TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466 / 2023 promossa da:
Signori , nato a [...] c.f, e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...], c.f. , rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._2
Avv.ti Marco Galia e Maria Rosa Scattareggia , nello studio dei quali sono elettivamente domiciliati per procura in atti,
ATTORI contro
Le SI , nata a [...] il [...] ed ivi residente, Cf Controparte_1
, e nata a [...] ed ivi residente cf C.F._3 CP_2
, rappresentate e difese dall'AVV. MARCELLA DE LUCA, C.F._4
nel cui studio sono elettivamente domiciliate come da procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: LOCAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per sfratto per morosità, i coniugi e Parte_1 Parte_2 adivano il Tribunale di IN al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in
IN Via Svizzera n° 17, Int. 8, Pal. 5, Vill. , piano primo, censito al Per_1
N.C.E.U. di IN al fg.102, part.1152, sub.8, Cat. A/4, Classe 12, concesso in locazione alla SI ed i cui canoni erano garantiti anche dalla Controparte_1
SI In ragione di ciò, parte attrice chiedeva 1) Convalidare il presente CP_2
sfratto per morosità, con apposizione su di esso della formula esecutiva. 2) In caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto. 3) Ingiungere alla SI , in solido con la Controparte_1
madre e garante SI il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, CP_2
oltre oneri accessori. 4) Fissare, in ogni caso, la data dell'esecuzione del rilascio dell'immobile.
Con comparsa di costituzione 09.03.2023 si costituivano la SI Controparte_1
e la madre le quali asserivano di aver corrisposto i canoni in contanti e CP_2
che, già al momento della stipula del contratto, l'immobile presentava vizi evidenti, accettati dalla conduttrice, in quanto aveva bisogno di un immobile dove alloggiare con i suoi figli. Rappresentava, inoltre, una grave situazione sociale, dovuta alla tossicodipendenza della , e chiedeva 1) rigettare l'intimazione di sfratto per CP_1
morosità non concedendo la convalida dello stesso, non sussistendone i presupposti per come argomentato in narrativa, trattandosi di eccezioni fondate su prova scritta e ricorrendo i gravi motivi ex art 665 cpc, e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto, per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti;
3) Con riserva di meglio dedurre secondo rito e di articolare i mezzi istruttori utili e conducenti anche in relazione alle difese avversarie;
4) Con vittoria di spese e compensi difensivi come per legge, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato.
All'udienza 10.03.2023, parte intimante dichiarava che la morosità persisteva, mentre parte convenuta chiedeva di non convalidare lo sfratto e l'ingiunzione di pagamento.
Il Giudice riservava la decisione. Con ordinanza 17.03.2023 il Giudice convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento di rito, concedendo termine per l'avvio della procedura di mediazione. Avviata la mediazione, la stessa si concludeva negativamente, sebbene la SI rilasciasse l'immobile, consegnando le CP_1
chiavi dell'appartamento agli odierni attori. All'udienza del 10.11.2023, parte attrice chiedeva un rinvio per la decisione, con termine per il deposito di verbale di mediazione e parte convenuta insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori. Il Giudice rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2024, con termine per note sino a dieci giorni prima.
All'udienza odierna le parti “si riportano all'accordo depositato in atti con il quale hanno definito la controversia relativa allo sfratto;
chiedono la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali .”
Preso atto della dichiarazione dalle parti resa in data odierna, questo G.O. non può che dichiarare cassata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di IN , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
COMPENSA PER INTERO FRA LE PARTI LE SPESE DI LITE .
IN , 08 luglio 2025.
Il Giudice
Emilia Caleca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466 / 2023 promossa da:
Signori , nato a [...] c.f, e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...], c.f. , rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._2
Avv.ti Marco Galia e Maria Rosa Scattareggia , nello studio dei quali sono elettivamente domiciliati per procura in atti,
ATTORI contro
Le SI , nata a [...] il [...] ed ivi residente, Cf Controparte_1
, e nata a [...] ed ivi residente cf C.F._3 CP_2
, rappresentate e difese dall'AVV. MARCELLA DE LUCA, C.F._4
nel cui studio sono elettivamente domiciliate come da procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: LOCAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per sfratto per morosità, i coniugi e Parte_1 Parte_2 adivano il Tribunale di IN al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in
IN Via Svizzera n° 17, Int. 8, Pal. 5, Vill. , piano primo, censito al Per_1
N.C.E.U. di IN al fg.102, part.1152, sub.8, Cat. A/4, Classe 12, concesso in locazione alla SI ed i cui canoni erano garantiti anche dalla Controparte_1
SI In ragione di ciò, parte attrice chiedeva 1) Convalidare il presente CP_2
sfratto per morosità, con apposizione su di esso della formula esecutiva. 2) In caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto. 3) Ingiungere alla SI , in solido con la Controparte_1
madre e garante SI il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, CP_2
oltre oneri accessori. 4) Fissare, in ogni caso, la data dell'esecuzione del rilascio dell'immobile.
Con comparsa di costituzione 09.03.2023 si costituivano la SI Controparte_1
e la madre le quali asserivano di aver corrisposto i canoni in contanti e CP_2
che, già al momento della stipula del contratto, l'immobile presentava vizi evidenti, accettati dalla conduttrice, in quanto aveva bisogno di un immobile dove alloggiare con i suoi figli. Rappresentava, inoltre, una grave situazione sociale, dovuta alla tossicodipendenza della , e chiedeva 1) rigettare l'intimazione di sfratto per CP_1
morosità non concedendo la convalida dello stesso, non sussistendone i presupposti per come argomentato in narrativa, trattandosi di eccezioni fondate su prova scritta e ricorrendo i gravi motivi ex art 665 cpc, e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto, per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti;
3) Con riserva di meglio dedurre secondo rito e di articolare i mezzi istruttori utili e conducenti anche in relazione alle difese avversarie;
4) Con vittoria di spese e compensi difensivi come per legge, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato.
All'udienza 10.03.2023, parte intimante dichiarava che la morosità persisteva, mentre parte convenuta chiedeva di non convalidare lo sfratto e l'ingiunzione di pagamento.
Il Giudice riservava la decisione. Con ordinanza 17.03.2023 il Giudice convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento di rito, concedendo termine per l'avvio della procedura di mediazione. Avviata la mediazione, la stessa si concludeva negativamente, sebbene la SI rilasciasse l'immobile, consegnando le CP_1
chiavi dell'appartamento agli odierni attori. All'udienza del 10.11.2023, parte attrice chiedeva un rinvio per la decisione, con termine per il deposito di verbale di mediazione e parte convenuta insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori. Il Giudice rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2024, con termine per note sino a dieci giorni prima.
All'udienza odierna le parti “si riportano all'accordo depositato in atti con il quale hanno definito la controversia relativa allo sfratto;
chiedono la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali .”
Preso atto della dichiarazione dalle parti resa in data odierna, questo G.O. non può che dichiarare cassata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di IN , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
COMPENSA PER INTERO FRA LE PARTI LE SPESE DI LITE .
IN , 08 luglio 2025.
Il Giudice
Emilia Caleca