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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 3252/2023 proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) in proprio e, Parte_2 C.F._2 unitamente a , in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 patria potestà della minore (C.F. Persona_1
C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
(C.F. in proprio e, Parte_4 C.F._5 unitamente a , in qualità di genitori esercenti la Controparte_2 patria potestà dei minori (C.F. e Persona_2 C.F._6
(C.F. ) Parte_5 C.F._7
(C.F. Parte_6 C.F._8
(C.F. ) Parte_7 C.F._9 tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 agosto 2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da
, cittadino italiano, nato a [...], nel Comune di Martignacco, in Persona_3
Provincia di Udine, il 26 ottobre 1858, che è emigrato in Argentina senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al
Ministero di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 1° dicembre 2023 il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 4 marzo
2024.
Con memoria depositata il 1° marzo 2024 si è costituito il
[...]
rilevando: che l'avo da cui i ricorrenti fanno valere la loro discendenza CP_3
e, dunque, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, risulterebbe nato nel Comune di Martignacco, che all'epoca della nascita (26 ottobre 1858) faceva parte dell'impero asburgico, non essendo peraltro lo Stato italiano non ancora nato, conseguentemente i genitori dell'avo non potevano essere cittadini italiani e, così, nemmeno l'avo e i ricorrenti, considerando che la costituzione del
Regno d'Italia risale al 17 marzo 1861 e l'annessione del territorio di Martignacco al Regno al 4 novembre 1866, quando l'avo era ancora minore e non avendo i ricorrenti dimostrato che l'avo all'epoca era residente nel Regno d'Italia, circostanza da cui dipendeva l'acquisto della cittadinanza del Regno d'Italia; inoltre, con riguardo alla seconda richiesta dei ricorrenti, non è compito del
, ma del Sindaco del Comune di residenza quale Ufficiale di Stato civile, CP_3 ovvero al Console italiano, procedere alle verifiche delle condizioni di legge per il conferimento della cittadinanza iure sanguinis, con conseguente inammissibilità della pretesa subordinata avanzata dalle parti ricorrenti di condanna del CP_3
Pag. 2 di 14 resistente ad attuare gli incombenti necessari per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto alla cittadinanza nei registri dello Stato civile, anche perché implica la condanna ad un facere della P.A. e dato che la registrazione deve avvenire all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere del Tribunale, senza necessità di ulteriori intermediazioni da parte del;
per il resto, non CP_3 avendo il ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in CP_3 senso ostativo, non si contesta l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana. In conclusione, il ha dunque chiesto il rigetto del ricorso. CP_3
A fronte dei rilievi del , è stata fissata una nuova udienza a CP_3 trattazione scritta per l'8 novembre 2024, poi differita, a seguito della riassegnazione del fascicolo ad altro Giudice, al 5 febbraio 2025.
Con note del 24 aprile 2024, 9 e 31 ottobre 2024 le parti ricorrenti, oltre a depositare il certificato di morte dell'avo comune, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre il non ha depositato note. Controparte_3
Il Giudice ha poi fissato una nuova udienza per l'11 settembre 2025, rilevando che, nelle more, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale relativamente alla normativa da applicare nel caso di specie.
Con note depositate l'8 settembre 2025, le parti ricorrenti hanno nuovamente insistito per l'accoglimento del ricorso;
il nulla Controparte_3 ha depositato entro la data dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della
Pag. 3 di 14 legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa era nato a Martignacco, in [...], facente parte del
Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale.
Deve poi sottolinearsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
142/2025, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358; dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555; dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.
91, promossi dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze ha
Pag. 4 di 14 dichiarato inammissibile le questioni sollevate, con la conseguenza che il quadro normativo in base al quale deve essere deciso il presente ricorso non è mutato nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta infatti confermato che il sig. Per_3
– avo da cui i ricorrenti affermano aver acquistato la cittadinanza italiana -
[...] era nato il [...] a [...]
Il ha contestato che egli avesse effettivamente Controparte_3 acquistato la cittadinanza italiana, in quanto:
- il territorio del Comune di nascita dell'avo apparteneva, alla data di nascita dell'avo, all'impero asburgico ed è stato acquisito al Regno d'Italia con Decreto
Reale 3300 pubblicato sulla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti in data 4 novembre 1866, quando l'avo ra ancora minore;
- secondo quanto disposto dal Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 per l'acquisto della cittadinanza italiana era necessario che l'avo fosse residente nel
Regno d'Italia, perché solo la sua permanenza in Italia successivamente alla data di annessione ne avrebbe permesso la qualifica di cittadino italiano.
Tale assunto non può essere condiviso.
In ipotesi in cui l'ascendente dante causa, sia nato in [...] preunitaria e non sia nota la data della sua emigrazione, può, comunque, considerarsi cittadino italiano in presenza di alcune circostanze.
Infatti, il Codice Civile del 1865, nel suo complesso di norme in materia di cittadinanza (artt. 4-15), non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
Condizione necessaria è che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero, provengano da uno Stato preunitario poi entrato a far parte del Regno
d'Italia. Ne consegue che può ritenersi che l'avo nato prima della nascita del Regno
d'Italia abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Diversamente, se al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora
Pag. 5 di 14 inglobato nel Regno d'Italia, costui deve considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana (cfr. Documento di studio del Ministero CP_4
per le Libertà Civili Centrale per i Diritti
[...] Controparte_5
Civili, la Cittadinanza e le Minoranze “La Cittadinanza Italiana, la Normativa, le
Procedure, le Circolari” – Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile, ed.2012, pag.44; in tal senso cfr. anche, ex multis, ordinanza del 23/06/2022 del Tribunale di Roma e ordinanza del 27/12/2021 del Tribunale di Venezia).
Nella fattispecie in discussione, l'avo risulta nato in [...] annesso al
Regno d'Italia nel 1858 e deceduto nel 1922 (cfr. certificato di morte agli atti), pertanto, può considerarsi cittadino italiano.
, poi, non è mai stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. Persona_3 doc. 2 ric.) e che tra i suoi discendenti diretti vi sono tutti i ricorrenti.
Infatti, risulta documentalmente provato (e peraltro non specificamente contestato dal costituitosi) che: Controparte_3
- dall'unione del SI. con la SI.ra nasceva Persona_3 Persona_4
a AC (Argentina), in data 21.11.1900, ; Persona_5
- In data 18.5.1918 a AC (Argentina) la SI.ra Persona_5 contraeva matrimonio con il SI. , cittadino argentino e da Persona_6 questo matrimonio nasceva a AC (Argentina), in data 22.6.1929, Per_7
;
[...]
- In data 8.10.1955 a AC (Argentina) il SI. contraeva Persona_7 matrimonio con la SI.ra e da questo matrimonio nascevano a AC Persona_8
(Argentina), i SI.ri: in data 19.11.1956, Persona_9 Persona_10
in data 8.11.1957 e in data 17.9.1960;
[...] Persona_11
- In data 10.7.1978 a AC (Argentina) il SI. Persona_9 contraeva matrimonio con la SI.ra e da questo matrimonio Parte_8 nasceva a Resistencia – AC (Argentina), in data 2.1.1983, Parte_2
, odierna ricorrente;
[...]
- In data 1.12.2012 a AC (Argentina) la SI.ra Parte_2 contraeva matrimonio con il SI. e da questo matrimonio Controparte_1
Pag. 6 di 14 nasceva a AC (Argentina), in data 9.3.2018, , odierna Persona_1 ricorrente;
- In data 5.9.1986 a AC (Argentina) il SI. Persona_10 contraeva matrimonio con la SI.ra e da questo matrimonio Persona_12 nascevano altri odierni ricorrenti: in data 2.1.1988, Parte_6 [...]
in data 27.10.1992 e in data Parte_7 Parte_3
25.4.1994;
- In data 28.12.1981 a AC (Argentina), nascevano le ricorrenti
[...]
e in data 3.1.1993, figlie naturali della Parte_4 Parte_1
SI.ra ; Persona_11
- dall'unione della SI.ra con il SI. Parte_4 [...]
, nascevano a AC (Argentina) gli altri odierni ricorrenti Controparte_2 Per_2 in data 5.2.2014 e , in data 11.4.2017.
[...] Parte_5
Tanto basta, dunque, per ritenere tutti i ricorrenti discendenti da cittadino italiano.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte ha al riguardo statuito i seguenti principi di diritto:
“(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
Pag. 7 di 14 di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3,
Pag. 8 di 14 della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente
Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 92/1991 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 92/1991, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pag. 9 di 14 Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò
Pag. 10 di 14 correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né degli avi.
Conseguentemente, deve riconoscersi a tutti i ricorrenti – che hanno dimostrato la discendenza diretta da cittadino italiano - la titolarità della cittadinanza italiana.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_3 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_3 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti
Pag. 11 di 14 nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano. Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non possono annoverarsi tra la popolazione CP_3 residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda con cui i CP_3 ricorrenti chiedono che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_3 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_3 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_3 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del
DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte"; l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_3 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile,
Pag. 12 di 14 all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_3
Il Giudice ritiene che anche tale domanda degli istanti vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_3 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_3 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_3 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività
Pag. 13 di 14 estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_3 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_3 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto i ricorrenti quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_3 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_3 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_3
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani e il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale Controparte_3 di Stato competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 29 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 3252/2023 proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) in proprio e, Parte_2 C.F._2 unitamente a , in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 patria potestà della minore (C.F. Persona_1
C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
(C.F. in proprio e, Parte_4 C.F._5 unitamente a , in qualità di genitori esercenti la Controparte_2 patria potestà dei minori (C.F. e Persona_2 C.F._6
(C.F. ) Parte_5 C.F._7
(C.F. Parte_6 C.F._8
(C.F. ) Parte_7 C.F._9 tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 agosto 2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da
, cittadino italiano, nato a [...], nel Comune di Martignacco, in Persona_3
Provincia di Udine, il 26 ottobre 1858, che è emigrato in Argentina senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al
Ministero di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 1° dicembre 2023 il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 4 marzo
2024.
Con memoria depositata il 1° marzo 2024 si è costituito il
[...]
rilevando: che l'avo da cui i ricorrenti fanno valere la loro discendenza CP_3
e, dunque, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, risulterebbe nato nel Comune di Martignacco, che all'epoca della nascita (26 ottobre 1858) faceva parte dell'impero asburgico, non essendo peraltro lo Stato italiano non ancora nato, conseguentemente i genitori dell'avo non potevano essere cittadini italiani e, così, nemmeno l'avo e i ricorrenti, considerando che la costituzione del
Regno d'Italia risale al 17 marzo 1861 e l'annessione del territorio di Martignacco al Regno al 4 novembre 1866, quando l'avo era ancora minore e non avendo i ricorrenti dimostrato che l'avo all'epoca era residente nel Regno d'Italia, circostanza da cui dipendeva l'acquisto della cittadinanza del Regno d'Italia; inoltre, con riguardo alla seconda richiesta dei ricorrenti, non è compito del
, ma del Sindaco del Comune di residenza quale Ufficiale di Stato civile, CP_3 ovvero al Console italiano, procedere alle verifiche delle condizioni di legge per il conferimento della cittadinanza iure sanguinis, con conseguente inammissibilità della pretesa subordinata avanzata dalle parti ricorrenti di condanna del CP_3
Pag. 2 di 14 resistente ad attuare gli incombenti necessari per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto alla cittadinanza nei registri dello Stato civile, anche perché implica la condanna ad un facere della P.A. e dato che la registrazione deve avvenire all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere del Tribunale, senza necessità di ulteriori intermediazioni da parte del;
per il resto, non CP_3 avendo il ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in CP_3 senso ostativo, non si contesta l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana. In conclusione, il ha dunque chiesto il rigetto del ricorso. CP_3
A fronte dei rilievi del , è stata fissata una nuova udienza a CP_3 trattazione scritta per l'8 novembre 2024, poi differita, a seguito della riassegnazione del fascicolo ad altro Giudice, al 5 febbraio 2025.
Con note del 24 aprile 2024, 9 e 31 ottobre 2024 le parti ricorrenti, oltre a depositare il certificato di morte dell'avo comune, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre il non ha depositato note. Controparte_3
Il Giudice ha poi fissato una nuova udienza per l'11 settembre 2025, rilevando che, nelle more, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale relativamente alla normativa da applicare nel caso di specie.
Con note depositate l'8 settembre 2025, le parti ricorrenti hanno nuovamente insistito per l'accoglimento del ricorso;
il nulla Controparte_3 ha depositato entro la data dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della
Pag. 3 di 14 legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa era nato a Martignacco, in [...], facente parte del
Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale.
Deve poi sottolinearsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
142/2025, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358; dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555; dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.
91, promossi dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze ha
Pag. 4 di 14 dichiarato inammissibile le questioni sollevate, con la conseguenza che il quadro normativo in base al quale deve essere deciso il presente ricorso non è mutato nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta infatti confermato che il sig. Per_3
– avo da cui i ricorrenti affermano aver acquistato la cittadinanza italiana -
[...] era nato il [...] a [...]
Il ha contestato che egli avesse effettivamente Controparte_3 acquistato la cittadinanza italiana, in quanto:
- il territorio del Comune di nascita dell'avo apparteneva, alla data di nascita dell'avo, all'impero asburgico ed è stato acquisito al Regno d'Italia con Decreto
Reale 3300 pubblicato sulla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti in data 4 novembre 1866, quando l'avo ra ancora minore;
- secondo quanto disposto dal Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 per l'acquisto della cittadinanza italiana era necessario che l'avo fosse residente nel
Regno d'Italia, perché solo la sua permanenza in Italia successivamente alla data di annessione ne avrebbe permesso la qualifica di cittadino italiano.
Tale assunto non può essere condiviso.
In ipotesi in cui l'ascendente dante causa, sia nato in [...] preunitaria e non sia nota la data della sua emigrazione, può, comunque, considerarsi cittadino italiano in presenza di alcune circostanze.
Infatti, il Codice Civile del 1865, nel suo complesso di norme in materia di cittadinanza (artt. 4-15), non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
Condizione necessaria è che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero, provengano da uno Stato preunitario poi entrato a far parte del Regno
d'Italia. Ne consegue che può ritenersi che l'avo nato prima della nascita del Regno
d'Italia abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Diversamente, se al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora
Pag. 5 di 14 inglobato nel Regno d'Italia, costui deve considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana (cfr. Documento di studio del Ministero CP_4
per le Libertà Civili Centrale per i Diritti
[...] Controparte_5
Civili, la Cittadinanza e le Minoranze “La Cittadinanza Italiana, la Normativa, le
Procedure, le Circolari” – Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile, ed.2012, pag.44; in tal senso cfr. anche, ex multis, ordinanza del 23/06/2022 del Tribunale di Roma e ordinanza del 27/12/2021 del Tribunale di Venezia).
Nella fattispecie in discussione, l'avo risulta nato in [...] annesso al
Regno d'Italia nel 1858 e deceduto nel 1922 (cfr. certificato di morte agli atti), pertanto, può considerarsi cittadino italiano.
, poi, non è mai stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. Persona_3 doc. 2 ric.) e che tra i suoi discendenti diretti vi sono tutti i ricorrenti.
Infatti, risulta documentalmente provato (e peraltro non specificamente contestato dal costituitosi) che: Controparte_3
- dall'unione del SI. con la SI.ra nasceva Persona_3 Persona_4
a AC (Argentina), in data 21.11.1900, ; Persona_5
- In data 18.5.1918 a AC (Argentina) la SI.ra Persona_5 contraeva matrimonio con il SI. , cittadino argentino e da Persona_6 questo matrimonio nasceva a AC (Argentina), in data 22.6.1929, Per_7
;
[...]
- In data 8.10.1955 a AC (Argentina) il SI. contraeva Persona_7 matrimonio con la SI.ra e da questo matrimonio nascevano a AC Persona_8
(Argentina), i SI.ri: in data 19.11.1956, Persona_9 Persona_10
in data 8.11.1957 e in data 17.9.1960;
[...] Persona_11
- In data 10.7.1978 a AC (Argentina) il SI. Persona_9 contraeva matrimonio con la SI.ra e da questo matrimonio Parte_8 nasceva a Resistencia – AC (Argentina), in data 2.1.1983, Parte_2
, odierna ricorrente;
[...]
- In data 1.12.2012 a AC (Argentina) la SI.ra Parte_2 contraeva matrimonio con il SI. e da questo matrimonio Controparte_1
Pag. 6 di 14 nasceva a AC (Argentina), in data 9.3.2018, , odierna Persona_1 ricorrente;
- In data 5.9.1986 a AC (Argentina) il SI. Persona_10 contraeva matrimonio con la SI.ra e da questo matrimonio Persona_12 nascevano altri odierni ricorrenti: in data 2.1.1988, Parte_6 [...]
in data 27.10.1992 e in data Parte_7 Parte_3
25.4.1994;
- In data 28.12.1981 a AC (Argentina), nascevano le ricorrenti
[...]
e in data 3.1.1993, figlie naturali della Parte_4 Parte_1
SI.ra ; Persona_11
- dall'unione della SI.ra con il SI. Parte_4 [...]
, nascevano a AC (Argentina) gli altri odierni ricorrenti Controparte_2 Per_2 in data 5.2.2014 e , in data 11.4.2017.
[...] Parte_5
Tanto basta, dunque, per ritenere tutti i ricorrenti discendenti da cittadino italiano.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte ha al riguardo statuito i seguenti principi di diritto:
“(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
Pag. 7 di 14 di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3,
Pag. 8 di 14 della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente
Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 92/1991 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 92/1991, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pag. 9 di 14 Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò
Pag. 10 di 14 correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né degli avi.
Conseguentemente, deve riconoscersi a tutti i ricorrenti – che hanno dimostrato la discendenza diretta da cittadino italiano - la titolarità della cittadinanza italiana.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_3 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_3 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti
Pag. 11 di 14 nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano. Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non possono annoverarsi tra la popolazione CP_3 residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda con cui i CP_3 ricorrenti chiedono che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_3 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_3 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_3 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del
DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte"; l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_3 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile,
Pag. 12 di 14 all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_3
Il Giudice ritiene che anche tale domanda degli istanti vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_3 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_3 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_3 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività
Pag. 13 di 14 estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_3 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_3 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto i ricorrenti quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_3 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_3 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_3
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani e il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale Controparte_3 di Stato competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 29 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
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