Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 2658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24 febbraio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione nel procedimento RG 2658/2022
avente ad oggetto: opposizione ad ATPO promossa da
, con l'avv. F. Policheni Parte_1
-Ricorrente- contro
, in pers. del legale rapp. pro tempore, con l'avv. R. Quarta CP_1
-Resistente-
Conclusioni dalle parti: come dai rispettivi atti e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 01/08/2022, assumendo di aver espletato l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2020 alle dipendenze della Azienda
Agricola IN IO con sede in Bianco, ha agito in giudizio al fine sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato il 07.12.2021 con il quale venivano riconosciute alla ricorrente 15 giornate lavorative anziché 102; conseguentemente chiedeva, altresì, l'annullamento del provvedimento con cui l CP_1
-in via di autotutela e sul presupposto della cancellazione parziale delle giornate agricole - aveva respinto le domande di indennità di malattia per l'anno 2021.
Pertanto, la ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la Azienda Agricola IN IO per l'anno 2020 Parte_1 per un numero di 102 giornate agricole, il diritto della stessa a mantenere l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per l'anno 2020
L si costituiva con memoria chiedendo il rigetto della domanda, eccependo nel CP_1 merito l'inammissibilità della domanda sul presupposto di un accertamento ispettivo con cui era stato disconosciuto parzialmente il rapporto di lavoro con l'azienda agricola.
2. Preliminarmente va rigetta l'eccezione di decadenza, avendo parte ricorrente introdotto tempestivamente il ricorso. Ed invero considerato che a fronte della notifica del provvedimento di disconoscimento, non contestata del 07/12/2021, parte ricorrente ha proposto tempestivamente ricorso amministrativo (in data 04/01/2022) sicche il termine di 120 giorni decorre dallo spirare del termine di 90 giorni all'uopo fissato dalla legge (art. 11, comma 1 D.Leg.vo n. 375/1993) per la decisione del ricorso amministrativo (04/01/2022 +90+120= 02/08/2022). Pertanto, il ricorso giudiziario introdotto il 01/08/2022 risulta tempestivo.
Nel merito, parte ricorrente ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver prestato la propria attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda IN nell'anno per cui è causa, occupandosi di tutti quei lavori necessari alle coltivazioni agricole e venendo regolarmente retribuita nella misura prevista dai contratti di categoria. A tal fine ha allegato documentazione inerente il contratto, le buste paga nonché le C.U. per gli anni di causa, nonché la documentazione sanitaria per le indennità di malattia negate.
3. L'istruttoria svolta alle udienze del 17/05/2024 e del 16/09/2024 ha consentito di accertare che parte ricorrente ha effettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo nel corso dell'anno oggetto di causa e per le giornate indicate.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi e , Testimone_1 Testimone_2 colleghe di lavoro, convergono sulle circostanze allegate al ricorso.
In particolare, la teste … A.D.R.:Conosco la sig.ra in quanto siamo abbiamo Tes_1 Pt_1 lavorato insieme per l'azienda agricola di A. IN, i cui terreni sono in Palazzi di Casignana, nell'anno 2020. ADR Abbiamo lavorato entrambe da agosto a dicembre 2020. ADR le mansioni erano: pulizia del terreno, coltivazione raccolta dei lamponi. I lamponi venivano raccolti nelle cassette, trasportate nel magazzino e poi collocate nelle apposite vaschettine. ADR Le direttive ci venivano date direttamente dal titolare, , al mattino giunti sui terreni. ADR L'orario Per_1 di lavoro era dalle otto a mezzogiorno, pausa pranzo e poi dalle tredici alle quindi e trenta, sedici. ADR Il pagamento avveniva tramite bonifico a fine mese per l'importo giornaliero di circa
€ 40 ADR Lavoravano insieme a noi anche i sigg. , , una Persona_2 Persona_3 Per ragazza di nome ed altre persone di cui adesso non ricordo il nome. ADR a domanda CP_ dell'avv. : attualmente non ho alcun contenzioso contro l' , anche a me hanno CP_2 disconosciuto le giornate per l'anno 2020... Test Di analogo tenore le dichiarazioni del teste : …..A.D.R.: Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nel 2020 presso l'Azienda Agricola di IN IO sita in Palazzi Di Casignana che si occupa della produzione di lamponi. A.D.R.: abbiamo lavorato insieme nei mesi da agosto a dicembre 2020; A.D.R.: le nostre mansioni erano quelle di pulizia del terreno delle serre, delle piante fino ad ottobre, successivamente ci occupavamo della raccolta dei frutti
A.D.R.: le direttive ci venivano impartite dal titolare dell'azienda sig. IO IN al mattino
A.D.R.: l'orario di lavoro era dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.30 A.D.R.: la retribuzione avveniva mediante bonifico bancario mensilmente per l'importo di € 40,00/4,00 giornaliere
A.D.R.: oltre a noi nell'azienda lavoravano la sig.ra , il sig. . Persona_2 Persona_3
4. Deve pertanto, in mancanza di qualsiasi confutazione da parte del resistente sull'attività istruttoria svolta, ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta per il numero di giornate e per l'anno indicato in ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto di parte ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per il predetto anno e per il predetto numero di giorni, nonché il riconoscimento dell'indennità di malattia (rigettata dall per la mancanza del numero di giorni per CP_1
l'anno precedente) e l'obbligo per l' di provvedere ai relativi adempimenti. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso;
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza, per l'anno 2020 rispettivamente per 102 giornate lavorative, ordinando all di provvedere ai relativi adempimenti;
CP_1
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità di malattia per l'anno
2021
- condanna altresì l al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in euro 1.100,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 24/02/2025 ore 15:17
IL GIUDICE dott. Davide De Leo