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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/10/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.999/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 15/4/25 e promossa DA
elett.te dom.to a Pordenone, in Via Donadon, 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Cesare Perosa che lo rappresenta e difende. Appellante CONTRO
con l'Avv. Andrea LEARDINI, elett.te dom.to Controparte_1 in VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 27 47900 presso lo studio CP_1 dello stesso. Appellato AVVERSO la sentenza n. 1243/2022 emessa dal Tribunale di Rimini in data 19/12/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio Parte_1 [...] per accertare la responsabilità della struttura CP_1 alberghiera per inadempimento contrattuale e Controparte_2 conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti e quantificati nella misura di € 19.934,12 in esito al danneggiamento e furto di tutto del gruppo navigatore della propria autovettura nel parcheggio privato della struttura alberghiera . Controparte_2
-Il convenuto, da parte sua declinava la richiesta di risarcimento adducendo che la polizza assicurativa stipulata da Controparte_2 copriva solo i furti nelle camere ma non delle auto o di quanto all'interno delle vetture.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice compensando le spese di lite.
-Avverso tale decisione propone appello il per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta l'appellante la violazione degli articoli 132 e 118 Disp. Att. lamentando un asserito deficit di motivazione.
2) Con il secondo motivo, si duole l'appellante dell'erronea qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti, erronea interpretazione e valutazione dei documenti probatori, sostenendo che la struttura alberghiera aveva Controparte_2 preso in carico l'autovettura ponendo a servizio del cliente un parcheggio creando chiaramente l'affidamento che lo stesso fosse custodito. Deduce l'appellante che seppure nel quadro della atipicità negoziale, il contratto di parcheggio, nel caso di specie, doveva equipararsi al contratto di deposito, non ravvisandosi in fatto tutti gli elementi costitutivi della relazione di deposito, ovvero la consegna dell'autovettura nell'area di parcheggio privata, a pagamento, riservata ai soli clienti dell'hotel, completamente recintata e chiusa da un cancello scorrevole, con apertura elettrica a distanza, previa chiamata tramite citofono.
3) Con il terzo motivo lamenta l'appellante l'apparente motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite in violazione dell'articolo 92 cpc.
-Si costituiva la proprietaria dell' Controparte_1 [...]
, contestando totalmente la proposta impugnazione, CP_2 riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Insisteva sul principio espresso da una certa giurisprudenza della Cassazione (cit. n. 6048 del 12 Marzo 2010), la quale aveva ribadito che un presupposto determinante per tracciare la differenza tra locazione di uno spazio ed il parcheggio con custodia fosse la consegna delle chiavi alla reception dell'albergo, circostanza questa del tutto assente nella vicenda in questione.
-L'appello è fondato per le ragioni che seguono. A) In data 17.8.2020 si trovava, assieme alla sua Parte_1 famiglia in quel di per qualche giorno di vacanza. CP_1 Riferiva l'appellante che, constatato che sul sito dell'
[...]
veniva pubblicizzata un'offerta che proponeva, tra i CP_2 servizi inclusi nel prezzo della camera, in caso di prenotazione diretta, il parcheggio privato (che sarebbe altrimenti costato 15 euro al giorno), effettuava la prenotazione per qualche notte e, giunto all' ed effettuato il check-in, dopo aver Controparte_2 lasciato le valige nella hall, egli usciva e saliva a bordo della propria auto (BMW serie 520 tg. EZ669PN) e si avviava verso il parcheggio riservato dell' sito a meno di cento metri di CP_2 distanza, seguendo la receptionist che era uscita a piedi per accompagnarlo. Detto parcheggio era segnalato da ampio cartello posto all'entrata su cui era scritto “ Parcheggio privato”, era Controparte_2 completamente recintato da una ringhiera di ferro e vi si accedeva attraverso un cancello scorrevole, anch'esso in ringhiera di ferro, ad apertura elettrica previa chiamata al citofono posto a lato dell'ingresso. Giunto all'entrata del parcheggio insieme alla receptionist, quest'ultima azionava il comando per l'apertura del cancello e faceva entrare l'auto del , indicando espressamente il Pt_1 luogo ove l'auto doveva essere parcheggiata. Anche un successivo accesso al parcheggio in questione avveniva citofonando alla reception dell' che apriva a distanza il CP_2 cancello. Esponeva il che il mattino seguente veniva avvisato dalla Pt_1 Direzione dell'Hotel che l'auto era stata danneggiata e, recatosi al parcheggio, prendeva atto che ignoti avevano rotto il finestrino posteriore destro e, penetrati all'interno dell'abitacolo, avevano asportato tutto il gruppo navigatore (comprensivo di computer di bordo, radio, ecc) con relativa sim, provocando un ingente danno, per la riparazione del quale era stato preventivato un costo complessivo di € 17.268,37.
B) Posto ciò in punto di fatto, assume il primo Giudice che per inquadrare il tipo di contratto di parcheggio concluso dalle parti, con o senza custodia, “occorrerà determinare la volontà manifestata dai contraenti che si integra e coordina con le prestazioni individuanti l'oggetto di esso: offerta di godimento di un'area a pagamento per parcheggiare, rispondente a finalità di pubblico interesse oppure l'offerta di un'area di sosta per parcheggiare un'auto in uno spazio in cui, il costo remuneri il gestore dal rischio del furto del veicolo, che egli dunque assume”. Secondo il decidente, il era consapevole che si trattasse Pt_1 della prima tipologia di contratto (offerta di godimento di un'area a pagamento per parcheggiare, rispondente a finalità di pubblico interesse), ciò sulla base delle considerazioni spiegate in motivazione, ovvero perché in loco non c'era personale addetto alla sorveglianza dell'area, il personale dell' non aveva mai CP_2 preso in carico il veicolo lasciandolo sempre nella disponibilità del cliente e perché il era stato informato sul fatto che Pt_1 il parcheggio fosse senza custodia. Il Giudice di prime cure concludeva così che tra le parti non era stato stipulato un contratto di deposito disciplinato dall'art. 1766 e ss. cc, in quanto non vi sarebbe stato alcun affidamento del veicolo ma soltanto la messa a disposizione di uno spazio per il parcheggio. Orbene, pacifico che il contratto di parcheggio sia un contratto atipico, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi nel senso di configurare il contratto di parcheggio quale species del deposito. Un certo orientamento ha chiarito che la conclusione del contratto di parcheggio si ha per facta concludentia o, più “modernamente”, per “contatto sociale”, allorquando il depositante travalica il cancello del parcheggio recintato affidandone la custodia al depositante (Cass. n. 3863 del 26.2.2004). Il nodo interpretativo è quello di capire se nell'offerta dell'area di parcheggio sia compresa anche la custodia dell'auto, rilevante non sul piano della pura cortesia, ma su quello della impegnatività giuridica. Invero, è innegabile che un'offerta, nella quale si mette a disposizione un'apposita area di parcheggio recintato, alla quale si accede attraverso sistemi automatici di accesso e dietro pagamento della prestazione, è altamente idonea ad ingenerare nell'automobilista l'affidamento che in essa sia compresa anche la custodia del veicolo. Con specifico riferimento alla responsabilità dell'albergatore per danni causati ai mezzi custoditi, la Suprema Corte ha chiarito che
“perché l'albergatore sia responsabile per i danni o per il furto subiti dal veicolo, è necessario che tra questi ed il cliente si sia concluso un contratto accessorio, ma autonomo, di deposito. Il contratto di deposito è un contratto reale, per cui la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto (.……..)”. Ai fini della integrazione della fattispecie di deposito, la consegna, può realizzarsi con una ficta traditio attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario (Cass. 25/09/1998, n. 9596) ovvero attraverso l'affidamento della cosa al depositario, che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a produrre l'effetto reale voluto dalla legge. Il predetto orientamento, -fattore ermeneutico decisivo- ritiene che “l'affidamento possa avvenire non necessariamente mediante consegna delle chiavi e del documento di circolazione, non essendo siffatta formalità necessaria per l'attribuzione al depositario della detenzione del veicolo, con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato, ed il conseguente obbligo, se la cosa stessa venga sottratta, al risarcimento del danno, ove il depositario non fornisca la prova, su di lui incombente, dell'inevitabilità dell'evento nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia” (Cass. 22/12/1983, n. 7557; Cass. 02/03/1985, n. 1787). Tale ficta traditio della cosa “può realizzarsi anche riponendo il veicolo nell'apposito spazio predisposto dall'albergatore per la custodia delle auto, quale è certamente il garage, ma quale potrebbe essere anche uno spazio esterno, all'uopo strutturato per tale custodia.” (Cass. Civ. sez. III 22.9.2006 n. 20642). E' documentale e non contestato che sul sito dell' Controparte_2 di veniva illustrato che “L'Hotel dispone di parcheggio CP_1 privato a pagamento” e che, nel periodo che quivi interessa, veniva pubblicizzata un'offerta che proponeva, tra i servizi inclusi nel prezzo della camera, in caso di prenotazione diretta, il parcheggio privato (che sarebbe altrimenti costato “15 € per notte”). E' altresì documentale che l' avesse a disposizione Controparte_2 dei parcheggi riservati ai propri ospiti, non custoditi, gratuiti, posti sul perimetro dell' stesso, ad immediato ridosso della CP_2 strada e senza protezione alcuna, con evidente segnalazione di assenza di custodia tramite cartelli adesivi affissi alle pareti dell' proprio davanti agli stalli;
inoltra un'area adibita a CP_2 parcheggio privato, a pagamento, riservata ai soli clienti dell' , sita a circa cento metri di distanza dall'albergo, CP_2 completamente recintata e chiusa da un cancello scorrevole, con apertura elettrica a distanza, previa chiamata tramite citofono. All'ingresso di tale parcheggio, inoltre, era collocato unicamente un cartello con l'insegna “ e la specifica di Controparte_2
“parcheggio privato” in italiano e in inglese, senza alcuna indicazione circa il fatto che il parcheggio fosse incustodito, circostanza quest'ultima non contestata, confermata da fotografie e video prodotti nel processo, quest'ultimo eseguito il giorno successivo il danneggiamento. Dalla predetta documentazione si evincono chiaramente due elementi significativi, ovvero che fuori dal cancello scorrevole vi era un citofono per la chiamata a distanza e la totale assenza di cartelli che avvisassero del fatto che il parcheggio non fosse custodito. In merito alla contestazione dell'appellata del predetto video, non del contenuto, ovvero che nel momento in cui sono state fatte le riprese non fosse presente alcun cartello idoneo a segnalare che il parcheggio fosse incustodito, bensì solamente della mancanza di data certa, può osservarsi che, se alla data del 17 agosto 2020, l'area adibita a parcheggio collocata a meno di cento metri dall' fosse stata veramente munita del cartello di cui CP_2 ha prodotto la foto solo in sede di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, e se l'addetta all' che ha CP_2 accompagnato il al parcheggio, avesse effettivamente Pt_1 informato lo stesso che l'area non era affatto custodita, la circostanza non era stata fatta presente, non solo nell'immediatezza dell'occorso, ma anche successivamente, ossia in data 28.8.2020 allorquando l' scriveva unicamente Controparte_2 al che l'assicurazione non copriva i danni all'interno Pt_1 delle auto. Anche altre circostanze contribuiscono a rappresentare congruamente l'affidamento creatosi in ordine ad una situazione di deposito custodito, come quella, anch'essa non contestata dalla convenuta, che la mattina del 18 agosto 2020 era stato proprio il personale addetto all'Hotel ad avvisare il che la propria Pt_1 autovettura era stata danneggiata, apparendo ciò sintomatico del fatto che la struttura esercitasse un certo controllo. Dunque, l'area adibita a parcheggio, pur trovandosi all'aperto, era strutturata per la custodia delle auto dei soli ospiti dell'albergo, essendo completamente recintata e con accesso limitato ai soli soggetti legittimati, previa apertura di cancello scorrevole a distanza con chiamata tramite videocitofono, elementi tutti tipici di un parcheggio custodito. C) Per ciò che concerne i danni all'auto di proprietà dell'appellante, gli stessi sono verificabili e ben visibili dalle fotografie prodotte sub doc. 3 e dal video sub doc. 23 di cui al fascicolo attoreo di primo grado, e, in ogni caso, la sussistenza degli stessi non è stata oggetto di contestazione. Le riparazioni necessarie, invece, sono state analiticamente descritte nel preventivo dd. 21.8.2020 allegato, che non è stato specificamente contestato, ma solo ritenuto esagerato ed antieconomico vista la vetustà del veicolo, immatricolato nel 2015. All'esito del primo grado di giudizio il ha provveduto a Pt_1 pagare integralmente il preavviso di fattura con conseguente emissione di regolare fattura debitamente quietanzata che si allega al presente gravame (doc. 3 – fattura n. 25 del 26.5.2023 per euro 2.665,75). Il preventivo è stato redatto proprio dalla BMW Service ed il costo di tutti gli apparati e pezzi necessari è da presumere corrisponda al prezziario della Casa Madre. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha altresì aggiunto come la somma complessiva dovuta dal debitore a titolo di liquidazione del danno deve comprendere anche l'Iva, essendo l'imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato (cfr. Cass. Civile 10.6.2013 n. 14535). La complessiva somma di €19.934,12 rientra nei limiti quantitativi dell'area risarcibile di cui all'art.1783 cc U.C.
-Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna la società al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore dell'appellante per l'occorso di cui in narrativa liquidati complessivamente in €19.934,12 con gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di deposito della sentenza, ed ulteriori interessi legali sino al saldo effettivo;
B)condanna l'appellata al rimborso delle spese in favore dell'appellante del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in complessivi €2.540,00, e per il secondo in complessivi
€2.906,00 per entrambi oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 1/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.999/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 15/4/25 e promossa DA
elett.te dom.to a Pordenone, in Via Donadon, 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Cesare Perosa che lo rappresenta e difende. Appellante CONTRO
con l'Avv. Andrea LEARDINI, elett.te dom.to Controparte_1 in VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 27 47900 presso lo studio CP_1 dello stesso. Appellato AVVERSO la sentenza n. 1243/2022 emessa dal Tribunale di Rimini in data 19/12/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio Parte_1 [...] per accertare la responsabilità della struttura CP_1 alberghiera per inadempimento contrattuale e Controparte_2 conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti e quantificati nella misura di € 19.934,12 in esito al danneggiamento e furto di tutto del gruppo navigatore della propria autovettura nel parcheggio privato della struttura alberghiera . Controparte_2
-Il convenuto, da parte sua declinava la richiesta di risarcimento adducendo che la polizza assicurativa stipulata da Controparte_2 copriva solo i furti nelle camere ma non delle auto o di quanto all'interno delle vetture.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice compensando le spese di lite.
-Avverso tale decisione propone appello il per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta l'appellante la violazione degli articoli 132 e 118 Disp. Att. lamentando un asserito deficit di motivazione.
2) Con il secondo motivo, si duole l'appellante dell'erronea qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti, erronea interpretazione e valutazione dei documenti probatori, sostenendo che la struttura alberghiera aveva Controparte_2 preso in carico l'autovettura ponendo a servizio del cliente un parcheggio creando chiaramente l'affidamento che lo stesso fosse custodito. Deduce l'appellante che seppure nel quadro della atipicità negoziale, il contratto di parcheggio, nel caso di specie, doveva equipararsi al contratto di deposito, non ravvisandosi in fatto tutti gli elementi costitutivi della relazione di deposito, ovvero la consegna dell'autovettura nell'area di parcheggio privata, a pagamento, riservata ai soli clienti dell'hotel, completamente recintata e chiusa da un cancello scorrevole, con apertura elettrica a distanza, previa chiamata tramite citofono.
3) Con il terzo motivo lamenta l'appellante l'apparente motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite in violazione dell'articolo 92 cpc.
-Si costituiva la proprietaria dell' Controparte_1 [...]
, contestando totalmente la proposta impugnazione, CP_2 riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Insisteva sul principio espresso da una certa giurisprudenza della Cassazione (cit. n. 6048 del 12 Marzo 2010), la quale aveva ribadito che un presupposto determinante per tracciare la differenza tra locazione di uno spazio ed il parcheggio con custodia fosse la consegna delle chiavi alla reception dell'albergo, circostanza questa del tutto assente nella vicenda in questione.
-L'appello è fondato per le ragioni che seguono. A) In data 17.8.2020 si trovava, assieme alla sua Parte_1 famiglia in quel di per qualche giorno di vacanza. CP_1 Riferiva l'appellante che, constatato che sul sito dell'
[...]
veniva pubblicizzata un'offerta che proponeva, tra i CP_2 servizi inclusi nel prezzo della camera, in caso di prenotazione diretta, il parcheggio privato (che sarebbe altrimenti costato 15 euro al giorno), effettuava la prenotazione per qualche notte e, giunto all' ed effettuato il check-in, dopo aver Controparte_2 lasciato le valige nella hall, egli usciva e saliva a bordo della propria auto (BMW serie 520 tg. EZ669PN) e si avviava verso il parcheggio riservato dell' sito a meno di cento metri di CP_2 distanza, seguendo la receptionist che era uscita a piedi per accompagnarlo. Detto parcheggio era segnalato da ampio cartello posto all'entrata su cui era scritto “ Parcheggio privato”, era Controparte_2 completamente recintato da una ringhiera di ferro e vi si accedeva attraverso un cancello scorrevole, anch'esso in ringhiera di ferro, ad apertura elettrica previa chiamata al citofono posto a lato dell'ingresso. Giunto all'entrata del parcheggio insieme alla receptionist, quest'ultima azionava il comando per l'apertura del cancello e faceva entrare l'auto del , indicando espressamente il Pt_1 luogo ove l'auto doveva essere parcheggiata. Anche un successivo accesso al parcheggio in questione avveniva citofonando alla reception dell' che apriva a distanza il CP_2 cancello. Esponeva il che il mattino seguente veniva avvisato dalla Pt_1 Direzione dell'Hotel che l'auto era stata danneggiata e, recatosi al parcheggio, prendeva atto che ignoti avevano rotto il finestrino posteriore destro e, penetrati all'interno dell'abitacolo, avevano asportato tutto il gruppo navigatore (comprensivo di computer di bordo, radio, ecc) con relativa sim, provocando un ingente danno, per la riparazione del quale era stato preventivato un costo complessivo di € 17.268,37.
B) Posto ciò in punto di fatto, assume il primo Giudice che per inquadrare il tipo di contratto di parcheggio concluso dalle parti, con o senza custodia, “occorrerà determinare la volontà manifestata dai contraenti che si integra e coordina con le prestazioni individuanti l'oggetto di esso: offerta di godimento di un'area a pagamento per parcheggiare, rispondente a finalità di pubblico interesse oppure l'offerta di un'area di sosta per parcheggiare un'auto in uno spazio in cui, il costo remuneri il gestore dal rischio del furto del veicolo, che egli dunque assume”. Secondo il decidente, il era consapevole che si trattasse Pt_1 della prima tipologia di contratto (offerta di godimento di un'area a pagamento per parcheggiare, rispondente a finalità di pubblico interesse), ciò sulla base delle considerazioni spiegate in motivazione, ovvero perché in loco non c'era personale addetto alla sorveglianza dell'area, il personale dell' non aveva mai CP_2 preso in carico il veicolo lasciandolo sempre nella disponibilità del cliente e perché il era stato informato sul fatto che Pt_1 il parcheggio fosse senza custodia. Il Giudice di prime cure concludeva così che tra le parti non era stato stipulato un contratto di deposito disciplinato dall'art. 1766 e ss. cc, in quanto non vi sarebbe stato alcun affidamento del veicolo ma soltanto la messa a disposizione di uno spazio per il parcheggio. Orbene, pacifico che il contratto di parcheggio sia un contratto atipico, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi nel senso di configurare il contratto di parcheggio quale species del deposito. Un certo orientamento ha chiarito che la conclusione del contratto di parcheggio si ha per facta concludentia o, più “modernamente”, per “contatto sociale”, allorquando il depositante travalica il cancello del parcheggio recintato affidandone la custodia al depositante (Cass. n. 3863 del 26.2.2004). Il nodo interpretativo è quello di capire se nell'offerta dell'area di parcheggio sia compresa anche la custodia dell'auto, rilevante non sul piano della pura cortesia, ma su quello della impegnatività giuridica. Invero, è innegabile che un'offerta, nella quale si mette a disposizione un'apposita area di parcheggio recintato, alla quale si accede attraverso sistemi automatici di accesso e dietro pagamento della prestazione, è altamente idonea ad ingenerare nell'automobilista l'affidamento che in essa sia compresa anche la custodia del veicolo. Con specifico riferimento alla responsabilità dell'albergatore per danni causati ai mezzi custoditi, la Suprema Corte ha chiarito che
“perché l'albergatore sia responsabile per i danni o per il furto subiti dal veicolo, è necessario che tra questi ed il cliente si sia concluso un contratto accessorio, ma autonomo, di deposito. Il contratto di deposito è un contratto reale, per cui la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto (.……..)”. Ai fini della integrazione della fattispecie di deposito, la consegna, può realizzarsi con una ficta traditio attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario (Cass. 25/09/1998, n. 9596) ovvero attraverso l'affidamento della cosa al depositario, che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a produrre l'effetto reale voluto dalla legge. Il predetto orientamento, -fattore ermeneutico decisivo- ritiene che “l'affidamento possa avvenire non necessariamente mediante consegna delle chiavi e del documento di circolazione, non essendo siffatta formalità necessaria per l'attribuzione al depositario della detenzione del veicolo, con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato, ed il conseguente obbligo, se la cosa stessa venga sottratta, al risarcimento del danno, ove il depositario non fornisca la prova, su di lui incombente, dell'inevitabilità dell'evento nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia” (Cass. 22/12/1983, n. 7557; Cass. 02/03/1985, n. 1787). Tale ficta traditio della cosa “può realizzarsi anche riponendo il veicolo nell'apposito spazio predisposto dall'albergatore per la custodia delle auto, quale è certamente il garage, ma quale potrebbe essere anche uno spazio esterno, all'uopo strutturato per tale custodia.” (Cass. Civ. sez. III 22.9.2006 n. 20642). E' documentale e non contestato che sul sito dell' Controparte_2 di veniva illustrato che “L'Hotel dispone di parcheggio CP_1 privato a pagamento” e che, nel periodo che quivi interessa, veniva pubblicizzata un'offerta che proponeva, tra i servizi inclusi nel prezzo della camera, in caso di prenotazione diretta, il parcheggio privato (che sarebbe altrimenti costato “15 € per notte”). E' altresì documentale che l' avesse a disposizione Controparte_2 dei parcheggi riservati ai propri ospiti, non custoditi, gratuiti, posti sul perimetro dell' stesso, ad immediato ridosso della CP_2 strada e senza protezione alcuna, con evidente segnalazione di assenza di custodia tramite cartelli adesivi affissi alle pareti dell' proprio davanti agli stalli;
inoltra un'area adibita a CP_2 parcheggio privato, a pagamento, riservata ai soli clienti dell' , sita a circa cento metri di distanza dall'albergo, CP_2 completamente recintata e chiusa da un cancello scorrevole, con apertura elettrica a distanza, previa chiamata tramite citofono. All'ingresso di tale parcheggio, inoltre, era collocato unicamente un cartello con l'insegna “ e la specifica di Controparte_2
“parcheggio privato” in italiano e in inglese, senza alcuna indicazione circa il fatto che il parcheggio fosse incustodito, circostanza quest'ultima non contestata, confermata da fotografie e video prodotti nel processo, quest'ultimo eseguito il giorno successivo il danneggiamento. Dalla predetta documentazione si evincono chiaramente due elementi significativi, ovvero che fuori dal cancello scorrevole vi era un citofono per la chiamata a distanza e la totale assenza di cartelli che avvisassero del fatto che il parcheggio non fosse custodito. In merito alla contestazione dell'appellata del predetto video, non del contenuto, ovvero che nel momento in cui sono state fatte le riprese non fosse presente alcun cartello idoneo a segnalare che il parcheggio fosse incustodito, bensì solamente della mancanza di data certa, può osservarsi che, se alla data del 17 agosto 2020, l'area adibita a parcheggio collocata a meno di cento metri dall' fosse stata veramente munita del cartello di cui CP_2 ha prodotto la foto solo in sede di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, e se l'addetta all' che ha CP_2 accompagnato il al parcheggio, avesse effettivamente Pt_1 informato lo stesso che l'area non era affatto custodita, la circostanza non era stata fatta presente, non solo nell'immediatezza dell'occorso, ma anche successivamente, ossia in data 28.8.2020 allorquando l' scriveva unicamente Controparte_2 al che l'assicurazione non copriva i danni all'interno Pt_1 delle auto. Anche altre circostanze contribuiscono a rappresentare congruamente l'affidamento creatosi in ordine ad una situazione di deposito custodito, come quella, anch'essa non contestata dalla convenuta, che la mattina del 18 agosto 2020 era stato proprio il personale addetto all'Hotel ad avvisare il che la propria Pt_1 autovettura era stata danneggiata, apparendo ciò sintomatico del fatto che la struttura esercitasse un certo controllo. Dunque, l'area adibita a parcheggio, pur trovandosi all'aperto, era strutturata per la custodia delle auto dei soli ospiti dell'albergo, essendo completamente recintata e con accesso limitato ai soli soggetti legittimati, previa apertura di cancello scorrevole a distanza con chiamata tramite videocitofono, elementi tutti tipici di un parcheggio custodito. C) Per ciò che concerne i danni all'auto di proprietà dell'appellante, gli stessi sono verificabili e ben visibili dalle fotografie prodotte sub doc. 3 e dal video sub doc. 23 di cui al fascicolo attoreo di primo grado, e, in ogni caso, la sussistenza degli stessi non è stata oggetto di contestazione. Le riparazioni necessarie, invece, sono state analiticamente descritte nel preventivo dd. 21.8.2020 allegato, che non è stato specificamente contestato, ma solo ritenuto esagerato ed antieconomico vista la vetustà del veicolo, immatricolato nel 2015. All'esito del primo grado di giudizio il ha provveduto a Pt_1 pagare integralmente il preavviso di fattura con conseguente emissione di regolare fattura debitamente quietanzata che si allega al presente gravame (doc. 3 – fattura n. 25 del 26.5.2023 per euro 2.665,75). Il preventivo è stato redatto proprio dalla BMW Service ed il costo di tutti gli apparati e pezzi necessari è da presumere corrisponda al prezziario della Casa Madre. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha altresì aggiunto come la somma complessiva dovuta dal debitore a titolo di liquidazione del danno deve comprendere anche l'Iva, essendo l'imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato (cfr. Cass. Civile 10.6.2013 n. 14535). La complessiva somma di €19.934,12 rientra nei limiti quantitativi dell'area risarcibile di cui all'art.1783 cc U.C.
-Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna la società al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore dell'appellante per l'occorso di cui in narrativa liquidati complessivamente in €19.934,12 con gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di deposito della sentenza, ed ulteriori interessi legali sino al saldo effettivo;
B)condanna l'appellata al rimborso delle spese in favore dell'appellante del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in complessivi €2.540,00, e per il secondo in complessivi
€2.906,00 per entrambi oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 1/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)