Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 291/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Miki Parte_1
Luca Prisco e dall'avv. Antonietta Marinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pomigliano d'Arco, via Mancini n. 24;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Katya Lea
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante CP_1
Statale n. 7 bis;
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: 1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il diritto CP_ dell'istante a percepire le provvidenze di cui alla epigrafata normativa;
2) condannare l' al pagamento in favore dell'istante dell'indennità NASpI per la metà delle settimane di contribuzione che emergono dall'estratto conto assicurativo ovvero per almeno 63 settimane, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 22/2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal CP_ giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo;
3) condannare l' in persona del suo
Presidente p.t. al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione agli Avv.ti Miki Luca Prisco e
Antonietta Marinelli, anticipatari.
PER L' : …rigettare il ricorso avversario per i motivi esposti in atti. Vinte le spese. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Pomigliano d'Arco, in virtù di un contratto a tempo determinato dal 12.03.2018 al 12.10.2020, con inquadramento nel profilo di Istruttore
Amministrativo Categoria C1, riferiva:
- che, alla scadenza del rapporto di lavoro, aveva inoltrato all' , in data 16.10.2020, CP_1 domanda di disoccupazione NASPI per l'anno 2020;
- che, con comunicazione del 30.10.2020, l' aveva richiesto ulteriore documentazione, CP_1 segnatamente modello Unilav inviato in data 18.11.2020;
- che, ciò nonostante, con provvedimento dell'11.10.2021, l' aveva rigettato l'istanza per CP_1 assenza del requisito contributivo;
- che, pertanto, in data 05.10.2021, aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale, rimasto tuttavia senza esito.
Lamentando l'illegittimità del provvedimento di diniego della prestazione, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge, compreso quello contributivo, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' per l'accoglimento delle suesposte CP_1 conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 deducendo che “il Comune di Pomigliano d'Arco ha versato i contributi nella gestione pubblica
(Ministero del Tesoro) come si evince dall'estratto contributivo Gestione Pubblica senza versare all il contributo dovuto per la disoccupazione come si evince da La Naspi non spetta CP_1 Pt_2 per mancato versamento contributo per la Naspi”. Concludeva, pertanto, per rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 13.02.205 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione-Naspi, rimarcando il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge.
L'art. 3 D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce al comma 1 che “
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Il ricorrente afferma, in particolare, con riferimento al requisito contributivo (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni), di essere in possesso di 8 mesi di contribuzione per l'anno 2018, un anno per l'anno 2019 e 9 mesi e 12 giorni per l'anno 2020, per un totale di 126 settimane di contribuzione maturate in costanza dell'attività lavorativa svolta dal 01.05.2018 al
12.10.2020; di aver lavorato per un minimo di 30 giorni effettivi nei dodici mesi che precedono la disoccupazione;
e di essere involontariamente disoccupato in ragione della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.
L' , di converso, sostiene che difetta il requisito contributivo per “per mancato versamento CP_1 contributo per la Naspi” da parte del Comune.
3. Ciò posto, al netto del rilievo per cui l'allegazione dell' in ordine al difetto del CP_1 requisito contributivo per la Naspi risulta del tutto incomprensibile, in ragione dell'assenza di qualunque riferimento normativo che prevede per i dipendenti pubblici un regime presumibilmente diverso rispetto a quello dei dipendenti privati, si osserva che, ad ogni buon conto, quand'anche fosse, indiscussa la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze del
Comune, è chiaro che l'omissione contributiva non può andare a detrimento dell'istante.
Deve infatti ritenersi operante nel caso di specie il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.. A tale proposito ha osservato la Corte Costituzionale con sentenza n. 374/1997 come “...il principio generale espresso dall'art 2116 cod. civ. è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio "di automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione, in base al disposto dell'art. 2116 citato, "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali" - il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso -, e costituisce un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti...”.
La Corte di Cassazione ha rilevato, sebbene in tema di Fondo di Garanzia, come “Attesa la natura previdenziale dell'obbligazione a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore dì lavoro, ricondotta l'attività svolta dal lavoratore nel regime del rapporto di lavoro subordinato, deve farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti. della prescrizione..." (così Cass. 16.6.2006 n.
13930) ed ancora". Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati e sino alla proposizione della domanda amministrativa.” (così Cass.
n. 3108/2001).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritenuto integrato anche il requisito richiesto dalle lettere a) e b) dell'art. 3 cit., la domanda va accolta per quanto di ragione e, pertanto, va disposta la condanna dell' al pagamento della Naspi, con decorrenza dal 17.10.2020 (cfr. art. 6 comma 2 CP_1
D.Lgs. n. 22/2015), secondo la misura di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della bassa complessità della lite e della natura documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_3 dell'indennità Naspi con decorrenza dal 17.10.2020, nella misura di legge, oltre
[...] interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
886,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 13/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno