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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4803/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice dott. Laura Fioroni
N. R.G. 4803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4803/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
MI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIANCHINI
MI con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_2
MI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIANCHINI
MI TT
pagina 1 di 6 contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PERUGINI MARIO elettivamente domiciliato in C/O AVV. SALVATORE CARBONARO, VIA BARBERIA 28 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PERUGINI MARIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note del 12/11/2025
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, e la di Parte_1 Parte_2 Parte_1 hanno convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 68.600,00 in favore del sig. e di € 46.800,00 in favore della Pt_1 società, a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., avendo gli attori subito un pregiudizio a causa dell'adozione di provvedimenti illegittimi da parte della Pubblica Amministrazione.
In particolare, gli attori hanno assunto: 1) che in data 17/5/2019 il complesso veicolare tg. SV13FFV e semirimorchio tg. AG03964 di proprietà della società attrice e condotto da era stato Controparte_2 sanzionato per eccesso di velocità e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo;
2) che Controparte_2
e l'obbligato in solido avevano proposto ricorso davanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia CP_3 il quale, con sentenza n. 575/2020 dell'8 luglio 2020, passata in giudicato, aveva annullato tutti i verbali opposti;
3) che il mezzo era stato liberato dal vincolo amministrativo solo successivamente all'emissione della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia, ovvero nel luglio del 2020; 4) che
, quale lavoratore distaccato presso la aveva subito, in ragione del fermo, Controparte_2 CP_4
l'interruzione del rapporto di lavoro nonché un forte stress per la concreta possibilità di non aver più un flusso economico tale da garantire la sussistenza del proprio nucleo familiare;
5) che in particolare il rapporto di lavoro con PBF, con decorrenza 1/2/2019 e durata di 24 mesi, prevedeva una retribuzione mensile di € 1.200,00 lordi, stimabile in € 2.500,00 netti al mese alla luce dei probabili straordinari;
6) Cont che la quale noleggiatrice del mezzo alla aveva a sua volta patito un Parte_2 pregiudizio patrimoniale dato dall'indisponibilità del mezzo;
6) che in particolare la società, con Cont contratto di noleggio del 30/4/2019, aveva concesso a l'utilizzo del trattore stradale sino al pagina 2 di 6 Cont 20/12/2019 dietro il pagamento di € 90,00 al giorno, contratto risolto da a seguito del fermo, con cessazione del pagamento dei corrispettivi dovuti;
7) che in conseguenza dell'illegittimo comportamento della P.A, il danno patito dagli attori era quindi individuabile: a) quanto al sig. Pt_1 Cont nella retribuzione spettante per i mesi di durata del contratto tra e la contratto Parte_2 che sarebbe stato verosimilmente rinnovato, quantificata in € 48.600,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzioni non percepite, e in € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute ed alla serenità familiare;
b) quanto a Parte_2 nel corrispettivo pattuito per il noleggio del mezzo quantificato € 46.800,00.
Si è costituita in giudizio l' , contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta ha dedotto l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2043 c.c. difettando l'elemento soggettivo, non ravvisabile nella mera illegittimità dell'atto, desumibile dall'annullamento dei verbali da parte del Giudice di Pace;
ha in ogni caso contestato l'avversa pretesa risarcitoria, deducendo innanzitutto il difetto del nesso di causalità tra il fermo amministrativo e i danni lamentati;
in secondo luogo ha rilevato che il provvedimento di fermo era stato sospeso dal Giudice di Pace in data 12/6/2019, sicchè l'attore avrebbe potuto escludere o limitare i danni tornando tempestivamente nella disponibilità del mezzo o altresì versando la cauzione prevista dall'art. 207 C.d.S. di € 3.692,00. Ha in ogni caso chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione.
Disposta la chiamata del terzo, l'istante non ha provveduto alla notifica dell'atto di chiamata in causa.
La controversia è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi, è passata in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Va premesso che, per consolidato orientamento della Suprema Corte a cui questo giudice presta adesione, la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c. da provvedimento illegittimo può essere dichiarata dal giudice esclusivamente sulla base: a) dell'accertamento circa la sussistenza dell'evento dannoso prospettato dal destinatario dell'atto impugnato;
b) della qualificazione del ridetto danno come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su interessi rilevanti per l'ordinamento
(a prescindere dalla qualificazione formale come diritti soggettivi o interesse legittimi); c) pagina 3 di 6 dell'accertamento, sotto il profilo causale, della riferibilità dell'evento dannoso all'adozione, da parte dell'amministrazione resistente, dell'atto impugnato;
d) della valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'amministrazione, configurarle qualora il provvedimento de quo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa.
Pertanto, secondo un'ormai del tutto consolidata giurisprudenza, ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito, quale conseguenza immediata e diretta dell'attività illegittima posta in essere dall'amministrazione e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa.
Orbene, nel caso in esame va ritenuto, in via assorbente, il difetto del danno patito dagli attori, come dai medesimo prospettato.
E', infatti, pacifico oltre che documentale che in data 17/5/2019 il Corpo Unico Polizia Municipale ha emesso nei confronti del sig. e dell'obbligato in solido diversi CP_1 Pt_1 CP_3 verbali di contestazione (n. 27b del 2019, n. 28b del 2019, n. 29b del 2019, n. 30b del 2019, n. 31b del
2019, n. 32b del 2019, n. 33b del 2019, n. 59x del 2019) in quanto il primo era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 142, comma 11, del D.Lgs. 285/92, mentre si trovava a condurre il trattore stradale targato SV13FFV di proprietà di di e Parte_2 Parte_1 condotto in locazione da E' altresì pacifico e documentale che, a seguito di ricorso in CP_3 Cont opposizione proposto da e avanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza Pt_1
8/7/2020 n. 575/2020, in accoglimento dell'opposizione, sono stati annullati i verbali impugnanti.
Orbene, esaminando le richieste risarcitorie dedotte in lite, si osserva che, quanto al danno da mancata Cont retribuzione per avere la Società interrotto il rapporto di lavoro, il licenziamento di non Pt_1 può essere qualificato come una conseguenza immediata e diretta del fermo amministrativo del veicolo.
Se l'attore ha provato di avere in essere con la un contratto di lavoro Controparte_5 Cont con mansioni di autista, da svolgersi in distacco presso Società deve rilevarsi che è dovere del datore di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori le attrezzature necessarie e, nel caso di specie, un mezzo idoneo a svolgere le proprie mansioni. Per tali ragioni l'interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'indisponibilità del mezzo per il provvedimento della P.A. e la conseguente perdita delle retribuzioni non può essere imputata alla parte convenuta, la quale conseguentemente non è responsabile del danno lamentato dall'attore.
Nemmeno sussiste la prova del danno non patrimoniale lamentato da , non essendo la Parte_1 doglianza suffragata da elementi idonei ad apprezzare il pregiudizio patito, né il capitolo di prova pagina 4 di 6 formulato dall'attore, ancorché ammesso, sarebbe stato idoneo a colmare questa lacuna alla luce della sua generica formulazione.
Quanto al danno lamentato dalla conseguente all'indisponibilità del mezzo Parte_2 quantificato in € 46.800,00 quale mancato corrispettivo per il noleggio, pattuito in € 90,00 al giorno
(doc. 4, contratto di nolo a freddo del 30 aprile 2019) anche tale domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Si rileva che risulta dalla documentazione in atti che con decreto 12/6/2019 il Giudice di Pace ha accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti opposti e che, in conseguenza di ciò, il 28/6/2019 il mezzo è stato riconsegnato alla nella persona del suo legale rappresentante (doc. 3 parte CP_3 convenuta).
Da tali fatti pacifici emerge che il veicolo per cui è causa è stato sottoposto a fermo amministrativo per Cont 25 giorni, avvenendo la materiale riconsegna all'opponente due settimane dopo il provvedimento di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi. Deve pertanto altresì darsi atto della tempestività con la quale la P.A. ha provveduto all'esecuzione del provvedimento giudiziale di sospensione.
Non può condividersi il rilevo degli attori in forza del quale il trattore stradale sarebbe stato affidato non ai soggetti legittimati bensì a “terzi”, atteso che il mezzo è stato riconsegnato al legale Cont rappresentante della società la quale era non solo parte del giudizio (unitamente a Pt_1
instaurato in opposizione ai verbali contestati, nell'ambito del quale è stato emesso il
[...] provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia degli stessi, ma anche controparte contrattuale degli attori, i quali pertanto ben avrebbero potuto ottenere la restituzione del bene. E' del resto Cont inverosimile che la società abbia trattenuto sino all'esito del giudizio davanti al Giudice di Pace il bene di proprietà della società attrice, omettendo il pagamento dei canoni di noleggio in assenza di alcuna iniziativa intrapresa dagli attori per rientrare in possesso del bene di loro proprietà, circostanza che, anche qualora verificatasi, non costituirebbe una conseguenza immediata e diretta del provvedimento di fermo amministrativo, la cui efficacia, come chiarito, è stata sospesa in data
12/6/2019.
Si osserva infine che nel breve lasso di tempo intercorso tra l'inizio del fermo (17/5/2019) e la sospensione del provvedimento ad opera del Giudice di Pace di Reggio Emilia (12/6/2019), gli attori avrebbero in ogni caso potuto evitare il danno, quantificato in giudizio nella complessiva somma di €
115.400,00, mediante il versamento della cauzione prevista dall'art. 207 C.d.S. per la somma di €.
3.692,00.
Alla luce di quanto esposto la domanda degli attori è infondata e deve essere respinta. pagina 5 di 6 Le spese di lite vanno poste a carico dei soccombenti e si liquidano in conformità al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in relazione al valore della causa, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria in senso stretto e al modulo decisorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da e di Parte_1 Parte_2 Pt_1
[...]
2. Condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
9.142,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice dott. Laura Fioroni
N. R.G. 4803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4803/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
MI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIANCHINI
MI con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_2
MI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIANCHINI
MI TT
pagina 1 di 6 contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PERUGINI MARIO elettivamente domiciliato in C/O AVV. SALVATORE CARBONARO, VIA BARBERIA 28 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PERUGINI MARIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note del 12/11/2025
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, e la di Parte_1 Parte_2 Parte_1 hanno convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 68.600,00 in favore del sig. e di € 46.800,00 in favore della Pt_1 società, a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., avendo gli attori subito un pregiudizio a causa dell'adozione di provvedimenti illegittimi da parte della Pubblica Amministrazione.
In particolare, gli attori hanno assunto: 1) che in data 17/5/2019 il complesso veicolare tg. SV13FFV e semirimorchio tg. AG03964 di proprietà della società attrice e condotto da era stato Controparte_2 sanzionato per eccesso di velocità e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo;
2) che Controparte_2
e l'obbligato in solido avevano proposto ricorso davanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia CP_3 il quale, con sentenza n. 575/2020 dell'8 luglio 2020, passata in giudicato, aveva annullato tutti i verbali opposti;
3) che il mezzo era stato liberato dal vincolo amministrativo solo successivamente all'emissione della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia, ovvero nel luglio del 2020; 4) che
, quale lavoratore distaccato presso la aveva subito, in ragione del fermo, Controparte_2 CP_4
l'interruzione del rapporto di lavoro nonché un forte stress per la concreta possibilità di non aver più un flusso economico tale da garantire la sussistenza del proprio nucleo familiare;
5) che in particolare il rapporto di lavoro con PBF, con decorrenza 1/2/2019 e durata di 24 mesi, prevedeva una retribuzione mensile di € 1.200,00 lordi, stimabile in € 2.500,00 netti al mese alla luce dei probabili straordinari;
6) Cont che la quale noleggiatrice del mezzo alla aveva a sua volta patito un Parte_2 pregiudizio patrimoniale dato dall'indisponibilità del mezzo;
6) che in particolare la società, con Cont contratto di noleggio del 30/4/2019, aveva concesso a l'utilizzo del trattore stradale sino al pagina 2 di 6 Cont 20/12/2019 dietro il pagamento di € 90,00 al giorno, contratto risolto da a seguito del fermo, con cessazione del pagamento dei corrispettivi dovuti;
7) che in conseguenza dell'illegittimo comportamento della P.A, il danno patito dagli attori era quindi individuabile: a) quanto al sig. Pt_1 Cont nella retribuzione spettante per i mesi di durata del contratto tra e la contratto Parte_2 che sarebbe stato verosimilmente rinnovato, quantificata in € 48.600,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzioni non percepite, e in € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute ed alla serenità familiare;
b) quanto a Parte_2 nel corrispettivo pattuito per il noleggio del mezzo quantificato € 46.800,00.
Si è costituita in giudizio l' , contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta ha dedotto l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2043 c.c. difettando l'elemento soggettivo, non ravvisabile nella mera illegittimità dell'atto, desumibile dall'annullamento dei verbali da parte del Giudice di Pace;
ha in ogni caso contestato l'avversa pretesa risarcitoria, deducendo innanzitutto il difetto del nesso di causalità tra il fermo amministrativo e i danni lamentati;
in secondo luogo ha rilevato che il provvedimento di fermo era stato sospeso dal Giudice di Pace in data 12/6/2019, sicchè l'attore avrebbe potuto escludere o limitare i danni tornando tempestivamente nella disponibilità del mezzo o altresì versando la cauzione prevista dall'art. 207 C.d.S. di € 3.692,00. Ha in ogni caso chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione.
Disposta la chiamata del terzo, l'istante non ha provveduto alla notifica dell'atto di chiamata in causa.
La controversia è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi, è passata in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Va premesso che, per consolidato orientamento della Suprema Corte a cui questo giudice presta adesione, la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c. da provvedimento illegittimo può essere dichiarata dal giudice esclusivamente sulla base: a) dell'accertamento circa la sussistenza dell'evento dannoso prospettato dal destinatario dell'atto impugnato;
b) della qualificazione del ridetto danno come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su interessi rilevanti per l'ordinamento
(a prescindere dalla qualificazione formale come diritti soggettivi o interesse legittimi); c) pagina 3 di 6 dell'accertamento, sotto il profilo causale, della riferibilità dell'evento dannoso all'adozione, da parte dell'amministrazione resistente, dell'atto impugnato;
d) della valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'amministrazione, configurarle qualora il provvedimento de quo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa.
Pertanto, secondo un'ormai del tutto consolidata giurisprudenza, ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito, quale conseguenza immediata e diretta dell'attività illegittima posta in essere dall'amministrazione e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa.
Orbene, nel caso in esame va ritenuto, in via assorbente, il difetto del danno patito dagli attori, come dai medesimo prospettato.
E', infatti, pacifico oltre che documentale che in data 17/5/2019 il Corpo Unico Polizia Municipale ha emesso nei confronti del sig. e dell'obbligato in solido diversi CP_1 Pt_1 CP_3 verbali di contestazione (n. 27b del 2019, n. 28b del 2019, n. 29b del 2019, n. 30b del 2019, n. 31b del
2019, n. 32b del 2019, n. 33b del 2019, n. 59x del 2019) in quanto il primo era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 142, comma 11, del D.Lgs. 285/92, mentre si trovava a condurre il trattore stradale targato SV13FFV di proprietà di di e Parte_2 Parte_1 condotto in locazione da E' altresì pacifico e documentale che, a seguito di ricorso in CP_3 Cont opposizione proposto da e avanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza Pt_1
8/7/2020 n. 575/2020, in accoglimento dell'opposizione, sono stati annullati i verbali impugnanti.
Orbene, esaminando le richieste risarcitorie dedotte in lite, si osserva che, quanto al danno da mancata Cont retribuzione per avere la Società interrotto il rapporto di lavoro, il licenziamento di non Pt_1 può essere qualificato come una conseguenza immediata e diretta del fermo amministrativo del veicolo.
Se l'attore ha provato di avere in essere con la un contratto di lavoro Controparte_5 Cont con mansioni di autista, da svolgersi in distacco presso Società deve rilevarsi che è dovere del datore di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori le attrezzature necessarie e, nel caso di specie, un mezzo idoneo a svolgere le proprie mansioni. Per tali ragioni l'interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'indisponibilità del mezzo per il provvedimento della P.A. e la conseguente perdita delle retribuzioni non può essere imputata alla parte convenuta, la quale conseguentemente non è responsabile del danno lamentato dall'attore.
Nemmeno sussiste la prova del danno non patrimoniale lamentato da , non essendo la Parte_1 doglianza suffragata da elementi idonei ad apprezzare il pregiudizio patito, né il capitolo di prova pagina 4 di 6 formulato dall'attore, ancorché ammesso, sarebbe stato idoneo a colmare questa lacuna alla luce della sua generica formulazione.
Quanto al danno lamentato dalla conseguente all'indisponibilità del mezzo Parte_2 quantificato in € 46.800,00 quale mancato corrispettivo per il noleggio, pattuito in € 90,00 al giorno
(doc. 4, contratto di nolo a freddo del 30 aprile 2019) anche tale domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Si rileva che risulta dalla documentazione in atti che con decreto 12/6/2019 il Giudice di Pace ha accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti opposti e che, in conseguenza di ciò, il 28/6/2019 il mezzo è stato riconsegnato alla nella persona del suo legale rappresentante (doc. 3 parte CP_3 convenuta).
Da tali fatti pacifici emerge che il veicolo per cui è causa è stato sottoposto a fermo amministrativo per Cont 25 giorni, avvenendo la materiale riconsegna all'opponente due settimane dopo il provvedimento di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi. Deve pertanto altresì darsi atto della tempestività con la quale la P.A. ha provveduto all'esecuzione del provvedimento giudiziale di sospensione.
Non può condividersi il rilevo degli attori in forza del quale il trattore stradale sarebbe stato affidato non ai soggetti legittimati bensì a “terzi”, atteso che il mezzo è stato riconsegnato al legale Cont rappresentante della società la quale era non solo parte del giudizio (unitamente a Pt_1
instaurato in opposizione ai verbali contestati, nell'ambito del quale è stato emesso il
[...] provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia degli stessi, ma anche controparte contrattuale degli attori, i quali pertanto ben avrebbero potuto ottenere la restituzione del bene. E' del resto Cont inverosimile che la società abbia trattenuto sino all'esito del giudizio davanti al Giudice di Pace il bene di proprietà della società attrice, omettendo il pagamento dei canoni di noleggio in assenza di alcuna iniziativa intrapresa dagli attori per rientrare in possesso del bene di loro proprietà, circostanza che, anche qualora verificatasi, non costituirebbe una conseguenza immediata e diretta del provvedimento di fermo amministrativo, la cui efficacia, come chiarito, è stata sospesa in data
12/6/2019.
Si osserva infine che nel breve lasso di tempo intercorso tra l'inizio del fermo (17/5/2019) e la sospensione del provvedimento ad opera del Giudice di Pace di Reggio Emilia (12/6/2019), gli attori avrebbero in ogni caso potuto evitare il danno, quantificato in giudizio nella complessiva somma di €
115.400,00, mediante il versamento della cauzione prevista dall'art. 207 C.d.S. per la somma di €.
3.692,00.
Alla luce di quanto esposto la domanda degli attori è infondata e deve essere respinta. pagina 5 di 6 Le spese di lite vanno poste a carico dei soccombenti e si liquidano in conformità al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in relazione al valore della causa, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria in senso stretto e al modulo decisorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da e di Parte_1 Parte_2 Pt_1
[...]
2. Condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
9.142,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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