitto trova motivazione nel fatto che la dott.ssa , su accordo di entrambi i Per_2 genitori, ha già avviato sin dal 2023 il trattamento sanitario in favore del minore sicché, non essendo stati forniti elementi per apprezzare un diverso livello di professionalità tra i medici interessati, deve essere preferita la scelta che garantisce al minore maggiore continuità nelle cure.
Di contro, la circostanza che la dott.ssa sia Per_2 legata da rapporto di amicizia con il convenuto e quella per cui questi l'abbia indicata quale testimone, restano del tutto
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 5 di 7 R.G. 103/2024.
irrilevanti ai fini dell'apprezzamento dell'interesse del minore rispetto alle cure ortodontiche.
VI.- Spese e compensi di giudizio, comprensivi delle fasi sub-procedimentali, seguono la soccombenza a carico dell'attrice che è tenuta alla integrale rifusione.
La liquidazione dei compensi viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (così individuato in base all'effettivo valore della causa) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 103/2024 introdotto con ricorso del
15.12.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_3
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che il figlio minore (04.10.2012) Persona_1 resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
2) DISPONE che il minore sia collocato paritariamente presso entrambi i genitori, ferma restando la residenza anagrafica presso la madre;
3) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio restano regolamentati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
4) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 6 di 7 R.G. 103/2024.
6) DISPONE che la prosecuzione del trattamento ortodontico funzionale in favore del minore sia curata dalla dott.ssa
; Persona_3
7) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si Controparte_1 liquidano in 3.553,90 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e
I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT PE IS
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