Art. 10.
I mutui di cui alla lettera a) dell'art. 1, per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, saranno concessi per opere da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I mutui di cui alla lettera a) dell'art. 1, per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, saranno concessi per opere da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.