Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato il [...] a [...]-SC, ivi residente in [...]
Teodoro Machado, Pedreiras, Balneário Rincão-SC, CAP 88828-000, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Donati, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni: “[…] il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis - dalla nascita - in favore di:
1. nato il [...] a [...]-SC, CPF n. Parte_1
, ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore e, C.F._1 Controparte_1 per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02
2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993
n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, ivi espressamente inclusi quelli tenuti presso il Comune di nascita dell'avo italiano, nonché presso le Autorità Consolari italiane competenti
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Federico Donati, quale procuratore antistatario.
Con ogni riserva di integrazione”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da (o o o Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
o o o – certificato negativo di naturalizzazione doc. Per_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
3 fascicolo dei ricorrenti) nato a [...] il [...] (doc. 2 fascicolo dei ricorrenti, certificato id battesimo) successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza del ricorrente dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire del ricorrente deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Mansuè (TV) in data 10/05/1866 (cfr. certificato di battesimo doc. 1 fascicolo dei ricorrenti). Pur non essendovi la prova che l'avo era in Italia al momento dell'annessione del comune di nascita al Regno d'Italia, è provata la nascita a Conceição do Arroio, Rio Grande do Sul (Brasile) della figlia in data Persona_8
25/06/1900 (cfr. doc. 5 fascicolo dei ricorrenti). In tale caso la continuità della linea di discendenza è garantita dalla legge n. 23 del 1901, art. 36 ( “La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel
Regno)”.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di nascita doc 2 e certificato di matrimonio doc 3).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“
1. PREMESSE:
- Il ricorrente vanta il legittimo diritto ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis, in quanto discendente in linea diretta da cittadino Italiano, come di seguito esposto e riepilogato nell'albero genealogico allegato (doc. 1).
2. DISCENDENZA – IDENTIFICAZIONE ANTENATO ITALIANO – GENEALOGIA
è nato in [...], nel Comune di Mansuè (TV), il 10/05/1866, figlio di Persona_1
e di (doc. 2); Controparte_2 Per_9
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
Persona_1
si è sposato con nella città di Porto Alegre/RS, Persona_1 Persona_10
Brasile, il 28/08/1899;
è nata nella città di Vila Conceição do Arroio/RS, Brasile, il 25/06/1900, Persona_8
figlia di e Persona_1 Persona_10
si è sposata con , nella città di Santo Antonio da Persona_8 Persona_11
Patrulha/RS, attuale , Brasile, il 06/06/1925; Parte_2 è nata nella città di Rio do Sul/SC, Brasile, il 24/03/1922, figlia di Parte_3 [...]
e ; Persona_8 Persona_11
è nato nella città di Tayó/RS, Brasile, il 21/05/1959, figlio di Parte_4 Parte_3
e;
[...] Persona_12
, si è sposato con nella città di Iraputã/RS, Brasile, il Parte_4 Persona_13
08/05/1979;
, nata nella città di Iraputã/RS, Brasile, il 09/03/1982, figlia di Persona_14 Parte_4
e
[...] Persona_13
nato nella città di Içara/RS, Brasile, il 10/09/2001, figlio di Parte_1
e . Persona_14 Persona_15
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2, 5, 9, 11, 12 fascicolo dei ricorrenti).
La mancata produzione dell'atto di nascita dell'antenata o Parte_3 Per_16
(nipote dell'antenato emigrato e bis – nonna del ricorrente) non pregiudica l'accertamento della continuità della linea di discendenza nei termini in cui è stata allegata dal ricorrente ben ricavabile dalla lettura combinata dei certificati di cui ai n. 8 e 9 prodotti dal ricorrente . Nel certificato di morte dell'antenata (cfr. doc. 8), infatti, ella è indicata come Persona_17
figlia di e (variante di Gattelli – Cattel) e nel certificato di nascita Persona_18 Persona_19
del figlio (cfr. doc. 9) i nonni sono indicati proprio come Parte_4 Persona_11
e (altra variante di – sicché la linea di discendenza non ha subito Persona_20 Per_8 Per_1
interruzioni essendo dimostrato che la figlia dell'ascendente italiano è madre del discendente
. Parte_4
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_8
la quale ha avuto una figlia in data 24/03/1922.
[...] Parte_3
Ora considerato che il R.D. n. 2358/1865 prevedeva la trasmissione della cittadinanza per linea paterna e all'art. 14 la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposa con straniero sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito, con disposizione dal tenore del tutto analogo a quello dell'art 10, terzo comma, della successiva legge sulla cittadinanza che ha disciplinato la materia ( L. n. 555/1912); considerato che tale disposizione con la sentenza n. 87 del 1975 Corte Cost. è stata dichiarata illegittima “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; considerato che in ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del
1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)” a sua volta è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre;
considerato che
nel caso in esame permane l'esigenza di eliminare gli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comportante il perdurare delle conseguenze di una normativa quale quella prevista dal Codice
Civile del 1865 che si appalesa discriminatoria in quanto viola i diritti fondamentali della donna;
considerato che
pertanto tali conseguenze discriminatorie vanno eliminate per quanto possibile dalle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente da donna che deve ritenersi cittadina italiana;
considerato che
gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, devono essere eliminati anche in caso di morte di taluno degli ascendenti attraverso l'adesione agli enunciati principi che hanno condotto la Corte
Costituzionale con le sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una norma rispetto alla quale quella del Codice Civile del 1865 sopra richiamata ha analogo contenuto e riverbera le conseguenze discriminatorie ancora oggi nella fattispecie sottoposte all'esame di questo giudice;
consegue che i matrimoni indicati, pur celebrati nel vigore di leggi discriminatorie nel senso specificato, non hanno comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, $$sezione$$, nella causa r.g. 6475/2025, promossa da contro il , con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è cittadino italiano per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_1
registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo