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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 702/2023
All'udienza del 25/03/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti i ricorrenti assistiti dall''Avv. FERRARI UMBERTO/ e e per , Controparte_1
l'avv. BONACOSSA PIERGIORGIO e la procuratrice speciale
Al fine della pratica forense, è presente la dr Persona_1
Il giudice invita i difensori alla discussione e si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale sentenza che in assenza dei difensori deposita nelò fascicolo telematico
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
La Giudice Federica Ferrari, all'udienza del 25.03.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.R.G. 702/2023 proposta da
(cf.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (cf.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. prof. Umberto Ferrari e dall'avv. Alberto Mantellini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, sito in Pavia, via Mascheroni, 64; ricorrenti contro
(Codice Fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Piergiorgio Bonacossa, dall'Avv. Fabio Benetti e dall'Avv. Line Gaston, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano, Piazzale
Cadorna; resistente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come in atti
Per la parte resistente: come in atti
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 16 Con ricorso depositato in data 12.06.2023 i ricorrenti, , Parte_4 [...]
, e hanno convenuto in giudizio la Pt_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
datrice di lavoro dei medesimi, sostenendo che, a mente delle Controparte_1
declaratorie relative ai profili professionali ambiti e a quelli rivestisti di cui al CCNL
Alimentaristi evocato (doc.11), l'inquadramento loro assegnato risulterebbe inadeguato rispetto alle mansioni effettivamente prestate. Segnatamente, i dipendenti Pt_4
e inquadrati al V° livello, hanno chiesto di essere sussunti nel IV° livello Pt_5 Pt_3
del contratto collettivo de quo; e attualmente assegnati al III° livello, Pt_1 Pt_2
hanno invece richiesto che venga loro riconosciuto il livello III°A, deducendo, questi ultimi, a sostegno delle pretese azionate, le circostanze che seguono: di rivestire la qualifica di elettricisti manutentori sin dall'assunzione; che l'attività dai medesimi prestata si sostanzierebbe nella riparazione di ogni guasto elettrico nonché nel pronto intervento e nella manutenzione dei relativi impianti di particolare complessità, al punto che, al fine di poterne comprendere il funzionamento ed intervenire di conseguenza con le operazione di aggiustaggio, i medesimi sarebbero tenuti alla frequenza di corsi di addestramento in seguito all'acquisto di ogni nuovo macchinario e allo svolgimento di periodici corsi di aggiornamento.
In conseguenza alle circostanze sopra riferite, i ricorrenti hanno dunque chiesto il pagamento delle differenze retributive, lamentandone la debenza, a partire dall'anno
2019, da parte della società datrice, in ragione del superiore inquadramento rivendicato,
e quantificando l'ammontare delle spettanze creditorie azionate così come segue: Euro
6.182,26 per euro 4.674,60 in favore di;
la somma eguale pari ad Pt_4 Pt_5
Euro 11.466,84 per e ed Euro 7.667,48 per Pt_1 Pt_2 Pt_3
Con memoria depositata in data 24.11.2023 si è costituita la società resistente, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande conclusivamente rassegnate con il ricorso oggetto di attuale disamina ed insistendo per la reiezione dello stesso.
Esposte le contrapposte prospettazioni delle parti, all'udienza del 14.03.2024, il Giudice proponeva, a scopo conciliativo, il riconoscimento della qualifica superiore a tutti i ricorrenti a partire dal 01.01.2024 con concorso nelle spese di lite;
le parti chiedevano quindi un rinvio al fine di esaminare la proposta transattiva formulata nei termini
Pag. 3 di 16 predetti;
il giudizio, rinviato all'udienza del 14.03.2024, veniva conciliato limitatamente alle sole posizioni dei ricorrenti e , i quali aderivano all'ipotesi di Pt_4 Pt_5 definizione bonaria della lite avanzata dalla società datrice all'udienza predetta e formalizzata dal Giudice alla successiva udienza del 25.03.2024.
Recepita detta soluzione transattiva, il giudizio è, dunque, proseguito per la trattazione delle questioni ancora controverse in relazione alle ulteriori posizioni dei ricorrenti e la vertenza, istruita, mediante vaglio della documentazione Pt_1 Pt_2 Pt_3
versata in atti, interrogatorio libero delle parti ed esame testimoniale sui capitoli di prova ammessi, è definita con sentenza, pronunciata in data odierna, in esito alla camera di consiglio.
Orbene, in punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..).
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez.
Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire ai fini
Pag. 4 di 16 dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti:
1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine della riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
È stato poi ulteriormente precisato da cesellata giurisprudenza di legittimità che il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'utilizzo del lavoratore per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza presuppone che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14 agosto 2001, n. 11125): può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr.
Cass. 12 aprile 2006, n. 8529; 25 ottobre 2004, n. 20692).
In tema di reparto dell'onere probatorio, è dovere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto prestato (si veda, ex multis,
Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Pag. 5 di 16 In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
È altresì noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provarne il fatto costitutivo, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa azionata. Consegue l'esenzione datoriale dall'obbligo “di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore" (come specificato anche in Cass. n. 1012/2003).
Delineati il quadro normativo e giurisprudenziale nei termini che precedono, al fine di indagare la fondatezza delle pretese azionate dai ricorrenti a proposito del riconoscimento del superiore inquadramento, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il C.C.N.L. alimentaristi (doc.11 allegato al ricorso): nel caso di specie, per ragione di chiarezza espositiva, si ritiene opportuno – al netto delle posizioni già conciliate come sopra riferito- procedere alla disamina disgiunta delle ulteriori posizioni da definire, distinguendo quindi la comune richiesta di avanzamento nel livello IIIA del contratto collettivo evocato formulata dai ricorrenti e dalla domanda di Pt_1 Pt_2
progressione al livello IV presentata dal dipendente di cui, dunque, si dirà nel Pt_3
prosieguo.
Sulla posizione dei ricorrenti e Pt_1 Pt_6
con segnato riguardo alla qualifica attualmente rivestita dai prestatori e
[...] Pt_1
nonché alle pretese vantate dai medesimi circa il riconoscimento di un superiore Pt_2
inquadramento, stante la dedotta adibizione allo svolgimento di mansioni ultronee rispetto a quelle connotanti il rango occupazionale loro assegnato, i livelli professionali che vengono in rilievo sono i seguenti:
III° LIVELLO ( attualmente assegnato ai lavoratori e “Appartengono a Pt_1 Pt_2
questo livello: - i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od
Pag. 6 di 16 amministrativo interne od esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
- i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
- il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex
3° categoria impiegatizia) e cioè l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna”;
III°LIVELLO A (posizione rivendicata) “Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello: - - svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
- guidano, controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
- eseguono con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnicopratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;
-
- a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico- fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a
Pag. 7 di 16 punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina
(decorrenza 1° gennaio 1988).”
Ebbene, in esito alla disamina delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, deve ritenersi che la pretesa azionata dai ricorrenti sia fondata e meriti, dunque, accoglimento per le ragioni che seguono.
La declaratoria del profilo di appartenenza dei lavoratori de quibus, sopra richiamata
(livello III del contratto collettivo di riferimento), ricomprende unicamente prestatori, altamente specializzati, la cui principale attività consiste nella conduzione pressoché autonoma e nel controllo di impianti produttivi complessi, senza tuttavia prevedere interventi manutentivi, la cui esecuzione invece è menzionata, sulla scorta di un'indagine ricognitiva di tutti i livelli professionali annoverati dalla contrattazione collettiva, unicamente nelle esemplificazioni delle declaratorie relative ai livelli IV e III
A, con l'ulteriore discrimine, dirimente nel caso di specie, che i lavoratori inquadrati nel livello IV operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione ed il confezionamento, curandone la messa a punto ed eseguendo attività di ordinaria manutenzione;
diversamente, i dipendenti assegnati al livello III A, rivendicato dai ricorrenti, sono preposti all'aggiustaggio di impianti particolarmente complessi sui quali effettuano, con gli opportuni coordinamenti, operazioni di aggiustaggio e di manutenzione in condizioni di sostanziale autonomia operativa, senza ausilio degli specialisti di officina.
Ebbene, nel caso considerato deve escludersi l'adeguatezza, rispetto alle mansioni concretamente svolte, dell'inquadramento di e al livello III, loro Pt_1 Pt_2 assegnato, dal momento che l'attività di manutenzione prestata è eccedente quella di conduzione e controllo degli impianti esemplificata nella decalaratoria riferita all'attuale qualifica rivestita;
la complessità tecnica degli impianti, sui quali ordinariamente i ricorrenti intervengono in manutenzione, salvi casi eccezionali, senza l'ausilio di terzi, ha trovato suffragio probatorio nelle dichiarazioni rese dalla stessa procuratrice speciale di parte convenuta che, interrogata liberamente all'udienza del 08.05.2024, ha precisato che gli impianti dell'azienda “sono molto complessi e particolari”, riferendo altresì che
“I manutentori turnisti sono inquadrati al 4 livello alla assunzione e poi dopo la formazione sugli impianti passano dopo di solito un paio d'anni al terzo livello. Alcuni
Pag. 8 di 16 manutentori turnisti sono inquadrati al livello 3A che è stato riconosciuto anni fa per motivazioni che non conosco. Sono e che sono inquadrati al CP_2 CP_3 livello 3A su sei elettricisti turnisti. Svolgono tutti le stesse mansioni.”
Del resto, che i dipendenti “de quibus” di norma siano chiamati ad eseguire interventi manutentivi su macchinari dal complesso ingranaggio, in condizione di prevalente autonomia, si evince altresì dalle dichiarazione rese dal teste Testimone_1
dipendente assunto dalla convenuta a partire da novembre 2001 con la qualifica di manutentore ed attualmente inquadrato nel livello IIIA, il quale, all'udienza del
19.11.2024, si è espresso come segue: “ e svolgono le mie stesse Pt_2 Pt_1
mansioni: noi interveniamo per risolvere qualunque problema sia meccanico che elettrico. Lavoriamo su turni. In ogni turno ci sono due manutentori. Di solito un meccanico e un elettricista. I ricorrenti sono elettricisti. Ogni due mesi e mezzo usciamo dal turno e lavoriamo due settimane in giornata e dunque è capitato di lavorare insieme. I turni sono i seguenti: dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6.
Ripariamo guasti elettrici di ogni genere. Sul cap 5) confermo. La tempistica della riparazione dipendente dalla presenza in azienda del pezzo da sostituire. Preciso che il lavoro viene fatto in assoluta autonomia dall'operatore. Ci sono altri due elettricisti
e che hanno un livello maggiore del nostro e sono responsabili uno CP_4 CP_5 delle cabine elettriche e l'altro del programma delta V che è un programma informatico che comanda tutte le fasi della produzione. E' uno dei pochi che ci mette le mani. Se capita anche loro si occupano dei quadri elettrici. La fabbrica è molto grande e dunque loro che sono giornalieri si occupano anche di tali problemi se noi del turno siamo già occupati. Ogni volta che viene montato un macchinario nuovo frequentiamo un corso per la manutenzione dello stesso. Se non uno di noi non riesce a risolvere il problema del quadro elettrico si consulta con gli altri, anche con e . Se il CP_4 CP_5
problema non è il quadro elettrico, ma è sulla macchina interviene il manutentore.
Preciso che noi non ci occupiamo solo dei quadri elettrici che si trovano a bordo della macchina, ma di tutte le componenti elettriche delle macchine. In azienda ci sono un centinaio di macchine. è il capofficina. è il suo vice. CP_6 CP_7 CP_7
ci dice ogni giorno su quali macchine fare manutenzione preventiva., ulteriore compito
Pag. 9 di 16 rispetto alla riparazione dei guasti. Tale manutenzione ci occupa una ora, una ora e mezzo al giorno. ci indica le priorità.”. CP_6
In senso concorde alle osservazioni che precedono è da intendersi la dichiarazione di dipendente della resistente (quadro di primo livello) da giugno 2018 e CP_6
responsabile della manutenzione a partire da luglio 2022, il quale, escusso in data
19.11.2024, dopo aver sostenuto che e segnatamente “si occupano dei Pt_1 Pt_2
malfunzionamenti quando vengono contattati dai vari reparti e fanno l'analisi del guasto. se capiscono quale è il guasto mettono in sicurezza la macchina e la riparano.
Altrimenti se proprio non riescono a risolvere il problema aspettano l'intervento dei colleghi di giornata”, precisando ulteriormente che “Gli esperti sono e CP_5
”, che la necessità del loro intervento “Dipende dall'entità del guasto”, con la CP_4 conseguenza che (inquadrato in seconda categoria) viene coinvolto se si CP_4
tratta di guasti sulla rete elettrica di potenza, (inquadrato in prima CP_5
categoria) in relazione alle macchine di confezionamento o ai sistemi governati da logica”, ed evidenziando, in ultimo, l'impossibilità di ravvisare “differenza di mansioni tra e i ricorrenti”, non potendo cogliersi, nel concreto svolgimento delle CP_2 funzioni cui i medesimi sono adibiti, alcuna “differenza di autonomia”(cfr. verbale d'udienza del 19.11.2024).
Orbene, in esito ad una generale attività di ricognizione tra le declaratorie corrispondenti ai profili coinvolti ed avuto riguardo al tenore complessivo delle deposizioni rese, deve ragionevolmente ritenersi che i ricorrenti intervengano prontamente in caso di guasto elettrico ed effettuino lavori manutentivi ordinariamente senza l'ausilio degli specialisti d'officina, essendo relegato, l'apporto tecnico di questi ultimi, a casi episodici di malfunzionamento di particolare complessità degli apparati meccanici (“ se proprio non riescono a risolvere il problema”). Il carattere residuale di detti interventi adiuvanti (peraltro confermato dal fatto che i ricorrenti lavorano in turno
) non può reputarsi ostativo al riconoscimento ai prestatori della superiore qualifica rivendicata, a fortiori laddove si consideri come detto inquadramento sia stato assegnato a tre elettricisti su sei (coma ammesso dalla legale rappresentante) e confermato dal teste che, chiamato a deporre all'udienza del 19.11.2024, come sopra CP_2
evidenziato, ha riferito di svolgere le stesse mansioni dei ricorrenti, e di essere investito,
Pag. 10 di 16 nella materiale esecuzione delle funzioni cui è preposto, del medesimo grado di autonomia operativa;
senza che in ciò debba rinvenirsi alcuna censura al principio ribadito dalla Suprema Corte circa l'irrilevanza “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro” della “eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica” (cfr.
Cass. sent. n. 26236/2014), né l'intento di deflettere da detta statuizione, dovendosi piuttosto cogliere, nella predetta comparazione intersoggettiva, l'avallo di quell'orientamento che impone al giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sulla corrispondenza tra le funzioni svolte dal prestatore e quelle esemplificate astrattamente nella declaratoria del livello professionale ambito, di indagare “la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata (cfr. Cass. 8 novembre 2007 n. 23273).” (cfr.
Cass. sent. n. 26236/2014), e di appurare che l'assegnazione del dipendente a compiti ulteriori abbia comportato anche la concreta assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
Peraltro, giova osservare, come la declaratoria professionale assume valore meramente esemplificativo di tutte le possibili mansioni che il prestatore, assegnato ad un determinato livello, è chiamato a prestare, senza tuttavia imporre il necessario svolgimento di tutti i compiti ivi espressi, essendo sufficiente, fini del riconoscimento del superiore inquadramento, l'effettiva esecuzione, in via prevalente, anche soltanto di alcune delle funzioni menzionate.
Nel caso di specie, infatti, l'indagine istruttoria ed il vaglio delle declaratorie relative ai livelli coinvolti hanno senz'altro dimostrato l'adeguatezza del livello rivendicato da e dal momento che trattasi di lavoratori che “a seguito di prolungata Pt_1 Pt_2 esperienza (entrambi lavorano da circa vent'anni in azienda con le medesime mansioni) di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa
e con facoltà di iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione
Pag. 11 di 16 senza ricorrere agli specialisti di officina (decorrenza 1° gennaio 1988).” (Cfr. declaratoria livello IIIA del contratto collettivo di categoria).
Ala fondatezza della pretesa dei ricorrenti circa l'inquadramento nel livello IIIA consegue, ai sensi del disposto di cui all'art. 2103 c.c., il diritto dei medesimi ad ottenere il trattamento economico corrispondente all'attività effettivamente prestata nel periodo lavorativo di riferimento.
Quanto alla quantificazione delle spettanze creditorie dovute, questa Giudice ritiene di aderire ai conteggi allegati al ricorso (doc.13), in quanto elaborati alla stregua delle previsioni del contratto individuale di lavoro applicato ai ricorrenti, che prevede un orario lavorativo full time articolato su 40 ore settimanali, e delle buste-paga depositate, attestanti la retribuzione percepita (docc. 9 e 10 di parte ricorrente), nonché avendo riguardo ai salari per i livelli III e IIIA, previsti dal CCNL di categoria (doc.12 allegato al ricorso).
La convenuta, a fronte dei conteggi depositati, ha contestato l'adeguatezza delle operazioni di calcolo condotte nei termini che precedono, eccependone il carattere generico e non circostanziato: ebbene, sul punto giova osservare come, ai sensi dell'art.2697 c.c., chi lamenta l'infondatezza della pretesa altrui, deve provare ed allegare i fatti su cui si fonda la relativa eccezione. Nel caso di specie, tuttavia, la società datrice non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, omettendo di produrre in giudizio idonea documentazione atta a dimostrare l'inesattezza e/o l'inattendibilità dei conteggi prodotti, limitandosi ad una generica contestazione.
Rilevato quanto precede, è corretto aderire alle risultanze delle operazioni di calcolo versate in atti e, di conseguenza, condannare la resistente a corrispondere ai dipendenti e la eguale somma lorda pari ad Euro € 11.466,84 ciascuno a titolo di Pt_1 Pt_2 differenze retributive dovute far data dall'anno 2019 e sino all'anno 2023 interamente considerato, attesa la delimitazione temporale delineata dai ricorrenti medesimi nel ricorso.
Sulla posizione del ricorrente SU
Il ricorrente dipendente della convenuta fin dal 1.12.2014 e attualmente Pt_3
inquadrato nel livello V del contratto collettivo di categoria, ha radicato il presente giudizio, prospettando che la mansione da egli erogata debba essere ricompresa nel
Pag. 12 di 16 superiore livello IV°, e lamentando che nelle declaratorie riferite al livello di attuale inquadramento, la funzione di carrellista, che il medesimo ha riferito di svolgere all'interno della società datrice, non sarebbe nominata.
Giova, pertanto, ai fini del vaglio della fondatezza della richiesta attorea, riprodurre innanzitutto le declaratorie relative ai livelli professionali coinvolti:
Livello V (assegnato al ricorrente)
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività amministrative
d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori;
lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello.”
Livello IV (ambito dal ricorrente)
“Appartengono a questo livello: - i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.”
SU in sede di libero interrogatorio ha dichiarato: “confermo il ricorso. io lavoro solitamente nel reparto concentrazione dove arrivano gli scarti delle lavorazioni degli altri reparti. Io mi occupo di caricare sui camion i sacchi di confezionamento. Utilizzo per caricare solitamente un muletto dal 15 quintali oppure un transpallet elettrico. Ho il patentino per guidare il muletto. In casi eccezionali utilizzo il muletto a gasolio da 25
Pag. 13 di 16 quintali che è dell'officina, previo permesso del responsabile. La guida del muletto a gasolio non richiede ulteriori patentini rispetto a quelli che ho già. Solo io sono addetto
a queste mansioni. Svolgo anche altre mansioni saltuariamente in altri reparti ad es cambio filtri e prefiltri.
Orbene, dalla riproduzione delle declaratorie professionali predette si coglie, testualmente, l'infondatezza della richiesta attorea: la mansione di carrellista (il muletto non è altro che un carrello elevatore) infatti, che il dipendente stesso ha riferito di svolgere in via sostanzialmente prevalente nel ricorso e confermato in sede di interrogatorio libero cui è espressamente menzionata nelle declaratorie del livello V, di attuale inquadramento, che ricomprende segnatamente i lavoratori che “nei reparti di produzione […] conducono […] macchine per la […] movimentazione di merci e prodotti” (doc.11 allegato al ricorso).
Né risulta, in esito al vaglio complessivo delle deposizioni testimoniali, che abbia Pt_3
svolto, per un apprezzabile periodo di tempo ed in via prevalente, mansioni ulteriori rispetto a quelle del carrellista, inteso quale soggetto abilitato e preposto alla guida del c.d. “muletto”: tutti i testi escussi hanno anzi univocamente deposto a sostegno dell'adeguatezza dell'inquadramento rivestito dal lavoratore, chiarendo che “La mansione principale di è il carrellista della logistica. Usa il muletto per scaricare Pt_3
e caricare. Talvolta sostituisce qualche operatore assente e quindi si occupa di insaccare il prodotto finito. Viene anche chiamato in altre reparti per svolgere attività di cambio filtri e prefiltri alla centrale. Svolge tutte queste mansioni da sempre. Presumo abbia il patentino per guidare il muletto. Inoltre attacca e stacca i tubi per carico e scarico di autotreni con cisterne” (così si è espresso all'udienza del Testimone_1
19.11.2024).
Parimenti, , operaio insaccatore presso la resistente, ha riferito che Testimone_2
“SU lavora come mulettista carico e scarico. Saltuariamente ha svolto mansioni di insaccatore”; in senso conforme si è, in ultimo, pronunciato il teste Tes_3
responsabile di produzione dal febbraio 2022 presso la convenuta, il quale,
[...] escusso anch'egli alla predetta udienza, ha dichiarato “(..) SU è l'addetto al reparto inattivo e coprodotti. la sua mansione principale è la movimentazione di merci con il
Pag. 14 di 16 muletto elettrico con forche. E' un muletto la cui guida richiede un patentino che lui ha
(..)”.
Giova, inoltre, evidenziare come del tutto priva di rilievo sia la circostanza riferita dal ricorrente, e dal medesimo ribadita all'udienza di discussione del 25.03.2025, secondo la quale sarebbe solito trasportare materiale corrosivo: sebbene, infatti, la società Pt_3
convenuta non abbia sollevato contestazione alcuna al riguardo nella memoria difensiva, limitandosi ad eccepirne, all'udienza predetta, la non veridicità, è d'uopo sottolineare come l'indice di pericolosità del materiale condotto non incide sul riconoscimento al lavoratore della superiore qualifica, ben potendo il carrellista, qualifica che il ricorrente correttamente riveste, essere preposto anche alla movimentazione di merci in ipotesi corrosive.
Spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste, dunque, a carico di parte resistente limitatamente alle posizioni dei ricorrenti e Pt_1
attesa la riconosciuta fondatezza delle pretese loro vantate;
al contempo è Pt_2
corretto condannare il ricorrente SU a rifondere dette spese alla convenuta, stante il rigetto della domanda dal medesimo proposta.
Per questi motivi
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) Accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato al livello III°A Parte_1
del CCNL alimentaristi;
2) Accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato al livello Parte_2
III°A del CCNL alimentaristi;
3) Rigetta la richiesta di OR SU di inquadramento nel livello IV del CCNL
alimentaristi;
4) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda Parte_2
di Euro 11.466,84 a titolo di differenze retributive dovute a partire dall'anno
2019 e sino all'anno 2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Pag. 15 di 16 5) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda Parte_1
di Euro 11.466,84 a titolo di differenze retributive dovute a partire dall'anno
2019 e sino all'anno 2023 compreso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
6) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_2
e che liquida in Euro 3900 per compenso professionale,
[...] Parte_1
euro 259 per cu oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7) condanna a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in Euro Parte_3
900 per compenso professionale oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Pavia, 25.03.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 16 di 16
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 702/2023
All'udienza del 25/03/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti i ricorrenti assistiti dall''Avv. FERRARI UMBERTO/ e e per , Controparte_1
l'avv. BONACOSSA PIERGIORGIO e la procuratrice speciale
Al fine della pratica forense, è presente la dr Persona_1
Il giudice invita i difensori alla discussione e si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale sentenza che in assenza dei difensori deposita nelò fascicolo telematico
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
La Giudice Federica Ferrari, all'udienza del 25.03.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.R.G. 702/2023 proposta da
(cf.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (cf.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. prof. Umberto Ferrari e dall'avv. Alberto Mantellini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, sito in Pavia, via Mascheroni, 64; ricorrenti contro
(Codice Fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Piergiorgio Bonacossa, dall'Avv. Fabio Benetti e dall'Avv. Line Gaston, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano, Piazzale
Cadorna; resistente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come in atti
Per la parte resistente: come in atti
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 16 Con ricorso depositato in data 12.06.2023 i ricorrenti, , Parte_4 [...]
, e hanno convenuto in giudizio la Pt_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
datrice di lavoro dei medesimi, sostenendo che, a mente delle Controparte_1
declaratorie relative ai profili professionali ambiti e a quelli rivestisti di cui al CCNL
Alimentaristi evocato (doc.11), l'inquadramento loro assegnato risulterebbe inadeguato rispetto alle mansioni effettivamente prestate. Segnatamente, i dipendenti Pt_4
e inquadrati al V° livello, hanno chiesto di essere sussunti nel IV° livello Pt_5 Pt_3
del contratto collettivo de quo; e attualmente assegnati al III° livello, Pt_1 Pt_2
hanno invece richiesto che venga loro riconosciuto il livello III°A, deducendo, questi ultimi, a sostegno delle pretese azionate, le circostanze che seguono: di rivestire la qualifica di elettricisti manutentori sin dall'assunzione; che l'attività dai medesimi prestata si sostanzierebbe nella riparazione di ogni guasto elettrico nonché nel pronto intervento e nella manutenzione dei relativi impianti di particolare complessità, al punto che, al fine di poterne comprendere il funzionamento ed intervenire di conseguenza con le operazione di aggiustaggio, i medesimi sarebbero tenuti alla frequenza di corsi di addestramento in seguito all'acquisto di ogni nuovo macchinario e allo svolgimento di periodici corsi di aggiornamento.
In conseguenza alle circostanze sopra riferite, i ricorrenti hanno dunque chiesto il pagamento delle differenze retributive, lamentandone la debenza, a partire dall'anno
2019, da parte della società datrice, in ragione del superiore inquadramento rivendicato,
e quantificando l'ammontare delle spettanze creditorie azionate così come segue: Euro
6.182,26 per euro 4.674,60 in favore di;
la somma eguale pari ad Pt_4 Pt_5
Euro 11.466,84 per e ed Euro 7.667,48 per Pt_1 Pt_2 Pt_3
Con memoria depositata in data 24.11.2023 si è costituita la società resistente, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande conclusivamente rassegnate con il ricorso oggetto di attuale disamina ed insistendo per la reiezione dello stesso.
Esposte le contrapposte prospettazioni delle parti, all'udienza del 14.03.2024, il Giudice proponeva, a scopo conciliativo, il riconoscimento della qualifica superiore a tutti i ricorrenti a partire dal 01.01.2024 con concorso nelle spese di lite;
le parti chiedevano quindi un rinvio al fine di esaminare la proposta transattiva formulata nei termini
Pag. 3 di 16 predetti;
il giudizio, rinviato all'udienza del 14.03.2024, veniva conciliato limitatamente alle sole posizioni dei ricorrenti e , i quali aderivano all'ipotesi di Pt_4 Pt_5 definizione bonaria della lite avanzata dalla società datrice all'udienza predetta e formalizzata dal Giudice alla successiva udienza del 25.03.2024.
Recepita detta soluzione transattiva, il giudizio è, dunque, proseguito per la trattazione delle questioni ancora controverse in relazione alle ulteriori posizioni dei ricorrenti e la vertenza, istruita, mediante vaglio della documentazione Pt_1 Pt_2 Pt_3
versata in atti, interrogatorio libero delle parti ed esame testimoniale sui capitoli di prova ammessi, è definita con sentenza, pronunciata in data odierna, in esito alla camera di consiglio.
Orbene, in punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..).
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez.
Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire ai fini
Pag. 4 di 16 dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti:
1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine della riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
È stato poi ulteriormente precisato da cesellata giurisprudenza di legittimità che il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'utilizzo del lavoratore per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza presuppone che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14 agosto 2001, n. 11125): può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr.
Cass. 12 aprile 2006, n. 8529; 25 ottobre 2004, n. 20692).
In tema di reparto dell'onere probatorio, è dovere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto prestato (si veda, ex multis,
Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Pag. 5 di 16 In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
È altresì noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provarne il fatto costitutivo, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa azionata. Consegue l'esenzione datoriale dall'obbligo “di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore" (come specificato anche in Cass. n. 1012/2003).
Delineati il quadro normativo e giurisprudenziale nei termini che precedono, al fine di indagare la fondatezza delle pretese azionate dai ricorrenti a proposito del riconoscimento del superiore inquadramento, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il C.C.N.L. alimentaristi (doc.11 allegato al ricorso): nel caso di specie, per ragione di chiarezza espositiva, si ritiene opportuno – al netto delle posizioni già conciliate come sopra riferito- procedere alla disamina disgiunta delle ulteriori posizioni da definire, distinguendo quindi la comune richiesta di avanzamento nel livello IIIA del contratto collettivo evocato formulata dai ricorrenti e dalla domanda di Pt_1 Pt_2
progressione al livello IV presentata dal dipendente di cui, dunque, si dirà nel Pt_3
prosieguo.
Sulla posizione dei ricorrenti e Pt_1 Pt_6
con segnato riguardo alla qualifica attualmente rivestita dai prestatori e
[...] Pt_1
nonché alle pretese vantate dai medesimi circa il riconoscimento di un superiore Pt_2
inquadramento, stante la dedotta adibizione allo svolgimento di mansioni ultronee rispetto a quelle connotanti il rango occupazionale loro assegnato, i livelli professionali che vengono in rilievo sono i seguenti:
III° LIVELLO ( attualmente assegnato ai lavoratori e “Appartengono a Pt_1 Pt_2
questo livello: - i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od
Pag. 6 di 16 amministrativo interne od esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
- i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
- il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex
3° categoria impiegatizia) e cioè l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna”;
III°LIVELLO A (posizione rivendicata) “Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello: - - svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
- guidano, controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
- eseguono con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnicopratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;
-
- a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico- fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a
Pag. 7 di 16 punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina
(decorrenza 1° gennaio 1988).”
Ebbene, in esito alla disamina delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, deve ritenersi che la pretesa azionata dai ricorrenti sia fondata e meriti, dunque, accoglimento per le ragioni che seguono.
La declaratoria del profilo di appartenenza dei lavoratori de quibus, sopra richiamata
(livello III del contratto collettivo di riferimento), ricomprende unicamente prestatori, altamente specializzati, la cui principale attività consiste nella conduzione pressoché autonoma e nel controllo di impianti produttivi complessi, senza tuttavia prevedere interventi manutentivi, la cui esecuzione invece è menzionata, sulla scorta di un'indagine ricognitiva di tutti i livelli professionali annoverati dalla contrattazione collettiva, unicamente nelle esemplificazioni delle declaratorie relative ai livelli IV e III
A, con l'ulteriore discrimine, dirimente nel caso di specie, che i lavoratori inquadrati nel livello IV operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione ed il confezionamento, curandone la messa a punto ed eseguendo attività di ordinaria manutenzione;
diversamente, i dipendenti assegnati al livello III A, rivendicato dai ricorrenti, sono preposti all'aggiustaggio di impianti particolarmente complessi sui quali effettuano, con gli opportuni coordinamenti, operazioni di aggiustaggio e di manutenzione in condizioni di sostanziale autonomia operativa, senza ausilio degli specialisti di officina.
Ebbene, nel caso considerato deve escludersi l'adeguatezza, rispetto alle mansioni concretamente svolte, dell'inquadramento di e al livello III, loro Pt_1 Pt_2 assegnato, dal momento che l'attività di manutenzione prestata è eccedente quella di conduzione e controllo degli impianti esemplificata nella decalaratoria riferita all'attuale qualifica rivestita;
la complessità tecnica degli impianti, sui quali ordinariamente i ricorrenti intervengono in manutenzione, salvi casi eccezionali, senza l'ausilio di terzi, ha trovato suffragio probatorio nelle dichiarazioni rese dalla stessa procuratrice speciale di parte convenuta che, interrogata liberamente all'udienza del 08.05.2024, ha precisato che gli impianti dell'azienda “sono molto complessi e particolari”, riferendo altresì che
“I manutentori turnisti sono inquadrati al 4 livello alla assunzione e poi dopo la formazione sugli impianti passano dopo di solito un paio d'anni al terzo livello. Alcuni
Pag. 8 di 16 manutentori turnisti sono inquadrati al livello 3A che è stato riconosciuto anni fa per motivazioni che non conosco. Sono e che sono inquadrati al CP_2 CP_3 livello 3A su sei elettricisti turnisti. Svolgono tutti le stesse mansioni.”
Del resto, che i dipendenti “de quibus” di norma siano chiamati ad eseguire interventi manutentivi su macchinari dal complesso ingranaggio, in condizione di prevalente autonomia, si evince altresì dalle dichiarazione rese dal teste Testimone_1
dipendente assunto dalla convenuta a partire da novembre 2001 con la qualifica di manutentore ed attualmente inquadrato nel livello IIIA, il quale, all'udienza del
19.11.2024, si è espresso come segue: “ e svolgono le mie stesse Pt_2 Pt_1
mansioni: noi interveniamo per risolvere qualunque problema sia meccanico che elettrico. Lavoriamo su turni. In ogni turno ci sono due manutentori. Di solito un meccanico e un elettricista. I ricorrenti sono elettricisti. Ogni due mesi e mezzo usciamo dal turno e lavoriamo due settimane in giornata e dunque è capitato di lavorare insieme. I turni sono i seguenti: dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6.
Ripariamo guasti elettrici di ogni genere. Sul cap 5) confermo. La tempistica della riparazione dipendente dalla presenza in azienda del pezzo da sostituire. Preciso che il lavoro viene fatto in assoluta autonomia dall'operatore. Ci sono altri due elettricisti
e che hanno un livello maggiore del nostro e sono responsabili uno CP_4 CP_5 delle cabine elettriche e l'altro del programma delta V che è un programma informatico che comanda tutte le fasi della produzione. E' uno dei pochi che ci mette le mani. Se capita anche loro si occupano dei quadri elettrici. La fabbrica è molto grande e dunque loro che sono giornalieri si occupano anche di tali problemi se noi del turno siamo già occupati. Ogni volta che viene montato un macchinario nuovo frequentiamo un corso per la manutenzione dello stesso. Se non uno di noi non riesce a risolvere il problema del quadro elettrico si consulta con gli altri, anche con e . Se il CP_4 CP_5
problema non è il quadro elettrico, ma è sulla macchina interviene il manutentore.
Preciso che noi non ci occupiamo solo dei quadri elettrici che si trovano a bordo della macchina, ma di tutte le componenti elettriche delle macchine. In azienda ci sono un centinaio di macchine. è il capofficina. è il suo vice. CP_6 CP_7 CP_7
ci dice ogni giorno su quali macchine fare manutenzione preventiva., ulteriore compito
Pag. 9 di 16 rispetto alla riparazione dei guasti. Tale manutenzione ci occupa una ora, una ora e mezzo al giorno. ci indica le priorità.”. CP_6
In senso concorde alle osservazioni che precedono è da intendersi la dichiarazione di dipendente della resistente (quadro di primo livello) da giugno 2018 e CP_6
responsabile della manutenzione a partire da luglio 2022, il quale, escusso in data
19.11.2024, dopo aver sostenuto che e segnatamente “si occupano dei Pt_1 Pt_2
malfunzionamenti quando vengono contattati dai vari reparti e fanno l'analisi del guasto. se capiscono quale è il guasto mettono in sicurezza la macchina e la riparano.
Altrimenti se proprio non riescono a risolvere il problema aspettano l'intervento dei colleghi di giornata”, precisando ulteriormente che “Gli esperti sono e CP_5
”, che la necessità del loro intervento “Dipende dall'entità del guasto”, con la CP_4 conseguenza che (inquadrato in seconda categoria) viene coinvolto se si CP_4
tratta di guasti sulla rete elettrica di potenza, (inquadrato in prima CP_5
categoria) in relazione alle macchine di confezionamento o ai sistemi governati da logica”, ed evidenziando, in ultimo, l'impossibilità di ravvisare “differenza di mansioni tra e i ricorrenti”, non potendo cogliersi, nel concreto svolgimento delle CP_2 funzioni cui i medesimi sono adibiti, alcuna “differenza di autonomia”(cfr. verbale d'udienza del 19.11.2024).
Orbene, in esito ad una generale attività di ricognizione tra le declaratorie corrispondenti ai profili coinvolti ed avuto riguardo al tenore complessivo delle deposizioni rese, deve ragionevolmente ritenersi che i ricorrenti intervengano prontamente in caso di guasto elettrico ed effettuino lavori manutentivi ordinariamente senza l'ausilio degli specialisti d'officina, essendo relegato, l'apporto tecnico di questi ultimi, a casi episodici di malfunzionamento di particolare complessità degli apparati meccanici (“ se proprio non riescono a risolvere il problema”). Il carattere residuale di detti interventi adiuvanti (peraltro confermato dal fatto che i ricorrenti lavorano in turno
) non può reputarsi ostativo al riconoscimento ai prestatori della superiore qualifica rivendicata, a fortiori laddove si consideri come detto inquadramento sia stato assegnato a tre elettricisti su sei (coma ammesso dalla legale rappresentante) e confermato dal teste che, chiamato a deporre all'udienza del 19.11.2024, come sopra CP_2
evidenziato, ha riferito di svolgere le stesse mansioni dei ricorrenti, e di essere investito,
Pag. 10 di 16 nella materiale esecuzione delle funzioni cui è preposto, del medesimo grado di autonomia operativa;
senza che in ciò debba rinvenirsi alcuna censura al principio ribadito dalla Suprema Corte circa l'irrilevanza “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro” della “eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica” (cfr.
Cass. sent. n. 26236/2014), né l'intento di deflettere da detta statuizione, dovendosi piuttosto cogliere, nella predetta comparazione intersoggettiva, l'avallo di quell'orientamento che impone al giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sulla corrispondenza tra le funzioni svolte dal prestatore e quelle esemplificate astrattamente nella declaratoria del livello professionale ambito, di indagare “la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata (cfr. Cass. 8 novembre 2007 n. 23273).” (cfr.
Cass. sent. n. 26236/2014), e di appurare che l'assegnazione del dipendente a compiti ulteriori abbia comportato anche la concreta assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
Peraltro, giova osservare, come la declaratoria professionale assume valore meramente esemplificativo di tutte le possibili mansioni che il prestatore, assegnato ad un determinato livello, è chiamato a prestare, senza tuttavia imporre il necessario svolgimento di tutti i compiti ivi espressi, essendo sufficiente, fini del riconoscimento del superiore inquadramento, l'effettiva esecuzione, in via prevalente, anche soltanto di alcune delle funzioni menzionate.
Nel caso di specie, infatti, l'indagine istruttoria ed il vaglio delle declaratorie relative ai livelli coinvolti hanno senz'altro dimostrato l'adeguatezza del livello rivendicato da e dal momento che trattasi di lavoratori che “a seguito di prolungata Pt_1 Pt_2 esperienza (entrambi lavorano da circa vent'anni in azienda con le medesime mansioni) di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa
e con facoltà di iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione
Pag. 11 di 16 senza ricorrere agli specialisti di officina (decorrenza 1° gennaio 1988).” (Cfr. declaratoria livello IIIA del contratto collettivo di categoria).
Ala fondatezza della pretesa dei ricorrenti circa l'inquadramento nel livello IIIA consegue, ai sensi del disposto di cui all'art. 2103 c.c., il diritto dei medesimi ad ottenere il trattamento economico corrispondente all'attività effettivamente prestata nel periodo lavorativo di riferimento.
Quanto alla quantificazione delle spettanze creditorie dovute, questa Giudice ritiene di aderire ai conteggi allegati al ricorso (doc.13), in quanto elaborati alla stregua delle previsioni del contratto individuale di lavoro applicato ai ricorrenti, che prevede un orario lavorativo full time articolato su 40 ore settimanali, e delle buste-paga depositate, attestanti la retribuzione percepita (docc. 9 e 10 di parte ricorrente), nonché avendo riguardo ai salari per i livelli III e IIIA, previsti dal CCNL di categoria (doc.12 allegato al ricorso).
La convenuta, a fronte dei conteggi depositati, ha contestato l'adeguatezza delle operazioni di calcolo condotte nei termini che precedono, eccependone il carattere generico e non circostanziato: ebbene, sul punto giova osservare come, ai sensi dell'art.2697 c.c., chi lamenta l'infondatezza della pretesa altrui, deve provare ed allegare i fatti su cui si fonda la relativa eccezione. Nel caso di specie, tuttavia, la società datrice non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, omettendo di produrre in giudizio idonea documentazione atta a dimostrare l'inesattezza e/o l'inattendibilità dei conteggi prodotti, limitandosi ad una generica contestazione.
Rilevato quanto precede, è corretto aderire alle risultanze delle operazioni di calcolo versate in atti e, di conseguenza, condannare la resistente a corrispondere ai dipendenti e la eguale somma lorda pari ad Euro € 11.466,84 ciascuno a titolo di Pt_1 Pt_2 differenze retributive dovute far data dall'anno 2019 e sino all'anno 2023 interamente considerato, attesa la delimitazione temporale delineata dai ricorrenti medesimi nel ricorso.
Sulla posizione del ricorrente SU
Il ricorrente dipendente della convenuta fin dal 1.12.2014 e attualmente Pt_3
inquadrato nel livello V del contratto collettivo di categoria, ha radicato il presente giudizio, prospettando che la mansione da egli erogata debba essere ricompresa nel
Pag. 12 di 16 superiore livello IV°, e lamentando che nelle declaratorie riferite al livello di attuale inquadramento, la funzione di carrellista, che il medesimo ha riferito di svolgere all'interno della società datrice, non sarebbe nominata.
Giova, pertanto, ai fini del vaglio della fondatezza della richiesta attorea, riprodurre innanzitutto le declaratorie relative ai livelli professionali coinvolti:
Livello V (assegnato al ricorrente)
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività amministrative
d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori;
lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello.”
Livello IV (ambito dal ricorrente)
“Appartengono a questo livello: - i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.”
SU in sede di libero interrogatorio ha dichiarato: “confermo il ricorso. io lavoro solitamente nel reparto concentrazione dove arrivano gli scarti delle lavorazioni degli altri reparti. Io mi occupo di caricare sui camion i sacchi di confezionamento. Utilizzo per caricare solitamente un muletto dal 15 quintali oppure un transpallet elettrico. Ho il patentino per guidare il muletto. In casi eccezionali utilizzo il muletto a gasolio da 25
Pag. 13 di 16 quintali che è dell'officina, previo permesso del responsabile. La guida del muletto a gasolio non richiede ulteriori patentini rispetto a quelli che ho già. Solo io sono addetto
a queste mansioni. Svolgo anche altre mansioni saltuariamente in altri reparti ad es cambio filtri e prefiltri.
Orbene, dalla riproduzione delle declaratorie professionali predette si coglie, testualmente, l'infondatezza della richiesta attorea: la mansione di carrellista (il muletto non è altro che un carrello elevatore) infatti, che il dipendente stesso ha riferito di svolgere in via sostanzialmente prevalente nel ricorso e confermato in sede di interrogatorio libero cui è espressamente menzionata nelle declaratorie del livello V, di attuale inquadramento, che ricomprende segnatamente i lavoratori che “nei reparti di produzione […] conducono […] macchine per la […] movimentazione di merci e prodotti” (doc.11 allegato al ricorso).
Né risulta, in esito al vaglio complessivo delle deposizioni testimoniali, che abbia Pt_3
svolto, per un apprezzabile periodo di tempo ed in via prevalente, mansioni ulteriori rispetto a quelle del carrellista, inteso quale soggetto abilitato e preposto alla guida del c.d. “muletto”: tutti i testi escussi hanno anzi univocamente deposto a sostegno dell'adeguatezza dell'inquadramento rivestito dal lavoratore, chiarendo che “La mansione principale di è il carrellista della logistica. Usa il muletto per scaricare Pt_3
e caricare. Talvolta sostituisce qualche operatore assente e quindi si occupa di insaccare il prodotto finito. Viene anche chiamato in altre reparti per svolgere attività di cambio filtri e prefiltri alla centrale. Svolge tutte queste mansioni da sempre. Presumo abbia il patentino per guidare il muletto. Inoltre attacca e stacca i tubi per carico e scarico di autotreni con cisterne” (così si è espresso all'udienza del Testimone_1
19.11.2024).
Parimenti, , operaio insaccatore presso la resistente, ha riferito che Testimone_2
“SU lavora come mulettista carico e scarico. Saltuariamente ha svolto mansioni di insaccatore”; in senso conforme si è, in ultimo, pronunciato il teste Tes_3
responsabile di produzione dal febbraio 2022 presso la convenuta, il quale,
[...] escusso anch'egli alla predetta udienza, ha dichiarato “(..) SU è l'addetto al reparto inattivo e coprodotti. la sua mansione principale è la movimentazione di merci con il
Pag. 14 di 16 muletto elettrico con forche. E' un muletto la cui guida richiede un patentino che lui ha
(..)”.
Giova, inoltre, evidenziare come del tutto priva di rilievo sia la circostanza riferita dal ricorrente, e dal medesimo ribadita all'udienza di discussione del 25.03.2025, secondo la quale sarebbe solito trasportare materiale corrosivo: sebbene, infatti, la società Pt_3
convenuta non abbia sollevato contestazione alcuna al riguardo nella memoria difensiva, limitandosi ad eccepirne, all'udienza predetta, la non veridicità, è d'uopo sottolineare come l'indice di pericolosità del materiale condotto non incide sul riconoscimento al lavoratore della superiore qualifica, ben potendo il carrellista, qualifica che il ricorrente correttamente riveste, essere preposto anche alla movimentazione di merci in ipotesi corrosive.
Spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste, dunque, a carico di parte resistente limitatamente alle posizioni dei ricorrenti e Pt_1
attesa la riconosciuta fondatezza delle pretese loro vantate;
al contempo è Pt_2
corretto condannare il ricorrente SU a rifondere dette spese alla convenuta, stante il rigetto della domanda dal medesimo proposta.
Per questi motivi
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) Accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato al livello III°A Parte_1
del CCNL alimentaristi;
2) Accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato al livello Parte_2
III°A del CCNL alimentaristi;
3) Rigetta la richiesta di OR SU di inquadramento nel livello IV del CCNL
alimentaristi;
4) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda Parte_2
di Euro 11.466,84 a titolo di differenze retributive dovute a partire dall'anno
2019 e sino all'anno 2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Pag. 15 di 16 5) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda Parte_1
di Euro 11.466,84 a titolo di differenze retributive dovute a partire dall'anno
2019 e sino all'anno 2023 compreso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
6) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_2
e che liquida in Euro 3900 per compenso professionale,
[...] Parte_1
euro 259 per cu oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7) condanna a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in Euro Parte_3
900 per compenso professionale oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Pavia, 25.03.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari
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