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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 937/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 937/2022 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
nata a [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
LA (CL), Via Casilina n. 3, elettivamente domiciliata a LA (CL), Via Venezia n. 139, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Sottosanti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], C.F.: , residente a CP_1 C.F._2
OL DE (SR), Largo Villa Rosa n. 5/A
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.; posta in decisione all'udienza del 21.10.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (EX ART. 132 C.P.C.)
1.Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a LA (CL) in data 23.09.1985 (atto di matrimonio n. CP_1
368 Parte II Serie A), e che dalla loro unione sono nati i figli (il 19.08.1986), Persona_1 Per_2
(il 16.12.1991) ed (il 02.07.2003), quest'ultimo maggiorenne economicamente non Persona_3 autosufficiente, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n. 1054/2022 R.G. conclusasi con Sentenza n.
216/2024 pubblicata il 09.04.2024). Parte ricorrente chiedeva altresì disporsi in suo favore l'assegnazione, con tutti i mobili che ne costituiscono l'arredamento, della casa coniugale sita a
LA, Via Casilina n. 3, per viverci con il figlio . Persona_3
non si costituiva nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 21.10.2025, compariva . Il Giudice, preso atto del fatto che il , Parte_1 CP_1 benchè regolarmente citato, non era comparso, ne dichiarava la contumacia. All'esito della medesima udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario a LA in data 23.09.1985, si sono separati con Sentenza n. 216/2024 pubblicata il 09.04.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 02.11.2022 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 11.03.2025), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
3. Sull' assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente non è fondata e deve pertanto essere rigettata, attesa la mancata prova dell'incapacità economica del figlio maggiorenne.
In punto di diritto, in caso di separazione personale dei coniugi o di divorzio, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare, la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e conviventi con uno dei genitori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente
(Cassazione civ. Ordinanza n. 2344 del 25.01.2023; n. 3015 del 07.02.2018).
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha, infatti, come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cassazione Civ. Ordinanza n. 20452 del 24.06.2022)
Alla luce del suddetto orientamento della Suprema Corte, con sentenza di separazione n. 216 del
2024, codesto Tribunale rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare proposta da in quanto la stessa, limitatasi a produrre il certificato dello stato di famiglia e di Parte_1 residenza dal quale risultava che ormai maggiorenne viveva ancora con la madre Persona_3 nella casa coniugale sita a LA, Via Casilina n. 3, aveva omesso di fornire la prova circa l'incolpevole mancanza di indipendenza economica del figlio.
Nel presente procedimento, in sede di divorzio, l'odierna ricorrente nel formulare nuovamente domanda di assegnazione della casa familiare, non fornisce elementi nuovi rispetto a quelli già allegati nel giudizio di separazione, necessari al fine di consentire al Collegio di verificare la sussistenza di quelle particolari esigenze di protezione alla continuità domestica cui la legge subordina il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente con la prole.
In considerazione di quanto suesposto pertanto la domanda proposta da di Parte_1 assegnazione della casa familiare sita a LA, Via Casilina n. 3, di cui la stessa è comunque proprietaria e attualmente nel pieno possesso, deve essere rigettata.
4. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio - considerata la natura della causa e la contumacia del resistente – devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LA (CL) tra Pt_1
e , iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...] CP_1
Comune di GELA dell'anno 1985 al n. 368 Parte II, Sez. A;
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale sita a LA, Via Casilina n. 3;
- Spese irripetibili;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LA, di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Siracusa il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 937/2022 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
nata a [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
LA (CL), Via Casilina n. 3, elettivamente domiciliata a LA (CL), Via Venezia n. 139, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Sottosanti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], C.F.: , residente a CP_1 C.F._2
OL DE (SR), Largo Villa Rosa n. 5/A
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.; posta in decisione all'udienza del 21.10.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (EX ART. 132 C.P.C.)
1.Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a LA (CL) in data 23.09.1985 (atto di matrimonio n. CP_1
368 Parte II Serie A), e che dalla loro unione sono nati i figli (il 19.08.1986), Persona_1 Per_2
(il 16.12.1991) ed (il 02.07.2003), quest'ultimo maggiorenne economicamente non Persona_3 autosufficiente, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n. 1054/2022 R.G. conclusasi con Sentenza n.
216/2024 pubblicata il 09.04.2024). Parte ricorrente chiedeva altresì disporsi in suo favore l'assegnazione, con tutti i mobili che ne costituiscono l'arredamento, della casa coniugale sita a
LA, Via Casilina n. 3, per viverci con il figlio . Persona_3
non si costituiva nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 21.10.2025, compariva . Il Giudice, preso atto del fatto che il , Parte_1 CP_1 benchè regolarmente citato, non era comparso, ne dichiarava la contumacia. All'esito della medesima udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario a LA in data 23.09.1985, si sono separati con Sentenza n. 216/2024 pubblicata il 09.04.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 02.11.2022 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 11.03.2025), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
3. Sull' assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente non è fondata e deve pertanto essere rigettata, attesa la mancata prova dell'incapacità economica del figlio maggiorenne.
In punto di diritto, in caso di separazione personale dei coniugi o di divorzio, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare, la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e conviventi con uno dei genitori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente
(Cassazione civ. Ordinanza n. 2344 del 25.01.2023; n. 3015 del 07.02.2018).
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha, infatti, come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cassazione Civ. Ordinanza n. 20452 del 24.06.2022)
Alla luce del suddetto orientamento della Suprema Corte, con sentenza di separazione n. 216 del
2024, codesto Tribunale rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare proposta da in quanto la stessa, limitatasi a produrre il certificato dello stato di famiglia e di Parte_1 residenza dal quale risultava che ormai maggiorenne viveva ancora con la madre Persona_3 nella casa coniugale sita a LA, Via Casilina n. 3, aveva omesso di fornire la prova circa l'incolpevole mancanza di indipendenza economica del figlio.
Nel presente procedimento, in sede di divorzio, l'odierna ricorrente nel formulare nuovamente domanda di assegnazione della casa familiare, non fornisce elementi nuovi rispetto a quelli già allegati nel giudizio di separazione, necessari al fine di consentire al Collegio di verificare la sussistenza di quelle particolari esigenze di protezione alla continuità domestica cui la legge subordina il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente con la prole.
In considerazione di quanto suesposto pertanto la domanda proposta da di Parte_1 assegnazione della casa familiare sita a LA, Via Casilina n. 3, di cui la stessa è comunque proprietaria e attualmente nel pieno possesso, deve essere rigettata.
4. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio - considerata la natura della causa e la contumacia del resistente – devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LA (CL) tra Pt_1
e , iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...] CP_1
Comune di GELA dell'anno 1985 al n. 368 Parte II, Sez. A;
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale sita a LA, Via Casilina n. 3;
- Spese irripetibili;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LA, di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Siracusa il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone