Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 154
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto fondata la notifica degli atti prodromici, sia delle cartelle di pagamento che delle intimazioni di pagamento, sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, inclusi gli avvisi di ricevimento e le relate di notifica, anche in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che, in considerazione della notifica degli atti interruttivi e della sospensione normativa per emergenza, non fosse maturata la prescrizione per i diversi tipi di tributi contestati. Inoltre, si è richiamato il principio secondo cui la mancata impugnazione degli atti prodromici definitivi preclude l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente a tali atti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto sussistente la motivazione degli avvisi di intimazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata e la quantificazione degli accessori, in quanto l'atto non ha natura di atto impositivo sostanziale e gli elementi per il calcolo degli interessi sono determinabili ex lege.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 154
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 154
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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