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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
composta dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Cecilia MARINO Presidente
dott. Roberto RIVELLO Consigliere
dott.ssa Francesca FIRRAO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 880/2023 promossa da:
C.F. ) e (C.F. P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in persona in persona del suo amministratore unico, P.IVA_1
, rappresentati, assistiti e difesi dagli avv.ti Carlo Tabellini (p.e.c. Parte_3
rdineavvocatitorino.i; fax: 011-5176197) ); avv. Luca Tabellini (p.e.c. Email_1
fax: 011-5176197) e avv. Margherita Sarasino Email_2
(p.e.c. fax: 011-5176197) presso cui sono Email_3
elettivamente domiciliati in Torino, Corso Stati Uniti 61
ATTORI IN RIASUNZIONE, GIA'
APPELLANTI
Contro
1 (Partita Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, corrente in Alba, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Toro (p.e.c.
fax 011-043.21.37) Email_4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE,
GIÀ APPELLATA nonché contro
Controparte_2
Codice Fiscale
[...] P.IVA_3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE,
GIÀ APPELLATA
CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione del giudizio definito con l'ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione, sez. I civ., n. 12946 del 10 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Piaccia alla Corte Ecc.ma (anche in via di appello incidentale e ove d'uopo previa riforma della
Sentenza n. 355/2013 resa inter partes dal Tribunale di Alba in data 6 settembre 2013 nel giudizio rubricato al R.G. n. 2066/2009 di quel medesimo Tribunale nonché, se del caso, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle concludenti nel corso del primo grado di giudizio, quali infra ritrascritte:
- disporre il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. a favore della concludente Parte_1
dei crediti di prima d'ora accertati come insoluti (quali dettagliatamente
[...] Pt_3
individuati nella perizia del CTU dr. e respingere ogni altra domanda della Persona_1
stessa nei confronti di entrambe le odierne concludenti, non ancora “giudicata”; Pt_3
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare a pagare alla concludente Pt_3
la somma di euro 964.907,56 (di cui euro 964.551,02 per canoni di locazione Parte_2
maturati dal mese di aprile 2008 al mese di novembre 2012 e euro 356,54 per il mese di maggio
2 2013), oltre interessi di mora semestralmente composti dal dì della domanda giudiziale (anche ex art. 1224 c.c., al tasso più elevato tra quello ex D. Lgs 231/2002, quello legale e quello medio riconosciuto dai titoli di stato emessi dalla Repubblica Italiana con scadenza annuale, tempo per tempo vigenti), per un importo complessivo pari ad euro 1.922.429,69 alla data del 21 giugno 2023, oltre interessi di mora successivi a quest'ultima data, sempre semestralmente composti e conteggiati come sopra;
o, in subordine e salvo gravame, la minor cifra risultante all'esito della compensazione di cui al paragrafo che segue;
- in via di ulteriore subordine e salvo gravame, con specifico riferimento alla posizione processuale di per il non creduto caso in cui su tempestiva domanda di Parte_2 CP_1
fossero accertate in tutto o in parte sue ragioni di credito verso (in realtà,
[...] Parte_2
inesistenti), accertarne e dichiararne l'estinzione per compensazione con il credito di quest'ultima per i canoni di locazione e gli oneri accessori dovuti in esecuzione del contratto di locazione in data 16/4/2008, sì come quantificati al paragrafo che precede.
In ogni caso, col favore delle spese di tutti i gradi di giudizio, incluso quello di cassazione, ed anche di assistenza tecnica di parte, Iva e c.p.a.
Per parte convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, In preliminare
- Autorizzare, ove necessario, la produzione cartacea mediante deposito in cancelleria del fascicolo atti e documenti di parte depositato da nei 3 precedenti gradi di giudizio CP_1
e ritirato in Corte di Cassazione.
- nella denegata ipotesi in cui codesta Corte non ritenesse di accogliere le domande proposte in via principale sub e) ed f) delle conclusioni di cui infra proposte nel presente giudizio da CP_1
e cioè di compensare per quanto di ragione, in accoglimento della relativa eccezione
[...]
formulata da , i crediti per Indennizzi spettanti a con i crediti di Pt_3 CP_1 Pt_2
per canoni di locazione ovvero non ritenga di interpretare le domande di come Pt_3
comprensive anche della domanda di compensazione nei confronti di on riferimento Pt_2
a tutti gli Indennizzi spettanti a ovvero non ritenga di disporre la compensazione per Pt_3
effetto della domanda riconvenzionale subordinata avversaria ovvero non ritenga comunque di accogliere l'operatività convenzionale della compensazione prevista dall'art.
5.4. del Contratto,
3 sospendere il presente giudizio in attesa della decisione del giudizio. R.g. 12154/23 del
Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie avversarie, nonché di esibizione e/o integrazione e rinnovazione della CTU disposta in secondo grado. In via subordinata e condizionata alla denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere i capitoli di prova e l'istanza CTU contabile dedotti da in primo grado con la memoria ex art. 183, VI Pt_3
comma, n. 2 c.p.c. del 25.06.2010 e ammettere alla prova contraria, In via CP_1
principale:
a) respingere tutte le domande avversarie;
b) in caso di accoglimento della domanda di di trasferimento ex art. 2932 Parte_1
c.c. dei Crediti Insoluti, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra a versare a Pt_1 CP_1 il corrispettivo dei Crediti Insoluti, pari ad € 115.645,08, oltre agli interessi al tasso legale
[...] dal momento del dovuto (10.04.2009), e al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale, fino al saldo, oltre alla rivalutazione, dandosi atto che è stato versato dalla sig.ra in esecuzione della sentenza n. 674/18 (cfr. doc. 16) con l'escussione della Pt_1
garanzia bancaria il solo corrispettivo nominale;
c) dare atto che risulta definitivamente accertato l'ammontare degli Indennizzi spettanti a in forza del contratto di sottoscrizione così come determinati nella sentenza n. 674/18 Pt_3 della Corte d'Appello di Torino e che tali Indennizzi sono stati parzialmente corrisposti, fatto salvo quanto infra richiesto, a seguito dell'esecuzione della sentenza n. 674/18 della Corte
d'Appello di Torino (cfr. doc. 16);
d) dare atto dell'operatività dell'art.
5.4. del contratto di sottoscrizione secondo le modalità accertate dalla sentenza n. 674/18 della Corte d'Appello di Torino, come specificate nel presente atto;
e) dichiarare che nulla è dovuto a da a titolo di canoni di locazione Parte_2 CP_1 così come quantificati dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 674/18 e/o interessi e ciò in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata da tra il suo credito per Pt_3
e il credito per canoni di locazione di tenuto conto di quanto pagato da CP_3 Pt_2
in data 21.06.2018 (€ 537.145) in esecuzione della sentenza n. 674/18 della Corte Pt_3
d'Appello di Torino, anche valutando complessivamente le domande formulate dalla stessa
4 ovvero in applicazione di quanto previsto dall'art.
5.4. del contratto di sottoscrizione ovvero in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dalla stessa come Parte_2
meglio precisato nel presente atto.
f) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione a Parte_2 CP_1
delle somme versate in eccesso (cfr. doc. 20) a in esecuzione della sentenza n. 674/18 Pt_2 della Corte d'Appello di Torino, rispetto a quanto effettivamente spettante a titolo di Pt_2
canoni di locazione e relativi interessi, e pertanto condannare alla restituzione a Parte_2 della complessiva somma di € 68.312,54 oltre interessi ex art. 1284, IV comma CP_1
c.c. e rivalutazione.
In via di subordine rispetto alle domande sub e) ed f)
g) dichiarare tenuta e condannare ad indennizzare a le Parte_2 CP_1
Sopravvenienze Passive non ricomprese nella Perizia pari a € 45.844,27, oltre interessi Per_2
ex art. 1284 c.c., VI comma, e rivalutazione in forza di quanto previsto alle Sezioni IV e V del
Contratto di Sottoscrizione e per l'effetto in adempimento di quanto previsto alla Sezione 5.4 del contratto dichiarare estinto per compensazione il credito di er canoni di locazione Pt_2
fino alla concorrenza del suddetto credito di , oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. Pt_3
e rivalutazione;
h) e per l'effetto, in accoglimento della domanda subordinata di compensazione formulata da portare in compensazione gli ulteriori crediti per Indennizzi di come Parte_2 Pt_3 quantificati dalla sentenza n. 674/18 della Corte d'Appello di Torino con il credito per canoni di locazione di isultante dalla compensazione di cui sopra, dichiarando quest'ultimo Pt_2
estinto per compensazione fino alla concorrenza degli ulteriori crediti di per Indennizzi;
Pt_3
i) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione a Parte_2 CP_1
delle somme versate in eccesso (cfr. doc. 20) a in esecuzione della sentenza n. 674/18 Pt_2 della Corte d'Appello di Torino, rispetto a quanto effettivamente spettante a titolo di Pt_2
canoni di locazione e relativi interessi, e pertanto condannare alla restituzione a Parte_2 della complessiva somma di € 68.312,54 oltre interessi ex art. 1284, IV comma CP_1
c.c. e rivalutazione.
In ogni caso l) con il favore delle spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio compreso il presente giudizio.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la aveva convenuto in giudizio CP_1 Controparte_4
nonché la
[...] Controparte_2
affinché fossero condannate in solido tra loro a versare all'attrice la somma di euro 801.126,15, oltre accessori, per sopravvenienze varie e differenze sulle rimanenze di magazzino, in forza degli obblighi negoziali di cui al contratto concluso il 10 aprile 2008. L'attrice aveva chiesto inoltre la pronuncia ex art. 2932 c.c. in merito al trasferimento, dalla stessa società attrice alla predetta dei crediti verso terzi che non erano stati incassati alla data del 10 aprile Pt_1
2009. In via subordinata, la aveva domandato la condanna delle predette CP_1
controparti a rimborsare il valore dei crediti, pari a euro 529.811,40, a titolo di indennizzo, nonché la condanna di tutte le convenute al pagamento degli importi indicati nei limiti della somma massima garantita dalla banca pari a complessivi euro 1.000.000,00, oltre accessori.
Parte attrice aveva domandato, infine, in via subordinata condizionata, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.537.884,00, oltre accessori, per Pt_1
l'ipotesi in cui avesse avuto esito favorevole all'appellata l'altro giudizio in cui Parte_1
era parte e che aveva ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore
[...]
della società TCN, subentrata successivamente nei crediti facenti originariamente capo ai sottoscrittori dell'aumento di capitale.
La banca era stata convenuta in giudizio in forza delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento di parte contrattuale insieme ad di un Parte_1 Pt_2 contratto concluso con l'appellante. In sintesi, la aveva dedotto che in presenza di CP_1
una situazione di profonda crisi della società, la sig.ra e la società che ne Pt_1 Pt_2
erano soci, ebbero a concludere, in data 2 aprile 2008, un contratto con e Persona_3
, avente ad oggetto la sottoscrizione di un aumento di capitale. Con il Persona_4
suddetto contratto, aveva garantito la veridicità della situazione Parte_1
patrimoniale della società al 31 dicembre 2007, come emergente dal bilancio, e si era altresì impegnata a ripianare le perdite a tutto il 31 marzo 2008; a indennizzare la società da eventuali sopravvenienze passive;
ad acquistare i crediti sociali che fossero rimasti insoluti al 10 aprile
2009; e a indennizzare la società per eventuali minusvalenze di magazzino.
In seguito, verificata l'impossibilità di addivenire a una redazione concordata della situazione patrimoniale al 31 marzo 2008, si era dato corso alla procedura pattizia per la nomina di un revisore.
6 Alla data del 31 dicembre 2007 il revisore aveva rilevato una situazione patrimoniale reale diversa da quella risultante dal bilancio, con sopravvenienze passive per euro 1.537.884,00 e una perdita gestionale, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2008, di euro 490.873,00.
Il ritardo con cui era stata redatta la situazione patrimoniale al 31 marzo 2008, ascrivibile alla controparte, aveva poi influito sulle minusvalenze del magazzino e si erano anche appurate sopravvenienze passive ulteriori rispetto a quelle già contabilizzate nella perizia. Infine, non aveva provveduto, come previsto nel contratto, ad acquistare parte dei Parte_1
crediti della società che non erano stati incassati nel termine di un anno. ed si erano costituite in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1 Pt_2
domande proposte ed invocando la declaratoria di inefficacia e/o l'annullamento delle determinazioni assunte dal revisore nell'elaborato peritale redatto.
La società veva anche eccepito la compensazione di quanto eventualmente dovuto Pt_2
alla controparte con quanto ad essa spettante a titolo di canoni di locazione non corrisposti, con condanna, in via riconvenzionale, di a versare i corrispettivi locatizi non CP_1
corrisposti, nella misura in cui gli stessi fossero risultati eccedenti rispetto alla compensazione stessa.
Il Tribunale di Alba aveva dichiarato cessata, tra le parti, la materia del contendere in forza di un accordo transattivo che sarebbe stato raggiunto con l'apporto del consulente tecnico d'ufficio.
La Corte di Appello aveva, invece, emesso una sentenza parziale, con la quale aveva revocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ed una successiva sentenza definitiva.
Entrambe le sentenze erano state, poi, impugnate in Cassazione con dodici motivi di gravame da e da cui aveva fatto seguito, a difesa delle proprie ragioni, il Parte_1 Pt_2
controricorso di , con deposito di memorie da entrambe le parti. Pt_3
Tutte le parti avevano impugnato la decisione del primo Giudice, sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado, in quanto la controversia ancora persisteva, non avendo esse perfezionato alcun accordo.
Con una prima sentenza parziale non definitiva, la Corte d'Appello aveva accolto entrambi gli appelli e, dopo aver revocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, aveva accertato una passività di euro 1.537.884 a carico di a Parte_4
favore di ma aveva respinto la domanda di per il pagamento di euro CP_1 Pt_3
636.026,00 a titolo di indennizzo per minusvalenze sulle rimanenze di magazzino.
7 La Corte d'Appello aveva rimesso la causa in istruttoria per accertare il fondamento e l'entità delle residue domande ed eccezioni sollevate dalle parti.
Al termine della nuova istruttoria, la Corte d'Appello aveva pronunciato la sentenza definitiva nella quale aveva ribadito il diritto di a un indennizzo di euro 1.537.884 per errori nel Pt_3
bilancio al 31.12.2007. Tale importo era stato differenziato tra minusvalenze sulle rimanenze di magazzino (741.168,00) ed errori su poste diverse (796.716,00), con riferimento a specifiche clausole contrattuali (clausole 4.6 e 4.7).
Le sopravvenienze passive erano state poi quantificate in euro 45.844,51 (in luogo dei
191.335,41) ed era stata quantificata l'entità dei crediti insoluti in euro 115.645,08 (in luogo dei 529.811,40).
Con la sentenza definitiva venivano quantificati i crediti di (euro 820.064,83, ai sensi Pt_3
delle clausole 4.9, 4.8 e 5.3.i del contratto, comprensivo di rivalutazione ed interessi al netto di franchigia;
ed euro 804.334,24, ai sensi delle clausole 4.6, 4.7 e 5.3.ii del contratto, comprensivo di rivalutazione ed interessi al netto di franchigia) e il corrispondente residuo debito di verso (euro 1.096.024,65). Parte_1 Pt_3
La sentenza accertava il credito di erso per canoni di locazione non pagati Pt_2 Pt_3
quantificato in euro 964.907,56, con un importo residuo del debito di erso di Pt_2 Pt_3
euro 449.373,54 a seguito dello scomputo della rivalutazione monetaria.
La Corte d'Appello disponeva la compensazione tra crediti e debiti di e , Pt_2 Pt_3
individuando un credito residuo di erso di € 515.534,02 che, con gli interessi Pt_2 Pt_3
legali dal gennaio 2013, portava all'importo complessivo di € 537.919,49, che poneva a carico di . Pt_3
GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Avverso le sentenze n. 674/2018 (Sentenza definitiva di secondo grado) e n. 2233/2015
(Sentenza parziale di secondo grado) della Corte di Appello di Torino Prima Sezione Civile, la sig.ra e la proponevano ricorso per Cassazione, con richiesta Parte_1 Parte_2
di rinvio della causa ad altra Corte d'Appello o ad altra sezione della medesima, affinché in accoglimento del ricorso proposto ed in conformità al principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte, la stessa si pronunciasse sulle domande di volte ad ottenere il Pt_2
pagamento del suo credito per canoni di locazione, con maggiorazione per interessi al tasso di cui al D.lgs.. 231/2002, o, in subordine al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo, con capitalizzazione semestrale dal dì della domanda giudiziale e conseguente condanna di Pt_3
alle spese di tutti i gradi di giudizi.
8 Con ordinanza n. R.G. 12946/23, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il sesto, il settimo e il dodicesimo motivo di ricorso e rinviava la causa alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, al fine di decidere in merito alle domande delle parti, ivi comprese quelle afferenti alle spese del giudizio di cassazione.
In merito al sesto motivo accolto, la Corte di Cassazione rilevava che le sentenze di secondo grado erano errate nella parte in cui avevano accertato d'ufficio il credito di nei confronti Pt_3
di er il rimborso di euro 1.537.884,00 a titolo di passività esistenti alla data del 31 Pt_2
dicembre 2007, ma non contemplate nel relativo bilancio, pur nell'assenza di una corrispondente domanda giudiziale, per cui avevano pronunziato d'ufficio la compensazione tra il predetto preteso credito di ed il suo debito per i canoni di locazione, pur Pt_3 nell'assenza di corrispondente eccezione.
Con riguardo all'accoglimento del settimo motivo, la Corte di Cassazione considerava errate le sentenze di secondo grado poiché accoglievano la domanda subordinata di di condanna Pt_3
di entrambe le appellanti al pagamento dell'indennizzo di euro 115.645,08 (in linea capitale) per i crediti insoluti anziché accoglierne la domanda principale volta ad ottenere il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. dei medesimi crediti insoluti a con la sua sola Parte_1
condanna (e non anche di a pagare euro 115.64,08 a titolo di corrispettivo della Pt_2
cessione.
Infine, la Corte di Cassazione accoglieva il dodicesimo motivo di ricorso ritenendo errate le sentenze di secondo grado nella parte in cui respingevano le domande di volte ad Pt_2
ottenere la condanna di al pagamento degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 Pt_3
del D. Lgs 231 /2002 dal giorno del dovuto, semestralmente composti dal giorno della domanda giudiziale, sull'intero capitale di euro 964.907,56 accertato a suo credito. Nell'ambito di tale motivo la Corte riteneva assorbito nell'accoglimento del sesto motivo sul punto della compensazione la questione relativa all'esistenza di interessi scaduti da oltre sei mesi al momento del giudizio, mentre riteneva fondata la questione relativa alla capitalizzazione semestrale, con conseguente applicazione degli interessi anatocistici, per i successivi interessi maturati in corso di causa, vista la specifica domanda svolta sul punto dalle appellanti e la riproposizione della stessa in appello, come si evinceva dalle conclusioni riportate in entrambe le sentenze di appello. Precisava, infine, la Corte che il rapporto di locazione intercorso tra le due società rientrata nella nozione di prestazione di servizi rilevante ai sensi della disciplinata degli interessi maggiorati di cui al D.L.vo 231 del 2002 anche nella versione ratione temporis vigente.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sentenza parziale di secondo grado n. 2233/2015 della Corte di Appello di Torino -
Sentenza definitiva di secondo grado n. 674/2018 - Ordinanza n. 12946 del 10 maggio
2023 della Corte di Cassazione.
Gli appelli proposti avanti alla Corte di Torino da e da da un Parte_1 Pt_2 lato, e da , dall'altro, venivano riuniti e decisi con una sentenza non definitiva e una Pt_3
consecutiva sentenza definitiva.
Con la prima veniva revocata la declaratoria di cessazione della materia del contendere e respinte tutte le eccezioni di ed oncernenti la decadenza della Parte_1 Pt_2
controparte dalla possibilità di richiedere gli indennizzi negozialmente previsti per inosservanza dei termini pattuiti a tal fine. In ordine alle minusvalenze delle rimanenze rilevate dopo il 31 marzo 2008, la domanda formulata da veniva disattesa e, in ogni caso, veniva respinta Pt_3
la domanda di controparte di annullamento della perizia contrattuale.
Con la sentenza definitiva la Corte d'Appello, invece, condannava a Parte_1
pagare a l'importo complessivo di euro 1.096.024,65, oltre interessi nella misura legale Pt_3
dalla pubblicazione al saldo. Inoltre, dopo aver accertato che la società era creditrice Pt_3
nei confronti di dell'importo capitale di complessivi euro 449.373,54 e che anche Pt_2 quest'ultima società risultava creditrice nei confronti di dell'importo capitale di euro Pt_3
964.907,56, la Corte operava una parziale compensazione tra le ragioni di dare e avere tra le due società, condannando, infine, a pagare il residuo debito nei confronti di Pt_3 Pt_2
nella misura di euro 537.919,49, oltre interessi legali sull'importo indicato dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Contro le decisioni della Corte d'Appello, solo ed resentavano Parte_1 Pt_2
ricorso per Cassazione.
In ordine al ricorso proposto in Cassazione, l'Ecc.ma Corte accertava, in primo luogo, la violazione degli artt. 1242, 1243 c.c., 99, 101, 103 e 112 c.p.c.
I giudici di legittimità affermavano che la Corte di merito non poteva riconoscere l'operatività della compensazione, considerato che, anche a prescindere dall'impossibilità di ritenere esistente l'accertamento, nei confronti di del credito fatto valere da nei soli Pt_2 Pt_3 confronti di all'operazione posta in atto, incidente sul maggior credito Parte_1
vantato dalla stessa er canoni di locazione, si frapponeva la regola prevista ex art. Pt_2
10 1242, comma 1, c.c, trattandosi nel caso di specie di compensazione propria non rilevabile d'ufficio dal giudice, non potendosi ravvisare una ipotesi di compensazione impropria dal momento che i crediti in questione inerivano a rapporti diversi (la locazione di un immobile, da un lato, e il completo assetto regolatorio della sottoscrizione dell'aumento di capitale, dall'altro).
Secondo la Cassazione, in accoglimento del settimo motivo di ricorso, la Corte d'Appello aveva altresì violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto aveva accolto la domanda subordinata con cui era stato richiesto il pagamento dell'importo corrispondente al valore nominale dei crediti insoluti al 10 aprile 2009 a titolo di indennizzo, senza comunque accertare che quella principale avente ad oggetto il trasferimento a dei medesimi Parte_1
crediti insoluti risultasse inammissibile o infondata (tale, quindi, da giustificare la pronuncia su quella svolta in via gradata), condannando così entrambe le ricorrenti al pagamento dell'indennizzo senza «trasferire alcunché» a Parte_1
I giudici di legittimità, infine, concludevano dichiarando l'ammissibilità della censura svolta con il dodicesimo motivo, limitatamente tuttavia al tema degli interessi anatocistici e a quello dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 agli interessi sui canoni locatizi. Tutte le restanti censure venivano, invece, dichiarate inammissibili o infondate.
2) I motivi di riassunzione proposti da e Parte_1 Parte_2
Parte attrice in riassunzione chiede, in applicazione delle motivazioni e dei principi fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione Prima Sezione Civile n. 12946, emessa il 9 marzo 2023, pubblicata in data 10 maggio 2023, la risoluzione delle questioni rimaste controverse tra le parti per effetto dell'accoglimento dei tre motivi accolti all'esito del giudizio di legittimità.
Con specifico riferimento ai rapporti tra e gli attori in riassunzione Pt_3 Parte_1
sostengono che tutti i capi delle sentenze parziali e definitive di secondo grado relative alle domande di contro sarebbero passate in giudicato e le relative Pt_3 Parte_1
statuizioni sarebbero state eseguite, con la sola eccezione di quel capo di sentenza, cassato dalla
Cassazione, che aveva accolto la domanda subordinata di condanna di e Parte_1
di l pagamento di un indennizzo per crediti rimasti insoluti ai sensi della Sezione V Pt_2
del Contratto. Tali crediti insoluti, secondo quanto disposto dalla Corte d'Appello, la cui statuizione è divenuta ormai definitiva, ammontano a complessivi euro 115.645,08 (al netto dei fondi di svalutazione).
11 Ad ogni modo, precisano gli attori in riassunzione, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di condanna al pagamento di un indennizzo, come affermato dalla stessa Cassazione, ma avrebbe dovuto invece prioritariamente pronunziarsi su quella proposta in via principale da , relativa all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo per Pt_3
di acquistare i crediti rimasti insoluti. Parte_1
Per tali motivi, la Corte d'Appello dovrà, quindi, pronunziare il trasferimento a favore di ex art. 2932 c.c. dei crediti di accertati come insoluti, ponendo a Parte_1 Pt_3
carico della stessa (e non anche di il prezzo corrispondente, già accertato in Pt_1 Pt_2
euro 115.645,08, senza rivalutazione, in quanto obbligazione di valuta, con i limiti di massimale stabiliti dalla clausola 5.3 del Contratto. Dal momento, tuttavia, che quei limiti di massimale erano già stati superati per effetto delle precedenti condanne già eseguite, Parte_1
sostiene di non essere tenuta a pagare nient'altro, pur avendo diritto al trasferimento dei crediti predetti.
Infine, in merito ai rapporti tra e d in esecuzione dei principi di diritto stabiliti Pt_3 Pt_2
dalla Suprema Corte, gli attori in riassunzione chiedono che sia tenuta e condannata a Pt_3 pagare ad l'importo capitale per canoni insoluti, pari ad € 964.907,56, maggiorato Pt_2 degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs 231/2002 dal giorno del dovuto, semestralmente composti dal giorno della domanda giudiziale, al netto dell'acconto di euro
537.145,00 già pagato in esecuzione della sentenza definitiva di secondo grado. Il tutto per un ammontare complessivo pari ad euro 1.922.429,69 alla data del 21 giugno 2023, oltre agli interessi successivi e al pagamento delle spese per tutti i gradi di giudizio.
3) La difesa di in riassunzione CP_1
In forza di quanto statuito dalla Cassazione in merito al trasferimento dei crediti insoluti, parte convenuta ritiene la domanda di controparte solo parzialmente accoglibile.
La non si oppone, infatti, al trasferimento dei crediti insoluti alla sig.ra CP_1 Pt_1 secondo l'art. 2932 c.c., ma ritiene la stessa tenuta al pagamento di euro 115.645,08 come corrispettivo per il trasferimento dei crediti, oltre agli interessi per il ritardato pagamento e la rivalutazione monetaria, in quanto ai sensi dell'art.
4.8. del contratto tale corrispettivo doveva essere versato a entro 30 giorni dal 10.04.2009. CP_1
A causa dell'inadempimento contrattuale la sig.ra sarebbe, quindi, tenuta al Pt_1
pagamento del suddetto corrispettivo, già versato in parte capitale in esecuzione della sentenza n. 674/2018 della Corte d'Appello di Torino, degli interessi maturati ai sensi dell'art. 1284, co,
4 c.c., e della rivalutazione. A giudizio di parte convenuta in riassunzione, la sig.ra Pt_1
12 non potrebbe beneficiare dei massimali previsti per l'adempimento regolare dei relativi obblighi, come stabilito dalla citata sentenza n. 674/2018 della Corte d'Appello.
Con riferimento alle domande azionate da nei confronti di Parte_2 CP_1
prosegue la convenuta, la Corte di Cassazione avrebbe stabilito che la Corte d'Appello non poteva dichiarare d'ufficio la compensazione dei crediti ex art. 1243 c.c. tra e CP_1
in assenza di una tempestiva domanda di condanna all'indennizzo nei confronti Parte_2
di da parte di . Tuttavia, parte appellata ritiene che da questa statuizione non Pt_2 Pt_3
derivi automaticamente il diritto di a ricevere il pagamento integrale dei canoni di Pt_2
locazione, né alcun accertamento sulla mancata eccezione di compensazione da parte di Pt_3
del proprio credito per indennizzo con quello di er canoni di locazione. Pt_2
In ogni caso, afferma , la Corte d'Appello avrebbe potuto disporre la compensazione Pt_3 senza ricorrere alla compensazione d'ufficio, basandosi sulle sole argomentazioni difensive di
, che aveva tempestivamente formulato la richiesta di compensazione dei propri crediti Pt_3 per indennizzi con i controcrediti per canoni di locazione, come previsto dall'art.
5.4. del contratto.
La difesa di in primo grado avrerbbe dimostrato chiaramente la volontà di far valere i Pt_3
crediti per indennizzi per estinguere il credito per canoni di locazione di Pt_2
conformemente a quanto statuito in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice deve considerare la situazione dedotta in causa, la volontà effettiva e le finalità perseguite dalle parti, senza limitarsi alle parole formali utilizzate dalle parti”.
Pertanto, la Corte d'Appello nell'interpretazione delle domande svolte dalle parti non avrebbe dovuto fermarsi al tenore letterale delle domande subordinate, ma avrebbe dovuto tener conto delle complesse difese e argomentazioni di , ricercandone l'effettiva volontà. Pt_3
Inoltre, la stessa sin dal primo grado di giudizio, aveva chiesto la compensazione dei Pt_2
propri crediti per canoni di locazione con i controcrediti di per indennizzi contrattuali. Pt_3
Peraltro, la compensazione del credito di per indennizzo con il credito di CP_1 Pt_2
per canoni di locazione era pienamente giustificata anche dalla domanda riconvenzionale
[...] subordinata di compensazione formulata da e ciò ai sensi dell'art. 112 c.p.c., Parte_2
nonché diretta conseguenza degli accordi contrattuali tra le parti (art.
5.4. del contratto), il cui adempimento costituisce l'oggetto del presente giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte convenuta chiede l'estinzione per quanto di ragione delle reciproche ragioni di debito/credito di e con conseguente richiesta di Pt_3 Pt_2
13 al pagamento del residuo credito alla data del 21 giugno 2018, per un importo di € Pt_3
68.312,54, nonché la condanna di alla restituzione di quanto pagato in eccesso da Pt_2
, oltre al riconoscimento degli interessi ex art. 1284 IV c.c., così come calcolati. Pt_3
Infine, contesta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1283 c.c. sull'importo CP_1
capitale di euro 964.907,56, dovuto dalla società appellata, in quanto controparte non avrebbe fornito alcuna prova dell'esistenza di interessi scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale.
Ad ogni modo, contesta l'esistenza di un credito di er canoni di locazione Pt_3 Pt_2
poiché estinto per compensazione con il controcredito di per indennizzi contrattuali, Pt_3
man mano che i crediti maturavano, nonché ritiene assolutamente non provata l'esistenza di tale credito alla data della domanda giudiziale, e quindi assolutamente non dovuti gli interessi moratori e anatocistici.
Infine, insiste per l'integrale estinzione degli eventuali residui crediti per canoni di Pt_3
locazione di in quanto avrebbe già versato a n data 21.06.18 la somma di Pt_2 Pt_2
€537.000 circa in esecuzione della sentenza n. 674/18.
4) I motivi della decisione
Innanzitutto, trattandosi di giudizio di rinvio, occorre ribadire che a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12946/2023 vincola il giudice di rinvio che ad essi deve uniformarsi.
Occorre, pertanto, prima definire la portata dei motivi accolti dalla Suprema Corte, trattando unitariamente la questione degli interessi richiesti da entrambe le parti sulle poste attive, e poi verificare le conseguenze che gli stessi hanno sulla definizione del presente contenzioso.
4.1. I motivi accolti in sede di legittimità.
Con l'accoglimento del sesto motivo di ricorso è stata censurata l'operazione che ha portato alla compensazione parziale del credito vantato da per canoni di locazione con il Pt_2
controcredito vantato da per indennizzi. Pt_3
In particolare si è rilevato che non poteva essere accertato con effetto di giudicato il credito di nei confronti di er quella parte degli indennizzi che erano stati richiesti solo Pt_3 Pt_2 nei confronti di e che non poteva essere rilevata d'ufficio la Parte_1 compensazione ostandovi il disposto dell'art. 1242 c. 1 c.c.
Nel presente di giudizio di rinvio chiede che la compensazione sia comunque disposta Pt_3 dal momento che avrebbe errato la Corte di Appello ad affermare di dover procedere d'ufficio al rilievo della compensazione, in quanto la considerazione globale delle domande e delle
14 eccezioni svolte da nel corso del giudizio di primo e di secondo grado avrebbe dovuto Pt_3
portare ad interpretare le sue domande, quanto meno, come eccezione di compensazione di tutti i crediti risultanti esistenti nei confronti delle controparti, a prescindere dalla loro puntuale indicazione, con effetto paralizzante dell'altrui pretesa.
A prescindere dal rilievo che tale interpretazione fosse o meno nelle possibilità della Corte di
Appello che ha statuito nel 2018, ritiene il Collegio che la pronuncia di legittimità non lasci oggi spazio a tale riconsiderazione, dal momento che non ha impugnato la disposizione Pt_3
concernente il rilievo di ufficio della compensazione, apertamente affermato nella sentenza di secondo grado, per far rilevare l'erroneità della stessa nel senso oggi sostenuto, mentre l'impugnazione della medesima statuizione da parte di e ha portato a Pt_1 Pt_2 censurare la stessa per violazione dell'art. 1242 c. 1 c.c.
Appare, pertanto, non più revocabile in dubbio che l'eccezione di compensazione dei crediti conseguenti alla perizia da parte di sia stata sollevata tardivamente, con Per_5 Pt_3 conseguente impossibilità di rilevazione d'ufficio della stessa da parte della Corte. È stata altresì esclusa la ricorrenza nel caso in esame di una compensazione c.d. impropria, come tale rilevabile di ufficio, dal momento che le posizioni di credito e debito reciproco avrebbero origine in rapporti distinti e autonomi (v. ordinanza cassazione pag. 14 al fondo del punto 4.).
Si ritiene, pertanto, che non si possa operare la compensazione richiesta da per i crediti Pt_3 originanti nella perizia “ , pari ad € 1.537.884,00. Per_2
Con l'accoglimento del settimo motivo di ricorso è stato censurato l'accoglimento della domanda subordinata di indennizzo per i crediti insoluti al 10.04.2009 in luogo di quella principale di trasferimento ex art. 2932 c.c.
Essendo stato violato l'ordine delle domande presentate, appannaggio indiscusso della parte, senza la prospettazione di elementi che rendessero impossibile il trasferimento richiesto, ritenuto fondato, occorre ora disporre, in adesione alle richieste avanzate da il Pt_1 trasferimento a suo favore dei crediti insoluti al 10.04.2009 di cui all'elenco aggiornato contenuto a pag. 64 e 65 della perizia redatta dal CTU Dott. Per_1
Con l'accoglimento parziale del dodicesimo motivo si è rilevato che la decorrenza degli interessi richiesti doveva essere rivista in conseguenza dell'accoglimento del motivo inerente la compensazione, ritenuta illegittima in relazione ad alcuni crediti, con riflessi inevitabili anche sulla decorrenza degli interessi sugli interessi secondo il disposto dell'art. 1283 c.c. nonché sulla loro debenza, vista la riproposizione della domanda in sede di appello. Si è, infine, censurata la mancata applicazione degli interessi maggiorati di cui al d.l.vo 231 del 2002 al
15 contratto di locazione in essere tra , che doveva considerarsi, in applicazione Pt_2 Pt_3 dei principi comunitari di cui la suddetta normativa è espressione, una “prestazione di servizi” rientrante nella nozione di “transazione commerciale”.
Si dovrà, quindi, rivedere la statuizione sugli interessi alla luce di tali principi.
4.2. Le conseguenze dell'accoglimento dei suddetti motivi nel presente giudizio.
All'esito del giudizio di legittimità sono passati in giudicato sia l'accertamento sull'entità dei canoni di locazione non corrisposti da a che l'importo degli indennizzi e Pt_3 Pt_2
corrispettivi dovuti da a per le clausole contrattuali azionate nel Parte_1 Pt_3
presente giudizio.
I primi sono risultati pari a € 964.907,51 mentre i secondi ad € 1.699.373,59 [1.537.884
(composto da 741.168 + 796.716) + 115.645,08 + 45.844,51].
Sui primi era stata operata la compensazione con quanto dovuto per i secondi, al netto di franchigie, massimali e ripartizione del dovuto tra e n base alla clausola 5.4. Pt_1 Pt_2
del contratto del 10.04.2008.
Ritenuta oggi non più applicabile la compensazione operata dalla Corte di Appello del 2018 occorre verificare se vi siano ancora importi legittimamente compensabili, nonché statuire sul residuo, con applicazione dei relativi interessi.
Per valutare quali crediti siano legittimamente opponibili in compensazione occorre, pertanto, evidenziare che ha tempestivamente eccepito la compensazione solo per i crediti extra Pt_3 perizia , originariamente individuati con le lettere a), b), c) e d), e che, da parte sua, Per_2
ha eccepito la compensazione solo per gli importi per i quali fosse stata in ipotesi Pt_2
condannata.
Per i crediti conseguenti alla perizia pari ad € 1.537.884,00, infatti, aveva Per_2 Pt_3
chiesto la condanna solo nei confronti di e, in conseguenza del giudizio di Parte_1
legittimità, ha instaurato un nuovo procedimento nei confronti di inanzi alla sezione Pt_2
Imprese del Tribunale di Torino: gli stessi non possono, pertanto, essere opposti in compensazione rispetto ai canoni di locazione scaduti richiesti da nel presente Pt_2
giudizio.
L'importo di € 45.844,51 corrisponde alla quantificazione riconosciuta in sentenza per le passività emerse successivamente al 31.03.2008 di cui al punto a) dell'originaria citazione di
: gli stessi possono essere legittimamente opposti in compensazione a in quanto Pt_3 Pt_2
per gli stessi era stata chiesta la condanna di d era stata tempestivamente formulata Pt_2
eccezione di compensazione a seguito della domanda riconvenzionale di pagamento dei canoni
16 di locazione scaduti (v. memoria ex art. 183 c. 6, n. 1 c.p.c. di del 26.05.2010), così Pt_3
rispettando i principi statuiti dalla Suprema Corte.
L'importo di € 115.645,08, a seguito del giudizio di legittimità, non può più essere considerato un indennizzo azionabile anche nei confronti di costituendo il corrispettivo per il Pt_2 trasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 c.c. dei crediti insoluti al 10.04.2009 dovuto dalla sola in base alla clausola 4.8.3.: lo stesso, pertanto, non può essere opposto Parte_1
in compensazione rispetto ai canoni di locazione scaduti dovuti a Pt_2
Rispetto a tale importo ha chiesto che venga esclusa la rivalutazione, Parte_1 applicata in precedenza, mentre ha chiesto l'applicazione degli interessi maggiorati Pt_3
previsti per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
In realtà dalla lettura completa della pronuncia definitiva di secondo grado del 2018 emerge come la rivalutazione, pur originariamente calcolata, è servita solo a verificare, applicata la franchigia prevista contrattualmente, il mancato superamento dei massimali previsti, anche nella misura ridotta conseguente agli accordi delle parti di cui al verbale di esecuzione del contratto del 26.05.2008, dal momento che, secondo la Corte, il tetto massimo pattuito individuava il limite che le parti avevano ritenuto di non superare e lo stesso incideva anche ai fini dell'attualizzazione del dovuto (v. sentenza definitiva a pag. 39).
La rivalutazione è stata successivamente scorporata per individuare la parte del credito che poteva essere portata in compensazione con i canoni di locazione scaduti, in quanto, secondo il
Collegio, non poteva essere considerata a favore di proprio per l'intervento della CP_1
compensazione che definisce le ragioni di credito della stessa prima del suo maturare (v. sentenza definitiva a pag. 45). In altre parole, visto che la compensazione avveniva man mano che i canoni venivano a scadenza, non maturava né la rivalutazione del dovuto a favore di
, né gli interessi a favore di Pt_3 Pt_2
Seconda questione posta all'attenzione della Corte rispetto a tale importo è se lo stesso debba essere considerato vincolato ai massimali indicati nell'accordo oppure no.
Ritiene il Collegio che il chiaro disposto della clausola 4.8.3, che nella sua seconda parte prevede che il relativo importo dovrà versarsi alla Società entro trenta giorni, nei limiti dei massimali previsti nella successiva sezione 5.3, non lasci adito a dubbi sulla sua imputabilità ai fini del raggiungimento dei massimali previsti.
D'altra parte la sua corresponsione a titolo di indennizzo, come originariamente previsto nella sentenza cassata, o di corrispettivo per il trasferimento coattivo, come affermato con la presente
17 pronuncia, non ha conseguenze pratiche rispetto a quanto già versato dalla in Pt_1
esecuzione della sentenza non definitiva del 2018.
Infatti, la mancanza di solidarietà dal lato passivo tra ed e l'esplicita Pt_1 Pt_2 previsione dell'intervento di olo al superamento del quantum dovuto dalla Pt_2 Pt_1
rende irrilevante il titolo per il quale tale capitale sia stato versato. Inoltre, l'importo di €
115.645,08, sicuramente inferiore al massimale di € 500.000 previsto per questa voce dalla sezione 5.3, clausola 5.3.i come dovuto dalla impedisce il sorgere di dubbi Pt_1 sull'importo che dovrà poi essere addebitato ad ome esubero in base alle medesime Pt_2
clausole contrattuali.
Occorre solo più stabilire il regime degli interessi da applicare sul corrispettivo dovuto dalla per il trasferimento coattivo dei crediti insoluti al 10.04.2009 e sull'importo dovuto da Pt_1
per i canoni di locazione scaduti. Pt_3
Entrambe le parti hanno chiesto l'applicazione degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284 c.
4 c.c., come modificato dal D.L.vo 231/2002, ed a eccepito la novità della richiesta Pt_2 avanzata sul punto da , in quanto effettuata solo nell'attuale giudizio di rinvio, essendosi Pt_3 limitata in precedenza a richiedere genericamente l'applicazione di “interessi e rivalutazione”.
Si ritiene, tuttavia, che al riguardo sia sufficiente la richiesta generica di interessi, essendo necessaria la specificazione della tipologia di interessi riconosciuti solo nella statuizione del giudice (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 - Rv. 673754 – 01 che ha affermato che La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere.).
Per quanto riguarda la domanda si è, infatti, affermato che in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti. (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024 - Rv. 672556 - 01).
18 Vista la natura dei negozi intercorsi tra le due società e quanto affermato in sede di legittimità in ordine al dodicesimo motivo non è in dubbio la riconducibilità dei reciproci debiti nell'ambito delle transazioni commerciali di cui al D.l.vo 231 del 2002, anche nella sua originaria formulazione applicabile ratione temporis.
Si ritiene, tuttavia, che l'applicazione di tali interessi maggiorati nel caso in esame sarebbe contrario al generale principio di buona fede che deve assistere tutte le fasi del rapporto contrattuale.
Con la normativa di ispirazione comunitaria il legislatore ha inteso porre un freno al fenomeno dei ritardi nel pagamento del corrispettivo e, più in generale, di disincentivare il ritardo nell'adempimento da parte del debitore. Nell'ottica di disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di denaro nel processo è stato poi modificato l'art. 1284 c. 4 c.c. nel 2014 in modo da rendere generalmente applicabile il tasso maggiorato a decorrere dalla domanda giudiziale.
Tuttavia nel caso in esame entrambe le parti hanno posticipato l'adempimento delle obbligazioni a proprio carico opponendo la compensazione con i propri controcrediti, che sono poi risultati sussistenti sia dal lato he dal lato , come dimostra l'esito Controparte_4 Pt_3
finora raggiunto dai contenzioni conclusi ed in corso.
Pertanto, non sussiste un inadempimento colpevole da dover sanzionare con tale tasso di interesse maggiorato.
Le reciproche ragioni di credito – debito sono state accertate solo con la sentenza di appello del
2018, dal momento che il giudizio di primo grado si era concluso con una non condivisibile dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Dal 2023 è poi in corso l'ulteriore giudizio conseguente alla pronuncia di legittimità, volto a rendere eseguibile anche nei confronti di a richiesta di indennizzo avanzata in questo giudizio nei confronti della Pt_2 sola per i crediti derivanti dalla perizia “ . Pt_1 Per_2
Si consideri che anche nella sentenza del 2018, con statuizione ormai passata in giudicato, non sono stati riconosciuti interessi da ritardo a carico della banca che aveva rilasciato le fideiussioni a garanzia degli obblighi indennitari assunti da proprio perché la dilazione Parte_1
temporale era giustificata dal comportamento ostativo tenuto dalla contraente.
Appare, pertanto, corretto applicare alle reciproche poste di credito solo gli interessi nella misura legale ordinaria per compensare il ritardo nel pagamento di quanto effettivamente dovuto.
19 In base agli insegnamenti della Suprema Corte, infatti, i principi di correttezza
e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 656 del 10/01/2025 - Rv. 673500 - 01).
Gli interessi sul corrispettivo di € 115.645,08 dovuto per il trasferimento coattivo dei crediti insoluti al 10.04.2009 è stato già correttamente individuato nella sentenza del 2018 e conseguentemente corrisposto, stante la declaratoria di di integrale attuazione delle Pt_3
statuizioni contenute in tale sentenza.
Sull'altro versante, considerato che, sempre in base alle statuizioni passate in giudicato, il credito per canoni di locazione scaduti e non pagati si è cristallizzato con la rata di novembre
2012, scadente a dicembre 2012, momento dal quale non si sarebbe più potuta compiere la compensazione mese per mese con i crediti per indennizzi che già richiedeva in base Pt_3 all'accordo del 10.40.2008 e che avrebbero dovuto avere naturale esecuzione dopo la redazione della perizia conclusa a giugno 2009, si ritiene corretto applicare su tale somma gli Per_2
interessi da gennaio 2013.
Conseguentemente non vi erano interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della proposizione della domanda riconvenzionale in primo grado da parte di a febbraio Pt_2
2010, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1283 c.c. in tale fase.
Al momento dell'introduzione del giudizio di secondo grado da parte di e a Pt_1 Pt_2
febbraio 2014 (v. atto di citazione introduttivo del procedimento di secondo grado n. 451/2014 poi riunito all'appello presentato contro la medesima sentenza da di cui al procedimento Pt_3
n. 412/2014) sulla somma dovuta per canoni scaduti, € 964.907,51, decurtata dell'importo di €
45.844,51 opponibile in compensazione come sopra evidenziato, ovvero su € 919.063, erano maturati interessi al saggio ordinario per € 23.719,38, che, stante il disposto dell'art. 1283 c.c.
e la domanda di capitalizzazione ripresentata in secondo grado, devono essere da qui in poi computati per il calcolo del dovuto nel capitale, che diventa € 942.782,38.
20 Sull'importo capitalizzato sono maturati interessi fino alla data di pubblicazione della sentenza del 2018 per ulteriori € 16.939,08, così per complessivi € 959.721,46, da cui deve essere detratto quanto corrisposto a giugno 2018, ovvero € 537.145,00 come da documentazione prodotta da come all. 16 alla propria comparsa di costituzione in questo giudizio di rinvio. Pt_3
A seguito del giudizio di legittimità erano, pertanto, ancora dovuti al momento di introduzione del giudizio di rinvio € 422.576,46 a titolo di canoni di locazione scaduti da a Pt_3 Pt_2
Sugli stessi matureranno gli interessi al saggio ordinario dalla domanda al saldo, così capitalizzati gli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. anche al momento della domanda nel giudizio di rinvio.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La soccombenza deve essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio.
In tema di spese processuali, infatti, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (v. Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 –
01 e conf. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024, Rv. 672654 – 01).
Nel caso in esame, anche all'esito del giudizio di legittimità, nel rapporto tra e CP_1
– uò confermarsi la compensazione per un importo corrispondente al 50%, Pt_1 Pt_2
dal momento che il dovuto a carico di ha cambiato solo titolo di imputazione (da Pt_1
indennizzo a corrispettivo del trasferimento coattivo) senza incidenza sul quantum dovuto, mentre il credito vantato da aumentato non per un diverso accertamento dell'an o Pt_2
del quantum, ma sono per la tardività dell'eccezione di compensazione, per la quale è attualmente in corso autonomo giudizio in cui le uniche voci ancora passibili di variazione sono gli accessori dovuti sul capitale già accertato.
Sussistono, pertanto, gravi ed eccezionali ragioni, anche alla luce della soccombenza reciproca, per compensare integralmente le spese tra ed per tutti i gradi di CP_1 Parte_2
21 giudizio, mentre il restante 50% delle spese sostenute da deve essere posto a carico CP_1
di stante la sua sostanziale soccombenza. Pt_1
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dagli importi in contestazione (scaglione €
1.000.000.01 a € 2.000.000), come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si ritiene opportuno applicare i parametri forensi massimi, avendo svolto attività istruttoria anche nel giudizio di appello, tranne per la fase istruttoria nel giudizio di rinvio, per la quale si applicano i parametri forensi medi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Pertanto, le spese processuali del giudizio di primo grado sono liquidate per l'intero nella somma di euro 56.928,00 per compensi, di cui euro 8.984,00 per la fase di studio, euro 5.927,00 per la fase introduttiva, euro 26.291,00 per la fase istruttoria, euro 15.626,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del giudizio di appello sono liquidate per l'intero nella somma di euro
51.000,00 di cui euro 11.124,00 per la fase di studio, euro 6.470,00 per la fase introduttiva, euro
14.906,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 18.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Le spese di lite per il ricorso per Cassazione si liquidano per l'intero in complessivi euro
27.310,00, di cui euro 12.576,00 per la fase di studio, euro 8.264,00 per la fase introduttiva ed euro 6.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Le spese di lite per il presente giudizio di rinvio si liquidano per l'intero nella somma di euro
46.000,00 di cui euro 11.124,00 per la fase di studio, euro 6.470,00 per la fase introduttiva, euro
9.903,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 18.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, come da ordinanza n. 12496/2023 della Suprema
Corte di Cassazione emessa in data 09.03.2023 e depositata in data 10.05.2023, accoglie le domande avanzate da e e per l'effetto: Parte_1 Parte_2
22 trasferisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. a i crediti insoluti al 10.04.2009 di Parte_1 cui all'elenco aggiornato contenuto a pag. 64 e 65 della perizia redatta dal CTU Dott. Per_1
dà atto che il corrispettivo, pari ad €115.645,08, unitamente agli interessi maturati su tale somma, è già stato corrisposto da a giugno 2018; Pt_1
condanna a corrispondere a a titolo di canoni di locazione scaduti CP_1 Parte_2
€ 422.576,46, oltre gli interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. dalla domanda nel giudizio di rinvio al saldo;
compensa integralmente le spese processuali dei diversi gradi di giudizio tra e Parte_2
CP_1
condanna a rifondere alla parte appellata il 50% delle spese Parte_1 CP_1
processuali dei diversi gradi di giudizio che si liquidano per l'intero nei termini che seguono:
- per il giudizio di primo grado in euro 56.928,00 per compensi di cui euro 8.984,00 per la fase di studio, euro 5.927,00 per la fase introduttiva, euro 26.291,00 per la fase istruttoria, euro 15.626,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- per il giudizio di secondo grado in euro 51.000,00 di cui euro 11.124,00 per la fase di studio, euro 6.470,00 per la fase introduttiva, euro 14.906,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 18.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- per il giudizio di legittimità in euro 27.310,00, di cui euro 12.576,00 per la fase di studio, euro 8.264,00 per la fase introduttiva ed euro 6.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- per il giudizio di rinvio in euro 46.000,00, di cui euro 11.124,00 per la fase di studio, euro 6.470,00 per la fase introduttiva, euro 9.903,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 18.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
composta dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Cecilia MARINO Presidente
dott. Roberto RIVELLO Consigliere
dott.ssa Francesca FIRRAO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 880/2023 promossa da:
C.F. ) e (C.F. P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in persona in persona del suo amministratore unico, P.IVA_1
, rappresentati, assistiti e difesi dagli avv.ti Carlo Tabellini (p.e.c. Parte_3
rdineavvocatitorino.i; fax: 011-5176197) ); avv. Luca Tabellini (p.e.c. Email_1
fax: 011-5176197) e avv. Margherita Sarasino Email_2
(p.e.c. fax: 011-5176197) presso cui sono Email_3
elettivamente domiciliati in Torino, Corso Stati Uniti 61
ATTORI IN RIASUNZIONE, GIA'
APPELLANTI
Contro
1 (Partita Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, corrente in Alba, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Toro (p.e.c.
fax 011-043.21.37) Email_4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE,
GIÀ APPELLATA nonché contro
Controparte_2
Codice Fiscale
[...] P.IVA_3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE,
GIÀ APPELLATA
CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione del giudizio definito con l'ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione, sez. I civ., n. 12946 del 10 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Piaccia alla Corte Ecc.ma (anche in via di appello incidentale e ove d'uopo previa riforma della
Sentenza n. 355/2013 resa inter partes dal Tribunale di Alba in data 6 settembre 2013 nel giudizio rubricato al R.G. n. 2066/2009 di quel medesimo Tribunale nonché, se del caso, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle concludenti nel corso del primo grado di giudizio, quali infra ritrascritte:
- disporre il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. a favore della concludente Parte_1
dei crediti di prima d'ora accertati come insoluti (quali dettagliatamente
[...] Pt_3
individuati nella perizia del CTU dr. e respingere ogni altra domanda della Persona_1
stessa nei confronti di entrambe le odierne concludenti, non ancora “giudicata”; Pt_3
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare a pagare alla concludente Pt_3
la somma di euro 964.907,56 (di cui euro 964.551,02 per canoni di locazione Parte_2
maturati dal mese di aprile 2008 al mese di novembre 2012 e euro 356,54 per il mese di maggio
2 2013), oltre interessi di mora semestralmente composti dal dì della domanda giudiziale (anche ex art. 1224 c.c., al tasso più elevato tra quello ex D. Lgs 231/2002, quello legale e quello medio riconosciuto dai titoli di stato emessi dalla Repubblica Italiana con scadenza annuale, tempo per tempo vigenti), per un importo complessivo pari ad euro 1.922.429,69 alla data del 21 giugno 2023, oltre interessi di mora successivi a quest'ultima data, sempre semestralmente composti e conteggiati come sopra;
o, in subordine e salvo gravame, la minor cifra risultante all'esito della compensazione di cui al paragrafo che segue;
- in via di ulteriore subordine e salvo gravame, con specifico riferimento alla posizione processuale di per il non creduto caso in cui su tempestiva domanda di Parte_2 CP_1
fossero accertate in tutto o in parte sue ragioni di credito verso (in realtà,
[...] Parte_2
inesistenti), accertarne e dichiararne l'estinzione per compensazione con il credito di quest'ultima per i canoni di locazione e gli oneri accessori dovuti in esecuzione del contratto di locazione in data 16/4/2008, sì come quantificati al paragrafo che precede.
In ogni caso, col favore delle spese di tutti i gradi di giudizio, incluso quello di cassazione, ed anche di assistenza tecnica di parte, Iva e c.p.a.
Per parte convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, In preliminare
- Autorizzare, ove necessario, la produzione cartacea mediante deposito in cancelleria del fascicolo atti e documenti di parte depositato da nei 3 precedenti gradi di giudizio CP_1
e ritirato in Corte di Cassazione.
- nella denegata ipotesi in cui codesta Corte non ritenesse di accogliere le domande proposte in via principale sub e) ed f) delle conclusioni di cui infra proposte nel presente giudizio da CP_1
e cioè di compensare per quanto di ragione, in accoglimento della relativa eccezione
[...]
formulata da , i crediti per Indennizzi spettanti a con i crediti di Pt_3 CP_1 Pt_2
per canoni di locazione ovvero non ritenga di interpretare le domande di come Pt_3
comprensive anche della domanda di compensazione nei confronti di on riferimento Pt_2
a tutti gli Indennizzi spettanti a ovvero non ritenga di disporre la compensazione per Pt_3
effetto della domanda riconvenzionale subordinata avversaria ovvero non ritenga comunque di accogliere l'operatività convenzionale della compensazione prevista dall'art.
5.4. del Contratto,
3 sospendere il presente giudizio in attesa della decisione del giudizio. R.g. 12154/23 del
Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie avversarie, nonché di esibizione e/o integrazione e rinnovazione della CTU disposta in secondo grado. In via subordinata e condizionata alla denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere i capitoli di prova e l'istanza CTU contabile dedotti da in primo grado con la memoria ex art. 183, VI Pt_3
comma, n. 2 c.p.c. del 25.06.2010 e ammettere alla prova contraria, In via CP_1
principale:
a) respingere tutte le domande avversarie;
b) in caso di accoglimento della domanda di di trasferimento ex art. 2932 Parte_1
c.c. dei Crediti Insoluti, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra a versare a Pt_1 CP_1 il corrispettivo dei Crediti Insoluti, pari ad € 115.645,08, oltre agli interessi al tasso legale
[...] dal momento del dovuto (10.04.2009), e al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale, fino al saldo, oltre alla rivalutazione, dandosi atto che è stato versato dalla sig.ra in esecuzione della sentenza n. 674/18 (cfr. doc. 16) con l'escussione della Pt_1
garanzia bancaria il solo corrispettivo nominale;
c) dare atto che risulta definitivamente accertato l'ammontare degli Indennizzi spettanti a in forza del contratto di sottoscrizione così come determinati nella sentenza n. 674/18 Pt_3 della Corte d'Appello di Torino e che tali Indennizzi sono stati parzialmente corrisposti, fatto salvo quanto infra richiesto, a seguito dell'esecuzione della sentenza n. 674/18 della Corte
d'Appello di Torino (cfr. doc. 16);
d) dare atto dell'operatività dell'art.
5.4. del contratto di sottoscrizione secondo le modalità accertate dalla sentenza n. 674/18 della Corte d'Appello di Torino, come specificate nel presente atto;
e) dichiarare che nulla è dovuto a da a titolo di canoni di locazione Parte_2 CP_1 così come quantificati dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 674/18 e/o interessi e ciò in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata da tra il suo credito per Pt_3
e il credito per canoni di locazione di tenuto conto di quanto pagato da CP_3 Pt_2
in data 21.06.2018 (€ 537.145) in esecuzione della sentenza n. 674/18 della Corte Pt_3
d'Appello di Torino, anche valutando complessivamente le domande formulate dalla stessa
4 ovvero in applicazione di quanto previsto dall'art.
5.4. del contratto di sottoscrizione ovvero in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dalla stessa come Parte_2
meglio precisato nel presente atto.
f) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione a Parte_2 CP_1
delle somme versate in eccesso (cfr. doc. 20) a in esecuzione della sentenza n. 674/18 Pt_2 della Corte d'Appello di Torino, rispetto a quanto effettivamente spettante a titolo di Pt_2
canoni di locazione e relativi interessi, e pertanto condannare alla restituzione a Parte_2 della complessiva somma di € 68.312,54 oltre interessi ex art. 1284, IV comma CP_1
c.c. e rivalutazione.
In via di subordine rispetto alle domande sub e) ed f)
g) dichiarare tenuta e condannare ad indennizzare a le Parte_2 CP_1
Sopravvenienze Passive non ricomprese nella Perizia pari a € 45.844,27, oltre interessi Per_2
ex art. 1284 c.c., VI comma, e rivalutazione in forza di quanto previsto alle Sezioni IV e V del
Contratto di Sottoscrizione e per l'effetto in adempimento di quanto previsto alla Sezione 5.4 del contratto dichiarare estinto per compensazione il credito di er canoni di locazione Pt_2
fino alla concorrenza del suddetto credito di , oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. Pt_3
e rivalutazione;
h) e per l'effetto, in accoglimento della domanda subordinata di compensazione formulata da portare in compensazione gli ulteriori crediti per Indennizzi di come Parte_2 Pt_3 quantificati dalla sentenza n. 674/18 della Corte d'Appello di Torino con il credito per canoni di locazione di isultante dalla compensazione di cui sopra, dichiarando quest'ultimo Pt_2
estinto per compensazione fino alla concorrenza degli ulteriori crediti di per Indennizzi;
Pt_3
i) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione a Parte_2 CP_1
delle somme versate in eccesso (cfr. doc. 20) a in esecuzione della sentenza n. 674/18 Pt_2 della Corte d'Appello di Torino, rispetto a quanto effettivamente spettante a titolo di Pt_2
canoni di locazione e relativi interessi, e pertanto condannare alla restituzione a Parte_2 della complessiva somma di € 68.312,54 oltre interessi ex art. 1284, IV comma CP_1
c.c. e rivalutazione.
In ogni caso l) con il favore delle spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio compreso il presente giudizio.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la aveva convenuto in giudizio CP_1 Controparte_4
nonché la
[...] Controparte_2
affinché fossero condannate in solido tra loro a versare all'attrice la somma di euro 801.126,15, oltre accessori, per sopravvenienze varie e differenze sulle rimanenze di magazzino, in forza degli obblighi negoziali di cui al contratto concluso il 10 aprile 2008. L'attrice aveva chiesto inoltre la pronuncia ex art. 2932 c.c. in merito al trasferimento, dalla stessa società attrice alla predetta dei crediti verso terzi che non erano stati incassati alla data del 10 aprile Pt_1
2009. In via subordinata, la aveva domandato la condanna delle predette CP_1
controparti a rimborsare il valore dei crediti, pari a euro 529.811,40, a titolo di indennizzo, nonché la condanna di tutte le convenute al pagamento degli importi indicati nei limiti della somma massima garantita dalla banca pari a complessivi euro 1.000.000,00, oltre accessori.
Parte attrice aveva domandato, infine, in via subordinata condizionata, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.537.884,00, oltre accessori, per Pt_1
l'ipotesi in cui avesse avuto esito favorevole all'appellata l'altro giudizio in cui Parte_1
era parte e che aveva ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore
[...]
della società TCN, subentrata successivamente nei crediti facenti originariamente capo ai sottoscrittori dell'aumento di capitale.
La banca era stata convenuta in giudizio in forza delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento di parte contrattuale insieme ad di un Parte_1 Pt_2 contratto concluso con l'appellante. In sintesi, la aveva dedotto che in presenza di CP_1
una situazione di profonda crisi della società, la sig.ra e la società che ne Pt_1 Pt_2
erano soci, ebbero a concludere, in data 2 aprile 2008, un contratto con e Persona_3
, avente ad oggetto la sottoscrizione di un aumento di capitale. Con il Persona_4
suddetto contratto, aveva garantito la veridicità della situazione Parte_1
patrimoniale della società al 31 dicembre 2007, come emergente dal bilancio, e si era altresì impegnata a ripianare le perdite a tutto il 31 marzo 2008; a indennizzare la società da eventuali sopravvenienze passive;
ad acquistare i crediti sociali che fossero rimasti insoluti al 10 aprile
2009; e a indennizzare la società per eventuali minusvalenze di magazzino.
In seguito, verificata l'impossibilità di addivenire a una redazione concordata della situazione patrimoniale al 31 marzo 2008, si era dato corso alla procedura pattizia per la nomina di un revisore.
6 Alla data del 31 dicembre 2007 il revisore aveva rilevato una situazione patrimoniale reale diversa da quella risultante dal bilancio, con sopravvenienze passive per euro 1.537.884,00 e una perdita gestionale, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2008, di euro 490.873,00.
Il ritardo con cui era stata redatta la situazione patrimoniale al 31 marzo 2008, ascrivibile alla controparte, aveva poi influito sulle minusvalenze del magazzino e si erano anche appurate sopravvenienze passive ulteriori rispetto a quelle già contabilizzate nella perizia. Infine, non aveva provveduto, come previsto nel contratto, ad acquistare parte dei Parte_1
crediti della società che non erano stati incassati nel termine di un anno. ed si erano costituite in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1 Pt_2
domande proposte ed invocando la declaratoria di inefficacia e/o l'annullamento delle determinazioni assunte dal revisore nell'elaborato peritale redatto.
La società veva anche eccepito la compensazione di quanto eventualmente dovuto Pt_2
alla controparte con quanto ad essa spettante a titolo di canoni di locazione non corrisposti, con condanna, in via riconvenzionale, di a versare i corrispettivi locatizi non CP_1
corrisposti, nella misura in cui gli stessi fossero risultati eccedenti rispetto alla compensazione stessa.
Il Tribunale di Alba aveva dichiarato cessata, tra le parti, la materia del contendere in forza di un accordo transattivo che sarebbe stato raggiunto con l'apporto del consulente tecnico d'ufficio.
La Corte di Appello aveva, invece, emesso una sentenza parziale, con la quale aveva revocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ed una successiva sentenza definitiva.
Entrambe le sentenze erano state, poi, impugnate in Cassazione con dodici motivi di gravame da e da cui aveva fatto seguito, a difesa delle proprie ragioni, il Parte_1 Pt_2
controricorso di , con deposito di memorie da entrambe le parti. Pt_3
Tutte le parti avevano impugnato la decisione del primo Giudice, sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado, in quanto la controversia ancora persisteva, non avendo esse perfezionato alcun accordo.
Con una prima sentenza parziale non definitiva, la Corte d'Appello aveva accolto entrambi gli appelli e, dopo aver revocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, aveva accertato una passività di euro 1.537.884 a carico di a Parte_4
favore di ma aveva respinto la domanda di per il pagamento di euro CP_1 Pt_3
636.026,00 a titolo di indennizzo per minusvalenze sulle rimanenze di magazzino.
7 La Corte d'Appello aveva rimesso la causa in istruttoria per accertare il fondamento e l'entità delle residue domande ed eccezioni sollevate dalle parti.
Al termine della nuova istruttoria, la Corte d'Appello aveva pronunciato la sentenza definitiva nella quale aveva ribadito il diritto di a un indennizzo di euro 1.537.884 per errori nel Pt_3
bilancio al 31.12.2007. Tale importo era stato differenziato tra minusvalenze sulle rimanenze di magazzino (741.168,00) ed errori su poste diverse (796.716,00), con riferimento a specifiche clausole contrattuali (clausole 4.6 e 4.7).
Le sopravvenienze passive erano state poi quantificate in euro 45.844,51 (in luogo dei
191.335,41) ed era stata quantificata l'entità dei crediti insoluti in euro 115.645,08 (in luogo dei 529.811,40).
Con la sentenza definitiva venivano quantificati i crediti di (euro 820.064,83, ai sensi Pt_3
delle clausole 4.9, 4.8 e 5.3.i del contratto, comprensivo di rivalutazione ed interessi al netto di franchigia;
ed euro 804.334,24, ai sensi delle clausole 4.6, 4.7 e 5.3.ii del contratto, comprensivo di rivalutazione ed interessi al netto di franchigia) e il corrispondente residuo debito di verso (euro 1.096.024,65). Parte_1 Pt_3
La sentenza accertava il credito di erso per canoni di locazione non pagati Pt_2 Pt_3
quantificato in euro 964.907,56, con un importo residuo del debito di erso di Pt_2 Pt_3
euro 449.373,54 a seguito dello scomputo della rivalutazione monetaria.
La Corte d'Appello disponeva la compensazione tra crediti e debiti di e , Pt_2 Pt_3
individuando un credito residuo di erso di € 515.534,02 che, con gli interessi Pt_2 Pt_3
legali dal gennaio 2013, portava all'importo complessivo di € 537.919,49, che poneva a carico di . Pt_3
GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Avverso le sentenze n. 674/2018 (Sentenza definitiva di secondo grado) e n. 2233/2015
(Sentenza parziale di secondo grado) della Corte di Appello di Torino Prima Sezione Civile, la sig.ra e la proponevano ricorso per Cassazione, con richiesta Parte_1 Parte_2
di rinvio della causa ad altra Corte d'Appello o ad altra sezione della medesima, affinché in accoglimento del ricorso proposto ed in conformità al principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte, la stessa si pronunciasse sulle domande di volte ad ottenere il Pt_2
pagamento del suo credito per canoni di locazione, con maggiorazione per interessi al tasso di cui al D.lgs.. 231/2002, o, in subordine al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo, con capitalizzazione semestrale dal dì della domanda giudiziale e conseguente condanna di Pt_3
alle spese di tutti i gradi di giudizi.
8 Con ordinanza n. R.G. 12946/23, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il sesto, il settimo e il dodicesimo motivo di ricorso e rinviava la causa alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, al fine di decidere in merito alle domande delle parti, ivi comprese quelle afferenti alle spese del giudizio di cassazione.
In merito al sesto motivo accolto, la Corte di Cassazione rilevava che le sentenze di secondo grado erano errate nella parte in cui avevano accertato d'ufficio il credito di nei confronti Pt_3
di er il rimborso di euro 1.537.884,00 a titolo di passività esistenti alla data del 31 Pt_2
dicembre 2007, ma non contemplate nel relativo bilancio, pur nell'assenza di una corrispondente domanda giudiziale, per cui avevano pronunziato d'ufficio la compensazione tra il predetto preteso credito di ed il suo debito per i canoni di locazione, pur Pt_3 nell'assenza di corrispondente eccezione.
Con riguardo all'accoglimento del settimo motivo, la Corte di Cassazione considerava errate le sentenze di secondo grado poiché accoglievano la domanda subordinata di di condanna Pt_3
di entrambe le appellanti al pagamento dell'indennizzo di euro 115.645,08 (in linea capitale) per i crediti insoluti anziché accoglierne la domanda principale volta ad ottenere il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. dei medesimi crediti insoluti a con la sua sola Parte_1
condanna (e non anche di a pagare euro 115.64,08 a titolo di corrispettivo della Pt_2
cessione.
Infine, la Corte di Cassazione accoglieva il dodicesimo motivo di ricorso ritenendo errate le sentenze di secondo grado nella parte in cui respingevano le domande di volte ad Pt_2
ottenere la condanna di al pagamento degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 Pt_3
del D. Lgs 231 /2002 dal giorno del dovuto, semestralmente composti dal giorno della domanda giudiziale, sull'intero capitale di euro 964.907,56 accertato a suo credito. Nell'ambito di tale motivo la Corte riteneva assorbito nell'accoglimento del sesto motivo sul punto della compensazione la questione relativa all'esistenza di interessi scaduti da oltre sei mesi al momento del giudizio, mentre riteneva fondata la questione relativa alla capitalizzazione semestrale, con conseguente applicazione degli interessi anatocistici, per i successivi interessi maturati in corso di causa, vista la specifica domanda svolta sul punto dalle appellanti e la riproposizione della stessa in appello, come si evinceva dalle conclusioni riportate in entrambe le sentenze di appello. Precisava, infine, la Corte che il rapporto di locazione intercorso tra le due società rientrata nella nozione di prestazione di servizi rilevante ai sensi della disciplinata degli interessi maggiorati di cui al D.L.vo 231 del 2002 anche nella versione ratione temporis vigente.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sentenza parziale di secondo grado n. 2233/2015 della Corte di Appello di Torino -
Sentenza definitiva di secondo grado n. 674/2018 - Ordinanza n. 12946 del 10 maggio
2023 della Corte di Cassazione.
Gli appelli proposti avanti alla Corte di Torino da e da da un Parte_1 Pt_2 lato, e da , dall'altro, venivano riuniti e decisi con una sentenza non definitiva e una Pt_3
consecutiva sentenza definitiva.
Con la prima veniva revocata la declaratoria di cessazione della materia del contendere e respinte tutte le eccezioni di ed oncernenti la decadenza della Parte_1 Pt_2
controparte dalla possibilità di richiedere gli indennizzi negozialmente previsti per inosservanza dei termini pattuiti a tal fine. In ordine alle minusvalenze delle rimanenze rilevate dopo il 31 marzo 2008, la domanda formulata da veniva disattesa e, in ogni caso, veniva respinta Pt_3
la domanda di controparte di annullamento della perizia contrattuale.
Con la sentenza definitiva la Corte d'Appello, invece, condannava a Parte_1
pagare a l'importo complessivo di euro 1.096.024,65, oltre interessi nella misura legale Pt_3
dalla pubblicazione al saldo. Inoltre, dopo aver accertato che la società era creditrice Pt_3
nei confronti di dell'importo capitale di complessivi euro 449.373,54 e che anche Pt_2 quest'ultima società risultava creditrice nei confronti di dell'importo capitale di euro Pt_3
964.907,56, la Corte operava una parziale compensazione tra le ragioni di dare e avere tra le due società, condannando, infine, a pagare il residuo debito nei confronti di Pt_3 Pt_2
nella misura di euro 537.919,49, oltre interessi legali sull'importo indicato dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Contro le decisioni della Corte d'Appello, solo ed resentavano Parte_1 Pt_2
ricorso per Cassazione.
In ordine al ricorso proposto in Cassazione, l'Ecc.ma Corte accertava, in primo luogo, la violazione degli artt. 1242, 1243 c.c., 99, 101, 103 e 112 c.p.c.
I giudici di legittimità affermavano che la Corte di merito non poteva riconoscere l'operatività della compensazione, considerato che, anche a prescindere dall'impossibilità di ritenere esistente l'accertamento, nei confronti di del credito fatto valere da nei soli Pt_2 Pt_3 confronti di all'operazione posta in atto, incidente sul maggior credito Parte_1
vantato dalla stessa er canoni di locazione, si frapponeva la regola prevista ex art. Pt_2
10 1242, comma 1, c.c, trattandosi nel caso di specie di compensazione propria non rilevabile d'ufficio dal giudice, non potendosi ravvisare una ipotesi di compensazione impropria dal momento che i crediti in questione inerivano a rapporti diversi (la locazione di un immobile, da un lato, e il completo assetto regolatorio della sottoscrizione dell'aumento di capitale, dall'altro).
Secondo la Cassazione, in accoglimento del settimo motivo di ricorso, la Corte d'Appello aveva altresì violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto aveva accolto la domanda subordinata con cui era stato richiesto il pagamento dell'importo corrispondente al valore nominale dei crediti insoluti al 10 aprile 2009 a titolo di indennizzo, senza comunque accertare che quella principale avente ad oggetto il trasferimento a dei medesimi Parte_1
crediti insoluti risultasse inammissibile o infondata (tale, quindi, da giustificare la pronuncia su quella svolta in via gradata), condannando così entrambe le ricorrenti al pagamento dell'indennizzo senza «trasferire alcunché» a Parte_1
I giudici di legittimità, infine, concludevano dichiarando l'ammissibilità della censura svolta con il dodicesimo motivo, limitatamente tuttavia al tema degli interessi anatocistici e a quello dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 agli interessi sui canoni locatizi. Tutte le restanti censure venivano, invece, dichiarate inammissibili o infondate.
2) I motivi di riassunzione proposti da e Parte_1 Parte_2
Parte attrice in riassunzione chiede, in applicazione delle motivazioni e dei principi fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione Prima Sezione Civile n. 12946, emessa il 9 marzo 2023, pubblicata in data 10 maggio 2023, la risoluzione delle questioni rimaste controverse tra le parti per effetto dell'accoglimento dei tre motivi accolti all'esito del giudizio di legittimità.
Con specifico riferimento ai rapporti tra e gli attori in riassunzione Pt_3 Parte_1
sostengono che tutti i capi delle sentenze parziali e definitive di secondo grado relative alle domande di contro sarebbero passate in giudicato e le relative Pt_3 Parte_1
statuizioni sarebbero state eseguite, con la sola eccezione di quel capo di sentenza, cassato dalla
Cassazione, che aveva accolto la domanda subordinata di condanna di e Parte_1
di l pagamento di un indennizzo per crediti rimasti insoluti ai sensi della Sezione V Pt_2
del Contratto. Tali crediti insoluti, secondo quanto disposto dalla Corte d'Appello, la cui statuizione è divenuta ormai definitiva, ammontano a complessivi euro 115.645,08 (al netto dei fondi di svalutazione).
11 Ad ogni modo, precisano gli attori in riassunzione, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di condanna al pagamento di un indennizzo, come affermato dalla stessa Cassazione, ma avrebbe dovuto invece prioritariamente pronunziarsi su quella proposta in via principale da , relativa all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo per Pt_3
di acquistare i crediti rimasti insoluti. Parte_1
Per tali motivi, la Corte d'Appello dovrà, quindi, pronunziare il trasferimento a favore di ex art. 2932 c.c. dei crediti di accertati come insoluti, ponendo a Parte_1 Pt_3
carico della stessa (e non anche di il prezzo corrispondente, già accertato in Pt_1 Pt_2
euro 115.645,08, senza rivalutazione, in quanto obbligazione di valuta, con i limiti di massimale stabiliti dalla clausola 5.3 del Contratto. Dal momento, tuttavia, che quei limiti di massimale erano già stati superati per effetto delle precedenti condanne già eseguite, Parte_1
sostiene di non essere tenuta a pagare nient'altro, pur avendo diritto al trasferimento dei crediti predetti.
Infine, in merito ai rapporti tra e d in esecuzione dei principi di diritto stabiliti Pt_3 Pt_2
dalla Suprema Corte, gli attori in riassunzione chiedono che sia tenuta e condannata a Pt_3 pagare ad l'importo capitale per canoni insoluti, pari ad € 964.907,56, maggiorato Pt_2 degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs 231/2002 dal giorno del dovuto, semestralmente composti dal giorno della domanda giudiziale, al netto dell'acconto di euro
537.145,00 già pagato in esecuzione della sentenza definitiva di secondo grado. Il tutto per un ammontare complessivo pari ad euro 1.922.429,69 alla data del 21 giugno 2023, oltre agli interessi successivi e al pagamento delle spese per tutti i gradi di giudizio.
3) La difesa di in riassunzione CP_1
In forza di quanto statuito dalla Cassazione in merito al trasferimento dei crediti insoluti, parte convenuta ritiene la domanda di controparte solo parzialmente accoglibile.
La non si oppone, infatti, al trasferimento dei crediti insoluti alla sig.ra CP_1 Pt_1 secondo l'art. 2932 c.c., ma ritiene la stessa tenuta al pagamento di euro 115.645,08 come corrispettivo per il trasferimento dei crediti, oltre agli interessi per il ritardato pagamento e la rivalutazione monetaria, in quanto ai sensi dell'art.
4.8. del contratto tale corrispettivo doveva essere versato a entro 30 giorni dal 10.04.2009. CP_1
A causa dell'inadempimento contrattuale la sig.ra sarebbe, quindi, tenuta al Pt_1
pagamento del suddetto corrispettivo, già versato in parte capitale in esecuzione della sentenza n. 674/2018 della Corte d'Appello di Torino, degli interessi maturati ai sensi dell'art. 1284, co,
4 c.c., e della rivalutazione. A giudizio di parte convenuta in riassunzione, la sig.ra Pt_1
12 non potrebbe beneficiare dei massimali previsti per l'adempimento regolare dei relativi obblighi, come stabilito dalla citata sentenza n. 674/2018 della Corte d'Appello.
Con riferimento alle domande azionate da nei confronti di Parte_2 CP_1
prosegue la convenuta, la Corte di Cassazione avrebbe stabilito che la Corte d'Appello non poteva dichiarare d'ufficio la compensazione dei crediti ex art. 1243 c.c. tra e CP_1
in assenza di una tempestiva domanda di condanna all'indennizzo nei confronti Parte_2
di da parte di . Tuttavia, parte appellata ritiene che da questa statuizione non Pt_2 Pt_3
derivi automaticamente il diritto di a ricevere il pagamento integrale dei canoni di Pt_2
locazione, né alcun accertamento sulla mancata eccezione di compensazione da parte di Pt_3
del proprio credito per indennizzo con quello di er canoni di locazione. Pt_2
In ogni caso, afferma , la Corte d'Appello avrebbe potuto disporre la compensazione Pt_3 senza ricorrere alla compensazione d'ufficio, basandosi sulle sole argomentazioni difensive di
, che aveva tempestivamente formulato la richiesta di compensazione dei propri crediti Pt_3 per indennizzi con i controcrediti per canoni di locazione, come previsto dall'art.
5.4. del contratto.
La difesa di in primo grado avrerbbe dimostrato chiaramente la volontà di far valere i Pt_3
crediti per indennizzi per estinguere il credito per canoni di locazione di Pt_2
conformemente a quanto statuito in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice deve considerare la situazione dedotta in causa, la volontà effettiva e le finalità perseguite dalle parti, senza limitarsi alle parole formali utilizzate dalle parti”.
Pertanto, la Corte d'Appello nell'interpretazione delle domande svolte dalle parti non avrebbe dovuto fermarsi al tenore letterale delle domande subordinate, ma avrebbe dovuto tener conto delle complesse difese e argomentazioni di , ricercandone l'effettiva volontà. Pt_3
Inoltre, la stessa sin dal primo grado di giudizio, aveva chiesto la compensazione dei Pt_2
propri crediti per canoni di locazione con i controcrediti di per indennizzi contrattuali. Pt_3
Peraltro, la compensazione del credito di per indennizzo con il credito di CP_1 Pt_2
per canoni di locazione era pienamente giustificata anche dalla domanda riconvenzionale
[...] subordinata di compensazione formulata da e ciò ai sensi dell'art. 112 c.p.c., Parte_2
nonché diretta conseguenza degli accordi contrattuali tra le parti (art.
5.4. del contratto), il cui adempimento costituisce l'oggetto del presente giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte convenuta chiede l'estinzione per quanto di ragione delle reciproche ragioni di debito/credito di e con conseguente richiesta di Pt_3 Pt_2
13 al pagamento del residuo credito alla data del 21 giugno 2018, per un importo di € Pt_3
68.312,54, nonché la condanna di alla restituzione di quanto pagato in eccesso da Pt_2
, oltre al riconoscimento degli interessi ex art. 1284 IV c.c., così come calcolati. Pt_3
Infine, contesta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1283 c.c. sull'importo CP_1
capitale di euro 964.907,56, dovuto dalla società appellata, in quanto controparte non avrebbe fornito alcuna prova dell'esistenza di interessi scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale.
Ad ogni modo, contesta l'esistenza di un credito di er canoni di locazione Pt_3 Pt_2
poiché estinto per compensazione con il controcredito di per indennizzi contrattuali, Pt_3
man mano che i crediti maturavano, nonché ritiene assolutamente non provata l'esistenza di tale credito alla data della domanda giudiziale, e quindi assolutamente non dovuti gli interessi moratori e anatocistici.
Infine, insiste per l'integrale estinzione degli eventuali residui crediti per canoni di Pt_3
locazione di in quanto avrebbe già versato a n data 21.06.18 la somma di Pt_2 Pt_2
€537.000 circa in esecuzione della sentenza n. 674/18.
4) I motivi della decisione
Innanzitutto, trattandosi di giudizio di rinvio, occorre ribadire che a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12946/2023 vincola il giudice di rinvio che ad essi deve uniformarsi.
Occorre, pertanto, prima definire la portata dei motivi accolti dalla Suprema Corte, trattando unitariamente la questione degli interessi richiesti da entrambe le parti sulle poste attive, e poi verificare le conseguenze che gli stessi hanno sulla definizione del presente contenzioso.
4.1. I motivi accolti in sede di legittimità.
Con l'accoglimento del sesto motivo di ricorso è stata censurata l'operazione che ha portato alla compensazione parziale del credito vantato da per canoni di locazione con il Pt_2
controcredito vantato da per indennizzi. Pt_3
In particolare si è rilevato che non poteva essere accertato con effetto di giudicato il credito di nei confronti di er quella parte degli indennizzi che erano stati richiesti solo Pt_3 Pt_2 nei confronti di e che non poteva essere rilevata d'ufficio la Parte_1 compensazione ostandovi il disposto dell'art. 1242 c. 1 c.c.
Nel presente di giudizio di rinvio chiede che la compensazione sia comunque disposta Pt_3 dal momento che avrebbe errato la Corte di Appello ad affermare di dover procedere d'ufficio al rilievo della compensazione, in quanto la considerazione globale delle domande e delle
14 eccezioni svolte da nel corso del giudizio di primo e di secondo grado avrebbe dovuto Pt_3
portare ad interpretare le sue domande, quanto meno, come eccezione di compensazione di tutti i crediti risultanti esistenti nei confronti delle controparti, a prescindere dalla loro puntuale indicazione, con effetto paralizzante dell'altrui pretesa.
A prescindere dal rilievo che tale interpretazione fosse o meno nelle possibilità della Corte di
Appello che ha statuito nel 2018, ritiene il Collegio che la pronuncia di legittimità non lasci oggi spazio a tale riconsiderazione, dal momento che non ha impugnato la disposizione Pt_3
concernente il rilievo di ufficio della compensazione, apertamente affermato nella sentenza di secondo grado, per far rilevare l'erroneità della stessa nel senso oggi sostenuto, mentre l'impugnazione della medesima statuizione da parte di e ha portato a Pt_1 Pt_2 censurare la stessa per violazione dell'art. 1242 c. 1 c.c.
Appare, pertanto, non più revocabile in dubbio che l'eccezione di compensazione dei crediti conseguenti alla perizia da parte di sia stata sollevata tardivamente, con Per_5 Pt_3 conseguente impossibilità di rilevazione d'ufficio della stessa da parte della Corte. È stata altresì esclusa la ricorrenza nel caso in esame di una compensazione c.d. impropria, come tale rilevabile di ufficio, dal momento che le posizioni di credito e debito reciproco avrebbero origine in rapporti distinti e autonomi (v. ordinanza cassazione pag. 14 al fondo del punto 4.).
Si ritiene, pertanto, che non si possa operare la compensazione richiesta da per i crediti Pt_3 originanti nella perizia “ , pari ad € 1.537.884,00. Per_2
Con l'accoglimento del settimo motivo di ricorso è stato censurato l'accoglimento della domanda subordinata di indennizzo per i crediti insoluti al 10.04.2009 in luogo di quella principale di trasferimento ex art. 2932 c.c.
Essendo stato violato l'ordine delle domande presentate, appannaggio indiscusso della parte, senza la prospettazione di elementi che rendessero impossibile il trasferimento richiesto, ritenuto fondato, occorre ora disporre, in adesione alle richieste avanzate da il Pt_1 trasferimento a suo favore dei crediti insoluti al 10.04.2009 di cui all'elenco aggiornato contenuto a pag. 64 e 65 della perizia redatta dal CTU Dott. Per_1
Con l'accoglimento parziale del dodicesimo motivo si è rilevato che la decorrenza degli interessi richiesti doveva essere rivista in conseguenza dell'accoglimento del motivo inerente la compensazione, ritenuta illegittima in relazione ad alcuni crediti, con riflessi inevitabili anche sulla decorrenza degli interessi sugli interessi secondo il disposto dell'art. 1283 c.c. nonché sulla loro debenza, vista la riproposizione della domanda in sede di appello. Si è, infine, censurata la mancata applicazione degli interessi maggiorati di cui al d.l.vo 231 del 2002 al
15 contratto di locazione in essere tra , che doveva considerarsi, in applicazione Pt_2 Pt_3 dei principi comunitari di cui la suddetta normativa è espressione, una “prestazione di servizi” rientrante nella nozione di “transazione commerciale”.
Si dovrà, quindi, rivedere la statuizione sugli interessi alla luce di tali principi.
4.2. Le conseguenze dell'accoglimento dei suddetti motivi nel presente giudizio.
All'esito del giudizio di legittimità sono passati in giudicato sia l'accertamento sull'entità dei canoni di locazione non corrisposti da a che l'importo degli indennizzi e Pt_3 Pt_2
corrispettivi dovuti da a per le clausole contrattuali azionate nel Parte_1 Pt_3
presente giudizio.
I primi sono risultati pari a € 964.907,51 mentre i secondi ad € 1.699.373,59 [1.537.884
(composto da 741.168 + 796.716) + 115.645,08 + 45.844,51].
Sui primi era stata operata la compensazione con quanto dovuto per i secondi, al netto di franchigie, massimali e ripartizione del dovuto tra e n base alla clausola 5.4. Pt_1 Pt_2
del contratto del 10.04.2008.
Ritenuta oggi non più applicabile la compensazione operata dalla Corte di Appello del 2018 occorre verificare se vi siano ancora importi legittimamente compensabili, nonché statuire sul residuo, con applicazione dei relativi interessi.
Per valutare quali crediti siano legittimamente opponibili in compensazione occorre, pertanto, evidenziare che ha tempestivamente eccepito la compensazione solo per i crediti extra Pt_3 perizia , originariamente individuati con le lettere a), b), c) e d), e che, da parte sua, Per_2
ha eccepito la compensazione solo per gli importi per i quali fosse stata in ipotesi Pt_2
condannata.
Per i crediti conseguenti alla perizia pari ad € 1.537.884,00, infatti, aveva Per_2 Pt_3
chiesto la condanna solo nei confronti di e, in conseguenza del giudizio di Parte_1
legittimità, ha instaurato un nuovo procedimento nei confronti di inanzi alla sezione Pt_2
Imprese del Tribunale di Torino: gli stessi non possono, pertanto, essere opposti in compensazione rispetto ai canoni di locazione scaduti richiesti da nel presente Pt_2
giudizio.
L'importo di € 45.844,51 corrisponde alla quantificazione riconosciuta in sentenza per le passività emerse successivamente al 31.03.2008 di cui al punto a) dell'originaria citazione di
: gli stessi possono essere legittimamente opposti in compensazione a in quanto Pt_3 Pt_2
per gli stessi era stata chiesta la condanna di d era stata tempestivamente formulata Pt_2
eccezione di compensazione a seguito della domanda riconvenzionale di pagamento dei canoni
16 di locazione scaduti (v. memoria ex art. 183 c. 6, n. 1 c.p.c. di del 26.05.2010), così Pt_3
rispettando i principi statuiti dalla Suprema Corte.
L'importo di € 115.645,08, a seguito del giudizio di legittimità, non può più essere considerato un indennizzo azionabile anche nei confronti di costituendo il corrispettivo per il Pt_2 trasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 c.c. dei crediti insoluti al 10.04.2009 dovuto dalla sola in base alla clausola 4.8.3.: lo stesso, pertanto, non può essere opposto Parte_1
in compensazione rispetto ai canoni di locazione scaduti dovuti a Pt_2
Rispetto a tale importo ha chiesto che venga esclusa la rivalutazione, Parte_1 applicata in precedenza, mentre ha chiesto l'applicazione degli interessi maggiorati Pt_3
previsti per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
In realtà dalla lettura completa della pronuncia definitiva di secondo grado del 2018 emerge come la rivalutazione, pur originariamente calcolata, è servita solo a verificare, applicata la franchigia prevista contrattualmente, il mancato superamento dei massimali previsti, anche nella misura ridotta conseguente agli accordi delle parti di cui al verbale di esecuzione del contratto del 26.05.2008, dal momento che, secondo la Corte, il tetto massimo pattuito individuava il limite che le parti avevano ritenuto di non superare e lo stesso incideva anche ai fini dell'attualizzazione del dovuto (v. sentenza definitiva a pag. 39).
La rivalutazione è stata successivamente scorporata per individuare la parte del credito che poteva essere portata in compensazione con i canoni di locazione scaduti, in quanto, secondo il
Collegio, non poteva essere considerata a favore di proprio per l'intervento della CP_1
compensazione che definisce le ragioni di credito della stessa prima del suo maturare (v. sentenza definitiva a pag. 45). In altre parole, visto che la compensazione avveniva man mano che i canoni venivano a scadenza, non maturava né la rivalutazione del dovuto a favore di
, né gli interessi a favore di Pt_3 Pt_2
Seconda questione posta all'attenzione della Corte rispetto a tale importo è se lo stesso debba essere considerato vincolato ai massimali indicati nell'accordo oppure no.
Ritiene il Collegio che il chiaro disposto della clausola 4.8.3, che nella sua seconda parte prevede che il relativo importo dovrà versarsi alla Società entro trenta giorni, nei limiti dei massimali previsti nella successiva sezione 5.3, non lasci adito a dubbi sulla sua imputabilità ai fini del raggiungimento dei massimali previsti.
D'altra parte la sua corresponsione a titolo di indennizzo, come originariamente previsto nella sentenza cassata, o di corrispettivo per il trasferimento coattivo, come affermato con la presente
17 pronuncia, non ha conseguenze pratiche rispetto a quanto già versato dalla in Pt_1
esecuzione della sentenza non definitiva del 2018.
Infatti, la mancanza di solidarietà dal lato passivo tra ed e l'esplicita Pt_1 Pt_2 previsione dell'intervento di olo al superamento del quantum dovuto dalla Pt_2 Pt_1
rende irrilevante il titolo per il quale tale capitale sia stato versato. Inoltre, l'importo di €
115.645,08, sicuramente inferiore al massimale di € 500.000 previsto per questa voce dalla sezione 5.3, clausola 5.3.i come dovuto dalla impedisce il sorgere di dubbi Pt_1 sull'importo che dovrà poi essere addebitato ad ome esubero in base alle medesime Pt_2
clausole contrattuali.
Occorre solo più stabilire il regime degli interessi da applicare sul corrispettivo dovuto dalla per il trasferimento coattivo dei crediti insoluti al 10.04.2009 e sull'importo dovuto da Pt_1
per i canoni di locazione scaduti. Pt_3
Entrambe le parti hanno chiesto l'applicazione degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284 c.
4 c.c., come modificato dal D.L.vo 231/2002, ed a eccepito la novità della richiesta Pt_2 avanzata sul punto da , in quanto effettuata solo nell'attuale giudizio di rinvio, essendosi Pt_3 limitata in precedenza a richiedere genericamente l'applicazione di “interessi e rivalutazione”.
Si ritiene, tuttavia, che al riguardo sia sufficiente la richiesta generica di interessi, essendo necessaria la specificazione della tipologia di interessi riconosciuti solo nella statuizione del giudice (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 - Rv. 673754 – 01 che ha affermato che La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere.).
Per quanto riguarda la domanda si è, infatti, affermato che in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti. (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024 - Rv. 672556 - 01).
18 Vista la natura dei negozi intercorsi tra le due società e quanto affermato in sede di legittimità in ordine al dodicesimo motivo non è in dubbio la riconducibilità dei reciproci debiti nell'ambito delle transazioni commerciali di cui al D.l.vo 231 del 2002, anche nella sua originaria formulazione applicabile ratione temporis.
Si ritiene, tuttavia, che l'applicazione di tali interessi maggiorati nel caso in esame sarebbe contrario al generale principio di buona fede che deve assistere tutte le fasi del rapporto contrattuale.
Con la normativa di ispirazione comunitaria il legislatore ha inteso porre un freno al fenomeno dei ritardi nel pagamento del corrispettivo e, più in generale, di disincentivare il ritardo nell'adempimento da parte del debitore. Nell'ottica di disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di denaro nel processo è stato poi modificato l'art. 1284 c. 4 c.c. nel 2014 in modo da rendere generalmente applicabile il tasso maggiorato a decorrere dalla domanda giudiziale.
Tuttavia nel caso in esame entrambe le parti hanno posticipato l'adempimento delle obbligazioni a proprio carico opponendo la compensazione con i propri controcrediti, che sono poi risultati sussistenti sia dal lato he dal lato , come dimostra l'esito Controparte_4 Pt_3
finora raggiunto dai contenzioni conclusi ed in corso.
Pertanto, non sussiste un inadempimento colpevole da dover sanzionare con tale tasso di interesse maggiorato.
Le reciproche ragioni di credito – debito sono state accertate solo con la sentenza di appello del
2018, dal momento che il giudizio di primo grado si era concluso con una non condivisibile dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Dal 2023 è poi in corso l'ulteriore giudizio conseguente alla pronuncia di legittimità, volto a rendere eseguibile anche nei confronti di a richiesta di indennizzo avanzata in questo giudizio nei confronti della Pt_2 sola per i crediti derivanti dalla perizia “ . Pt_1 Per_2
Si consideri che anche nella sentenza del 2018, con statuizione ormai passata in giudicato, non sono stati riconosciuti interessi da ritardo a carico della banca che aveva rilasciato le fideiussioni a garanzia degli obblighi indennitari assunti da proprio perché la dilazione Parte_1
temporale era giustificata dal comportamento ostativo tenuto dalla contraente.
Appare, pertanto, corretto applicare alle reciproche poste di credito solo gli interessi nella misura legale ordinaria per compensare il ritardo nel pagamento di quanto effettivamente dovuto.
19 In base agli insegnamenti della Suprema Corte, infatti, i principi di correttezza
e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 656 del 10/01/2025 - Rv. 673500 - 01).
Gli interessi sul corrispettivo di € 115.645,08 dovuto per il trasferimento coattivo dei crediti insoluti al 10.04.2009 è stato già correttamente individuato nella sentenza del 2018 e conseguentemente corrisposto, stante la declaratoria di di integrale attuazione delle Pt_3
statuizioni contenute in tale sentenza.
Sull'altro versante, considerato che, sempre in base alle statuizioni passate in giudicato, il credito per canoni di locazione scaduti e non pagati si è cristallizzato con la rata di novembre
2012, scadente a dicembre 2012, momento dal quale non si sarebbe più potuta compiere la compensazione mese per mese con i crediti per indennizzi che già richiedeva in base Pt_3 all'accordo del 10.40.2008 e che avrebbero dovuto avere naturale esecuzione dopo la redazione della perizia conclusa a giugno 2009, si ritiene corretto applicare su tale somma gli Per_2
interessi da gennaio 2013.
Conseguentemente non vi erano interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della proposizione della domanda riconvenzionale in primo grado da parte di a febbraio Pt_2
2010, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1283 c.c. in tale fase.
Al momento dell'introduzione del giudizio di secondo grado da parte di e a Pt_1 Pt_2
febbraio 2014 (v. atto di citazione introduttivo del procedimento di secondo grado n. 451/2014 poi riunito all'appello presentato contro la medesima sentenza da di cui al procedimento Pt_3
n. 412/2014) sulla somma dovuta per canoni scaduti, € 964.907,51, decurtata dell'importo di €
45.844,51 opponibile in compensazione come sopra evidenziato, ovvero su € 919.063, erano maturati interessi al saggio ordinario per € 23.719,38, che, stante il disposto dell'art. 1283 c.c.
e la domanda di capitalizzazione ripresentata in secondo grado, devono essere da qui in poi computati per il calcolo del dovuto nel capitale, che diventa € 942.782,38.
20 Sull'importo capitalizzato sono maturati interessi fino alla data di pubblicazione della sentenza del 2018 per ulteriori € 16.939,08, così per complessivi € 959.721,46, da cui deve essere detratto quanto corrisposto a giugno 2018, ovvero € 537.145,00 come da documentazione prodotta da come all. 16 alla propria comparsa di costituzione in questo giudizio di rinvio. Pt_3
A seguito del giudizio di legittimità erano, pertanto, ancora dovuti al momento di introduzione del giudizio di rinvio € 422.576,46 a titolo di canoni di locazione scaduti da a Pt_3 Pt_2
Sugli stessi matureranno gli interessi al saggio ordinario dalla domanda al saldo, così capitalizzati gli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. anche al momento della domanda nel giudizio di rinvio.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La soccombenza deve essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio.
In tema di spese processuali, infatti, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (v. Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 –
01 e conf. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024, Rv. 672654 – 01).
Nel caso in esame, anche all'esito del giudizio di legittimità, nel rapporto tra e CP_1
– uò confermarsi la compensazione per un importo corrispondente al 50%, Pt_1 Pt_2
dal momento che il dovuto a carico di ha cambiato solo titolo di imputazione (da Pt_1
indennizzo a corrispettivo del trasferimento coattivo) senza incidenza sul quantum dovuto, mentre il credito vantato da aumentato non per un diverso accertamento dell'an o Pt_2
del quantum, ma sono per la tardività dell'eccezione di compensazione, per la quale è attualmente in corso autonomo giudizio in cui le uniche voci ancora passibili di variazione sono gli accessori dovuti sul capitale già accertato.
Sussistono, pertanto, gravi ed eccezionali ragioni, anche alla luce della soccombenza reciproca, per compensare integralmente le spese tra ed per tutti i gradi di CP_1 Parte_2
21 giudizio, mentre il restante 50% delle spese sostenute da deve essere posto a carico CP_1
di stante la sua sostanziale soccombenza. Pt_1
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dagli importi in contestazione (scaglione €
1.000.000.01 a € 2.000.000), come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si ritiene opportuno applicare i parametri forensi massimi, avendo svolto attività istruttoria anche nel giudizio di appello, tranne per la fase istruttoria nel giudizio di rinvio, per la quale si applicano i parametri forensi medi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Pertanto, le spese processuali del giudizio di primo grado sono liquidate per l'intero nella somma di euro 56.928,00 per compensi, di cui euro 8.984,00 per la fase di studio, euro 5.927,00 per la fase introduttiva, euro 26.291,00 per la fase istruttoria, euro 15.626,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del giudizio di appello sono liquidate per l'intero nella somma di euro
51.000,00 di cui euro 11.124,00 per la fase di studio, euro 6.470,00 per la fase introduttiva, euro
14.906,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 18.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Le spese di lite per il ricorso per Cassazione si liquidano per l'intero in complessivi euro
27.310,00, di cui euro 12.576,00 per la fase di studio, euro 8.264,00 per la fase introduttiva ed euro 6.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Le spese di lite per il presente giudizio di rinvio si liquidano per l'intero nella somma di euro
46.000,00 di cui euro 11.124,00 per la fase di studio, euro 6.470,00 per la fase introduttiva, euro
9.903,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 18.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, come da ordinanza n. 12496/2023 della Suprema
Corte di Cassazione emessa in data 09.03.2023 e depositata in data 10.05.2023, accoglie le domande avanzate da e e per l'effetto: Parte_1 Parte_2
22 trasferisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. a i crediti insoluti al 10.04.2009 di Parte_1 cui all'elenco aggiornato contenuto a pag. 64 e 65 della perizia redatta dal CTU Dott. Per_1
dà atto che il corrispettivo, pari ad €115.645,08, unitamente agli interessi maturati su tale somma, è già stato corrisposto da a giugno 2018; Pt_1
condanna a corrispondere a a titolo di canoni di locazione scaduti CP_1 Parte_2
€ 422.576,46, oltre gli interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. dalla domanda nel giudizio di rinvio al saldo;
compensa integralmente le spese processuali dei diversi gradi di giudizio tra e Parte_2
CP_1
condanna a rifondere alla parte appellata il 50% delle spese Parte_1 CP_1
processuali dei diversi gradi di giudizio che si liquidano per l'intero nei termini che seguono:
- per il giudizio di primo grado in euro 56.928,00 per compensi di cui euro 8.984,00 per la fase di studio, euro 5.927,00 per la fase introduttiva, euro 26.291,00 per la fase istruttoria, euro 15.626,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- per il giudizio di secondo grado in euro 51.000,00 di cui euro 11.124,00 per la fase di studio, euro 6.470,00 per la fase introduttiva, euro 14.906,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 18.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- per il giudizio di legittimità in euro 27.310,00, di cui euro 12.576,00 per la fase di studio, euro 8.264,00 per la fase introduttiva ed euro 6.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- per il giudizio di rinvio in euro 46.000,00, di cui euro 11.124,00 per la fase di studio, euro 6.470,00 per la fase introduttiva, euro 9.903,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 18.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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