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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Lavinia Cipollina
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 400/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta CIPOLLINA LAVINIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l' resistente a corrispondere in favore del ricorrente CP_1
l'assegno assistenziale per il periodo ricompreso tra il 12/5/2017 ed il suo reinserimento nel Bacino Emergenza Palermo nel mese di gennaio del 2018, oltre
Tribunale di Palermo sez. Lavoro interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna l' resistente alla rifusione, in favore dell'RA, di metà CP_1
delle spese di lite, liquidate in tal misura complessivi € 2.320,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando la restante metà;
◊ pone a carico dell'RA gli onorari di difesa della parte ricorrente, come liquidati con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 17/01/2022 il ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_2
, deducendo di essere stato illegittimamente escluso dal Bacino
[...]
“Emergenza Palermo ex PIP” con D.D.G. 8020/2014 del 15/05/2014 e perciò
privato del correlato assegno di sostegno al reddito, e di esservi stato reinserito solo con D.D.G. 7066/2017 dell'11/12/2017, senza tuttavia alcuna corresponsione degli arretrati maturati durante il periodo di esclusione. Concludeva chiedendo di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “- condannare l'Amministrazione
convenuta al pagamento dell'assegno assistenziale connesso all'ammissione nel
bacino del con decorrenza dalla data di cessazione della sua erogazione e fino
all'effettivo reinserimento, con interessi come per legge dal dovuto al saldo;
-
condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito dal
ricorrente per non aver potuto usufruire dell'assegno assistenziale spettante”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
resistente, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, nonché, nell'ipotesi di rigetto di tale eccezione, la parziale prescrizione del diritto all'assegno assistenziale, contestando infine anche nel merito la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27/10/2022 il ricorrente dichiarava di limitare la domanda al pagamento del beneficio economico dovutogli tra l'entrata in vigore della L.R. n. 8/2017 e l'effettivo reinserimento, a Gennaio 2018, in forza del D.D.G. 7066/2017.
A seguito dell'udienza del 24/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-
ter c.p.c., la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe sulla scorta delle considerazioni che seguono.
◊
Preso atto della limitazione temporale della domanda attorea, circoscritta al solo periodo maturato tra l'entrata in vigore della L.R. n. 8/2017 e l'effettivo reinserimento del ricorrente, a Gennaio 2018, nel c.d. “bacino emergenza
Palermo” in forza del D.D.G. 7066/2017, e considerato che tale rinuncia rende del tutto irrilevante l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa erariale, l'attuale ricorso si rivela fondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ed infatti, indipendentemente da come si vogliano interpretare le disposizioni che hanno preceduto la predetta L.R. n. 8/2017 e dalla legittimità o meno della esclusione del ricorrente, alla data del 15/5/2014, dal cd. Bacino Emergenza
Palermo – questioni che furono dibattute all'epoca nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 427/2018 (All. n. 2 della produzione dell'Assessorato) -, certamente a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali il ricorrente aveva il diritto di esservi reinserito. Alla medesima conclusione, del resto,
pervenne anche la pronuncia summenzionata senza, tuttavia, contestualmente statuire in ordine alle conseguenze patrimoniali di tale riconoscimento.
E dal momento che, in forza del D.D.G. 7066/2017 dell'11/12/2017 (All. n. 2 della produzione di parte ricorrente), si è provveduto al reinserimento del ricorrente
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro solo nel successivo mese di gennaio del 2018 non resta - conclusivamente - che condannare l' resistente a corrispondere nei confronti dello stesso, per CP_1
il periodo di tempo intercorso tra il 12/5/2017 (giusta previsione di cui all'art. 26
della L.R. n. 8/2017) ed il mese di gennaio del 2018, il correlativo assegno assistenziale, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, statuizione che esaurisce tutti i profili di fondatezza del ricorso in assenza di qualsivoglia precisa prospettazione oltre che dimostrazione di pregiudizi ulteriori correlabili all'inadempimento dell'Amministrazione.
Non si pone, del resto, per i ratei indicati alcun problema di prescrizione, in quanto sono tutti maturati entro il quinquennio che ha preceduto la notificazione del presente ricorso, avvenuta il 28/2/2022.
La natura controversa delle questioni inizialmente prospettate giustifica la compensazione, per metà, delle spese di lite, liquidate in dispositivo nella misura concretamente dovuta avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022
nelle cause previdenziali di valore indeterminabile.
Sono poste a carico dell'RA le spese di lite di parte ricorrente, giusto provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e saranno liquidate con separato decreto di pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 28/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Lavinia Cipollina
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 400/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta CIPOLLINA LAVINIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l' resistente a corrispondere in favore del ricorrente CP_1
l'assegno assistenziale per il periodo ricompreso tra il 12/5/2017 ed il suo reinserimento nel Bacino Emergenza Palermo nel mese di gennaio del 2018, oltre
Tribunale di Palermo sez. Lavoro interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna l' resistente alla rifusione, in favore dell'RA, di metà CP_1
delle spese di lite, liquidate in tal misura complessivi € 2.320,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando la restante metà;
◊ pone a carico dell'RA gli onorari di difesa della parte ricorrente, come liquidati con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 17/01/2022 il ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_2
, deducendo di essere stato illegittimamente escluso dal Bacino
[...]
“Emergenza Palermo ex PIP” con D.D.G. 8020/2014 del 15/05/2014 e perciò
privato del correlato assegno di sostegno al reddito, e di esservi stato reinserito solo con D.D.G. 7066/2017 dell'11/12/2017, senza tuttavia alcuna corresponsione degli arretrati maturati durante il periodo di esclusione. Concludeva chiedendo di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “- condannare l'Amministrazione
convenuta al pagamento dell'assegno assistenziale connesso all'ammissione nel
bacino del con decorrenza dalla data di cessazione della sua erogazione e fino
all'effettivo reinserimento, con interessi come per legge dal dovuto al saldo;
-
condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito dal
ricorrente per non aver potuto usufruire dell'assegno assistenziale spettante”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
resistente, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, nonché, nell'ipotesi di rigetto di tale eccezione, la parziale prescrizione del diritto all'assegno assistenziale, contestando infine anche nel merito la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27/10/2022 il ricorrente dichiarava di limitare la domanda al pagamento del beneficio economico dovutogli tra l'entrata in vigore della L.R. n. 8/2017 e l'effettivo reinserimento, a Gennaio 2018, in forza del D.D.G. 7066/2017.
A seguito dell'udienza del 24/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-
ter c.p.c., la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe sulla scorta delle considerazioni che seguono.
◊
Preso atto della limitazione temporale della domanda attorea, circoscritta al solo periodo maturato tra l'entrata in vigore della L.R. n. 8/2017 e l'effettivo reinserimento del ricorrente, a Gennaio 2018, nel c.d. “bacino emergenza
Palermo” in forza del D.D.G. 7066/2017, e considerato che tale rinuncia rende del tutto irrilevante l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa erariale, l'attuale ricorso si rivela fondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ed infatti, indipendentemente da come si vogliano interpretare le disposizioni che hanno preceduto la predetta L.R. n. 8/2017 e dalla legittimità o meno della esclusione del ricorrente, alla data del 15/5/2014, dal cd. Bacino Emergenza
Palermo – questioni che furono dibattute all'epoca nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 427/2018 (All. n. 2 della produzione dell'Assessorato) -, certamente a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali il ricorrente aveva il diritto di esservi reinserito. Alla medesima conclusione, del resto,
pervenne anche la pronuncia summenzionata senza, tuttavia, contestualmente statuire in ordine alle conseguenze patrimoniali di tale riconoscimento.
E dal momento che, in forza del D.D.G. 7066/2017 dell'11/12/2017 (All. n. 2 della produzione di parte ricorrente), si è provveduto al reinserimento del ricorrente
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro solo nel successivo mese di gennaio del 2018 non resta - conclusivamente - che condannare l' resistente a corrispondere nei confronti dello stesso, per CP_1
il periodo di tempo intercorso tra il 12/5/2017 (giusta previsione di cui all'art. 26
della L.R. n. 8/2017) ed il mese di gennaio del 2018, il correlativo assegno assistenziale, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, statuizione che esaurisce tutti i profili di fondatezza del ricorso in assenza di qualsivoglia precisa prospettazione oltre che dimostrazione di pregiudizi ulteriori correlabili all'inadempimento dell'Amministrazione.
Non si pone, del resto, per i ratei indicati alcun problema di prescrizione, in quanto sono tutti maturati entro il quinquennio che ha preceduto la notificazione del presente ricorso, avvenuta il 28/2/2022.
La natura controversa delle questioni inizialmente prospettate giustifica la compensazione, per metà, delle spese di lite, liquidate in dispositivo nella misura concretamente dovuta avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022
nelle cause previdenziali di valore indeterminabile.
Sono poste a carico dell'RA le spese di lite di parte ricorrente, giusto provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e saranno liquidate con separato decreto di pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 28/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro