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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 13660/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa EL De RL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, con il patrocinio dell'avv. CARINI SANDRO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1
GIUDICE PASQUALINA
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OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.
068202490477202080000 per tutte le ragioni di cui all'istanza formulata in narrativa, laddove sono prospettati e configurati i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
2) Accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al paragrafo a) parte narrativa, la nullità insanabile e/o l'inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata e, per l'effetto, dichiararla priva di ogni efficacia giuridica.
3) Accertare, ritenere e dichiarare, l'intervenuta prescrizione quinquennale, nella fase della riscossione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, del debito contributivo intimato per tutte le ragioni dedotte al paragrafo b) parte narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento n. 068202490477202080000 in parte qua, con ogni consequenziale effetto di legge.
4) Accertare, ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'inesistenza dell'intimazione di pagamento opposta, e ciò limitatamente alle pretese contributive IVS.
5) Per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare, con qualsivoglia statuizione, l'assoluta carenza, in capo alla controparte, del diritto ad agire in executivis in danno della sig.ra con ogni inevitabile effetto di Parte_1
legge.
2/3 6) Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili, e comunque rigettare, perché infondate, tutte le eventuali domande e le richieste avversarie e, conseguentemente, ritenere e dichiarare l'irregolarità formale, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'inesistenza dell'impugnata intimazione di pagamento, limitatamente alle pretese impositive di natura contributiva ”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il Controparte_1
deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza odierna di discussione, i procuratori, discussa la causa, hanno concluso chiedendo nei seguenti termini: “Il difensore di parte ricorrente dà atto di avere ottenuto la rateazione dell'avviso oggetto di causa: chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Parte resistente si associa e si rimette sulle spese. parte ricorrente chiede la compensazione delle spese di lite”, come si legge nel verbale di udienza.
Alla luce di quanto precede, e, in particolare, della congiunta richiesta dei procuratori delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti del presente giudizio.
Con riguardo al pagamento delle spese processuali, deve essere dichiarata la compensazione integrale delle stesse alla luce della richiesta di parte ricorrente, non opposta da parte resistente.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 20/03/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa EL De RL
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