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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8932 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19828/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato con domicilio digitale
[...]
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MEYER VON SCHAUENSEE SIGISMONDO, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 72 00193 ROMA presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. L'attore: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della soc. per le causali di cui alla citazione;
2) CP_1 Per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di
€. 211.219,40 e/o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, così determinata: - €. 22.020,00 a titolo di indennizzo;
- €. 7.130,51 a titolo di danno emergente;
- €. 20.000,00 a titolo di lucro cessante e perdita di chance;
- €. 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. - €. 152.068,89 a titolo di lucro cessante relativamente alla perdita dell'incarico di consulenza stragiudiziale della Soc. COIFA Srl. 3) Condannare la convenuta, a titolo di lucro cessante, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa relativamente alla perdita dell'incarico di consulenza stragiudiziale della Soc. Il tutto oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 3 e 4, c.c., dall'evento al soddisfo. Con CP_2
pagina 1 di 9 vittoria di spese ed onorari del presente giudizio secondo parametri, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge. La convenuta:
- in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 19.5.2023 l'Avv. conviene in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo, in sintesi, che:
- in data 8.4.2022, in previsione del trasloco del proprio studio professionale dalla sede di Napoli, via
Duomo 348 a quella di Napoli, via S. Lucia 20, chiedeva a (con la quale intercorreva un CP_1 rapporto contrattuale di somministrazione categoria “Business”) il trasloco della linea telefonica e dati;
- il trasloco non veniva però effettuato, nonostante i solleciti trasmessi, senza che venissero fornite spiegazioni;
- l'assenza di linea telefonica e dati è durata dall'8.4.2022 fino a tutto il gennaio 2023, quando veniva effettuato il recesso dal contratto e il passaggio a un nuovo operatore telefonico, grazie al quale la numerazione telefonica risultava attiva già il 1.2.2023.
Conclude chiedendo la condanna di al pagamento degli indennizzi e al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale (in termini di danno emergente e di lucro cessante) e non patrimoniale subito.
Si costituisce in giudizio evidenziando che: CP_1
- il trasloco della linea non è stato effettuato per impossibilità tecnica, prontamente comunicata al cliente;
- nessun indennizzo è pertanto dovuto;
- la quantificazione di danni è in ogni caso infondata.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell'attore.
***
Dai documenti e dall'istruttoria espletata risulta che:
- il 13.6.2022 (affittuaria di un immobile in Napoli via S. Lucia 20) e l'attore Parte_2 stipulano un contratto con cui la prima concede in uso al secondo parte dei locali dell'unità immobiliare per l'esercizio della sua attività professionale;
il canone pattuito ammonta a € 400,00 al mese oltre IVA
(doc. 3 attore); Con
- non è contestata la circostanza che in data 8.4.22 l'attore abbia chiesto a (in seguito ) il CP_1 trasloco della linea telefonica e dati dallo studio di via Duomo 348 a quello di via S. Lucia 20; il dato è Con parzialmente confermato dal suo doc. 1: si tratta di un SMS con cui il Servizio Clienti di informa pagina 3 di 9 che la richiesta di data 8.4.22 “è stata gestita con il nr 1-15266268829”; il doc. 3 di parte convenuta conferma la presentazione della richiesta di trasloco dell'8.4.2022;
- alla fine del mese di maggio 2022 il numero telefonico 081/201894 e la linea dati cessano di funzionare;
il dato risulta dalle dichiarazioni del teste - collaboratrice dell'attore – Testimone_1 secondo cui “non funzionava né la linea dati né la linea voce, né in entrata né in uscita”; il teste Tes_2
, che condivideva lo studio all'epoca dei fatti, conferma il mancato funzionamento;
[...]
- tale situazione si è protratta fino alla fine del gennaio 2023 e riguardava sia l'invio degli atti telematici, sia la reperibilità telefonica dello studio (teste ; il teste , confermando in tal Tes_1 Tes_2 modo il ricordo della teste ricorda che “dal febbraio 2023 l'avv. ed i suoi Tes_1 Pt_1 collaboratori non si sono più serviti del nostro studio per il deposito di atti telematici e stampe di fotocopie scaricate dal pct”;
- entrambi i testi ricordano che l'attore ha chiamato più volte il numero 191, per segnalare il disservizio e per comprendere i motivi per cui il trasloco della linea non era stato effettuato;
il teste ricorda Tes_2
Con
“telefonate di reclamo fatte alla ”;
- a fronte degli elementi sopra riportati, non può considerarsi decisiva l'annotazione risultante dal doc.
3 della convenuta (“Cliente irreperibile su Conversione Inversa ADSL necessaria al trasloco”, sia in quanto di provenienza sconosciuta, sia perché, in ogni caso, attesta un dato temporalmente collocato in una unica data (11.7.2022), senza indicazioni su tutto il lasso temporale invece coperto dalle richieste di intervento del professionista.
*** Con In sede di comparsa di costituzione allega che il trasloco delle linee telefoniche non si è potuto perfezionare per impossibilità tecnica;
tale problema è stato immediatamente comunicato all'attore. Si rileva in proposito che il doc. 3 della convenuta non dimostra l'impossibilità tecnica cui la società fa riferimento nella propria comparsa;
in esso si fa riferimento alla “Conversione Inversa ADSL, necessaria al trasloco”, nonché alla “copertura FTTH pianificata per Aprile 2022 – poi credo occorra attendere i tempi tecnici di apertura vendibilità”, senza dunque attestare né l'impossibilità tecnica sopra indicata, né la necessità di un tempo di inutilizzabilità della linea della consistenza di quello materialmente verificatosi. Si deve inoltre tenere conto della rapidità con cui il nuovo operatore telefonico contattato dall'attore ha effettuato invece la medesima operazione;
la teste ricorda Tes_1
pagina 4 di 9 che il trasloco è stato seguito “in una decina di giorni senza problematiche”; il teste , pur non Tes_2 sapendo esattamente il tempo resosi necessario, lo quantifica in “una settimana o poco più”. Con Deve ritenersi pertanto dimostrato l'inadempimento contrattuale di , senza che siano stati sufficientemente dimostrati elementi dai quali desumere che l'inadempimento sia dipeso da fattori non imputabili alla società convenuta.
***
Deve essere successivamente affrontato l'aspetto relativo alla sussistenza e quantificazione dei danni.
L'attore chiede in primo luogo un importo a titolo di indennizzo contrattuale. Si rileva che:
- la “Carta dei Servizi di TIM Business” prevede che “Il trasloco della vostra linea telefonica avverrà in un tempo massimo di 10 giorni dalla vostra richiesta, fatti salvi i casi di eccezionale difficoltà tecnica ed i casi di tempi concordati con i Clienti compresa la data di appuntamento indicata, ed in caso di ritardo vi verrà riconosciuto automaticamente un indennizzo pari al 50% dell'abbonamento mensile per ogni giorno lavorativo di ritardo”; Con
- la Carta prevede inoltre che dal giorno di registrazione dell'ordine da parte di il tempo massimo di attivazione del Servizio ADSL Business (come quello di interesse nel caso di specie) è di 30 giorni Con solari;
in caso di mancato rispetto del termine per causa imputabile a , la stessa ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo pari a € 5,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo per i Servizi di connettività flat (come quella in uso all'attore) fino a un massimo di € 100,00;
- il ritardo nell'esecuzione del trasloco è pari a 288 giorni;
si deve in proposito tenere conto della data di richiesta di trasloco (8.4.2022), della previsione dell'effettuazione del trasloco entro 10 giorni dalla richiesta, della successiva data di operatività della linea telefonica (1.2.2023);
- non è tempestivamente contestato che l'abbonamento mensile fosse pari a € 34.90;
- l'indennizzo contrattuale dovuto è dunque pari a € 5.025,60 (288 x 17,45);
- a tale somma si deve aggiungere l'indennizzo di € 5,00 sopra indicato, fino a un massimo di € 100,00.
L'importo complessivamente e astrattamente dovuto a titolo di indennizzo contrattuale ammonta dunque a € 5.125,00.
***
L'attore chiede inoltre l'indennizzo regolamentare. Si rileva che:
pagina 5 di 9 - non è contestata la circostanza che a fine maggio 2022 il telefono e internet abbiano smesso di funzionare nello studio di via Duomo;
- la sospensione è durata fino alla fine di gennaio 2023;
- devono essere applicati i principi di cui alla Delibera AGCOM 347/18/CONS nei termini che seguono.
1) L'art. 4 riguarda l'indennizzo per il ritardo nel trasloco dell'utenza; gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a € 7,50 per ogni giorno di ritardo;
- come già indicato, il ritardo nell'esecuzione del trasloco è pari a 288 giorni;
- tenendo conto che il ritardo ha riguardato sia il servizio telefonico che il servizio dati, la somma dovuta è pari a € 4.320,00 (288 x 15).
2) L'art. 5 disciplina l'indennizzo per la sospensione di uno o più servizi;
prevede un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a € 7,50 per ogni giorno di sospensione;
- la sospensione del servizio si è verificata dalla fine di maggio 2022 al 31.1.2023, per complessivi 245 giorni, corrispondenti a € 3.675,00 (245 x 15).
3) L'art. 13 co. 3 prevede che, “se l'utenza interessata dal disservizio è un'utenza di affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio, nelle fattispecie di cui agli articoli da 4 a 7”.
La somma dovuta in base a tali norme ammonta dunque complessivamente a € 15.990,00 (7.995,00 x
2).
4) L'art. 12 regola l'indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami, prevedendo un indennizzo di € 2,50 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 300,00; la somma applicabile nella fattispecie in esame è pari a € 300,00.
Non è dimostrata l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 13 co. 2, riferito ai servizi forniti su banda ultra-larga.
L'importo dovuto in base alle previsioni di natura regolamentare è quindi complessivamente pari a €
16.290,00.
pagina 6 di 9 Alla luce dei dati sopra elencati si deve tenere conto della previsione di cui all'art. 2 della Delibera
AGCOM. Tale norma al secondo comma dispone che “si applicano gli indennizzi contrattuali se più favorevoli per l'utente rispetto a quelli previsti dal presente regolamento”.
Non è pertanto possibile sommare l'indennizzo contrattualmente previsto con quello oggetto di regolamentazione della Delibera. Il primo è applicato solo nel caso in cui sia più favorevole rispetto al secondo, situazione non ricorrente nella fattispecie in esame, sulla base dei dati già indicati.
Tenendo conto dei dati numerici sopra riportati, deve essere dunque riconosciuto soltanto l'importo determinato sulla base dei criteri indicati nella Delibera AGCOM, pari a € 16.290,00.
***
Devono essere successivamente esaminate le domande di risarcimento del danno avanzate dall'attore.
La prima di esse attiene alle spese sostenute in relazione all'utilizzo della nuova sede dello studio professionale, godimento che si assume non essere avvenuto in conseguenza dell'inadempimento contrattuale addebitato alla società convenuta. Si rileva in proposito che:
- oggetto delle doglianze dell'attore è il mancato trasloco della linea telefonica e dati, nonché la cessazione del loro funzionamento;
- non risulta che le comunicazioni con la clientela fossero del tutto impedite in conseguenza dell'inutilizzabilità della linea telefonica indicata dall'attore e del collegamento internet, potendo essere sostituite dall'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione;
- pur tenendo conto delle difficoltà generate dall'omesso trasloco della linea telefonica con riferimento ai rapporti tra il professionista e la sua clientela, non è dimostrato – anche in via presuntiva – che l'utilizzo dell'immobile di via S. Lucia sia stato del tutto mancato in conseguenza dell'inadempimento Con contrattuale di;
- deve inoltre essere considerato il consistente lasso temporale intercorso tra la sospensione della funzionalità della linea telefonica e il momento in cui l'attore si rivolge a un diverso operatore, non Con giustificato esclusivamente dalle interlocuzioni avvenute con;
si rileva inoltre che i reclami – come prospettato in sede di atto introduttivo del giudizio – sono stati avanzati dal maggio 2022 all'ottobre 2022, pertanto con un ampio lasso temporale prima dell'instaurazione del rapporto contrattuale con un diverso operatore (avvenuto a fine gennaio 2023); la PEC di diffida è stata inviata già nel mese di giugno 2022;
pagina 7 di 9 - la richiesta risarcitoria comprende anche voci in ogni caso estranee al giudizio, quali le spese per il primo bimestre 2023, periodo in parte già coperto dal rapporto contrattuale con il nuovo operatore;
- non è inoltre allegato quale danno sia derivato con riferimento al periodo di agosto 2022.
Non è pertanto dovuto il risarcimento dell'importo richiesto per l'uso del nuovo studio.
*** Con Sono dovuti gli importi indicati nelle fatture emesse da in relazione a un servizio di fatto non erogato, nei limiti dell'importo di € 497,62, richiesto dall'attore.
***
Non può essere accolta la domanda risarcitoria del danno da perdita di chance, del tutto sprovvista di prova e in assenza di sufficienti e tempestive allegazioni.
***
L'attore ha chiesto infine il risarcimento del danno da lucro cessante in relazione a due occasioni di incarichi professionali non assunti per non essere stato reperibile sull'utenza oggetto di discussione.
Quanto alla posizione dalla sua comunicazione del 18.10.2022 si evince unicamente che, a CP_2 causa del mancato funzionamento della linea telefonica, la società si è rivolta ad un altro legale;
non viene fornito alcun elemento, anche presuntivo, di valutazione per ritenere che, a seguito degli eventuali colloqui per l'affidamento dell'incarico professionale, esso sarebbe stato affidato all'odierno attore, quale contenuto avrebbe avuto e quale compenso sarebbe stato pattuito. Nessun aiuto è fornito dalle istanze di prova orale, a contenuto generico.
Analoghe considerazioni valgono per la posizione di COIFA s.r.l..
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto che il mero disagio non costituisce una voce di danno risarcibile.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il riconoscimento della fondatezza delle ragioni dell'attore con riferimento al solo danno patrimoniale derivante dall'applicazione delle previsioni di natura regolamentare nella misura di € Con 16.290,00 e dalle fatture emesse da in relazione a un servizio non erogato per € 497,62, per complessivi € 16.787,62 oltre agli interessi moratori dal 21.2.2023 al saldo.
***
pagina 8 di 9 Le decisioni in tema di spese processuali seguono il principio della soccombenza, tenendo conto del valore entro il quale le domande dell'attore sono state riconosciute e dei valori medi di cui al DM
55/2014. Non è applicabile il disposto dell'art. 96 c.p.c, trattandosi di procedimento che si è svolto nell'ambito della ordinaria dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 16.787,62, oltre CP_1 Parte_1 agli interessi moratori dal 21.2.2023 al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , liquidate in CP_1 Parte_1
€ 786,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19828/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato con domicilio digitale
[...]
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MEYER VON SCHAUENSEE SIGISMONDO, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 72 00193 ROMA presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. L'attore: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della soc. per le causali di cui alla citazione;
2) CP_1 Per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di
€. 211.219,40 e/o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, così determinata: - €. 22.020,00 a titolo di indennizzo;
- €. 7.130,51 a titolo di danno emergente;
- €. 20.000,00 a titolo di lucro cessante e perdita di chance;
- €. 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. - €. 152.068,89 a titolo di lucro cessante relativamente alla perdita dell'incarico di consulenza stragiudiziale della Soc. COIFA Srl. 3) Condannare la convenuta, a titolo di lucro cessante, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa relativamente alla perdita dell'incarico di consulenza stragiudiziale della Soc. Il tutto oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 3 e 4, c.c., dall'evento al soddisfo. Con CP_2
pagina 1 di 9 vittoria di spese ed onorari del presente giudizio secondo parametri, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge. La convenuta:
- in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 19.5.2023 l'Avv. conviene in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo, in sintesi, che:
- in data 8.4.2022, in previsione del trasloco del proprio studio professionale dalla sede di Napoli, via
Duomo 348 a quella di Napoli, via S. Lucia 20, chiedeva a (con la quale intercorreva un CP_1 rapporto contrattuale di somministrazione categoria “Business”) il trasloco della linea telefonica e dati;
- il trasloco non veniva però effettuato, nonostante i solleciti trasmessi, senza che venissero fornite spiegazioni;
- l'assenza di linea telefonica e dati è durata dall'8.4.2022 fino a tutto il gennaio 2023, quando veniva effettuato il recesso dal contratto e il passaggio a un nuovo operatore telefonico, grazie al quale la numerazione telefonica risultava attiva già il 1.2.2023.
Conclude chiedendo la condanna di al pagamento degli indennizzi e al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale (in termini di danno emergente e di lucro cessante) e non patrimoniale subito.
Si costituisce in giudizio evidenziando che: CP_1
- il trasloco della linea non è stato effettuato per impossibilità tecnica, prontamente comunicata al cliente;
- nessun indennizzo è pertanto dovuto;
- la quantificazione di danni è in ogni caso infondata.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell'attore.
***
Dai documenti e dall'istruttoria espletata risulta che:
- il 13.6.2022 (affittuaria di un immobile in Napoli via S. Lucia 20) e l'attore Parte_2 stipulano un contratto con cui la prima concede in uso al secondo parte dei locali dell'unità immobiliare per l'esercizio della sua attività professionale;
il canone pattuito ammonta a € 400,00 al mese oltre IVA
(doc. 3 attore); Con
- non è contestata la circostanza che in data 8.4.22 l'attore abbia chiesto a (in seguito ) il CP_1 trasloco della linea telefonica e dati dallo studio di via Duomo 348 a quello di via S. Lucia 20; il dato è Con parzialmente confermato dal suo doc. 1: si tratta di un SMS con cui il Servizio Clienti di informa pagina 3 di 9 che la richiesta di data 8.4.22 “è stata gestita con il nr 1-15266268829”; il doc. 3 di parte convenuta conferma la presentazione della richiesta di trasloco dell'8.4.2022;
- alla fine del mese di maggio 2022 il numero telefonico 081/201894 e la linea dati cessano di funzionare;
il dato risulta dalle dichiarazioni del teste - collaboratrice dell'attore – Testimone_1 secondo cui “non funzionava né la linea dati né la linea voce, né in entrata né in uscita”; il teste Tes_2
, che condivideva lo studio all'epoca dei fatti, conferma il mancato funzionamento;
[...]
- tale situazione si è protratta fino alla fine del gennaio 2023 e riguardava sia l'invio degli atti telematici, sia la reperibilità telefonica dello studio (teste ; il teste , confermando in tal Tes_1 Tes_2 modo il ricordo della teste ricorda che “dal febbraio 2023 l'avv. ed i suoi Tes_1 Pt_1 collaboratori non si sono più serviti del nostro studio per il deposito di atti telematici e stampe di fotocopie scaricate dal pct”;
- entrambi i testi ricordano che l'attore ha chiamato più volte il numero 191, per segnalare il disservizio e per comprendere i motivi per cui il trasloco della linea non era stato effettuato;
il teste ricorda Tes_2
Con
“telefonate di reclamo fatte alla ”;
- a fronte degli elementi sopra riportati, non può considerarsi decisiva l'annotazione risultante dal doc.
3 della convenuta (“Cliente irreperibile su Conversione Inversa ADSL necessaria al trasloco”, sia in quanto di provenienza sconosciuta, sia perché, in ogni caso, attesta un dato temporalmente collocato in una unica data (11.7.2022), senza indicazioni su tutto il lasso temporale invece coperto dalle richieste di intervento del professionista.
*** Con In sede di comparsa di costituzione allega che il trasloco delle linee telefoniche non si è potuto perfezionare per impossibilità tecnica;
tale problema è stato immediatamente comunicato all'attore. Si rileva in proposito che il doc. 3 della convenuta non dimostra l'impossibilità tecnica cui la società fa riferimento nella propria comparsa;
in esso si fa riferimento alla “Conversione Inversa ADSL, necessaria al trasloco”, nonché alla “copertura FTTH pianificata per Aprile 2022 – poi credo occorra attendere i tempi tecnici di apertura vendibilità”, senza dunque attestare né l'impossibilità tecnica sopra indicata, né la necessità di un tempo di inutilizzabilità della linea della consistenza di quello materialmente verificatosi. Si deve inoltre tenere conto della rapidità con cui il nuovo operatore telefonico contattato dall'attore ha effettuato invece la medesima operazione;
la teste ricorda Tes_1
pagina 4 di 9 che il trasloco è stato seguito “in una decina di giorni senza problematiche”; il teste , pur non Tes_2 sapendo esattamente il tempo resosi necessario, lo quantifica in “una settimana o poco più”. Con Deve ritenersi pertanto dimostrato l'inadempimento contrattuale di , senza che siano stati sufficientemente dimostrati elementi dai quali desumere che l'inadempimento sia dipeso da fattori non imputabili alla società convenuta.
***
Deve essere successivamente affrontato l'aspetto relativo alla sussistenza e quantificazione dei danni.
L'attore chiede in primo luogo un importo a titolo di indennizzo contrattuale. Si rileva che:
- la “Carta dei Servizi di TIM Business” prevede che “Il trasloco della vostra linea telefonica avverrà in un tempo massimo di 10 giorni dalla vostra richiesta, fatti salvi i casi di eccezionale difficoltà tecnica ed i casi di tempi concordati con i Clienti compresa la data di appuntamento indicata, ed in caso di ritardo vi verrà riconosciuto automaticamente un indennizzo pari al 50% dell'abbonamento mensile per ogni giorno lavorativo di ritardo”; Con
- la Carta prevede inoltre che dal giorno di registrazione dell'ordine da parte di il tempo massimo di attivazione del Servizio ADSL Business (come quello di interesse nel caso di specie) è di 30 giorni Con solari;
in caso di mancato rispetto del termine per causa imputabile a , la stessa ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo pari a € 5,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo per i Servizi di connettività flat (come quella in uso all'attore) fino a un massimo di € 100,00;
- il ritardo nell'esecuzione del trasloco è pari a 288 giorni;
si deve in proposito tenere conto della data di richiesta di trasloco (8.4.2022), della previsione dell'effettuazione del trasloco entro 10 giorni dalla richiesta, della successiva data di operatività della linea telefonica (1.2.2023);
- non è tempestivamente contestato che l'abbonamento mensile fosse pari a € 34.90;
- l'indennizzo contrattuale dovuto è dunque pari a € 5.025,60 (288 x 17,45);
- a tale somma si deve aggiungere l'indennizzo di € 5,00 sopra indicato, fino a un massimo di € 100,00.
L'importo complessivamente e astrattamente dovuto a titolo di indennizzo contrattuale ammonta dunque a € 5.125,00.
***
L'attore chiede inoltre l'indennizzo regolamentare. Si rileva che:
pagina 5 di 9 - non è contestata la circostanza che a fine maggio 2022 il telefono e internet abbiano smesso di funzionare nello studio di via Duomo;
- la sospensione è durata fino alla fine di gennaio 2023;
- devono essere applicati i principi di cui alla Delibera AGCOM 347/18/CONS nei termini che seguono.
1) L'art. 4 riguarda l'indennizzo per il ritardo nel trasloco dell'utenza; gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a € 7,50 per ogni giorno di ritardo;
- come già indicato, il ritardo nell'esecuzione del trasloco è pari a 288 giorni;
- tenendo conto che il ritardo ha riguardato sia il servizio telefonico che il servizio dati, la somma dovuta è pari a € 4.320,00 (288 x 15).
2) L'art. 5 disciplina l'indennizzo per la sospensione di uno o più servizi;
prevede un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a € 7,50 per ogni giorno di sospensione;
- la sospensione del servizio si è verificata dalla fine di maggio 2022 al 31.1.2023, per complessivi 245 giorni, corrispondenti a € 3.675,00 (245 x 15).
3) L'art. 13 co. 3 prevede che, “se l'utenza interessata dal disservizio è un'utenza di affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio, nelle fattispecie di cui agli articoli da 4 a 7”.
La somma dovuta in base a tali norme ammonta dunque complessivamente a € 15.990,00 (7.995,00 x
2).
4) L'art. 12 regola l'indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami, prevedendo un indennizzo di € 2,50 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 300,00; la somma applicabile nella fattispecie in esame è pari a € 300,00.
Non è dimostrata l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 13 co. 2, riferito ai servizi forniti su banda ultra-larga.
L'importo dovuto in base alle previsioni di natura regolamentare è quindi complessivamente pari a €
16.290,00.
pagina 6 di 9 Alla luce dei dati sopra elencati si deve tenere conto della previsione di cui all'art. 2 della Delibera
AGCOM. Tale norma al secondo comma dispone che “si applicano gli indennizzi contrattuali se più favorevoli per l'utente rispetto a quelli previsti dal presente regolamento”.
Non è pertanto possibile sommare l'indennizzo contrattualmente previsto con quello oggetto di regolamentazione della Delibera. Il primo è applicato solo nel caso in cui sia più favorevole rispetto al secondo, situazione non ricorrente nella fattispecie in esame, sulla base dei dati già indicati.
Tenendo conto dei dati numerici sopra riportati, deve essere dunque riconosciuto soltanto l'importo determinato sulla base dei criteri indicati nella Delibera AGCOM, pari a € 16.290,00.
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Devono essere successivamente esaminate le domande di risarcimento del danno avanzate dall'attore.
La prima di esse attiene alle spese sostenute in relazione all'utilizzo della nuova sede dello studio professionale, godimento che si assume non essere avvenuto in conseguenza dell'inadempimento contrattuale addebitato alla società convenuta. Si rileva in proposito che:
- oggetto delle doglianze dell'attore è il mancato trasloco della linea telefonica e dati, nonché la cessazione del loro funzionamento;
- non risulta che le comunicazioni con la clientela fossero del tutto impedite in conseguenza dell'inutilizzabilità della linea telefonica indicata dall'attore e del collegamento internet, potendo essere sostituite dall'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione;
- pur tenendo conto delle difficoltà generate dall'omesso trasloco della linea telefonica con riferimento ai rapporti tra il professionista e la sua clientela, non è dimostrato – anche in via presuntiva – che l'utilizzo dell'immobile di via S. Lucia sia stato del tutto mancato in conseguenza dell'inadempimento Con contrattuale di;
- deve inoltre essere considerato il consistente lasso temporale intercorso tra la sospensione della funzionalità della linea telefonica e il momento in cui l'attore si rivolge a un diverso operatore, non Con giustificato esclusivamente dalle interlocuzioni avvenute con;
si rileva inoltre che i reclami – come prospettato in sede di atto introduttivo del giudizio – sono stati avanzati dal maggio 2022 all'ottobre 2022, pertanto con un ampio lasso temporale prima dell'instaurazione del rapporto contrattuale con un diverso operatore (avvenuto a fine gennaio 2023); la PEC di diffida è stata inviata già nel mese di giugno 2022;
pagina 7 di 9 - la richiesta risarcitoria comprende anche voci in ogni caso estranee al giudizio, quali le spese per il primo bimestre 2023, periodo in parte già coperto dal rapporto contrattuale con il nuovo operatore;
- non è inoltre allegato quale danno sia derivato con riferimento al periodo di agosto 2022.
Non è pertanto dovuto il risarcimento dell'importo richiesto per l'uso del nuovo studio.
*** Con Sono dovuti gli importi indicati nelle fatture emesse da in relazione a un servizio di fatto non erogato, nei limiti dell'importo di € 497,62, richiesto dall'attore.
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Non può essere accolta la domanda risarcitoria del danno da perdita di chance, del tutto sprovvista di prova e in assenza di sufficienti e tempestive allegazioni.
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L'attore ha chiesto infine il risarcimento del danno da lucro cessante in relazione a due occasioni di incarichi professionali non assunti per non essere stato reperibile sull'utenza oggetto di discussione.
Quanto alla posizione dalla sua comunicazione del 18.10.2022 si evince unicamente che, a CP_2 causa del mancato funzionamento della linea telefonica, la società si è rivolta ad un altro legale;
non viene fornito alcun elemento, anche presuntivo, di valutazione per ritenere che, a seguito degli eventuali colloqui per l'affidamento dell'incarico professionale, esso sarebbe stato affidato all'odierno attore, quale contenuto avrebbe avuto e quale compenso sarebbe stato pattuito. Nessun aiuto è fornito dalle istanze di prova orale, a contenuto generico.
Analoghe considerazioni valgono per la posizione di COIFA s.r.l..
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto che il mero disagio non costituisce una voce di danno risarcibile.
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Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il riconoscimento della fondatezza delle ragioni dell'attore con riferimento al solo danno patrimoniale derivante dall'applicazione delle previsioni di natura regolamentare nella misura di € Con 16.290,00 e dalle fatture emesse da in relazione a un servizio non erogato per € 497,62, per complessivi € 16.787,62 oltre agli interessi moratori dal 21.2.2023 al saldo.
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pagina 8 di 9 Le decisioni in tema di spese processuali seguono il principio della soccombenza, tenendo conto del valore entro il quale le domande dell'attore sono state riconosciute e dei valori medi di cui al DM
55/2014. Non è applicabile il disposto dell'art. 96 c.p.c, trattandosi di procedimento che si è svolto nell'ambito della ordinaria dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 16.787,62, oltre CP_1 Parte_1 agli interessi moratori dal 21.2.2023 al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , liquidate in CP_1 Parte_1
€ 786,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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