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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 8824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8824 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 13816/2024 su ATP n. RG 16172/2023,
R.G.L. promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Giovanni Antonio Campano, 9, cf. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Claudia Salemme ed elett.te dom.to in Napoli presso il suo studio legale L&LAB sito in Napoli alla via Giuseppe Recco, 23, come in atti;
- ricorrente –
Contro
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia
Tedeschi;
- resistente -
All'udienza del 28.11.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile e/o pensione di inabilità civile, nonchè riconoscimento di handicap L.104/92 art.3 comma 3 con connotazione di gravità).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome basato su CP_1 motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Ad avviso della resistente, controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione di CP_2
documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u., Dr. , ha concluso il suo giudizio Persona_1
ritenendo: accredito al globale peggioramento dovuta alla complessità del caso si deve far riferimento ai seguenti valori: Aritmia atriale persistente in sog con poliglobulinemia
(COD 6442 Perc 41%) Broncopatia cronica asmatica (COD -6003 Perc 25%) Obesità morbigena I Classe (COD 7105 Perc. 25%). Il quadro definitivo ci porta a considerare pertanto un percentuale di Invalidità del 67%, definendo il soggetto in questione
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale 67%. con Handicap comma 1 art 3
L.104/92>>.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp.
Riteneva il ricorrente, che erroneamente il CTU non aveva ritenuto di riconoscere alla ricorrente l'assegno e/o la pensione, nonché il beneficio della L.104/92 art. 3 comma
3. Evidenziava, in particolare, che la poliglobulia era uno stato patologico in cui si verificava un aumento stabile e costante nel tempo di globuli rossi nel sangue periferico. Un aumento eccessivo del numero di globuli rossi rendeva soprattutto il sangue più viscoso e questo predisponeva alla formazione anomala di trombi, ovvero coaguli in grado di ostruire pericolosamente i vasi sanguigni in cui si formavano. Inoltre, tra le patologie associate a tale malattia vi erano la BPCO, l'ipertensione, le apnee ostruttive. Patologie da cui risultava affetto il sig. come da documentazione Parte_1 in atti. A ciò bisognava aggiungere che il sig. ra un iperteso in trattamento Parte_1
farmacologico, sottoposto a terapia anticoagulante e con fibrillazione atriale.
Eccepiva parte ricorrente che lo stesso CTU rilevava nel suo elaborato: “soffio da insufficienza valvolare sulla mitralica e sulla tricuspide, di grado lieve. Flebopatia arti inferiori con modica succolenza alle caviglie”. Secondo l'opponente, le patologie di egli cui risultava affetto non erano state valutate nella loro reale gravità.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. il Persona_2
quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, secondo la quale per la valutazione delle menomazioni plurime coesistenti sul sig. i otteneva un punteggio di Parte_1 invalidità del 66% fino al febbraio 2025 e 71 dal marzo 2025. In considerazione del lavoro di manovale e del grave impatto delle patologie sofferte si riteneva applicabile in tal caso una correzione in più del 5%, portando la valutazione rispettivamente al 71%
e 76%. La data di decorrenza poteva essere fatta risalire al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in quanto le patologie su cui era basata la valutazione erano allora già presenti.
Relativamente all' handicap, ad avviso del CTU non erano evidenziati gravi e non compensabili deficit delle funzioni cognitive, motorie e sensoriali. Riteneva, pertanto che la minorazione fisica era tale per cui si poteva definire lo stato di portatore di handicap come da articolo 3, comma 1, Legge 104/1992 ma non come da articolo 3, comma 3, Legge 104/1992. In particolare, il nuovo ctu ha riscontrato le seguenti ulteriori patologie:
<<poliglobulia in trattamento con salassoterapia, cardiopatia ipertensiva < i>
fibrillazione atriale cronica in trattamento con NAO;
codici 6445 e 6442, asma allergico in compenso farmacologico;
codice 6003, obesità in prima classe con medie limitazioni algo-funzionali artrosiche;
codice 7105.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, (Certificato del 04.02.2025 Ospedale Cardarelli, certificato del
18.02.2025 Asl, certificato del 29.01.2025 centro radiodiagnostico) che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetto parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada parzialmente accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente l'assegno di invalidità con riconoscimento di invalidità pari al 76% dal marzo 2025.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2
'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di marzo 2025; Parte_1
b) Condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2 oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2
liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.11.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 13816/2024 su ATP n. RG 16172/2023,
R.G.L. promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Giovanni Antonio Campano, 9, cf. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Claudia Salemme ed elett.te dom.to in Napoli presso il suo studio legale L&LAB sito in Napoli alla via Giuseppe Recco, 23, come in atti;
- ricorrente –
Contro
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia
Tedeschi;
- resistente -
All'udienza del 28.11.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile e/o pensione di inabilità civile, nonchè riconoscimento di handicap L.104/92 art.3 comma 3 con connotazione di gravità).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome basato su CP_1 motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Ad avviso della resistente, controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione di CP_2
documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u., Dr. , ha concluso il suo giudizio Persona_1
ritenendo: accredito al globale peggioramento dovuta alla complessità del caso si deve far riferimento ai seguenti valori: Aritmia atriale persistente in sog con poliglobulinemia
(COD 6442 Perc 41%) Broncopatia cronica asmatica (COD -6003 Perc 25%) Obesità morbigena I Classe (COD 7105 Perc. 25%). Il quadro definitivo ci porta a considerare pertanto un percentuale di Invalidità del 67%, definendo il soggetto in questione
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale 67%. con Handicap comma 1 art 3
L.104/92>>.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp.
Riteneva il ricorrente, che erroneamente il CTU non aveva ritenuto di riconoscere alla ricorrente l'assegno e/o la pensione, nonché il beneficio della L.104/92 art. 3 comma
3. Evidenziava, in particolare, che la poliglobulia era uno stato patologico in cui si verificava un aumento stabile e costante nel tempo di globuli rossi nel sangue periferico. Un aumento eccessivo del numero di globuli rossi rendeva soprattutto il sangue più viscoso e questo predisponeva alla formazione anomala di trombi, ovvero coaguli in grado di ostruire pericolosamente i vasi sanguigni in cui si formavano. Inoltre, tra le patologie associate a tale malattia vi erano la BPCO, l'ipertensione, le apnee ostruttive. Patologie da cui risultava affetto il sig. come da documentazione Parte_1 in atti. A ciò bisognava aggiungere che il sig. ra un iperteso in trattamento Parte_1
farmacologico, sottoposto a terapia anticoagulante e con fibrillazione atriale.
Eccepiva parte ricorrente che lo stesso CTU rilevava nel suo elaborato: “soffio da insufficienza valvolare sulla mitralica e sulla tricuspide, di grado lieve. Flebopatia arti inferiori con modica succolenza alle caviglie”. Secondo l'opponente, le patologie di egli cui risultava affetto non erano state valutate nella loro reale gravità.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. il Persona_2
quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, secondo la quale per la valutazione delle menomazioni plurime coesistenti sul sig. i otteneva un punteggio di Parte_1 invalidità del 66% fino al febbraio 2025 e 71 dal marzo 2025. In considerazione del lavoro di manovale e del grave impatto delle patologie sofferte si riteneva applicabile in tal caso una correzione in più del 5%, portando la valutazione rispettivamente al 71%
e 76%. La data di decorrenza poteva essere fatta risalire al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in quanto le patologie su cui era basata la valutazione erano allora già presenti.
Relativamente all' handicap, ad avviso del CTU non erano evidenziati gravi e non compensabili deficit delle funzioni cognitive, motorie e sensoriali. Riteneva, pertanto che la minorazione fisica era tale per cui si poteva definire lo stato di portatore di handicap come da articolo 3, comma 1, Legge 104/1992 ma non come da articolo 3, comma 3, Legge 104/1992. In particolare, il nuovo ctu ha riscontrato le seguenti ulteriori patologie:
<<poliglobulia in trattamento con salassoterapia, cardiopatia ipertensiva < i>
fibrillazione atriale cronica in trattamento con NAO;
codici 6445 e 6442, asma allergico in compenso farmacologico;
codice 6003, obesità in prima classe con medie limitazioni algo-funzionali artrosiche;
codice 7105.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, (Certificato del 04.02.2025 Ospedale Cardarelli, certificato del
18.02.2025 Asl, certificato del 29.01.2025 centro radiodiagnostico) che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetto parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada parzialmente accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente l'assegno di invalidità con riconoscimento di invalidità pari al 76% dal marzo 2025.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2
'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di marzo 2025; Parte_1
b) Condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2 oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2
liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.11.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero