Ordinanza collegiale 21 maggio 2021
Ordinanza cautelare 25 giugno 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Colaci, Giuseppe Grande, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento,
riguardo al ricorso introduttivo:
- della nota prefettizia n.-OMISSIS- del 15.04.2021, con cui è stata emessa un'informativa interdittiva a carico della ricorrente, nonché della nota con la quale è stata comunicata la detta interdittiva, del parere del gruppo tecnico espresso nella riunione del 12.02.2020, della nota n.-OMISSIS-del 27.02.2019, con cui la Prefettura ha comunicato il preavviso di diniego dell'iscrizione nella white list ; delle informative delle forze di polizia menzionate nel provvedimento impugnato;
riguardo ai motivi aggiunti:
- dei verbali del gruppo tecnico del 18.06.2020 e del 22.07.2020 richiamati nel parere gruppo tecnico espresso nella riunione del 12.2.2021, anch'esso impugnato, delle informative delle forze di polizia depositati in giudizio dall'amministrazione e cioè i rapporti della Guardia di Finanza di Vibo Valentia del 3.10.2017, 28.11.2018, 20.05.2019 e14.01.2021, i rapporti della Questura Vibo Valentia del 26.10.2016, 23.11.2016 e 14.11.2019, i rapporti del Comando Provinciale Carabinieri del 15.04.2015, 30.10.2015, 8.03.2016, 16.12.2016, 31.08.2018 e 13.04.2019;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale e motivi aggiunti la società -OMISSIS-, già destinataria in passato di provvedimento interdittivo, agisce per l’annullamento dell’informativa antimafia prot. n.-OMISSIS- del 15.04.2021, adottata dal Prefetto di Vibo Valentia, nonché degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, denunciandone l’illegittimità per violazione degli artt. 84, 91 D. Lgs. n. 159/2011 e per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste il Ministero dell’Interno con la competente Prefettura, che confuta le avverse deduzioni, chiedendo la reiezione della domanda.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, in vista della quale l’esponente ha documentato il positivo esito del controllo giudiziario cui è stata ammessa, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso principale e i motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente.
La ricorrente sostiene che la gravata informativa non contenga elementi idonei a configurare la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
5.1. Rileva, nello specifico, che il provvedimento impugnato si basa sulla seguente serie di circostanze:
- i controlli di -OMISSIS-, legale rappresentante della società, in compagnia di soggetti controindicati;
- i controlli di -OMISSIS-, socio unico della ricorrente, in compagnia di soggetti controindicati;
- i controlli di -OMISSIS-, figlio del socio unico e fratello del legale rappresentante della ricorrente, in compagnia di soggetti controindicati;
- la menzione -OMISSIS- negli atti del procedimento penale “-OMISSIS-” quale soggetto imprenditoriale gradito a un boss;
- il sostanziale riferimento ad un unico centro di interessi della -OMISSIS- e della -OMISSIS-;
- le vicende che hanno caratterizzato la gestione dell’appalto relativo al c.d. -OMISSIS- e alla pineta di -OMISSIS-, nell’ambito del quale la -OMISSIS- avrebbe a) affidato un subappalto non autorizzato; b) noleggiato una macchina operatrice da una società i cui titolari avrebbero frequentazioni con soggetti controindicati; c) assunto tre lavoratori legati da rapporti di affinità o parentela con esponenti apicali dele note cosche di ndrangheta -OMISSIS-.
Le singole circostanze indicate nell’informativa interdittiva sarebbero tuttavia prive di rilevanza in quanto:
- le frequentazioni di -OMISSIS- con -OMISSIS- sono riconducibili al periodo compreso tra l’anno 2014 e l’anno 2018, in cui hanno militato nella stessa squadra di calcio, l’-OMISSIS-, inoltre risulterebbero insignificanti i contatti con -OMISSIS- nel 2013 e con -OMISSIS-nel 2016, poiché, oltre a ad essere occasionali, tali soggetti non sono pregiudicati ma hanno a loro carico solo mere vicende di polizia per reati generici;
- i controlli di -OMISSIS- con soggetti controindicati si riferiscono agli anni compresi tra il 1993 e il 2011 mentre soltanto nel 2016 sarebbe stato registrato un altro insignificante contatto, cosicché tali controlli sarebbero privi delle connotazioni di attualità ed assiduità necessarie ad ipotizzare la sussistenza del paventato pericolo di infiltrazione mafiosa, considerato inoltre che quasi tutti i soggetti controllati in compagnia di -OMISSIS- non sono pregiudicati ma hanno a loro carico solo reati generici ad eccezione di -OMISSIS- i cui contatti sono peraltro risalenti;
- le frequentazioni di -OMISSIS- riguardano un unico incontro nel 2018 con tale -OMISSIS-;
- la menzione -OMISSIS- negli atti del procedimento penale “-OMISSIS-” è conseguenza dell’esecuzione di diversi lavori edili in -OMISSIS-, tra cui alcuni nell’abitazione della figlia di -OMISSIS-, la quale era titolare di una rivendita di tabacchi e che ha integralmente pagato questi lavori in conformità alle richieste avanzate dalla società;
- non è configurabile l’unicità di un centro di interessi tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-, poiché le due società hanno operato in modo separato soprattutto nel periodo in cui sono stati eseguiti i lavori relativi al -OMISSIS- e alla pineta di -OMISSIS-, periodo durante il quale il socio -OMISSIS- ha avuto aspri dissidi per la gestione personalistica dei lavori con l’allora amministratore della -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale prima di uscire dal gruppo societario ha licenziato gli operai che aveva assunto per l’esecuzione dei lavori affidati dal Comune di -OMISSIS- ed è stato l’unico coinvolto nella vicenda penale relativa all’esecuzione del medesimo appalto.
Sulla scorta della coerente lettura dei riportati elementi, la prognosi del rischio di infiltrazione mafiosa risulterebbe insussistente.
5.2. Le deduzioni difensive vanno disattese.
Opportuna è una preliminare ricognizione di consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, rilevanti nel caso di specie ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):
- l'informativa interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
- anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
In argomento questa Sezione ha avuto modo di osservare che “ è sufficiente per l’emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell'imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 321).
5.3. Tanto chiarito, l’avversata informativa interdittiva si fonda su un ampio e solido compendio di elementi, da cui l’Amministrazione ha - non illegittimamente - inferito la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa.
Nel giudizio prognostico del tentativo di condizionamento mafioso sono emerse in primis le molteplici e reiterate frequentazioni dei componenti della compagine societaria con soggetti controindicati - con precedenti per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione - rispetto alle quali assume rilevanza la provenienza e l’ambiente criminale in cui si collocano i soggetti frequentati (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 novembre 2023, n. 6123).
Ha assunto indubbia pregnanza, ancora, la circostanza, supportata da plausibili riscontri, che l’-OMISSIS- avesse individuato la ricorrente come società referente per alcuni interventi edilizi in -OMISSIS-, tra cui quelli relativi ad un immobile della figlia dello stesso.
Ancora, è risultata dimostrata la sussistenza di cointeressenze societarie tra la ricorrente -OMISSIS- e la -OMISSIS-, esposta a infiltrazione della cosca -OMISSIS-, a seguito del subappalto dal medesimo disposto della commessa nel Comune di -OMISSIS- di cui quest’ultima era titolare.
La sostanziale identità del centro di interessi tra le due compagini societarie è risultata evincibile da convergenti elementi fattuali, quali l’ubicazione della sede legale della -OMISSIS- presso un immobile nella disponibilità di -OMISSIS- e la presenza della documentazione fiscale della -OMISSIS- presso l’abitazione di -OMISSIS- e -OMISSIS-, sede della -OMISSIS-.
In senso contrario non risulta persuasiva la tesi difensiva della ricorrente circa la non rimproverabilità del contegno tenuto dai -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-, in quel tempo amministratore della -OMISSIS-, e ciò in quanto il descritto contrasto risulta incentrato essenzialmente su dissidi di natura economica e non atto espressione di self cleaning e tale non risulta neanche la cessazione dei rapporti di lavoro con persone ricollegate alle cosche, essendo due di esse dovute a fisiologica scadenza del termine, una a dimissioni volontarie ed una a licenziamento per giustificato motivo.
Occorre altresì aggiungere come l’ammissione della ricorrente al controllo giudiziario, ferma l’autonomia rispetto ad esso dell’informativa interdittiva antimafia, è comunque avvenuta successivamente all’adozione dell’avversato provvedimento restrittivo, cosicché tale controllo giudiziario e il buon esito dello stesso si collocano al di fuori del complesso di circostanze valutate in fase istruttoria e poste a base della medesima informativa.
5.4. Ad avviso del Collegio, pertanto, il quadro degli illustrati elementi, traguardato non in un’ottica atomistica ma in una prospettiva complessiva, resiste alle deduzioni dell’esponente, emergendo la ragionevole prognosi, secondo la logica del più probabile che non, che le decisioni dell’attività d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla consorteria mafiosa attraverso contatti con soggetti ad essa contigui ( ex multi s, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 marzo 2021, n. 2887), mentre gli elementi sopravvenuti, su cui torna ad insistere parte ricorrente con la memoria del 13 novembre 2025 (in particolare chiusura positiva del controllo giudiziario e revoca dell’avviso orale per il sig. -OMISSIS-), non possono rivestire decisiva rilevanza quanto al quadro di non manifesta illegittimità appurato, ora per allora, con riguardo al momento dell’adozione del gravato provvedimento.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti devono pertanto essere respinti.
7. La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e tutti i soggetti comunque citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente
RO TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO TO | ER RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.