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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
857/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel
dott. Damiano Dazzi Giudice
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da
[...]
e , rappresentati e difesi come in atti Parte_1 Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Reggio
Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 21/02/2024 e Parte_1
hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento Parte_2
del matrimonio contratto in Pakistan il 02/01/2004; che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett.
a) Reg. UE 2201/03, risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Al riguardo si osserva che il Regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il Giudice adito (tra cui, appunto, la residenza abituale). La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/10 (legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale)
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70;
che i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da essi concordate in ricorso, da intendere qui trascritte;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che
deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in Pakistan il 02/01/2004. Parte_1 Parte_2
Reggio Emilia, 26/03/2024.
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel
dott. Damiano Dazzi Giudice
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da
[...]
e , rappresentati e difesi come in atti Parte_1 Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Reggio
Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 21/02/2024 e Parte_1
hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento Parte_2
del matrimonio contratto in Pakistan il 02/01/2004; che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett.
a) Reg. UE 2201/03, risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Al riguardo si osserva che il Regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il Giudice adito (tra cui, appunto, la residenza abituale). La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/10 (legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale)
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70;
che i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da essi concordate in ricorso, da intendere qui trascritte;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che
deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in Pakistan il 02/01/2004. Parte_1 Parte_2
Reggio Emilia, 26/03/2024.
Il Presidente est.
Parisoli