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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/10/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
RI SE Presidente
MA IA FE Consigliere relatore
Eriberto Di Blasio Giudice aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 320/2022 R.G., in sede di giudizio di rinvio, avverso la sentenza n. 690/2015, pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 28.7.2015 (proc. n.
650/2013 R.G.), avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura agli atti, dagli Avv.ti MA Ferraro e Maurizio
Gugliotta, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
CONTRO
), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, in forza di procura agli atti, dall'Avv. Rossano Iannone, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia all'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, decidere secondo il principio di diritto disposto dall'ordinanza di Cassazione con rinvio n. 18805/2022, e per l'effetto rigettare la domanda formulata da nei confronti del notaio Controparte_1 Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto rilevato ed argomentato nella superiore narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA come per legge.
1 Per l'appellato:
1. procedere, in ottemperanza a quando disposto dall'ordinanza di cassazione con rinvio
n. 18805/2022, alla liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di appello n.r.g.
305/2015 definito con sentenza n. 10/2020 e del giudizio di Cassazione n.r.g.
27136/2020 definito con ordinanza n. 18805/2022 riconoscendo al sig. CP_1
la somma di € 6.616,27 per le spese legali relative al giudizio di appello e la
[...] somma di euro € 3.510,26 (o della somma eventualmente maggiore riconosciuta) per quanto riguarda le spese legali relative al giudizio di Cassazione.
2. condannare il dott. al pagamento delle spese di liquidazione così Parte_1 come liquidate al punto n. 1;
3. condannare il dott. alle spese e competenze difensive del presente Parte_1 procedimento di riassunzione oltre IVA e 4 %CAP, 15% rimborso per spese forfetarie, con distrazione.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 690/2015 del 28.7.2015 il Tribunale di Isernia, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
(di seguito e del Notaio , accertava la
[...] CP_3 Parte_1 responsabilità dei convenuti per l'elevazione del protesto in riferimento a un assegno bancario illegittimo, condannava al pagamento della somma di € 15.000,00 e il CP_3
al pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 nonché la sola al pagamento delle spese processuali, che dichiarava compensate CP_3 rispetto al . Parte_1
2. Interposto appello principale da parte di e appello incidentale da parte del CP_3
, questa corte, con sentenza n. 10/2020 del 16.1.2020, dichiarava Parte_1 improcedibile l'appello principale e, conseguentemente, privo di efficacia l'appello incidentale tardivo, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti.
3. Il ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con CP_1 cui ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Con ordinanza n. 18805/21 pubblicata il 10.6.2022, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, con rinvio a questa corte in diversa composizione.
4. Il presente giudizio è stato tempestivamente riassunto da con Controparte_1 atto di citazione notificato il 10.10.2022.
si è costituito in giudizio, formulando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
Quindi, all'esito di trattazione scritta dell'udienza del 13.11.2024, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1. Con la sentenza n. 10/2020 questa corte d'appello, pronunciando sull'appello principale di e sull'appello incidentale di , ha rilevato che: CP_3 Parte_1 CP_3 si era costituita oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla prima notifica dell'impugnazione agli appellati e che priva di rilievo era la circostanza che questi si fossero costituiti nel termine assegnato, non essendo applicabile nel giudizio di appello l'art. 171 c.p.c.; il si era costituito con comparsa contenente appello incidentale Parte_1 quando era già decorso il termine per l'appello decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.
In ragione di tanto ha dichiarato improcedibile l'appello principale e, conseguentemente, ha rilevato la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo.
Ha, poi, ritenuto che il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità del gravame giustificasse la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
2. Con unico motivo del ricorso per cassazione proposto ha Controparte_1 denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per essere stata disposta da questa corte la compensazione delle spese con motivazione irragionevole, considerata l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali la compensazione è consentita dalla legge.
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che: in relazione alla formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione, totale o parziale, delle spese può essere disposta “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”; secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche o adducendo ragioni illogiche o erronee;
il riferimento di questa corte, quale ragione che giustifica la compensazione delle spese, alla circostanza che la soluzione di improcedibilità è stata rilevata d'ufficio non è conforme al parametro normativo di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., “poiché anche in tale ipotesi la parte ha diritto di vedersi, in linea di principio, riconosciute le spese per le attività processuali comunque sopportate
a causa dell'iniziativa della controparte”.
3. Con l'atto di riassunzione ha citato in giudizio il solo Controparte_1 [...]
, rappresentando di aver raggiunto, a seguito della pronuncia della Cassazione, Parte_1 un'intesa transattiva con CP_3
Non vi è necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto istituto di credito.
Se è vero che in linea generale, a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, il rapporto processuale non può validamente costituirsi dinanzi al giudice del rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata (da ultimo Cass., n. 975/2020; Cass., n. 28333/2024), il coordinamento di tale principio con quello dell'interesse ad agire porta a ritenere non necessaria l'attività di impulso processuale rispetto alle parti destinatarie della pronuncia
3 di cassazione e di quella cassata rispetto alle quali sia venuto meno l'interesse a ottenere una pronuncia, per essere stato soddisfatto in via stragiudiziale il diritto vantato.
Di tanto non può dubitarsi alla luce di quanto dichiarato dal in ordine alla CP_1 conclusione con di un'intesa transattiva. CP_3
4. Ciò premesso e dato atto delle chiare indicazioni della Cassazione, nel presente giudizio di rinvio deve pronunciarsi unicamente sulle spese processuali del primo giudizio di appello, la cui compensazione è stata ritenuta non conforme al parametro normativo di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., con riferimento alla sola posizione di , Parte_1 avendo transatto con il mediante riconoscimento di un importo CP_3 CP_1 complessivo pari a € 10.000,00 per il primo giudizio di appello e per il giudizio di cassazione, e per € 701,00 a titolo di spese non imponibili riguardanti tale ultimo giudizio.
Posto che non costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese il rilievo d'ufficio delle questioni di tardività della costituzione dell'appellante principale e di conseguente perdita di efficacia del tardivo appello incidentale, non sono ravvisabili ulteriori circostanze, riguardanti la controversia, tali da giustificare l'eccezione alla regola generale della soccombenza, del resto neppure prospettate dal nel Parte_1 presente giudizio di rinvio.
4.1. Allo scopo di verificare l'incidenza sulla posizione del dell'accordo Parte_1 transattivo intercorso tra e occorre accertare la sussistenza, o meno, CP_1 CP_3 di un'ipotesi di solidarietà nella condanna alle spese delle parti risultate soccombenti nel primo giudizio di appello.
A tale questione deve darsi risposta positiva, sia perché la soccombenza è stata in entrambi i casi determinata da motivi di rito (per la costituzione tardiva, per CP_3
la tardività dell'appello incidentale in rapporto alla improcedibilità dell'appello Parte_1 principale), sia perché i due appellanti avevano indubbiamente un interesse comune alla riforma della sentenza di primo grado.
Dall'atto di appello e dalla comparsa di risposta contenente appello incidentale non risultano difese contrapposte;
la banca ha proposto un motivo di rito (nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado) e un motivo di merito riguardante la prova del danno;
il ha censurato la sentenza nel merito, sia sull'an della responsabilità sia sul Parte_1 quantum del danno liquidato, ma non ha proposto difese dirette a far accertare la responsabilità esclusiva della banca, avendo, al contrario, sostenuto la legittimità del comportamento di questa (“non poteva esimersi l'istituto di credito dal richiedere il protesto e il notaio dal formalizzarne la levata”).
In presenza di tale comunanza di interessi e in mancanza di contrasto tra le rispettive linee difensive (al contrario coincidenti in parte) dei due appellanti, la loro soccombenza non poteva che determinarne la condanna al pagamento delle spese processuali con vincolo di solidarietà: sul punto Cass., n. 369/2025, secondo cui, ai fini della condanna in solido alle spese processuali non è necessaria la unicità e indivisibilità del rapporto processuale, ma è rilevante anche la semplice convergenza di condotte difensive, in
4 quanto dirette a contrastare la pretesa avversaria, non rilevando in senso contrario neppure la differenza di valore dei rispettivi appelli.
4.2. In ragione del carattere solidale della condanna alle spese che, in ipotesi di mancato accordo transattivo con avrebbe riguardato i due appellanti soccombenti, CP_3
l'incidenza della transazione sulla posizione del deve essere valutata Parte_1 applicando il principio secondo cui “al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (Cass., n. 25980/2021; Cass., n. 7094/2022).
La liquidazione delle spese può essere operata riconoscendo i valori medi di tariffa, in conformità alla richiesta dell'appellato, con la precisazione che, essendo stata l'attività difensiva svolta nel primo giudizio di appello (definito nel gennaio 2020) e nel giudizio di cassazione (definito nel giugno 2022) completata prima dell'entrata in vigore del d. m. n.
147/2022, recante aggiornamento delle tariffe ed entrato in vigore il 23.10.2022, devono essere applicate le tariffe di cui al d. m. n. 55/2014, in vigore prima del predetto aggiornamento.
Il valore della controversia va determinato in € 20.000,00 per entrambi gli appellanti, in base al decisum complessivo del giudizio di primo grado.
Pertanto il compenso relativo al primo giudizio di appello va determinato in € 8.071,85
(€ 5.532,00 per compenso tabellare, € 829,80 per spese generali al 15%, € 254,47 per
Cassa Avvocati ed € 1.455,58 per Iva sull'imponibile), quello relativo al giudizio di cassazione in € 4.282,52 (€ 2.935,00 per compenso tabellare, € € 440,25 per spese generali al 15%, € 135,01 per Cassa Avvocati ed € 772,26 per Iva sull'imponibile).
Risulta, quindi, che l'importo complessivo del debito per spese è pari a € 12.354,37, gravante nella misura della metà (€ 6.177,18) su ciascuno dei due condebitori solidali.
Essendo la somma di € 10.000,00, oggetto dell'accordo transattivo tra e CP_1
superiore alla quota di debito per spese su quest'ultima gravante, il debito CP_3 gravante su deve ridursi in misura corrispondente a quanto effettivamente Parte_1 pagato da ciò comporta che la misura eccedente del pagamento di questa, data CP_3 dalla differenza tra l'importo di € 10.000,00, pagato dalla banca, e quello di € 6.177,18, quota delle spese sulla stessa gravante, pari a € 3.822,82, deve essere decurtato dalla quota dovuta dal . Parte_1
A tanto consegue che quest'ultimo deve essere condannato al pagamento, a titolo di spese processuali relative al primo giudizio di appello e al giudizio di cassazione, della somma, comprensiva di spese generali, Iva e Cassa, di € 2.354,36 (differenza tra €
6.177,18, quota sullo stesso gravante, ed € 3.822,82, eccedenza pagata dal debitore solidale . CP_3
5 Non può adottarsi la pronuncia di distrazione, in quanto il risulta essere stato CP_1 difeso dinanzi alla Cassazione da difensore diverso da quello attuale.
5. In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante deve essere Parte_1 condannato al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio di rinvio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in riferimento ai criteri di cui al d. m. n. 55/14, come aggiornati dal d. m. n. 147/2022, in misura pari ai valori medi, avuto riguardo all'effettivo valore della causa data dall'importo liquidato a titolo di spese relative ai gradi precedenti.
P. Q. M.
la Corte di appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente, in sede di giudizio di rinvio riassunto con atto di citazione notificato il 10.10.2022, sull'appello avverso la sentenza n. 690/2015, pronunciata il
28.7.2015 dal Tribunale di Isernia, proposto da nei confronti di Parte_1
, nella contumacia di quest'ultimo così provvede: Controparte_1
1) condanna al pagamento, in favore di , a Parte_1 Controparte_1 titolo di spese processuali relative al primo giudizio di appello e al giudizio di cassazione, della somma di € 2.354,36, già comprensiva di rimborso per spese generali, Iva e Cassa;
2) condanna il a rimborsare al le spese processuali del Parte_1 CP_1 presente giudizio di rinvio, che si liquidano in € 2.915,00, per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Rossano Iannone, antistatario.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
MA IA FE RI SE
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