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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MI RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16224/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500000462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500000462000, notificata il
28.06.2025, relativa al veicolo Peugeot 2008, Targa Targa_1, nella sola parte relativa al debito tributario di cui alla cartella di pagamento n. 07120230099599582002 presuntivamente notificata il 22.11.2023 avente ad oggetto “Diritto annuale camera di commercio anno 2019” dell'importo di € 144,00 oltre sanzioni per € 36,00 e interessi per € 7,75.
In sintesi, il ricorrente eccepisce che la comunicazione impugnata è illegittima, perché lo stesso, essendo receduto dalla Società il 9.06.2017 non risponde più delle obbligazioni contratte dalla stessa in data successiva e, dunque, non è soggetto passivo della cartella di pagamento.
A seguito del ricorso si costituisce la Camera di Commercio che evidenzia che la stessa ha proceduto ad emettere lo sgravio dell'importo a ruolo del diritto annuale anno 2019 a carico del coobbligato sig. Ricorrente_1, dandone comunicazione all'Agente della RI, allega il provvedimento di sgravio e chiede la cessata materia del contendere.
Anche l'ADER si costituisce ed evidenzia che alla luce dello sgravio la stessa non risulta legittimata passiva e non avrebbe alcuna responsabilità avendo semplicemente eseguito il ruolo consegnatole dall'ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso si è impugnata nella sostanza la cartella di pagamento n.
07120230099599582002 che il ricorrente afferma essere stata presuntivamente notificata il 22.11.2023 ed avente ad oggetto “Diritto annuale camera di commercio anno 2019” dell'importo di € 144,00 oltre sanzioni per € 36,00 e interessi per € 7,75.
Tuttavia, come dimostrato dall'ADER la medesima era stata davvero notificata in tale data. Il contribuente avrebbe dovuto quindi eccepire l'infondatezza della richiesta a seguito di tale notifica.
Purtuttavia come allegato dall'ente creditore il provvedimento iniziale risulta sgravato. La camera di commercio però pur affermando di aver notiziato di tale sgravio l'ADER, non ne fornisce prova.
Alla luce di quanto evidenziato , quindi, e in base alla richiesta delle parti può essere dichiarata la cessata materia del contendere
In relazione alle spese se è pur vero che la Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005 ha dichiarato, con sentenza di accoglimento parziale, la illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui “si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge” è, altresì, vero che nel caso di specie è possibile compensare le spese in base al comportamento prima evidenziato delle parti in causa. Alla luce di quanto evidenziato la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli nella persona del GM,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MI RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16224/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500000462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500000462000, notificata il
28.06.2025, relativa al veicolo Peugeot 2008, Targa Targa_1, nella sola parte relativa al debito tributario di cui alla cartella di pagamento n. 07120230099599582002 presuntivamente notificata il 22.11.2023 avente ad oggetto “Diritto annuale camera di commercio anno 2019” dell'importo di € 144,00 oltre sanzioni per € 36,00 e interessi per € 7,75.
In sintesi, il ricorrente eccepisce che la comunicazione impugnata è illegittima, perché lo stesso, essendo receduto dalla Società il 9.06.2017 non risponde più delle obbligazioni contratte dalla stessa in data successiva e, dunque, non è soggetto passivo della cartella di pagamento.
A seguito del ricorso si costituisce la Camera di Commercio che evidenzia che la stessa ha proceduto ad emettere lo sgravio dell'importo a ruolo del diritto annuale anno 2019 a carico del coobbligato sig. Ricorrente_1, dandone comunicazione all'Agente della RI, allega il provvedimento di sgravio e chiede la cessata materia del contendere.
Anche l'ADER si costituisce ed evidenzia che alla luce dello sgravio la stessa non risulta legittimata passiva e non avrebbe alcuna responsabilità avendo semplicemente eseguito il ruolo consegnatole dall'ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso si è impugnata nella sostanza la cartella di pagamento n.
07120230099599582002 che il ricorrente afferma essere stata presuntivamente notificata il 22.11.2023 ed avente ad oggetto “Diritto annuale camera di commercio anno 2019” dell'importo di € 144,00 oltre sanzioni per € 36,00 e interessi per € 7,75.
Tuttavia, come dimostrato dall'ADER la medesima era stata davvero notificata in tale data. Il contribuente avrebbe dovuto quindi eccepire l'infondatezza della richiesta a seguito di tale notifica.
Purtuttavia come allegato dall'ente creditore il provvedimento iniziale risulta sgravato. La camera di commercio però pur affermando di aver notiziato di tale sgravio l'ADER, non ne fornisce prova.
Alla luce di quanto evidenziato , quindi, e in base alla richiesta delle parti può essere dichiarata la cessata materia del contendere
In relazione alle spese se è pur vero che la Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005 ha dichiarato, con sentenza di accoglimento parziale, la illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui “si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge” è, altresì, vero che nel caso di specie è possibile compensare le spese in base al comportamento prima evidenziato delle parti in causa. Alla luce di quanto evidenziato la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli nella persona del GM,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.