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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PIACENZA
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 22/05/2025 N. 514/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Camilla Milani, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nelle cause riunite promosse da
rappresentata e difesa da gli avv.ti Parte_1
PIZZOFERRATO ALBERTO nonchè FORNASARI ENRICO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
[...] [...]
rappresentati e difesi dagli avv. PEDERSOLI, SANCHEZ CODONI e Parte_2
VRICELLA
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
1/2 Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi opposti condanna la parte ricorrente a rimborsare in solido ai resistenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500 oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 22/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
2/2
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 22/05/2025 N. 514/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Camilla Milani, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nelle cause riunite promosse da
rappresentata e difesa da gli avv.ti Parte_1
PIZZOFERRATO ALBERTO nonchè FORNASARI ENRICO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
[...] [...]
rappresentati e difesi dagli avv. PEDERSOLI, SANCHEZ CODONI e Parte_2
VRICELLA
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
1/2 Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi opposti condanna la parte ricorrente a rimborsare in solido ai resistenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500 oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 22/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
2/2