Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18167/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17/03/2025, alle ore 11:00, nella XII SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Filomena Fiore, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'avv. quale procuratore di sé stesso, il quale nel riportarsi al proprio atto in- Pt_1
troduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate, vista la rinuncia nei confronti di
[...]
, chiede condannarsi nella misura richiesta pari ad € Controparte_2 Controparte_3
1.985,00 o in quella ritenuta di giustizia del Giudice adito, con condanna di quest'ultima al pagamento di spese e compensi della presente procedura. Chiede decidersi la causa. È presente, ai fini della pratica forense, la Dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa e la stessa si riporta ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per desti- narlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ex e ss.- 281 sexies u.co.cpc definitivamente provvedendo nella causa n.18167/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato e iscritto a ruolo il 06/09/2023
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli al vico Tarsia n. 3, quale procuratore di sé stesso - indirizzo PEC:
[...]
ai fini delle comunicazioni. Email_1
ATTORE/RICORRENTE
E
(c.f.: ), res.te in Controparte_1 C.F._2
Strada della Pronda 187 A, 10095, Grugliasco (TO);
NONCHE'
(C.F. ), res.te in via Barnaba Controparte_3 C.F._3
Panizza, 8, 10137, Torino (TO)-
- CONVENUTI/ RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, l'avv.to premetteva in fatto: Pt_1
“Che il sig. e la sig.ra sono i figli e gli Controparte_1 Parte_2
eredi della sig.ra deceduta il 02/03/2020; Persona_2
2
2) Che l'istante ha patrocinato nella qualità di procuratore della sig.ra
[...]
e della sig.ra , il giudizio dinanzi al Tribuna- Parte_3 Controparte_4
le di Napoli, sez. IV, dott.ssa Aulicino, recante R.G. 33789/2015 e avente ad og-
getto impugnativa della delibera assembleare del 24/11/2015 del
[...]
, in Napoli, in quanto la sig.ra e la sig.ra Parte_4 Per_2 CP_4
, all'epoca dei fatti, erano comproprietarie di un immobile sito nel suddet-
[...]
to condominio, nella scala A, int. 16.
3) che tale giudizio è stato concluso con sent. 3349/2022 con la quale ve-
niva accolta in pieno la domanda attorea, annullando di fatto la delibera impu-
gnata e compensando le spese di lite in ragione di una presunta e non esistente soccombenza reciproca;
4) che era interesse dell'istante e delle sue assistite proporre appello av-
verso la sentenza n. 3349/2022 limitatamente alla parte in cui il Giudice dispone-
va la compensazione delle spese processuali. Tuttavia, nelle more per proporre appello, la sig.ra è deceduta;
Persona_2
5) che l'istante, in data 26/07/2022, a mezzo racc.ta A/R richiedeva ai sig.ri e n.q. di eredi della sig.ra Controparte_1 Parte_2 [...]
il rilascio di una nuova procura alle liti per procedere alla successiva Per_2
fase di appello, facendo presente loro che il termine ultimo per poter impugnare il provvedimento cadeva in data 04/11/2022 e che in mancanza di risposta, rite-
nuta la tacita volontà di non voler procedere al secondo grado di giudizio, le spe-
se di lite dovevano essere corrisposte dai sig.ri , CP_1 CP_5
[...
e secondo il tariffario previsto dal D.M. 55/14, a cui, tuttavia, CP_4
non seguiva riscontro alcuno;
6) che il compenso dovuto all'istante è pari ad €
3,251,28. determinato sulla base dei seguenti parametri ex. D.M. 55/14 e ss. mo-
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difiche, tenendo conto dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabi-
le con complessità bassa e riportandone i valori medi, altresì calcolando soltanto la fase istruttoria e decisionale in quanto il sottoscritto procuratore è subentrato in una fase successiva del giudizio sostituendosi al vecchio procuratore della sig.
giusta revoca del 03/06/2016: CP_1
Competenza: Giudizio di cognizione innanzi al Tribunale
Valore della Causa: Indeterminabile- complessità bassa
• Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio € 1.806,00
• Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compensi tabellari (valori medi) € 4.711,00
• Aumento del 20% per presenza di più parti aventi stessa posizione pro-
cessuali ai sensi dell'art. 4 co.2 : € 942,20
• Spese generali 15% sul compenso totale: € 847,98
________________________________________________________
€. 6.501,18 Controparte_6
7) che la sig.ra era proprietaria di 90/100 dell'immobile sito nel Per_2
Condominio Piazza Cavur,152, in Napoli e che, per tanto calcolando il 90%
dell'importo suddetto (€. 6.501,18), le spese legali ammontano ad un importo €
5.851,06 il quale diviso in tre quote diventa pari a €. 1.950,35 per ogni erede, ol-
tre iva e c.p.a.
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di entrambi i resistenti che, benchè, regolarmente convenuti in giudizio non si sono costituiti.
Nelle more del giudizio il resistente ha Controparte_1
ottemperato al pagamento dei compensi sullo stesso gravanti nella misura del
50%, pertanto, il ricorrente ha rinunciato ad ogni diritto avanzato nei confronti di
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. Controparte_2
Dall'esame della documentazione depositata in atti risulta che l'attività
della parte ricorrente si è svolta per le fasi procedimentali di trattazione e deciso-
ria e il compenso in base allo scaglione di valore della lite (indeterminato con complessità bassa) e ai parametri previsti dal D.M. 147/2022 è pari ad € 2.356,00
(fase Istruttoria / trattazione € 903,00 – fase Decisionale € 1.453,00) somma che va ridotta del 50% e, dunque, per un totale di € 1.178,00.
D'altra parte la convenuta, rimanendo contumace, ha omesso di addurre eventuali fatti impeditivi, modificativo o estintivi della pretesa attorea, o di esporre elementi che avrebbero potuto far diversamente valutare la qualità e quantità dell'attività prestata e orientare la decisione in senso difforme.
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto delle attività espletate e della complessità della lite, con espunzione della fase istruttoria in quanto non espletata e ridotte della metà tenu-
to conto che per espressa dichiarazione del ricorrente, Controparte_1
ha, nelle more del giudizio, ottemperato al pagamento.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII, nella persona del GOP, dott.ssa Filo-
mena Fiore, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezio-
ne o deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_7
[... ;
2) accoglie la domanda di parte ricorrente di condanna della resistente
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al pagamento dei compensi professionali maturati Controparte_3
per l'attività espletata, che liquida in € 2.356,00 come in parte motiva;
3) condanna alla refusione, in favore di parte ricorren- Controparte_3
te, delle spese di lite, liquidate in euro 130,00 per anticipazioni ed euro 1.702,00
per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
E' verbale, ore 15.30
Il Giudice
(dott.ssa Filomena Fiore )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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