Decreto cautelare 4 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/03/2026, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2024, proposto da
SI DE TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Bocchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 47;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione D.D. 787 del 9 ottobre 2023 con la quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno ha indetto una selezione per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui, all’articolo 3, punto 1, lettera C, è fissato il limite di età di 45 anni quale requisito di partecipazione al concorso;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso l’art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro dell’Interno n. 167 del 5 novembre 2019 “ Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, il cui contenuto eccede il mandato del legislatore di cui alla legge n. 127/1997, art. 3, comma 6.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AG PE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con d.d. 9 ottobre 2023, n. 787 il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha indetto una selezione ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 217/2005 per la copertura di 212 posti di operatore del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la sig. SI DE TO ha gravato il predetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità della parte in cui prevedeva tra i requisiti di ammissione alla procedura « un’età non superiore a quarantacinque anni, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167 » (non consentendole, quindi, di partecipare alla selezione), sostenendo – in sintesi – che:
- le disposizioni contestate violavano il principio sancito dall’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 che consentiva la previsione di un limite di età solo per i soggetti chiamati a un esercizio concreto ed effettivo ( rectius , operativo) delle funzioni attinenti al servizio nel Corpo dei vigili del fuoco e non anche per il personale, come gli operatori, impiegato con mansioni prettamente amministrative e logistiche;
- le previsioni contestate apparivano idonee a creare una irragionevole disparità di trattamento direttamente basata sull’età in contrasto con le previsioni della direttiva 2000/78/CE.
3. Con decreto Tar Lazio, I- quater , 4 gennaio 2024, n. 8, la Presidente della sezione – pronunciandosi sulla domanda ex art. 56 c.p.a. presentata nell’atto introduttivo del giudizio – ha disposto, sulla base di valutazioni relative esclusivamente al periculum in mora , l’ammissione “con riserva” della ricorrente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 26 gennaio 2024, n. 371, questo Tribunale – ritenendo prima facie sussistenti i presupposti per affermare la giurisdizione della g.a. sulla controversia – ha confermato l’ammissione “con riserva” della ricorrente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al provvedimento gravato.
5. In data 15 febbraio 2024, il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 10 gennaio 2025, n. 541 questo Tribunale ha chiesto alla p.a. resistente di relazionare sull’esito delle eventuali prove di idoneità cui la ricorrente era stata sottoposta.
7. Con nota depositata in atti il 14 febbraio 2025 l’amministrazione ha evidenziato che la sig. DE TO, ammessa a partecipare alla procedura sulla base della pronuncia cautelare di questo Tribunale, occupava la posizione n. 21 della graduatoria fornita dalla Regione Lazio, Agenzia Regionale Spazio Lavoro e pertanto non era stata sottoposta – a quella data – ad alcuna prova di idoneità (avendo l’amministrazione sino a quel momento provveduto a convocare i candidati collocati in tale graduatoria fino alla posizione n. 8).
8. All’udienza pubblica svoltasi in data 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio ritiene la giurisdizione di questo Tribunale sulla presente controversia, e ciò anche alla luce di quanto chiarito con sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 febbraio 2025, n. 3956 – che richiama Consiglio di Stato, III, 13 aprile 2021, n. 2993 – in ordine al fatto che le controversie concernenti le procedure ex art. 16, l. 28 febbraio 1987, n. 56 per la costituzione di un rapporto di impiego nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 3, comma 1- bis, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
10. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene la persistenza di un interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, al fine del consolidamento della sua posizione nella “graduatoria” redatta dall’Agenzia per il lavoro della Regione Lazio dopo la sua ammissione con riserva alla procedura.
11. Tanto chiarito, il Collegio ritiene che le doglianze della ricorrente siano fondate, in coerenza con l’orientamento espresso dalla sezione in casi analoghi (cfr. oltre alla già richiamata sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 febbraio 2025, n. 3956, anche la sentenza Tar Lazio, I- quater , 17 luglio 2025, n. 14114).
Al riguardo appare sufficiente evidenziare:
- che l’art. 3, comma 6, l. 127/1997, prescrive che « [l] a partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione» , così impostando in termini inequivocabili il rapporto tra l’assenza di limiti di età e la previsione di limiti di età in termini di regola/eccezione;
- che analogamente, l’art. 6 della direttiva 2000/78/CE prevede che «gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari» , e che il considerando n. 18 della medesima direttiva dispone che « [l] a presente direttiva non può avere l'effetto di costringere i servizi di occorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi» ;
- che questo Tribunale ha già avuto modo di notare che «da una lettura congiunta delle richiamate disposizioni si evince, pertanto, con nitida chiarezza, che le deroghe al divieto generale di subordinare l’accesso agli impieghi pubblici ad un limite di età devono essere giustificate da una finalità “legittima”, costituita dalla salvaguardia del carattere operativo di alcune peculiari funzioni, come quelle ordinariamente delegate alle forze di polizia, alle forze armate e ai “servizi di soccorso”, in cui rientrano evidentemente quelli svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ; e che «ciò, però, non significa che tutti coloro che fanno parte di un’amministrazione astrattamente sussumibile nel citato elenco debbano soggiacere al medesimo e più restrittivo – se confrontato con la disciplina generale del reclutamento delle altre amministrazioni pubbliche – trattamento, dovendosi distinguere, anche all’interno della stessa amministrazione, gli incarichi che hanno una vocazione operativa da quelli che implicano l’esercizio di attività burocratiche o operazioni materiali» (e ciò anche alla luce dei principi affermati da Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 262 e da CGUE, sezione settima, 17 novembre 2022, causa C-304/21) e che quindi in altri termini «la mera appartenenza ad un’amministrazione preposta alla sicurezza pubblica, all’ordine pubblico, alla difesa dello Stato o ai «servizi di soccorso» non giustifica, pertanto, alcun automatismo nella fissazione dei requisiti anagrafici di accesso, che devono pur sempre essere «calibrati» sulle mansioni corrispondenti alla qualifica messa a concorso» (cfr. Tar Lazio, I- quater , 21 febbraio 2025, n. 3956);
- che in applicazione di quanto sopra, avuto riguardo alle mansioni previste dall’art. 70, d.lgs. n. 217/2005 per gli operatori ed assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, questo Tribunale ha già avuto modo di ribadire che «la disciplina [che stabilisce in 45 anni il limite di età per concorrere alla selezione] è discriminatoria in base all’età, sempre in quanto non presenta un ragionevole substrato logico che possa giustificare una deroga al principio generale di non discriminazione in ambito lavorativo in base all’età», e ciò in quanto il richiamato art. 70, d.lgs. n. 217/2005 riserva a tale personale «funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale ... operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali … la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti … [la] distribuzione e [la] consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria ... [l]'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione...l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta» (co. 1), il compito «di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» (co. 2), «incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa» (co. 3) e, in via residuale, la collaborazione «con il personale appartenente alle qualifiche superiori [ma pur sempre] nell'ambito delle attività di competenza» (co. 4)» (cfr. Tar Lazio, I- quater , 21 febbraio 2025, n. 3956 e 17 luglio 2025, n. 14114);
- che conseguentemente – tenuto conto di quanto sopra – anche nel presente giudizio va affermata l’illegittimità della previsione regolamentare contenuta all’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. Interno n. 167/2019 e delle corrispondenti previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del gravato d.d. 9 ottobre 2023, n. 787 (già annullati in parte qua dalla sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 febbraio 2025, n. 3956).
12. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va accolto, con conseguente definitiva ammissione della ricorrente alla procedura selettiva oggetto del giudizio.
13. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti del giudizio (mentre la decisione sulla domanda di liquidazione delle spese di “gratuito patrocinio” avanzata dal difensore della ricorrente – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della competente Commissione ex art. 14 dell’allegato 2 al c.p.a., che, allo stato, non sussistono elementi per smentire – deve rinviarsi a un separato decreto da adottarsi all’esito di apposita camera di consiglio che sarà fissata a tal fine e in vista della quale il difensore avrà cura di produrre la documentazione attestante i redditi della sig. DE TO negli anni 2023, 2024 e 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR CI, Presidente
AG PE AN, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG PE AN | OR CI |
IL SEGRETARIO