Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2026REG.PROV.COLL.
N. 07805/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7805 del 2023, proposto dal signor RI D'AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Gioacchino Celotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00919/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 21 del 18.07.2018 recante ingiunzione a demolire ad horas opere edili.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 3 dicembre 2025 la consigliera LV MA;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del contendere è l’ordinanza n. 21 del 18 luglio 2018, notificata l’8 agosto 2018 con la quale il Responsabile U.T.C. del Comune di Serrara Fontana ha ingiunto - a rettifica dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi “mediante rientro grafici CI” n. 55 del 12 dicembre 2017 - la demolizione ad horas di alcune opere edili.
Nello specifico, l’Amministrazione ha rilevato che “a seguito di diffida alla presa d’atto della totale inefficacia della CI prot. n. 4034 del 30/06/2016 presentata dal Sig. D’AB RI [...] il RUP con nota prot. n. 4704 del 06/06/2018 ha effettivamente constatato e, quindi, evidenziato la totale inefficacia della CI in argomento sia per le dimissioni del D.L. comunicate con nota prot. n. 5120 del 04/07/2017, sia perché i lavori non sono iniziati entro un anno come dichiarato dallo stesso ” ed accertato quindi che “ le opere risultano completamente abusive perché realizzate in assenza di titolo abilitativo valido e dell’Autorizzazione Paesistica di cui all’art. 146 del D.lgs. n. 42/04 in quanto hanno comportato una modifica dello stato dei luoghi in zona sottoposta alla legge 02.02.1974, n. 64, success. modif. ed integrata ”, ha ingiunto, a rettifica della richiamata ordinanza n. 55 del 12.12.2017, la demolizione ad horas di tutte le opere con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
1.1. Il ricorso di primo grado si basa sui seguenti motivi:
1) l’atto impugnato è stato emesso “a rettifica” della precedente ordinanza n. 55 del 12.12.2017; nel caso di specie, la “rettifica” sarebbe consistita in un esercizio di autotutela sostitutiva, travolgente il contenuto del provvedimento precedentemente emesso in relazione alle medesime opere edili, senza il necessario momento valutativo in contraddittorio con l’interessato; l’Amministrazione avrebbe, peraltro, omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento relativo all’adozione del nuovo provvedimento sanzionatorio risultante dalla “rettifica” così come operata, e ciò avrebbe fatto, peraltro, aderendo acriticamente alle richieste formulate da un controinteressato terzo (tale D’AB RI, omonimo dell’odierno ricorrente), in un atto di diffida il cui contenuto è del tutto sconosciuto al ricorrente. Alla base del nuovo provvedimento sanzionatorio, che annulla e sostituisce il precedente, si colloca la “presa d’atto” della “totale inefficacia” della CI presentata dal ricorrente (determinazione che non sarebbe mai stata comunicata o notificata al ricorrente e, dunque, assunta anch’essa in totale violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa). La vanificazione della garanzia partecipativa ha precluso al ricorrente l’esercizio di tali essenziali diritti e segnatamente dell’intervento attivo nel procedimento a sostegno delle proprie ragioni, che si esplica nel fornire fatti ed argomenti, mezzi di prova che l’Amministrazione ha il preciso obbligo di prendere in considerazione. A nulla potrebbe valere, nel caso di specie, ai fini della esclusione delle garanzie partecipative, la circostanza che l’ordine di demolizione sia stato adottato ai sensi dell’art. 27 del d.P.R.. n. 380 del 2001; ciò perché detta disposizione non sarebbe stata applicabile al caso di specie e, comunque perché, nella realtà fattuale, nessuna immediata urgenza poteva derivare dalla presenza sul territorio, e nello specifico contesto, del tipo di opere riscontrate;
2) il ricorrente ha lamentato, inoltre, la mancata concessione di un termine congruo per la demolizione spontanea;
3) l’intervento sarebbe astrattamente assentibile previa presentazione di una segnalazione di inizio attività: esso, infatti, non comporterebbe alcuna alterazione dello stato dei luoghi nel senso vietato dalla normativa vincolistica;
4) il provvedimento sarebbe illegittimo anche perché adottato senza previamente valutare la sussistenza della possibilità di sanare le opere realizzate ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti e senza lasciare all’interessato alcuna possibilità di coltivare soluzioni alternative ovvero di attendere l’esito di eventuale istanza diretta ad accertare la compatibilità paesaggistica dell’intervento effettuato;
5) infine, il provvedimento sarebbe privo di motivazione, di esplicitazione dell’interesse pubblico ad esso sotteso e della relativa comparazione con l’interesse privato.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r. ha respinto il ricorso, senza disporre nulla per le spese data la mancata costituzione del Comune intimato.
3. L’appello del signor D’AB si fonda sui seguenti motivi:
I. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA DEDOTTA ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO IMPUGNATO E ALLA (CONSEGUENTE) VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE - OMESSA PRONUNCIA.
Il nuovo provvedimento sanzionatorio non sarebbe meramente confermativo o ripropositivo del precedente, atteso che esso comporta un chiaro e sostanziale aggravamento della misura già adottata sulla scorta di nuovi e diversi presupposti di fatto e di diritto.
Mentre con la prima ordinanza (la n. 55 del 12.12.2017) il Comune aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi con ben precise prescrizioni a carico del presunto trasgressore, ossia il “rientro” nei grafici allegati alla CI, con la seconda ha invece ingiunto la demolizione di tutte le opere in conseguenza della inefficacia della CI. L’Amministrazione non si è quindi limitata a “rinnovare” il primo ordine non eseguito - giacché quello aveva un più circoscritto oggetto - ma ha provveduto a sostituire il precedente con un nuovo e più gravoso ordine ripristinatorio.
L’errore valutativo in cui sarebbe incorso il primo giudice ha comportato conseguenze immediatamente rilevanti ai fini della delibazione (in senso sfavorevole al ricorrente) della ulteriore e direttamente connessa censura concernente la violazione delle garanzie partecipative.
L’appellante ripropone l’argomento secondo cui il provvedimento in esame sarebbe un provvedimento di secondo grado, che ha travolto il contenuto di quello precedentemente emesso in relazione alle opere realizzate dal ricorrente, e che non è stato preceduto dal necessario momento valutativo in contraddittorio con l’interessato.
L’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento impugnato aderendo acriticamente alle deduzioni e richieste formulate da un controinteressato terzo (tale D’AB RI, omonimo dell’odierno appellante) con un atto di diffida che ha dato avvio al procedimento sanzionatorio senza la doverosa partecipazione del diretto interessato.
Se il ricorrente fosse stato posto in condizione di partecipare al procedimento, avrebbe senz’altro potuto, previo esame della diffida presentata dal privato, addurre motivi che avrebbero potuto determinare in maniera diversa l’operato dell’Amministrazione (a partire dalla dedotta questione della intervenuta inefficacia della CI) e, nel merito della contestazione relativa all’intervento in sé, fornire i necessari chiarimenti di natura tecnica in ordine alla natura e finalità delle opere realizzate, ovvero, in un’ottica di leale collaborazione e di concerto con il responsabile U.T.C., apportare le modifiche al progetto ritenute necessarie e/o presentare, all’esito della verifica istruttoria, per le difformità riscontrate, domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 5 e 181 d. lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. e ii. (domanda che è stata comunque successivamente presentata dal ricorrente ed è stata prodotta già nel precedente grado).
Nello specifico, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento avrebbe impedito al ricorrente di svolgere le opportune verifiche e deduzioni circa:
- la fondatezza nel merito dei rilievi concernenti la presunta perdita di efficacia della CI;
- la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelabile in capo al terzo denunciante;
- la tempestività dell’iniziativa assunta da quest’ultimo;
- la sussistenza o permanenza in capo all’Amministrazione intimata di un potere di intervento, e ciò anche in considerazione dei limiti posti dai commi 3 e 6- bis e 4 dell’art. 19 l. 241/90: infatti, il terzo che si assuma leso dalla presentazione di una CI non inibita dall’Amministrazione comunale può sollecitare la Pubblica Amministrazione ad esercitare il potere di verifica e ad emettere il provvedimento inibitorio e di rimozione degli eventuali effetti dannosi nel termine, interpretato dalla giurisprudenza quale perentorio di 60 giorni (30, in materia edilizia), ovvero sollecitare la Pubblica Amministrazione ad esercitare il potere di verifica e di annullamento in autotutela ex art. 21- novies della l. 241/1990, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma.
Non sarebbero quindi pertinenti i richiami del Collegio di prime cure alla giurisprudenza formatasi sulla natura vincolata dei procedimenti repressivi in materia edilizia.
Il T.a.r. avrebbe omesso di considerare la cornice peculiare entro la quale si colloca l’iniziativa sollecitatoria del privato asseritamente controinteressato in uno ai correlati limiti all’esercizio del potere di intervento della Pubblica Amministrazione: con essi dovrebbe necessariamente misurarsi la legittimità della determinazione assunta nel caso di specie dal Comune, il quale è pervenuto alla declaratoria di inefficacia della CI (costituente premessa della ingiunzione a demolire) in totale assenza di contraddittorio con il diretto interessato.
II. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA CENSURA CONCERNENTE LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 27 E 37 D.P.R. 380/01 E SUCC. MODD. E INTEGR., ART. 167 D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E SUCC. MODD. E INTEGR., NONCHE’ L’ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – OMESSO ESAME - MOTIVAZIONE APPARENTE - OMESSA PRONUNCIA SUL MERITO DEL GRAVAME .
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dell’intervento e ai limiti all’azione repressiva della Pubblica Amministrazione, è stato ritenuto infondato dal Tribunale amministrativo partenopeo sulla scorta della seguente scarna motivazione: “ deve, ancora, rilevarsi che la natura delle opere realizzate, poste in essere in area sottoposta a vincolo paesistico in assenza di ogni autorizzazione della competente autorità, legittima l’esercizio del potere repressivo in commento ai sensi dell’art. 27 DPR 380/2001, sicché anche il terzo motivo di gravame è infondato ” (pag. 5 sentenza appellata).
Il T.a.r. non avrebbe adeguatamente valutato le articolate deduzioni svolte con il terzo motivo di ricorso con le quali l’appellante aveva dedotto che le opere realizzate sarebbero del tutto prive di rilevanza sotto un profilo edilizio ed urbanistico e non richiederebbero alcun titolo abilitativo.
Nello specifico il “Livellamento dell’area posta a quota stradale” non comporterebbe alcuna significativa alterazione del preesistente assetto paesaggistico.
Lo stesso sarebbe a dirsi per la “Muratura di contenimento posta a Nord di tale area”. L’intervento sarebbe peraltro riduttivo rispetto ai grafici di progetto, e, in ogni caso, non contrasterebbe con la normativa edilizia o paesaggistica.
Anche la “Muratura di contenimento posta ad Ovest” e l’ “Altra muratura di contenimento posta ad Ovest” sarebbero pienamente assentibili con una mera segnalazione, con conseguenze illegittimità della misura ripristinatoria.
Quanto alla “Rampa scale” viene contestata la realizzazione in difformità della prima rampa a sbalzo delle dimensioni complessive di circa mt. 5,60 per una larghezza di mt. 1,40, proseguente su terra sul lato Sud della proprietà (riportata nei grafici quale rampa in pendenza priva di gradini, secondo la stessa relazione tecnica).
In relazione a tali opere alcun rilievo l’Amministrazione aveva mai espresso circa la assoggettabilità delle stesse alla procedura semplificata della segnalazione certificata né si era tempestivamente attivata per l’esercizio del potere di controllo e/o inibitorio, determinandosi la prima volta ad intervenire solo per presunte lievi difformità riscontrate a seguito di sopralluogo dell’U.T.C. con l’ordinanza rivolta ad ottenere la rimozione delle parti non conformi (il “rientro nei grafici” di cui si è detto). Una contestazione dunque relativa non già al modello procedimentale prescelto dal ricorrente (ritenuto implicitamente legittimo) per l’esecuzione dell’intervento, quanto piuttosto relativa alla corrispondenza (giudicata non piena) tra grafici di progetto e opere realizzate, poi culminata nell’adozione della ordinanza n. 55 del 12.12.2017 (tempestivamente impugnata innanzi al medesimo T.a.r. con il ricorso n. 250/2018 R.G., tuttora pendente).
III. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA CENSURA CONCERNENTE LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 37 D.P.R. 380/01 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. 7.8.1990, N. 241, NONCHÉ L’ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DELL'INTERESSE PUBBLICO – MOTIVAZIONE APPARENTE.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, giacché “ lo scarno ed apodittico riferimento alla abusività delle opere non può, di per sé, giustificare l’irrogazione della massima sanzione ”.
Con il sesto e ultimo motivo, il ricorrente ha altresì ricondotto la medesima censura sotto il correlato e più specifico profilo della ponderazione dell’interesse pubblico all’adozione della misura demolitoria, osservando che il provvedimento impugnato “ non contiene la benché minima valutazione dell'interesse pubblico né lo compara con il sacrificio imposto al privato ”.
Il T.a.r. ha ritenuto sufficiente il richiamo alla abusività delle opere, stante la natura vincolata del procedimento, escludendo un obbligo di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse “diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata”.
L’assunto del primo giudice non terrebbe conto delle ragioni particolari che sono alla base dell’adozione della nuova misura sanzionatoria (sostitutiva della precedente, già impugnata dal ricorrente), le quali, in disparte il rispetto degli obblighi procedimentali posti a garanzia del destinatario dell’atto (dei quali si è detto con il primo motivo del presente gravame), avrebbero imposto a fortiori un onere di specifica motivazione e di più attenta analisi e ponderazione dell’interesse pubblico.
4. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
5. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale, in vista dell’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo si osserva quanto segue.
7. In primo luogo, giova riportare la sequenza degli eventi quale risulta dal provvedimento impugnato in primo grado.
7.1. Il provvedimento si apre con il richiamo alla relazione di accertamento tecnico del 26 settembre 2017, relativo al rinvenimento di opere abusive nel fondo di proprietà del ricorrente, così descritte:
- livellamento dell’area posta a quota stradale di circa 37 mq, rifinita con cls e completata con due pilastrini in muratura di mt 0,50 x 0,50 posti a confine con la strada;
- muratura di contenimento in pietrame e malta cementizia posta a Nord di tale area della lunghezza di mt.5,80 circa ed altezza di mt. 4,00 circa in difformità dai grafici CI di lunghezza mt. 8,10 circa ed altezza mt. 3,60 circa;
- muratura di contenimento in pietrame e malta cementizia posta a Ovest di mt.5,70 x 6,15 (sui grafici 6,65 x 1,60);
- muratura di contenimento in pietrame e malta cementizia posta anch’essa posta a Ovest ad una quota inferiore della lunghezza di mt.5,70 ed altezza di 2,30 (sui grafici mt. 8,80 x altezza mt. 1,95);
- rampa scale costituta da una prima parte a sbalzo non presente sui grafici di progetto, di dimensioni complessive di mt 5,60 x 1,40 e di una seconda parte lunga mt. 15 e larga mt. 1,40 riportata sui grafici quale rampa in pendenza priva di gradini.
La Polizia municipale ha provveduto al sequestro in data 23 ottobre 2017.
Vi è stata poi un successivo accertamento del 2.11.2017, relativo a “ prosecuzione delle opere abusive ”, mediante apposizione di un cancello metallico a chiusura della proprietà della strada.
7.2. Con una prima ordinanza “ emessa sulla scorta della considerazione dell’abusività delle opere di cui trattasi perché realizzate in difformità ed in assenza di titolo abilitativo e dell’Autorizzazione paesistica ” è stata ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi “ mediante rientro grafici CI ”.
7.3. La successiva ordinanza, qui impugnata, è stata emessa a seguito della constatazione da parte del RUP, con nota del 6.6.2018, prot. n. 4704, della “ totale inefficacia della CI ” (oggetto peraltro anche di una diffida - denuncia da parte di un terzo, che ha sollecitato l’Amministrazione ad intervenire). L’inefficacia è stata rilevata sia “ per le dimissioni del D.L. comunicate con nota prot. 5120 del 4.7.2017 sia perché i lavori non sono iniziati entro l’anno come dichiarato dallo stesso ”.
L’Amministrazione - dopo avere “ accertato quindi che le opere risultano totalmente abusive perché realizzate in assenza di titolo abilitativo valido e dell’Autorizzazione paesistica ”, richiamato l’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, oltre all’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, al P.T.P. dell’isola d’Ischia, e al vincolo di cui al D.M. 12.1.1958 – ha quindi ordinato la demolizione “ stante la sussistenza del pubblico interesse anche in considerazione che i poteri sanzionatori della p.a. costituiscono attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, come previsto dall’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii nonché dall’art. 167 del d.lgs. 22.1.2004, n. 42 ”.
8. Ciò posto, il primo ordine di rilievi svolto in appello, incentrato sulla violazione delle garanzie partecipative, è in parte infondato e in parte inammissibile
Sono anzitutto inammissibili, per violazione del divieto dei “ nova ”, le deduzioni svolte alle pagine 8 e 9 dell’atto di appello relative alla pretesa, omessa comunicazione di avvio del procedimento di declaratoria della inefficacia della CI, in quanto di esse non vi è traccia nel ricorso di primo grado.
Al riguardo, infatti, l’appellante si era limitato genericamente a dedurre che “ se il ricorrente fosse stato posto in condizione di partecipare al procedimento, avrebbe senz’altro potuto addurre motivi e produrre documenti che avrebbero potuto determinare in maniera diversa l’operato dell’amministrazione, previo esame della diffida presentata dal privato (quanto alla dedotta questione della intervenuta inefficacia della CI) e, nel merito della contestazione circa la natura delle opere sanzionate, anche mediante presentazione della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 5 e 181 D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. e ii .”.
8.1. Si precisa che, all’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2015, non è stato possibile effettuare il rilievo officioso di tale profilo di inammissibilità in quanto l’appellante ha presentato un’istanza di passaggio in decisione.
In sede di giudizio d’appello, l’assenza delle parti in udienza comporta la rinuncia implicita al diritto al contraddittorio, escludendo così l’obbligo del giudice di fornire avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., qualora si intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1032).
8.2. Ad ogni buon conto, dalla stessa scansione procedimentale riportata nel provvedimento impugnato, emerge con ragionevole certezza che il ricorrente fosse quantomeno consapevole dell’intervenuta inefficacia della CI del 3 giugno 2016, atteso che la circostanza del mancato avvio dei lavori nel termine annuale prescritto risulta essere stata rappresentata all’Amministrazione dallo stesso direttore dei lavori.
La comunicazione dell’avvio del procedimento e la conoscenza da parte sua dell’esistenza dell’ “atto – diffida” del terzo non avrebbero comunque potuto condurre ad un esito diverso, poiché l’Amministrazione ha solo preso spunto da tale diffida per esercitare i propri poteri di vigilanza in materia urbanistica, i quali, è bene ricordare, si esprimono attraverso procedimenti che vengono avviati ad iniziativa dell’ufficio, ancorché l’esercizio del potere repressivo degli abusi possa essere sollecitato dalla denuncia dei cittadini (cfr. Cons. Stato, 7 novembre 2003, n. 7132).
8.3. Va soggiunto che l’ordinanza impugnata non è un provvedimento di “autotutela”.
Non si tratta infatti né di una revoca (per ragioni di opportunità) né di un annullamento d’ufficio dell’originaria ingiunzione.
Nel caso in esame si è verificata piuttosto una sorta di “progressione” sanzionatoria poiché, dall’iniziale ingiunzione a demolire solo alcune delle opere realizzate (mentre delle altre era stato ritenuto sufficiente la riconduzione “nei grafici DIA”), si è passati all’ordine di rimozione di tutti manufatti in quanto ormai da ritenersi privi, per effetto della sopravvenuta inefficacia della CI, di qualsivoglia titolo abilitativo.
8.4. Quanto alla natura delle opere realizzate non può esservi alcun dubbio sul fatto che pavimentazione in calcestruzzo, pilastri e muri di contenimento siano da considerarsi interventi di nuova costruzione, trattandosi di manufatti destinati a trasformare durevolmente l’area impegnata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 2024, n. 7560).
Inoltre, come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza di questo Consiglio (in particolare Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595; sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 347), l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della sua natura vincolata, non è pertanto neppure necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.
8.5. A ciò si aggiunga che l’area di cui trattasi è caratterizzata dalla sussistenza di plurimi vincoli paesaggistici.
In tale ipotesi, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto dall’autorizzazione paesaggistica sicché tale mancanza impone all’Amministrazione l’esercizio dei poteri repressivi ai sensi degli articoli 27 e 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in presenza di una CI (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 29 gennaio 2025, n. 677).
8.6. Alcun rilievo, infine, può attribuirsi alla domanda di “accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica” in data 25 ottobre 2022, depositata dalla ricorrente in primo grado.
Si tratta infatti di una circostanza sopravvenuta che non ha alcun riflesso sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 6181 del 2021).
9. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere respinto.
In assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di LO, Presidente FF
LV MA, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV MA | AN Di LO |
IL SEGRETARIO