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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO GI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4655/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9777 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7381/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 10.7.2025, Ricorrente_1 SpA, in persona del rappresentante legale Nominativo_1, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 236,07.
Il ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, denunciandone i vizi con articolate argomentazioni, in fatto e in diritto.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo essere infondate le argomentazioni della società ricorrente.
In data 2.12.2025 la medesima resistente faceva pervenire memoria, evidenziando quanto segue:” …. a seguito di parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha condiviso il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21883/2024, secondo il quale “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”, questa
Agenzia resistente sta procedendo all'annullamento in autotutela del diniego di rimborso impugnato, ai sensi dell'art. 10-quiques, della Legge 212/2000. Dell'annullamento sarà data comunicazione alla società ricorrente.” Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nulla parte ricorrente successivamente osservava.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che preso atto del contenuto della nota da ultimo depositata da parte resistente, con la quale vengono riconosciute le ragioni della ricorrente, non v'è più materia del contendere, pertanto devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per tale motivo.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SpA avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO GI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4655/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9777 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7381/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 10.7.2025, Ricorrente_1 SpA, in persona del rappresentante legale Nominativo_1, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 236,07.
Il ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, denunciandone i vizi con articolate argomentazioni, in fatto e in diritto.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo essere infondate le argomentazioni della società ricorrente.
In data 2.12.2025 la medesima resistente faceva pervenire memoria, evidenziando quanto segue:” …. a seguito di parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha condiviso il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21883/2024, secondo il quale “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”, questa
Agenzia resistente sta procedendo all'annullamento in autotutela del diniego di rimborso impugnato, ai sensi dell'art. 10-quiques, della Legge 212/2000. Dell'annullamento sarà data comunicazione alla società ricorrente.” Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nulla parte ricorrente successivamente osservava.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che preso atto del contenuto della nota da ultimo depositata da parte resistente, con la quale vengono riconosciute le ragioni della ricorrente, non v'è più materia del contendere, pertanto devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per tale motivo.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SpA avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.