Art. 52.
La promozione a casellante si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli aiuto casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.
Per la promozione a casellante scelto si osserva la disposizione di cui all'articolo 50, comma secondo.
La promozione a capo casellante e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai casellanti scelti dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
La promozione a casellante si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli aiuto casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.
Per la promozione a casellante scelto si osserva la disposizione di cui all'articolo 50, comma secondo.
La promozione a capo casellante e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai casellanti scelti dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.