Decreto cautelare 6 novembre 2025
Decreto cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00915/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02309/2025 REG.RIC.
N. 02565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2309 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da ED DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Adele Saito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Giurdanella Annina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2025, proposto da ED DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Adele Saito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2309 del 2025 e con specifico riferimento al ricorso introduttivo del giudizio:
- della DDG n. 1951 del 1.11.2025 con cui è stata disposta la revoca della deliberazione n. 1668 del 12.9.2025 avente ad oggetto la indizione di avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della legge 234/2021 ess.mm.ii. per la copertura dei seguenti posti: n. 4 collaboratori amministrativi professionali e di tutti gli atti alla stessa connessi, presupposti o conseguenziali;
- ove occorra dell'art. 7 dell'Avviso approvato DDG n.1668 del 12.9.2025 (art.2);
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della DDG n. 2160 del 27.11.2025 avente ad oggetto “conferma della deliberazione n. 1951 del 1.11.2025” ;
- della nota prot.n. 0087241 del 24.11.2025 della Direzione Strategica aziendale.
quanto al ricorso n. 2565 del 2025
per l'annullamento:
- della DDG 1951 del 1.11.2025, con cui è stata disposta la revoca della deliberazione n. 1668 del 12.9.2025, avente ad oggetto la indizione di avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett.b) della legge 234/2021 e ss.mm.ii. per la copertura dei seguenti posti: n. 4 collaboratori amministrativi professionali;
- ove occorra dell'art. 7 dell'Avviso approvato DDG n.1668 del 12 settembre 2025..
Visti i ricorsi dei due procedimenti con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa nel procedimento 2309/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. EL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5 novembre 2025 e depositato il medesimo giorno (RG 2309/2025), la dr.ssa ED DI ha impugnato la Deliberazione del Direttore Generale (DDG) dell'ASP di Ragusa n. 1951 del 1 novembre 2025, con la quale è stata revocata la precedente DDG n. 1668 del 12 settembre 2025, recante l'indizione di un avviso pubblico per la stabilizzazione di n. 4 Collaboratori Amministrativi Professionali, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021.
La ricorrente espone di essere stata dipendente a tempo indeterminato dell'ASP resistente dal 1 febbraio 2015 al 18 giugno 2025 con la qualifica di coadiutore amministrativo (Cat. B) e di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 18 giugno 2025 in vista dell'annunciata procedura di stabilizzazione per Collaboratori Amministrativi Professionali (Cat. D), al fine di possedere il requisito della "precarietà" . Tale decisione, secondo la ricorrente, sarebbe stata supportata da un consolidato orientamento e da un parere pro veritate della Prof.ssa ED Zappalà (richiamato nell'avviso stesso, cfr. all. 2 ricorso), secondo cui nulla osterebbe alla partecipazione di personale che in passato abbia avuto rapporti a tempo indeterminato, purché non più in essere al momento della domanda.
Indetta la procedura con DDG n. 1668 del 12 settembre 2025, la ricorrente presentava domanda di partecipazione.
Con la DDG n. 1951 del 1 novembre 2025, tuttavia, l'Azienda revocava la procedura.
Nella motivazione di tale atto di ritiro si richiamava una nota della Direzione Generale (prot. 008122 del 29 ottobre 2025), la quale a sua volta faceva riferimento a una nota dell'Assessorato Regionale della Salute (prot. 45097 del 9 ottobre 2025).
Avverso tali atti, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 51 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost e 41 e 42 CDFUE; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 21 quinquies L. 241/1990 e artt. 3, 9 L.R. 7/2019; carenza assoluta dei presupposti della revoca e carenza assoluta di motivazione; eccesso di potere in tutte le sue forme . La revoca sarebbe illegittima per assenza dei presupposti di cui all'art. 21-quinquies L. 241/1990 (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). La nota assessoriale richiamata a fondamento della revoca sarebbe inconferente, in quanto relativa a una diversa procedura di stabilizzazione per Dirigenti e concernente il diverso requisito dell'anzianità di servizio. La motivazione sarebbe, pertanto, assente o meramente apparente, viziando in modo sostanziale il provvedimento.
In data 30 novembre 2025, la ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti avverso la DDG n. 2160 del 27 novembre 2025, con cui l'ASP ha confermato la precedente revoca, e la presupposta nota della Direzione Strategica prot. n. 0087241 del 24 novembre 2025.
Espone la ricorrente che, dopo la notifica del ricorso introduttivo, l'Assessorato della Salute, con nota del 13 novembre 2025, ha confermato che la propria precedente nota prot. 45097/2025 concerneva esclusivamente la stabilizzazione di dirigenti amministrativi, smentendo così il fondamento della prima revoca. A seguito di ciò, l'ASP avrebbe adottato la DDG n. 2160/2025, qualificandola come "conferma" ma introducendo una nuova e diversa motivazione, basata su una presunta illegittimità della nozione di precarietà utilizzata nell'avviso originario, che non escludeva chi in passato fosse stato titolare di un contratto a tempo indeterminato.
Avverso i nuovi atti, ha dedotto i seguenti motivi: Violazione dell’art. 97 Cost e 41 e 42 CDFUE; violazione dei principi di buon andamento, doverosità, efficacia, efficienza, responsabilità dell'amministrazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies L. 241/1990; eccesso di potere in tutte le sue forme .
L'atto di conferma sarebbe un tentativo di "sanatoria" ex post della carente motivazione della prima revoca.
La pendenza di un giudizio non costituirebbe un "mutamento della situazione di fatto " ai sensi dell'art. 21-quinquies.
La nuova interpretazione del requisito della precarietà sarebbe errata e contraria alla lettera della legge (art. 1, co. 268, lett. b, L. 234/2021), alle note assessoriali e alla giurisprudenza, che avrebbe ammesso al computo del servizio anche periodi svolti con contratto a tempo indeterminato.
L'atto di ritiro sarebbe inoltre viziato per aver affermato, contrariamente al vero, l'assenza di un previo avviso di ricognizione del personale (invece pubblicato il 6.12.2024, all. 5 motivi aggiunti).
Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con memoria depositata in data 1 dicembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
In fatto, l'ASP ha evidenziato di aver ricevuto in data 3 ottobre 2025 una segnalazione (che censurava l'interpretazione estensiva del requisito della precarietà e segnalava "anomale" dimissioni volontarie di personale a tempo indeterminato. Ha inoltre precisato che, a seguito del ritiro della procedura, tre delle quattro candidate hanno chiesto e ottenuto la riammissione in servizio, prestando acquiescenza.
In diritto, ha eccepito:
I ) Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire - Carenza dei requisiti di accesso alla stabilizzazione. La ricorrente sarebbe priva del requisito della "precarietà" , in quanto la stabilizzazione è volta a tutelare i lavoratori precari e non a consentire progressioni di carriera a dipendenti stabili che si dimettono volontariamente per precostituire il requisito. Il servizio di 18 mesi, svolto in aspettativa da un rapporto a tempo indeterminato, non sarebbe computabile. Richiama a sostegno il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 18216/2023 (doc. 12) e la circolare assessoriale n. 63583/2023.
II) Infondatezza del ricorso - Legittimità del ritiro in autotutela. L'esercizio del potere di autotutela sarebbe legittimo, in quanto fondato sulla necessità di evitare un abuso dello strumento della stabilizzazione e di correggere un'erronea interpretazione della nozione di precarietà contenuta nel bando. Il ritiro è intervenuto in un termine ragionevole, senza che si fosse consolidato alcun affidamento.
Con successive memorie, le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi.
La ricorrente, con memoria depositata in data 8 febbraio 2026, ha insistito sulla violazione dell'art. 21-quinquies, ribadendo che oggetto del giudizio è la legittimità dell'atto di ritiro e non i requisiti di ammissione. Ha contestato la rilevanza della "segnalazione" anonima e ha ribadito che la propria interpretazione del requisito della precarietà sarebbe conforme alla normativa e alla giurisprudenza.
L'ASP, con memoria del 9 febbraio 2026, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti per inesistenza della notifica, in quanto effettuata al difensore prima della sua costituzione formale. Nel merito, ha insistito sulla carenza di interesse della ricorrente e sulla legittimità del proprio operato.
Con memoria del 19 febbraio 2026, la ricorrente ha contestato l'eccezione sulla notifica, invocando la sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendosi l'Azienda ampiamente difesa nel merito. Ha ribadito l'illegittimità dei due atti di revoca, accusando l'Amministrazione di averla indotta a dimettersi per poi revocarle la stabilizzazione.
L'ASP, con memoria del 19 febbraio 2026, ha negato ogni intento persecutorio, ribadendo che il ritiro è dipeso da un ripensamento sulla legittimità della procedura. Ha citato giurisprudenza a sostegno della propria tesi sulla nozione di precarietà (Trib. Sassari n. 525/2025; TAR Catania n. 1441/2025; Cass. n. 6310/2021), evidenziando come la stabilizzazione non possa fungere da meccanismo di re-inquadramento migliorativo.
Viene rappresentato che, per un mero errore materiale nel deposito telematico, il ricorso introduttivo è stato iscritto a ruolo una seconda volta con il n. RG 2565/2025. La difesa della ricorrente deposita al riguardo istanza di riunione dei due procedimenti, identici nel loro contenuto.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Riunione dei procedimenti RG 2309/2025 - RG 2565/2025.
In via preliminare, deve disporsi la riunione del giudizio RG 2565/2025 con il presente giudizio (RG 2309/2025, stante l'identità di parti, petitum e causa petendi , essendo il primo procedimento scaturito (successivamente) da un mero errore materiale nel deposito degli atti, come pacificamente rappresentato dalla difesa della ricorrente e documentato in atti.
Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, sollevata dalla difesa dell'ASP per inesistenza/nullità della notifica, in quanto effettuata al procuratore della parte prima della sua formale costituzione in giudizio.
L'eccezione è infondata.
Sebbene la notifica sia stata eseguita con modalità non conformi a quanto previsto dall'art. 43, comma 2, c.p.a., non si verte in un'ipotesi di inesistenza, bensì di mera nullità.
Tale nullità, tuttavia, deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., principio di carattere generale applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.
Nel caso di specie, è incontestato che l'Amministrazione resistente abbia avuto piena e tempestiva conoscenza dei motivi aggiunti e abbia dispiegato compiute difese nel merito sin dalla prima memoria di costituzione, incentrando le proprie argomentazioni proprio sulle questioni sollevate con l'atto successivo.
La costituzione in giudizio e la difesa nel merito hanno, pertanto, sanato il vizio della notifica, avendo l'atto raggiunto pienamente il suo scopo di instaurare un corretto contraddittorio.
Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, fondata sulla presunta assenza in capo alla ricorrente dei requisiti per la stabilizzazione.
Tale eccezione attiene, infatti, al merito della pretesa della ricorrente e non alla sua legittimazione a contestare la revoca della procedura.
L'interesse ad agire sorge per il solo fatto che l'Amministrazione ha indetto una procedura selettiva alla quale la ricorrente ha presentato domanda, per poi revocarla con provvedimenti che si assumono illegittimi.
La verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione è questione che attiene alla fase di ammissione dei candidati e valutazione delle domande, fase che la revoca ha precluso.
La ricorrente ha, pertanto, un interesse concreto e attuale a che il Collegio si pronunci sulla legittimità degli atti che hanno interrotto il procedimento, al fine di ottenerne la riedizione e la conseguente valutazione della propria posizione.
Nel merito
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimità dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'ASP di Ragusa, che ha condotto alla revoca/ritiro della procedura di stabilizzazione.
Come è noto, le procedure di stabilizzazione costituiscono una deroga al principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico (art. 97 Cost.) e, come tali, le norme che le disciplinano sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Il presupposto indefettibile per l'accesso a tali procedure è lo "status di precario"; tale status non può essere inteso come una mera condizione formale, ma deve essere interpretato in senso sostanziale.
La ricorrente, avendo avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sino a pochi mesi prima della procedura e avendo rassegnato le dimissioni al fine esplicito di parteciparvi, non rientra nella platea dei beneficiari della norma, essendo la sua una condizione di "non occupazione" volontaria e non di "precariato" subito.
Tale condotta integra un uso distorto e strumentale dell'istituto della stabilizzazione.
La condizione di precarietà richiesta dalla norma deve essere "originaria" e "non colpevole" , non potendo derivare da una scelta volontaria del lavoratore finalizzata a eludere le ordinarie procedure concorsuali per la progressione in carriera.
Consentire la partecipazione a chi, già titolare di un rapporto di lavoro stabile, si dimetta al solo fine di accedere alla procedura, comprometterebbe la finalità della normativa, trasformandola da strumento di superamento del precariato a meccanismo di progressione di carriera per il personale già stabilizzato, con una discriminazione in danno dei soggetti che la legge intende prioritariamente proteggere, ovvero i lavoratori effettivamente precari.
Giova evidenziare che la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 268, lett. b) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 è finalizzata a "superare il precariato" e a "valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19" .
La ratio legis è, dunque, inequivocabilmente quella di porre rimedio a situazioni di instabilità lavorativa subita, trasformando in rapporti a tempo indeterminato precedenti rapporti di lavoro a termine.
Per le ragioni esposte, la ricorrente risulta priva dei requisiti sostanziali per accedere alla procedura di stabilizzazione.
Nel caso di specie, l'Amministrazione, ha adottato due provvedimenti: il DDG n. 1951/2025 e il successivo DDG n. 2160/2025 con cui ha esplicitato le ragioni del proprio ripensamento, riconducibili a una "nuova valutazione dell'interesse pubblico originario".
Tale nuova valutazione è consistita nella presa di coscienza che l'interpretazione del requisito della "precarietà" contenuta nel bando era erronea e potenzialmente foriera di un abuso dello strumento della stabilizzazione, in contrasto con la ratio della norma.
Il DDG n. 2160/2025 non assurge a mero atto confermativo, ma un provvedimento che, pur ribadendo la decisione della revoca, valuta in maniera compiuta l'interesse pubblico volto a garantire la corretta applicazione della legge, a prevenire utilizzi distorti degli istituti e a rispettare il principio di parità di trattamento e la regola del concorso pubblico; in altri termini, introduce una motivazione nuova e diversa sulla corretta interpretazione della nozione di "precarietà" .
Come chiarito dalla giurisprudenza, un atto che, pur confermando la precedente determinazione, si fonda su una nuova istruttoria e una diversa motivazione, non è un atto meramente confermativo, ma un nuovo provvedimento, autonomamente lesivo e come tale impugnabile.
Conclusioni.
In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile, in quanto l'Amministrazione – come sopra illustrato - ha adottato un nuovo provvedimento, il DDG n. 2160/2025, che, pur confermando la revoca/ritiro, introduce una nuova motivazione, frutto di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario e dell'interpretazione della nozione di "precarietà" .
Il ricorso per motivi aggiunti (avente per oggetto l’impugnazione del DDG n. 2160/2025) per le ragioni sopra esposte è infondato e, per l’effetto, deve essere rigettato.
Spese compensate.
Il Collegio, in ragione della materia trattata e degli interessi coinvolti della parte privata, dispone la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dispone la riunione del presente ricorso RG n. 2309/2025 con il ricorso RG n. 2565/2025;
- dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IC, Presidente
EL CA, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CA | NI IC |
IL SEGRETARIO