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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa CE CH, all'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato, difeso e domiciliato dall' avv. Anna S. Teglielli con studio in
Grosseto, viale Ombrone n. 7 giusto mandato in atti telematici
RICORRENTE
Contro
con Controparte_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Katya Lea Napoletano, del Foro di
Grosseto e dell'Avv. Ilario Maio giusta procura generale alle liti Notaio Per_1 di Roma del 22\3\24 ( Rep n. 37875\7313) ed elettivamente domiciliato
[...]
presso lo stesso in Grosseto, Via Trento n. 44 presso la sede provinciale dell' . CP_1 CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Ricorrente: “Piaccia al Giudice adito, per tutte le ragioni meglio esposte in atti
e d in accoglimento del presente ricorso, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di pensione anticipata oggetto di causa con decorrenza dal 1° dicembre 2021 o, comunque, con decorrenza precedente a quella ( 01.04.2023 ) invece riconosciuta dall' e, per l'effetto, condannare CP_1
l'ente previdenziale convenuto al pagamento in suo favore di tutti gli importi maturati a titolo di arretrati dalla data della riconosciuta decorrenza fino al 31 marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e
Cap di legge.”.
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare:
Rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto;
Vinte le spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. depositava in data 24.02.2025, ricorso nei confronti Parte_1
dell' chiedendo che il Controparte_1
Tribunale volesse riconoscere e dichiarare il proprio diritto a percepire il trattamento di pensione anticipata oggetto di causa con decorrenza dal 1° dicembre 2021 o, comunque, con decorrenza precedente a quella (01.04.2023) invece riconosciuta dall' e, per l' effetto, condannare l'ente previdenziale CP_1
convenuto al pagamento in suo favore di tutti gli importi maturati a titolo di arretrati dalla data della riconosciuta decorrenza fino al 31 marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Pag. 2 di 8 Il ricorrente lamentava l'asserita illegittimità della decorrenza della prestazione pensionistica fissata al 1° aprile 2023, anziché al 1° dicembre 2021; rappresentava di aver ha presentato istanza di pensione anticipata in data 1° settembre 2021, nella gestione CD/CM, che era stata respinta con provvedimento del 16 dicembre 2021 per non aver perfezionato il requisito contributivo necessario. L' riscontrava infatti alcune omissioni contributive riguardanti CP_1 annualità pregresse e già oggetto di cartelle esattoriali. Successivamente, il Sig. regolarizzava la propria posizione contributiva per gli anni 2017 e 2019, Pt_1 con il versamento effettuato in data 28 marzo 2023. A seguito di tale regolarizzazione, il ricorrente presentava domanda di riesame, che veniva accolta in data 28 aprile 2023, con riconoscimento della prestazione pensionistica seppur con una decorrenza successiva (01.04.2023) rispetto a quella del raggiungimento del requisito contributivo (01.12.2021).
Presentava il ricorso in via amministrativa, il quale veniva altresì respinto con delibera del Comitato Provinciale n. 231725 del 21 novembre 2023, tale CP_1 decorrenza veniva attribuita in applicazione della circolare n. 110 del 7 CP_1
ottobre 2022 nella quale, fornendo indicazioni precise riguardo alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel caso di regolarizzazione intervenuta dopo la domanda di pensione, relativamente a periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa, la circolare chiariva che, qualora la regolarizzazione dei contributi avvenga successivamente alla presentazione della domanda di pensione, la decorrenza della prestazione pensionistica deve essere attribuita al mese successivo alla regolarizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nel messaggio n. 29901 del 2007. CP_1
Si costituiva tempestivamente l' che, contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversa domanda, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Pag. 3 di 8 All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è infondato.
Va premesso che la norma generale vuole che nell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di anzianità (ora anticipata) decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda a condizione che a tale data risultino perfezionati i requisiti contributivi (articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
In caso contrario la domanda viene rigettata. L'articolo 18 co. 2 del Dpr n.
488/1968 consente comunque agli assicurati di colmare periodi pregressi alla domanda privi di copertura contributiva sino alla definizione della domanda o del successivo ricorso amministrativo o giudiziario. L aveva già fornito CP_1 istruzioni con Circolare n. 171/1989.
La Cassazione ha chiarito che in forza dell'art. 22, comma 5, l. n. 153/1969, la pensione «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda»: per le pensioni di anzianità assume dunque un ruolo cruciale la domanda, che dev'essere rinnovata quando il requisito contributivo maturi in epoca successiva alla sua iniziale presentazione (Cass. civ., n. 14132/2004).
Detto ciò, la Corte di Cassazione con risalente ma costante e condiviso orientamento, (sentenza n. 2913 del 16 febbraio 2004, sentenza n. 19017 del
22/09/2004 e in senso conforme anche la sentenza n. 15399/2006), ha ritenuto che: «Nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei lavoratori autonomi, non operando, come per i lavoratori dipendenti, la regola dell'automaticità delle prestazioni per i contributi dovuti, ancorché non pagati dal debitore, in caso di versamento, dopo la data del conseguimento del diritto alla
Pag. 4 di 8 pensione, di contributi relativi ad un periodo precedente, ove solo con detto versamento si perfezioni il requisito contributivo necessario per ottenere la prestazione, quest'ultima può decorrere solo dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, anche se eseguito beneficiando della procedura di condono previdenziale, atteso che detta procedura non cagiona effetti retroattivi di sanatoria del versamento contributivo, ma vale soltanto a consentire di assolvere tardivamente l'obbligo contributivo mediante versamento di somme inferiori a quelle dovute. La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha precisato che, in tema di assegno ordinario di invalidità, ha diritto alla prestazione l'assicurato che, avendo maturato il requisito contributivo cosiddetto relativo (il numero minimo di versamenti settimanali nell'ultimo quinquennio) al momento della presentazione della domanda amministrativa, abbia successivamente perfezionato il requisito cosiddetto assoluto (il numero di contributi complessivi), a nulla rilevando che, rispetto al momento di perfezionamento del requisito assoluto, il termine iniziale del requisito relativo risulti temporalmente sfasato, in quanto decorrente da un periodo anteriore all'ultimo quinquennio (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12880, e altre successive).
Questa interpretazione, evidentemente, si limita ad escludere che per ultimo quinquennio debba intendersi quello anteriore all'insorgenza del diritto con il perfezionamento del requisito contributivo assoluto, dovendo invece restare riferito, conformemente alla lettera della legge, alla data della domanda, ma certamente non tocca il principio della decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento di tutti i requisiti di legge (sanitari e contributivi). Tale principio, a seguito della sentenza costituzionale n. 355 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, art. 18, nella parte in cui escludeva che, ai fini del conseguimento delle prestazioni di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo potesse essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di
Pag. 5 di 8 pensione, nel corso non solo del successivo procedimento amministrativo, ma anche di quello giudiziario, è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità a tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti. E in effetti, proprio nel caso deciso dal precedente richiamato (Cass. 1997/ 12880, cit.) il diritto era stato riconosciuto a decorrere dal completamento dei versamenti contributivi (eseguiti sulla base di prosecuzione volontaria), non certo dalla domanda amministrativa;
del resto, è sulla base di questo principio di diritto che si doveva tener conto della regolarizzazione contributiva e riconoscere sì il diritto all'assegno di invalidità - dovendosi l'ultimo quinquennio riferire soltanto alla domanda amministrativa - ma solo a decorrere dal mese successivo al pagamento.».
Alle stesse conclusioni si giunge facendo riferimento al messaggio n. CP_1
29901 del 11.12.2007 secondo cui «il criterio generale da seguire, in tali fattispecie, è quello secondo il quale il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate, la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni» alla riferita prassi dell' in altri casi. CP_1
Nella successiva circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, emessa previo parere del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, recependo il consolidato principio di diritto di fonte normativa, vengono fornite indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa. Viene chiarito infatti: “in tali casi [Decorrenza delle pensioni a carico delle CP_2 dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la
[...]
Pag. 6 di 8 domanda di pensione, dei periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa], su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto alla pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge, tra le quali, ove prevista, l'apertura della finestra”. (Tribunale di Verona sentenza n.
93/2025)
Va rilevato inoltre che, rispetto alla circolare non può essere invocato il CP_1
principio di irretroattività, evidentemente non trattandosi di una disposizione normativa. Infatti, come già affermato dal Tribunale di Verona nella sentenza
713/2024 del 14.11.2024: «La parte ricorrente invoca il principio di irretroattività delle leggi previsto dall'art. 11 comma 1 Preleggi e la disparità ingiustificata di trattamento rispetto a coloro i quali avevano ottenuto la decorrenza dalla domanda di pensione prima dell'entrata in vigore della nuova circolare.
L'argomentazione di parte ricorrente non è condivisibile. Si tratta infatti di disposizioni interne dell' che ovviamente non hanno valore di fonte CP_1 normativa vincolante per il giudice. Pertanto, non vi sono i presupposti per l'applicazione del principio di irretroattività dettato dall'art. 11 delle Preleggi per le ipotesi di successione nel tempo di leggi che disciplinano una determinata materia. La controversia deve essere risolta sulla base della corretta interpretazione delle fonti normative che disciplinano la materia e, in particolare, deve tenersi conto del pacifico principio secondo il quale nel rapporto previdenziale dei lavoratori autonomi non vige il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi».
Tanto premesso, pertanto l' ha correttamente collocato la decorrenza della CP_1
pensione anticipata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.
Pag. 7 di 8 Nel caso di specie poiché nel 2021 il ricorrente non aveva raggiunto il requisito contributivo, che si è perfezionato solo con la regolarizzazione avvenuta il 28 marzo 2023, la decorrenza della pensione correttamente è stata fissata al 1° aprile
2023 e non può essere considerato perfezionato retroattivamente.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili visto il tenore della dichiarazione del ricorrente allegata al proprio ricorso e nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da cui risulta che il reddito del proprio nucleo familiare è stato inferiore al limite di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_2 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili dall' le spese di lite. CP_1
Così deciso in Grosseto, 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa CE CH
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa CE CH, all'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato, difeso e domiciliato dall' avv. Anna S. Teglielli con studio in
Grosseto, viale Ombrone n. 7 giusto mandato in atti telematici
RICORRENTE
Contro
con Controparte_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Katya Lea Napoletano, del Foro di
Grosseto e dell'Avv. Ilario Maio giusta procura generale alle liti Notaio Per_1 di Roma del 22\3\24 ( Rep n. 37875\7313) ed elettivamente domiciliato
[...]
presso lo stesso in Grosseto, Via Trento n. 44 presso la sede provinciale dell' . CP_1 CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Ricorrente: “Piaccia al Giudice adito, per tutte le ragioni meglio esposte in atti
e d in accoglimento del presente ricorso, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di pensione anticipata oggetto di causa con decorrenza dal 1° dicembre 2021 o, comunque, con decorrenza precedente a quella ( 01.04.2023 ) invece riconosciuta dall' e, per l'effetto, condannare CP_1
l'ente previdenziale convenuto al pagamento in suo favore di tutti gli importi maturati a titolo di arretrati dalla data della riconosciuta decorrenza fino al 31 marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e
Cap di legge.”.
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare:
Rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto;
Vinte le spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. depositava in data 24.02.2025, ricorso nei confronti Parte_1
dell' chiedendo che il Controparte_1
Tribunale volesse riconoscere e dichiarare il proprio diritto a percepire il trattamento di pensione anticipata oggetto di causa con decorrenza dal 1° dicembre 2021 o, comunque, con decorrenza precedente a quella (01.04.2023) invece riconosciuta dall' e, per l' effetto, condannare l'ente previdenziale CP_1
convenuto al pagamento in suo favore di tutti gli importi maturati a titolo di arretrati dalla data della riconosciuta decorrenza fino al 31 marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Pag. 2 di 8 Il ricorrente lamentava l'asserita illegittimità della decorrenza della prestazione pensionistica fissata al 1° aprile 2023, anziché al 1° dicembre 2021; rappresentava di aver ha presentato istanza di pensione anticipata in data 1° settembre 2021, nella gestione CD/CM, che era stata respinta con provvedimento del 16 dicembre 2021 per non aver perfezionato il requisito contributivo necessario. L' riscontrava infatti alcune omissioni contributive riguardanti CP_1 annualità pregresse e già oggetto di cartelle esattoriali. Successivamente, il Sig. regolarizzava la propria posizione contributiva per gli anni 2017 e 2019, Pt_1 con il versamento effettuato in data 28 marzo 2023. A seguito di tale regolarizzazione, il ricorrente presentava domanda di riesame, che veniva accolta in data 28 aprile 2023, con riconoscimento della prestazione pensionistica seppur con una decorrenza successiva (01.04.2023) rispetto a quella del raggiungimento del requisito contributivo (01.12.2021).
Presentava il ricorso in via amministrativa, il quale veniva altresì respinto con delibera del Comitato Provinciale n. 231725 del 21 novembre 2023, tale CP_1 decorrenza veniva attribuita in applicazione della circolare n. 110 del 7 CP_1
ottobre 2022 nella quale, fornendo indicazioni precise riguardo alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel caso di regolarizzazione intervenuta dopo la domanda di pensione, relativamente a periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa, la circolare chiariva che, qualora la regolarizzazione dei contributi avvenga successivamente alla presentazione della domanda di pensione, la decorrenza della prestazione pensionistica deve essere attribuita al mese successivo alla regolarizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nel messaggio n. 29901 del 2007. CP_1
Si costituiva tempestivamente l' che, contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversa domanda, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Pag. 3 di 8 All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è infondato.
Va premesso che la norma generale vuole che nell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di anzianità (ora anticipata) decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda a condizione che a tale data risultino perfezionati i requisiti contributivi (articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
In caso contrario la domanda viene rigettata. L'articolo 18 co. 2 del Dpr n.
488/1968 consente comunque agli assicurati di colmare periodi pregressi alla domanda privi di copertura contributiva sino alla definizione della domanda o del successivo ricorso amministrativo o giudiziario. L aveva già fornito CP_1 istruzioni con Circolare n. 171/1989.
La Cassazione ha chiarito che in forza dell'art. 22, comma 5, l. n. 153/1969, la pensione «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda»: per le pensioni di anzianità assume dunque un ruolo cruciale la domanda, che dev'essere rinnovata quando il requisito contributivo maturi in epoca successiva alla sua iniziale presentazione (Cass. civ., n. 14132/2004).
Detto ciò, la Corte di Cassazione con risalente ma costante e condiviso orientamento, (sentenza n. 2913 del 16 febbraio 2004, sentenza n. 19017 del
22/09/2004 e in senso conforme anche la sentenza n. 15399/2006), ha ritenuto che: «Nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei lavoratori autonomi, non operando, come per i lavoratori dipendenti, la regola dell'automaticità delle prestazioni per i contributi dovuti, ancorché non pagati dal debitore, in caso di versamento, dopo la data del conseguimento del diritto alla
Pag. 4 di 8 pensione, di contributi relativi ad un periodo precedente, ove solo con detto versamento si perfezioni il requisito contributivo necessario per ottenere la prestazione, quest'ultima può decorrere solo dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, anche se eseguito beneficiando della procedura di condono previdenziale, atteso che detta procedura non cagiona effetti retroattivi di sanatoria del versamento contributivo, ma vale soltanto a consentire di assolvere tardivamente l'obbligo contributivo mediante versamento di somme inferiori a quelle dovute. La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha precisato che, in tema di assegno ordinario di invalidità, ha diritto alla prestazione l'assicurato che, avendo maturato il requisito contributivo cosiddetto relativo (il numero minimo di versamenti settimanali nell'ultimo quinquennio) al momento della presentazione della domanda amministrativa, abbia successivamente perfezionato il requisito cosiddetto assoluto (il numero di contributi complessivi), a nulla rilevando che, rispetto al momento di perfezionamento del requisito assoluto, il termine iniziale del requisito relativo risulti temporalmente sfasato, in quanto decorrente da un periodo anteriore all'ultimo quinquennio (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12880, e altre successive).
Questa interpretazione, evidentemente, si limita ad escludere che per ultimo quinquennio debba intendersi quello anteriore all'insorgenza del diritto con il perfezionamento del requisito contributivo assoluto, dovendo invece restare riferito, conformemente alla lettera della legge, alla data della domanda, ma certamente non tocca il principio della decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento di tutti i requisiti di legge (sanitari e contributivi). Tale principio, a seguito della sentenza costituzionale n. 355 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, art. 18, nella parte in cui escludeva che, ai fini del conseguimento delle prestazioni di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo potesse essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di
Pag. 5 di 8 pensione, nel corso non solo del successivo procedimento amministrativo, ma anche di quello giudiziario, è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità a tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti. E in effetti, proprio nel caso deciso dal precedente richiamato (Cass. 1997/ 12880, cit.) il diritto era stato riconosciuto a decorrere dal completamento dei versamenti contributivi (eseguiti sulla base di prosecuzione volontaria), non certo dalla domanda amministrativa;
del resto, è sulla base di questo principio di diritto che si doveva tener conto della regolarizzazione contributiva e riconoscere sì il diritto all'assegno di invalidità - dovendosi l'ultimo quinquennio riferire soltanto alla domanda amministrativa - ma solo a decorrere dal mese successivo al pagamento.».
Alle stesse conclusioni si giunge facendo riferimento al messaggio n. CP_1
29901 del 11.12.2007 secondo cui «il criterio generale da seguire, in tali fattispecie, è quello secondo il quale il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate, la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni» alla riferita prassi dell' in altri casi. CP_1
Nella successiva circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, emessa previo parere del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, recependo il consolidato principio di diritto di fonte normativa, vengono fornite indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa. Viene chiarito infatti: “in tali casi [Decorrenza delle pensioni a carico delle CP_2 dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la
[...]
Pag. 6 di 8 domanda di pensione, dei periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa], su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto alla pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge, tra le quali, ove prevista, l'apertura della finestra”. (Tribunale di Verona sentenza n.
93/2025)
Va rilevato inoltre che, rispetto alla circolare non può essere invocato il CP_1
principio di irretroattività, evidentemente non trattandosi di una disposizione normativa. Infatti, come già affermato dal Tribunale di Verona nella sentenza
713/2024 del 14.11.2024: «La parte ricorrente invoca il principio di irretroattività delle leggi previsto dall'art. 11 comma 1 Preleggi e la disparità ingiustificata di trattamento rispetto a coloro i quali avevano ottenuto la decorrenza dalla domanda di pensione prima dell'entrata in vigore della nuova circolare.
L'argomentazione di parte ricorrente non è condivisibile. Si tratta infatti di disposizioni interne dell' che ovviamente non hanno valore di fonte CP_1 normativa vincolante per il giudice. Pertanto, non vi sono i presupposti per l'applicazione del principio di irretroattività dettato dall'art. 11 delle Preleggi per le ipotesi di successione nel tempo di leggi che disciplinano una determinata materia. La controversia deve essere risolta sulla base della corretta interpretazione delle fonti normative che disciplinano la materia e, in particolare, deve tenersi conto del pacifico principio secondo il quale nel rapporto previdenziale dei lavoratori autonomi non vige il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi».
Tanto premesso, pertanto l' ha correttamente collocato la decorrenza della CP_1
pensione anticipata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.
Pag. 7 di 8 Nel caso di specie poiché nel 2021 il ricorrente non aveva raggiunto il requisito contributivo, che si è perfezionato solo con la regolarizzazione avvenuta il 28 marzo 2023, la decorrenza della pensione correttamente è stata fissata al 1° aprile
2023 e non può essere considerato perfezionato retroattivamente.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili visto il tenore della dichiarazione del ricorrente allegata al proprio ricorso e nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da cui risulta che il reddito del proprio nucleo familiare è stato inferiore al limite di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_2 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili dall' le spese di lite. CP_1
Così deciso in Grosseto, 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa CE CH
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