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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2024, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RM nato a [...] il [...] avverso la ordinanza emessa il 14/09/2023 dal TRIBUNALE di CATANIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA RR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti;
sentito il difensore, Avv. Danilo Fabio Maria Tipo del foro di Caltanissetta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 14/09/2023 il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CA PO avverso l'ordinanza del Gip emessa il 25/08/2023 con la quale era stata applicata a costui la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'indagato eccependo il vizio di motivazione con riferimento: a) alla valutazione delle emergenze investigative;
b) all'applicazione dell'aggravante, sulla base del contesto ambientale, in mancanza di riscontri del comportamento mafioso;
c) alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 10419 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 20/12/2023 sussistenza delle esigenze cautelari, senza considerare la distanza temporale della condotta delittuosa e la mancanza di reiterazione di reati. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano - come nel caso di specie - la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 3. Il tribunale del riesame, con motivazione esente da rilievi sul piano logico, coerente con le emergenze investigative, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, titolare di un'impresa edile, riscontrate dalle informazioni fornite da persone presenti in cantiere e che hanno individuato il PO come il soggetto che, insieme ad un complice, prometteva protezione ("assicurazione"), in cambio di denaro, profferendo minacce, dapprima velate poi esplicite (pagine da 2 a 7 dell'ordinanza impugnata). È stato altresì ritenuto che le minacce presentassero le caratteristiche del metodo mafioso previsto dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con argomentazioni corrette sotto il profilo giuridico, conformi al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115). Il ricorrente non si confronta con tale principio, ritenendo - al contrario - irrilevanti il contesto ambientale (territorio caratterizzato dalla presenza di una criminalità diffusa ed organizzata) e le modalità della condotta delittuosa (richiesta di un pizzo in cambio di protezione per assicurare la prosecuzione di lavori pubblici), elementi in fatto sui quali si fonda la motivazione in parte qua (pagine 8 e 9). 2, 4. Con specifico riferimento alle esigenze cautelari, il tribunale del riesame ha evidenziato, il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione della condotta delittuosa, in considerazione di indicatori specifici (la gravità e il carattere sistematico delle azioni estorsive, in concorso con altri, in pieno giorno ed alla presenza di una pluralità di persone, a bordo di un'auto, rendendosi facilmente riconoscibile e così dimostrando di non temere le conseguenze delle proprie iniziative delittuose;
i numerosi precedenti penali, per rapina, armi e omicidio volontario;
la mancanza di elementi di valutazione idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA RR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti;
sentito il difensore, Avv. Danilo Fabio Maria Tipo del foro di Caltanissetta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 14/09/2023 il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CA PO avverso l'ordinanza del Gip emessa il 25/08/2023 con la quale era stata applicata a costui la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'indagato eccependo il vizio di motivazione con riferimento: a) alla valutazione delle emergenze investigative;
b) all'applicazione dell'aggravante, sulla base del contesto ambientale, in mancanza di riscontri del comportamento mafioso;
c) alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 10419 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 20/12/2023 sussistenza delle esigenze cautelari, senza considerare la distanza temporale della condotta delittuosa e la mancanza di reiterazione di reati. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano - come nel caso di specie - la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 3. Il tribunale del riesame, con motivazione esente da rilievi sul piano logico, coerente con le emergenze investigative, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, titolare di un'impresa edile, riscontrate dalle informazioni fornite da persone presenti in cantiere e che hanno individuato il PO come il soggetto che, insieme ad un complice, prometteva protezione ("assicurazione"), in cambio di denaro, profferendo minacce, dapprima velate poi esplicite (pagine da 2 a 7 dell'ordinanza impugnata). È stato altresì ritenuto che le minacce presentassero le caratteristiche del metodo mafioso previsto dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con argomentazioni corrette sotto il profilo giuridico, conformi al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115). Il ricorrente non si confronta con tale principio, ritenendo - al contrario - irrilevanti il contesto ambientale (territorio caratterizzato dalla presenza di una criminalità diffusa ed organizzata) e le modalità della condotta delittuosa (richiesta di un pizzo in cambio di protezione per assicurare la prosecuzione di lavori pubblici), elementi in fatto sui quali si fonda la motivazione in parte qua (pagine 8 e 9). 2, 4. Con specifico riferimento alle esigenze cautelari, il tribunale del riesame ha evidenziato, il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione della condotta delittuosa, in considerazione di indicatori specifici (la gravità e il carattere sistematico delle azioni estorsive, in concorso con altri, in pieno giorno ed alla presenza di una pluralità di persone, a bordo di un'auto, rendendosi facilmente riconoscibile e così dimostrando di non temere le conseguenze delle proprie iniziative delittuose;
i numerosi precedenti penali, per rapina, armi e omicidio volontario;
la mancanza di elementi di valutazione idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente