Versione
21 febbraio 1948
21 febbraio 1948
Art. 17. Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati
Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.
Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Lecco, sentenza 30/12/2024, n. 774Provvedimento: N. R.G. 1832/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1832/2022 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ) e Parte_2 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CARPANI contro CP_1 (C.F. C.F._3 e CP_2 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO ENEA VIGEVANI CONCLUSIONI Per Parte_1 e Parte_2 “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: a) accertare e dare atto …Leggi di più...
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