Art. 2.
Ai lavoratori indicati nell'art. 1 della presente legge che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1949, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.
Ai lavoratori indicati nell'art. 1 della presente legge che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1949, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.